Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 45862
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Sentenza 22 ottobre 2024

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In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a colpa della parte privata impugnante, la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinata in base a un criterio graduale, ancorato alle ragioni della statuizione, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilità rilevati assumano considerevole valenza o attribuiscano all'impugnazione natura "temeraria". (In motivazione, la Corte ha precisato che quest'ultima condizione sussiste laddove i motivi di gravame siano fondati su dati di fatto totalmente smentiti dalla realtà processuale o, addirittura, inesistenti, ovvero in ipotesi di "abuso del processo").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 45862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45862
    Data del deposito : 22 ottobre 2024

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