Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 21/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74369 – pag. 4
SENTENZA N. 22/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
PA OV Presidente SE AS Consigliere (relatore)
Marzia De Falco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In esito al ricorso in opposizione ex art. 142 c.g.c. proposto nel giudizio per la resa del conto, iscritto al n. 74369 del registro di segreteria, dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, per la riforma del decreto n. 28/2025 emesso da questa medesima Sezione in composizione monocratica, nei confronti di
1. GE.S.A.C. S.P.A. [P. IVA 03166090633, con sede in Napoli – Uffici Direzionali SA snc - 80144 Aeroporto di Capodichino, pec: protocollo@gesac.legalmail.it, nella persona del legale rappresentante], rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Francesco Sciaudone (pec: francescosciaudone@ordineavvocatiroma.org), Bernardo Giorgio Mattarella (pec: bernardo.mattarella@pec.it), RI HI (pec: cristiano.chiofalo@avvocatirc.legalmail.it) e FA LL AN (pec: stefano.castellanasoldano@pec.it), giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio;
2. Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi S.p.A [con sede in via Olmo snc – 84092 Bellizzi (SA), P. IVA 003108240650, pec: aeroporto@pec.aeroportosalerno.it, nella persona del legale rappresentante], a far data dal 1/11/2019 fusa per incorporazione in GE.S.A.C. S.P.A.;
3. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA [con sede in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, P. IVA 13756881002, pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, nella persona del legale rappresentante];
4. MUNICIPIA S.P.A [con sede in via Adriano Olivetti, 7 – 38122 Trento, P. IVA 01973900838, pec: municipia.servizipec@legalmail.it, nella persona del legale rappresentante], rappresentata e difesa giusta procura in calce (su foglio separato) alla meoria di costituzione in giudizio, dall’Avv. OS AN (pec: studiolegaler.striano@pec.it), con studio professionale sito in Salerno - Corso Vittorio Emanuele n.126 e con domicilio digitale eletto presso l’indicato indirizzo p.e.c.;
ESAMINATI gli atti e documenti di causa; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 13 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Andrea De Cicco, sentiti il relatore Consigliere SE AS, il rappresentante del pubblico ministero in persona del V.P.G. Raffaella Miranda nonché gli Avvocati RI HI con FA AN LL (presenti in difesa di GE.S.A.C. S.p.A. anche per delega degli altri componenti del collegio difensivo) e OS AN (Difensore incaricato da MUNICIPIA S.p.A.);
Ritenuto in
FATTO
In data 23/6/2025 la Procura Regionale ha presentato ricorso in opposizione ex art. 142 C.G.C., avverso il decreto n. 28/2025 di questa Sezione Giurisdizionale, emesso in composizione monocratica e pubblicato il 27/5/2025, con il quale è stato respinto il ricorso della stessa Procura Regionale, depositato il 13/6/2024 e contenente domanda di assegnazione di termine per la presentazione del conto della riscossione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (i.e. IRESA) di cui ai commi 169 – 177 dell’art. 1 della legge regionale n. 5/2013, per le annualità dal 2014 sino a quella corrente alla data di deposito del ricorso stesso, da parte delle società di gestione degli aeroporti di Napoli Capodichino e di Salerno e dei due concessionari della riscossione coattiva, nonché per i conseguenti incombenti contemplati dai commi 4 e 5 dell’art. 141 C.G.C.
In particolare, con l’impugnato decreto veniva statuita l’insussistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale per l’IRESA, sul presupposto che: i flussi informativi trimestrali trasmessi dai gestori aeroportuali contengono tutti i dati necessari per la verifica del tributo; le sanzioni previste dalla L.R. n. 5/2013 assorbono ogni ulteriore obbligo di rendicontazione; la presentazione del conto giudiziale risulterebbe duplicativa e potenzialmente lesiva dell’efficacia dell’azione amministrativa.
La Procura ha lamentato, nel ricorso in opposizione al vaglio del Collegio, la violazione degli artt. 18 lett. a) e 137 e seguenti del C.G.C., nelle parti in cui si afferma la superfluità della presentazione del conto giudiziale da parte delle società di gestione degli aeroporti di Napoli Capodichino e di Salerno e dei due concessionari della riscossione coattiva, nonché l’assenza di tutela delle ragioni erariali e contrarietà ai principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa, rilevando in particolare, che l’obbligo di presentazione del conto, stabilito ex lege per tutti gli agenti contabili, non può essere in alcun modo derogato da disposizioni regionali, di talché nel caso di specie tale obbligo deve essere ritenuto senz’altro sussistente in capo alle società convenute, che nella qualità di concessionari della riscossione, hanno agito, ciascuna per quanto di competenza, a titolo di agenti contabili della Regione Campania. Sulla base di tali doglianze, con il ricorso in opposizione in parola si chiede l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso per resa di conto del 13/6/2024.
In data 21/10/2025 l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione (acronimo: ADERISC) ha trasmesso documentazione dalla quale, ad avviso della stessa Agenzia è possibile evincere che i carichi per i tributi IRESA sono stati affidati dalla Regione Campania ad AdER solo a decorrere dall’anno 2024, con la conseguenza che i primi riversamenti di somme incassate a titolo di IRESA sono avvenuti nel 2025 e, pertanto, la loro rendicontazione avverrà nel 2026. Per tali motivi, l’Agenzia ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere nell’odierno giudizio per resa di conto, rigettando l’opposizione del decreto n. 28/2025.
In data 23/10/2025 hanno trasmesso memoria di costituzione sia GE.S.A.C. (Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., società di gestione aeroportuale degli aeroporti di Napoli Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi, che a far data dal 1/11/2019 ha fuso per incorporazione la società Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi S.p.A., pertanto non più esistente) che MUNICIPIA S.p.A. (incaricata dalla Regione Campania della riscossione coattiva dell’IRESA per le annualità 2013 e 2014).
In particolare, SA ha rappresentato di aver sempre provveduto a trasmettere, con le modalità previste dalla normativa di riferimento, le evidenze contabili di quanto riscosso a titolo di IRESA alla Regione, ottemperando alle disposizioni di dettaglio contenute nella convenzione stipulata con la Regione Campania a partire dal febbraio 2015; la Società ha rimarcato, sul punto, che “la disciplina delle modalità attraverso le quali SA avrebbe dovuto dare evidenza alla Regione delle somme riscosse andava rinvenuta unicamente nella Convenzione, quale strumento a ciò deputato dall’art. 1, comma 171 della L. R. n. 5/2013”, esponendo altresì di aver comunque provveduto, a seguito del ricorso per resa di conto presentato dalla Procura erariale, a trasmettere nuovamente alla Regione Campania i conti giudiziali relativi agli anni 2023 e 2024.
MUNICIPIA ha a sua volta segnalato, di aver reso il conto dell’IRESA unitamente agli altri tributi regionali, per gli anni di sua competenza, eccependo a tal proposito l’intervenuta prescrizione dell’asserito obbligo di resa del conto, essendosi l’attività di riscossione in parola conclusa nel 2014.
Alla pubblica udienza odierna il PM (cons. Raffaella Miranda) ha confermato le istanze contenute nel ricorso in opposizione, precisando che non si nega che in fattispecie, siano stati regolarmente trasmessi i flussi integrativi -tale circostanza è invero confermata dallo stesso ente impositore, la Regione Campania- bensì si sostiene comunque la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, per le ragioni articolate nel ridetto ricorso, che sono state sinteticamente richiamate.
Gli Avvocati RI HI e FA AN LL (presenti in difesa di GE.S.A.C. S.p.A. anche per delega degli altri componenti del collegio difensivo) hanno sinteticamente ribadito, anche in sede di replica, le deduzioni difensive proposte nella memoria di costituzione in giudizio, così come ha fatto l’Avv. OS AN (Difensore incaricato da MUNICIPIA S.p.A.).
All’esito del dibattimento la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. Ai fini del generale inquadramento normativo del tributo in riferimento alla cui riscossione la Procura erariale reputa sussistente l’obbligo di resa del conto giudiziale, va ricordato che con legge n. 342/2000 (“Misure in materia fiscale”) è stata istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (artt. 90/95), comunemente nota con l’acronimo IRESA, che ha sostituito le precedenti. L’imposta è dovuta alle Regioni o alle Province autonome per ogni decollo e atterraggio di aeromobili civili negli aeroporti, escludendo tutti i voli militari, di Stato, sanitari e di emergenza. Si tratta di un’imposta con parziale vincolo di gettito a favore di opere di disinquinamento acustico relativamente al territorio interessato e di risarcimento dei soggetti eventualmente danneggiati dalle emissioni sonore prodotte dall’atterraggio e dal decollo degli aeromobili. Soggetto passivo è l’esercente dell’aeromobile, come identificato dall’art. 874 del codice della navigazione. La base imponibile è determinata in ragione del numero di atterraggi e decolli, del peso del velivolo, della rumorosità dell’aeromobile, nel rispetto delle norme internazionali sulla certificazione acustica. Il presupposto dell’imposta viene identificato nell’emissione sonora dell’aeromobile, la cui maggiore o minore intensità incide sulla determinazione dell’imposta stessa.
Sono le Regioni e le Province autonome ad essere titolari del gettito, che non è di libera disponibilità, ma vincolato dal legislatore alla realizzazione di interventi di disinquinamento acustico e all’indennizzo delle popolazioni residenti in zone limitrofe agli aeroporti; tali enti hanno, altresì, la possibilità di modulare le aliquote del tributo stesso, attraverso propri regolamenti, evidenziando una marcata volontà autonomistica della legislazione regionale. Sono in tal modo possibili interventi incentivanti e disincentivanti attraverso la rimodulazione delle aliquote, che possono incidere anche sulle modalità del traffico aereo, nel rispetto, in ogni caso, delle libertà di circolazione espressamente previste dall’ordinamento interno e comunitario.
Il legislatore è intervenuto nuovamente in materia, con l’art. 8, del d.lgs. n. 68/2011, con cui ha trasformato, tra gli altri tributi, l’imposta in questione in tributo proprio regionale a decorrere dal 1/1/2013.
Ed infatti, con L.R. Campania n. 5 del 6/5/2013, art. 1, commi da 169 a 177, si è istituita e disciplinata la suddetta IRESA. Più in particolare, con la norma di cui all’art. 1, comma 170, della richiamata L.R., si è disposto che il pagamento dell’imposta in parola è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale, autorizzando, con il successivo comma 171, la Giunta Regionale a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni con i gestori aeroportuali, con le quali definire le modalità e le tempistiche dei riversamenti dell’imposta, nonché della trasmissione dei flussi di dati necessari alla sua corretta applicazione.
Ad avviso della Procura erariale agente in opposizione al decreto n. 28/2025 emesso da questa Sezione Giurisdizionale in composizione monocratica, la presentazione della ricapitolazione di cui al predetto comma 171, non potrebbe mai rappresentare una sorta di duplicazione del conto giudiziale, poiché si tratterebbe di due adempimenti ben differenti, il primo avente un valore esclusivamente amministrativo e il secondo obbligo, quello del conto giudiziale, risponderebbe alla “finalità, di carattere pubblico-legalitario, di assicurare un controllo terzo ed imparziale da parte di un <giudice> della correttezza e trasparenza del procedimento della riscossione e del riversamento delle risorse pubbliche”. Inoltre secondo il requirente opponente, l’adempimento di un onere previsto da una legge regionale non potrebbe mai elidere l’obbligo di resa del conto imposto da legge nazionale (articoli 139 e ss C.G.C.) per tutti gli agenti contabili, fra i quali senz’altro rientrano le società concessionarie della riscossione IRESA e riversamento della stessa alla Regione Campania. Richiamando poi varie pronunce giurisdizionali contabili, la Procura ha evidenziato come proprio con specifico riferimento ai tributi per i concessionari della riscossione, sia stato “chiarito che anche gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali ed in tale qualità sono soggetti all’obbligo di resa del conto, senza che rilevino in senso contrario né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto e può perfino mancare del tutto), né il modo in cui si configura in concreto il rapporto”.
Le società concessionarie costituite in giudizio, dal canto loro, hanno contestato tale prospettazione rilevando, in buona sostanza, di aver sempre adempiuto agli oneri di rendicontazione, così come disciplinati dalle apposite convenzioni stipulate con la Regione Campania in ottemperanza dell’art. 1, comma 171 della L. R. n. 5/2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 C.G.C. secondo cui “le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato”.
In realtà, è stato ben chiarito sul punto da questa Sezione Giurisdizionale, con la sentenza n. 9/2025 specificamente riguardante la riscossione dell’imposta di sbarco riferita a un ente locale e contenente ampi riferimenti giurisprudenziali, che -posta la competenza del giudice contabile nella materia de qua in correlazione all’assunzione da parte delle predette società concessionarie di agenti contabili della Regione Campania- “«[…] è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere» (Corte cost. sentenza 21 maggio 1975 n.114)”. Richiamando ulteriore e più recente giurisprudenza costituzionale, la menzionata decisione di questa Sezione ha rilevato che fra le figure di agenti contabili, vanno senz’altro annoverati gli agenti della riscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello di riscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare (quali sono le società concessionarie coinvolte nel presente giudizio per resa di conto); riportando poi le osservazioni rinvenibili nell’ordinanza n. 19654/2018 della S.C. e nella decisione n. 22/2016/QM delle SS.RR. di questa Corte dei conti -entrambe relative all’attività di riscossione dell’imposta di soggiorno che è un tributo comunale e cioè facente capo a un ente locale- la sentenza n. 9/2025 di questa Sezione ha ricordato che “l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale [nel nostro caso, regionale] ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate, ha natura pubblicistica essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate”, di talché i soggetti incaricati della “della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”. Tenuto conto di tutto ciò, la pronuncia di questa Sezione qui richiamata, ha opportunamente evidenziato che “il quadro normativo di riferimento va essenzialmente individuato […] anche nella norma generale recata dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, i cui principi sono ribaditi nel d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) dove, in particolare, all’art. 93, c. 2, si prevede che: «il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti»”.
Svolte le riportate osservazioni, la Sezione ha avuto modo di concludere, nella sentenza n. 9/2025 cui il Collegio senz’altro si allinea, che “se pare doversi riconoscere che l’obbligo di resa del conto giudiziale costituisce principio tendenzialmente generale derivante dal secondo comma dell’art. 103 della Costituzione, e che fra essi sono annoverati per regola secolare i soggetti titolari della riscossione dei tributi, la sottrazione a tale obbligo, per il caso di specie, dovrebbe avvenire – almeno – per effetto di una esplicita e chiara manifestazione di volontà del legislatore, esclusione che, invece, nella disciplina in materia di contributo di sbarco [nel caso odierno, di IRESA] assolutamente manca, e neppure è minimamente data rinvenire nella ratio sottesa alla specifica regolamentazione”. Di conseguenza, anche nel caso oggetto dell’odierno giudizio, deve senz’altro farsi applicazione dei già richiamati artt. 74 R.D. 2440/1923, 178 R.D. 827/1924, 93 comma 2° TUEL nonché dell’allegato 4/2, punto 4.2 del d.lgs. n. 118/2011 secondo il quale “Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale”.
Poiché nel caso di specie la natura e funzione di agenti contabili delle società incaricate della riscossione e del riversamento alla Regione Campania dell’IRESA, non è neppure in discussione, resta sicuramente gravante su costoro l’obbligo di resa del conto giudiziale. Sul punto, va altresì evidenziato che non può attribuirsi -come prospettato dalle società concessionarie costituite in giudizio- efficacia soppressivo dell’obbligo in parola, alla disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 139 C.G.C., a tenore del quale “le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni”; altro è, infatti, adeguare le modalità di presentazione del conto alle esigenze de quibus e altro è escludere l’obbligo di presentazione del conto e, inoltre, è la stessa disposizione appena richiamata che prevede che tale adeguamento delle modalità di presentazione del conto con legge statale o regionale, debba avvenire “comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato”.
Riguardo l’eccezione di prescrizione sollevata da MUNICIPIA S.p.A., la stessa si rivela infondata per il motivo indicato dalla stessa Società, ovvero per il fatto che ai sensi dell’art. 2946 c.c., il termine decennale ordinario di prescrizione, che si applica all’obbligo di resa del conto giudiziale della gestione di entrate pubbliche, sarebbe venuto a scadenza una volta decorso il decennio rispetto al 2014 (ultimo anno di gestione della riscossione dell’IRESA a cura di MUNICIPIA S.p.A.), laddove il ricorso della P.R. è stato presentato nel 2024, ovvero entro il decennio in questione, risultando così tempestivo.
Risulta, invece, corretto quanto rappresentato dall’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, alla quale i carichi per i tributi IRESA sono stati affidati dalla Regione Campania solo a decorrere dall’anno 2024, con la conseguenza che i primi riversamenti di somme incassate a titolo di IRESA sono avvenuti nel 2025 e, pertanto, la loro rendicontazione avverrà nel 2026. Per tal motivo, ADER va estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Riguardo la posizione di SA S.p.A., la stessa ha segnalato, trasmettendo documentazione a riprova, che pur ritenendo di aver già adempiuto ai propri oneri mediante la trasmissione dei rendiconti nelle forme di cui alla L.R. n. 5/2013, ha provveduto a trasmettere nuovamente alla Regione i conti giudiziali relativi agli anni 2023 e 2024, redatti in modo tale da risultare idonei a rappresentare le risultanze della gestione e sottoscritti dall’Amministratore Delegato in funzione di agente contabile, pur se non parificati e non muniti del visto di regolarità. Per tali conti, quindi, va dichiarata nella presente sede di giudizio per resa di conto, la cessazione della materia del contendere, essendo l’esame di merito dei conti medesimi, riservata alla specifica sede del giudizio di conto.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso in opposizione proposto dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale contro il decreto n. 28/2025 deve essere accolto, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese, stanti l’estromissione dal giudizio di ADER, la novità della questione trattata e la parziale cessazione della materia del contendere per SA S.p.A., possono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania
definitivamente pronunciando:
1- DICHIARA l’ESTROMISSIONE DAL GIUDIZIO di ADER per difetto di legittimazione passiva;
2- RESPINGE l’eccezione di prescrizione sollevata da MUNICIPIA S.p.A.:
3- DICHIARA la CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE per i conti della gestione 2023 e 2024 presentati da SA S.p.A. (che ha incorporato per fusione la società Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi S.p.A., non più esistente);
4- ACCOGLIE per il resto il ricorso e, per l’effetto:
a) stabilisce il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per la presentazione alla Regione Campania del conto della gestione relativamente alla gestione e riscossione della IRESA a decorrere dall’anno 2014 all’anno 2022, nei confronti di GE.S.A.C. S.P.A. e MUNICIPIA S.P.A., ciascuno per quanto di competenza;
b) assegna alla Regione Campania termine di trenta giorni, decorrenti dal deposito dei conti di cui al punto precedente, per tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale c) stabilisce che, una volta eventualmente spirati senza esito i termini concessi per la presentazione e per il successivo deposito del conto presso la Sezione Giurisdizionale, ne avvenga la compilazione d’ufficio a spese dell’agente contabile inottemperante, a cura del dirigente U.O.D. Gestione Tributi Regionali – Regione Campania nominato sin d’ora quale Commissario ad acta incaricato della suddetta compilazione d’ufficio, avvertendo che, salvo che non venga ravvisata l’esistenza di gravi e giustificati motivi -da comunicare previamente alla Segreteria di questa Sezione- la Sezione potrà determinare l’importo della sanzione pecuniaria a carico dell’agente inottemperante, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità allo stesso dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l’agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore ad € 1.000,00;
d) avverte altresì che ai sensi dell’art. 141 comma 7 C.G.C., “Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2”.
Spese di sentenza compensate.
MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(SE AS) (PA OV)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale in data 21/01/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(RI LL)
(firma digitale)