TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE DE ANCONA Giudice Rel. dott. CA Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/06/2025, assunto in decisione in data 29/10/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato TRIVI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato BLAZICH CATERINA ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (VA), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alle annotazioni presso i pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
(B) OMOLOGARE le condizioni della separazione qui ritrascritte;
✓ I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
✓ La casa famigliare sita in Misinto (MB) alla via San Bernardo n. 25 viene assegnata al signor che Pt_2
vi rimarrà a vivere con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e CA;
Per_1 nella casa rimarranno i relativi beni di pertinenza e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione delle due librerie presenti in taverna, di colore bianco marchio “Ikea”, modello “Billy”, le quale verranno collocate nella nuova abitazione della sig.ra ; Pt_1
✓ Autovetture:
La RA ha provveduto, in data 31.05.2025, alla vendita dell'autovettura BMW, targata Pt_1
FE704WR, al prezzo di Euro 17.200,00. La stessa si impegna a versare metà del corrispettivo pari ad
Euro 8.600,00 al Sig. entro e non oltre il 1.07.2025. Pt_2
Il sig. si impegna versare alla sig.ra Euro 4.100,00, pari alla metà del valore reale Pt_2 Pt_1 dell'autovettura Mini Cooper D, targata FC 918GN , entro e non oltre il 1.7.2025.
✓ Mantenimento dei figli
La sig.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, sino alla loro Pt_1 indipendenza economica, Euro 500,00# (pari ad Euro 250,00 a figlio) somma complessiva che sarà versata al sig. anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno Pt_2
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione a luglio
2026.
Sul punto si specifica che le decisioni in merito alle spese straordinarie saranno adottate in conformità alle Linee Guida condivise e le Disposizioni in tema di spese straordinarie per il mantenimento dei figli datate 7 Maggio 2018 ed adottate dal Tribunale di Monza, da intendersi qui riportate integralmente.
✓ Spese pregresse:
La RA , entro e non oltre il 15 luglio 2025, verserà a titolo di spese omnicomprensive di tutto Pt_1 il pregresso dovuto dalla stessa sia a titolo di mantenimento ordinario dei figli che di spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile in Misinto, Euro 1.500,00 al sig. a tacitazione di ogni Pt_2 pretesa di natura economica e risarcitoria.
✓ Deducibilità fiscale:
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori, nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero il 50 %.
Gli eventuali rimborsi/ sussidi disposti dallo Stato/ Ente erogatore relativi alla prole vanno a beneficio del signor compreso l'assegno unico. Pt_2 Dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.06/1999 a Parte_1 Parte_2
RO (VA);
- Dall'unione sono nati i figli (30.10.2001) e CA (22.06.2006); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 29.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in RO (VA) in data 19.06.1999 (Atto n.45, Parte II, Serie
A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RO (VA)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RO (VA), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE DE ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE DE ANCONA Giudice Rel. dott. CA Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 20/06/2025, assunto in decisione in data 29/10/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato TRIVI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato BLAZICH CATERINA ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (VA), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alle annotazioni presso i pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
(B) OMOLOGARE le condizioni della separazione qui ritrascritte;
✓ I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
✓ La casa famigliare sita in Misinto (MB) alla via San Bernardo n. 25 viene assegnata al signor che Pt_2
vi rimarrà a vivere con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e CA;
Per_1 nella casa rimarranno i relativi beni di pertinenza e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione delle due librerie presenti in taverna, di colore bianco marchio “Ikea”, modello “Billy”, le quale verranno collocate nella nuova abitazione della sig.ra ; Pt_1
✓ Autovetture:
La RA ha provveduto, in data 31.05.2025, alla vendita dell'autovettura BMW, targata Pt_1
FE704WR, al prezzo di Euro 17.200,00. La stessa si impegna a versare metà del corrispettivo pari ad
Euro 8.600,00 al Sig. entro e non oltre il 1.07.2025. Pt_2
Il sig. si impegna versare alla sig.ra Euro 4.100,00, pari alla metà del valore reale Pt_2 Pt_1 dell'autovettura Mini Cooper D, targata FC 918GN , entro e non oltre il 1.7.2025.
✓ Mantenimento dei figli
La sig.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, sino alla loro Pt_1 indipendenza economica, Euro 500,00# (pari ad Euro 250,00 a figlio) somma complessiva che sarà versata al sig. anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno Pt_2
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione a luglio
2026.
Sul punto si specifica che le decisioni in merito alle spese straordinarie saranno adottate in conformità alle Linee Guida condivise e le Disposizioni in tema di spese straordinarie per il mantenimento dei figli datate 7 Maggio 2018 ed adottate dal Tribunale di Monza, da intendersi qui riportate integralmente.
✓ Spese pregresse:
La RA , entro e non oltre il 15 luglio 2025, verserà a titolo di spese omnicomprensive di tutto Pt_1 il pregresso dovuto dalla stessa sia a titolo di mantenimento ordinario dei figli che di spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile in Misinto, Euro 1.500,00 al sig. a tacitazione di ogni Pt_2 pretesa di natura economica e risarcitoria.
✓ Deducibilità fiscale:
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori, nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero il 50 %.
Gli eventuali rimborsi/ sussidi disposti dallo Stato/ Ente erogatore relativi alla prole vanno a beneficio del signor compreso l'assegno unico. Pt_2 Dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.06/1999 a Parte_1 Parte_2
RO (VA);
- Dall'unione sono nati i figli (30.10.2001) e CA (22.06.2006); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 29.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in RO (VA) in data 19.06.1999 (Atto n.45, Parte II, Serie
A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RO (VA)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RO (VA), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE DE ON