Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2002, n. 9514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9514 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Reg. gen. N° 23837/109 5 14/0 2 Udi za del 2 febbraio 2002. Oggetto: pagamento onorari professionali. ΝΑ/ 0 2 REPUB LICA IN NOME DEL OPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Ском 25577 Rep. 1930Dott. RAFAELE CORONA Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lott. Carla Cioth UFFICIO COPIE Dott. GIOVANNA SCHERILLO Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente: per diritti € 155 SENTENZA -> LUG. 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: RO EL. elettivamente domiciliato in Roma. Largo della Gangia n. 5, CANCELLERIA presso l'avv. Raniero Bernardini, che lo difende, unitamente all'avv. Raimondo Suriano, in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO di Via Carabelli n. 6/A di Milano, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso l'avv. Luigi Manzi. che lo difende. unitamente all'avv. Mario Casale. in forza di mandato in atti: 23837 1999 RO Condominio via Carabelli 64 Milano Udienza del 22 jebbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio. 237/02 2 controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 30 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Raniero Bernardini e l'avv. Salvatore Di Mattia per delega. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 febbraio 1998 il Tribunale di Milano rigettava مجھے l'opposizione proposta dal Condominio di Via Carabelli 6/A - Milano avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'ing. Angelo RO, per il pagamento di prestazioni professionali liquidate dall'Ordine in complessive £. 30.874.870 oltre Iva e Cpa, e pretese nella differenza di £. 15.921.595 al netto degli acconti già versati. Nonostante il Condominio eccepisse che la pretesa del professionista era in contrasto con l'intervenuta pattuizione tra le parti di un corrispettivo forfettario per l'incarico concernente il rifacimento della copertura dell'edificio e della intonacatura della facciata (importo già saldato nella misura di £. 18.000.000, con emissione di una fattura di acconto ed altra non recante alcuna indicazione), il tribunale riteneva che le prove orali assunte, ed in particolare la deposizione dell'avv. RA. già amministratore del Condominio e residente nello stesso stabile in un appartamento di proprietà della madre NA Dormetti, non avessero fornito elementi univoci e tranquillanti circa l'assunto dell'opponente di un impegno del professionista a contenere la propria pretesa al di sotto dei minimi 23837 1999 RO Condominio via Carabelli 6-4 Milano Udienza del 22 febbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio. 3 di tariffa, avendo questi piuttosto inteso prospettare solo un trattamento di favore da riservare all'ente condominiale. La sentenza veniva impugnata dal Condominio ed il RO resisteva al gravame, contestando l'avversa interpretazione delle risultanze di causa. All'esito la Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 1999, in riforma della decisione impugnata revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'appellato a restituire quanto riscosso in forza della provvisoria esecuzione dello stesso. Rilevava la corte che il primo giudice aveva dato una lettura т frammentaria ed incompleta delle risultanze istruttorie che, tra loro correlate ed о integrate, fornivano, al contrario di quanto ritenuto nella impugnata sentenza, un quadro probatorio convergente sulla esistenza della contestata pattuizione negoziale circa il compenso forfettario del professionista. In particolare il teste RA, all'epoca amministratore del condominio ma non condomino, per non essere proprietario di alcuna unità immobiliare. risultava sicuramente capace a deporre sulla circostanza, e peraltro la decisione del primo giudice. di rigetto dell'eccezione di incapacità del teste, non era stata oggetto di alcuna specifica censura dell'appellato. Il RA aveva quindi riferito che l'ing. RO, prima dell'inizio dei lavori, si era offerto di ridurre le proprie competenze. specificando che esse sarebbero ammontate alla cifra forfettaria di £. 18.000.000, oltre accessori. Il tribunale aveva interpretato questa dichiarazione come una sorta di fraintendimento in cui sarebbe incorso il teste, che non avrebbe percepito il reale senso delle parole del professionista, intenzionato a riservare al condominio solo un trattamento di favore sulle proprie 23837 1999 RO Condominio via Carabelli 6 4 Milano Udienza del 22 febbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio. 4 spettanze. Tuttavia occorreva tenere conto del fatto che il teste suddetto aveva anche dichiarato che quando l'opera dell'ing. RO era terminata lo stesso, in una riunione tenutasi in presenza di altri condomini nell'abitazione dell'amministratore, aveva ribadito che il suo compenso rimaneva fissato in £. 18.000.000 complessive, esprimendosi nel senso che il saldo ancora dovutogli. avendo già percepito un acconto di £. 8.000.000, era di £. 10.000.000, oltre accessori. Pertanto, anche volendo ritenere che il teste avesse inizialmente mal compreso la volontà manifestata dal professionista allorquando il compenso era stato discusso prima dello svolgimento dell'incarico. nessun fraintendimento ई avrebbe potuto essergli attribuito a posteriori, quando era stata dall'ing. RO riconfermata la richiesta del saldo in tale ammontare, al termine del suo mandato. Indiretto riscontro si ricavava poi dalla deposizione della teste GI, sostanzialmente ignorata dal Tribunale. la quale aveva riferito che l'ing. RO, ritirando l'assegno e consegnando la fattura di £. 10.000.000, aveva affermato "Con questo ho finito..." lasciando un biglietto di ringraziamento, acquisito agli atti. Infine, secondo la corte di appello, appariva significativa la circostanza che l'ing. RO per oltre un anno non avesse avanzato richieste, né verbali né scritte, di compensi aggiuntivi, redigendo solo molto tempo dopo la parcella secondo i minimi di tariffa, comunque derogabili, così mostrando una sorta di ripensamento, non conciliabile con il comportamento precedente. In tale contesto risultava irrilevante la comunicazione rivolta al condominio dall'amministratore il 6 marzo 1992 in tema di anticipazione di spese straordinarie dalla quale, per la differenza rispetto al costo delle opere da effettuare, si sarebbe ricavato il 23837:1999 RO Condominio via Carabelli 6:4 Milano Udienza del 22 febbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio. 1 05 compenso dell'ing. RO. Tale missiva era infatti generica, poiché non indicava una somma precisa per tale incombente, comunque non corrispondente né all'ammontare concordato, né a quello poi indicato nella parcella dal professionista. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza l'ing. RO, in base ad un unico motivo di ricorso articolato in tre distinte doglianze ed illustrato anche con memoria, cui resiste il Condominio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la contraddittorietà della motivazione circa la capacità a testimoniare del teste RA, l'omessa motivazione relativamente alla attendibilità dello stesso e l'omesso esame di documenti, il ricorrente sostiene che la corte di appello. dopo avere escluso che il teste suddetto fosse un condomino, ha poi rilevato che lo stesso, in una riunione tenutasi in casa sua. aveva fatto alcune affermazioni in presenza di altri condomini, mostrando in tale modo di considerarlo un condomino, quanto meno di fatto. La corte inoltre, secondo il ricorrente. aveva comunque omesso di rilevare la inattendibilità del teste RA, che aveva partecipato alle riunioni condominiali in proprio e non come delegato della Dornetti;
aveva in qualche occasione a propria volta delegato altro condomino a rappresentarlo;
era stato amministratore del condominio nel periodo in cui si erano svolti i lavori: aveva un rapporto di strettissima parentela con la Dornetti. apparente proprietaria dell'appartamento da lui abitato. Peraltro la corte, secondo il ricorrente, non aveva esaminato tutti i documenti prodotti, e dell'unico esaminato - la missiva inviata dal RA ai condomini in data 6 marzo 1992 - aveva travisato il significato, 23837 1999 RO Condominio via Carabelli 6:4 Milano Udienza del 22 febbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio. 6 poiché la stessa indicava l'importo complessivo dei lavori, distinto tra importo da corrispondere all'impresa e ammontare dell'IVA. ed il residuo quale onorario quale onorario per il direttore dei lavori. Infine la corte aveva travisato il significato della deposizione della teste GI, moglie del RA, la quale aveva dichiarato di non avere partecipato ad incontri con l'ing. RO, di avere appreso dal marito dell'accordo intervenuto sull'onorario e di non ricordare se il RO aveva indicato in cifre l'importo del saldo dovutogli. Le doglianze sono infondate. ती पा Esse si risolvono infatti in censure relative alla interpretazione delle risultanze processuali operata dalla corte di appello, che ha peraltro motivato in maniera esauriente e priva di contraddizioni la propria decisione. Nel dettaglio, non merita alcuna considerazione il primo rilievo, secondo cui la sentenza sarebbe contraddittoria avendo prima escluso che il RA era un condomino e poi rilevato che lo stesso aveva partecipato ad una riunione con altri condomini, trattandosi di una mera imprecisione espressiva, priva di qualsiasi significato sostanziale. Così pure la sentenza non è certamente censurabile per avere ritenuto attendibile il teste RA, posto che il giudizio sulla attendibilità dei testimoni rientra tra le valutazioni riservate al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è l'unico in grado di effettuarle sulla base di elementi non riconsiderabili in sede di legittimità. Peraltro. gli elementi che il ricorrente sottopone all'esame di questa Corte sono privi di rilievo oggettivo. poiché attengono a situazioni di fatto certamente note al giudice di appello, in base alle quali non poteva automaticamente desumersi l'inaffidabilità del testimone. 23837-1999 RO Condominio via Carabelli 6 4 Milano Udienza del 22 febbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio. 7 Non può poi condividersi la censura secondo cui la corte di merito non avrebbe considerato tutti i documenti prodotti, stante la sua genericità (non si comprende infatti quali sarebbero i documenti non esaminati. né da cosa si desumerebbe il mancato esame, che non può essere automaticamente riferito alla mancata menzione del documento nella sentenza, non essendo il giudice tenuto a fare riferimento anche agli elementi che considera non utili ai fini della decisione). Parimenti, non risulta condivisibile la censura secondo cui la corte avrebbe travisato il significato della missiva inviata dall'amministratore RA ai condomini il 6 marzo 1992, avendo la sentenza rilevato in proposito (pag. 4) che tale missiva perdeva di valenza e decisività, dovendo la stessa essere valutata in un contesto caratterizzato da materiale probatorio concludente nel senso della preventiva pattuizione negoziale, e dovendosi anche tenere conto del fatto che nel documento non era indicata esplicitamente la somma di denaro costituente il compenso spettante all'ing. RO, e peraltro tale somma, che secondo l'assunto di costui avrebbe dovuto ricavarsi implicitamente dalla differenza tra l'importo dei lavori ed il totale preventivato, non corrispondeva né al compenso stabilito in base all'accordo raggiunto tra le parti, né a quello poi indicato dal professionista nella parcella. Così pure deve escludersi che la corte di appello abbia travisato la deposizione della teste GI, avendo la sentenza valorizzato, della sua deposizione, solo la parte in cui costei ha riferito che l'ing. RO, ritirando l'assegno relativo al saldo e consegnando la fattura, aveva affermato "con questo ho finito e lasciato un biglietto di ringraziamento, poi prodotto in giudizio. 23837 1999 RO Condominio via Carabelli 6:4 Milano Udienza del 22 febbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio. 8 Va comunque rilevato che il ricorrente nulla ha osservato in ordine a numerosi altri elementi di giudizio pure utilizzati dalla corte di appello per pervenire al proprio convincimento, come il biglietto di ringraziamento inviato dal RO all'amministratore dopo avere ricevuto il secondo assegno ed il molto tempo trascorso dopo tale pagamento prima che venisse avanzata la richiesta di un'ulteriore compenso). j L'infondatezza di tutte le argomentazioni illustrate con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del 2001 controricorrente. delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 200,00 oltre a €.
1.300.00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 febbraio 2002. lly diffic est. лопош IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in cate 1.9E1,2002erie 4. an 37762% 10эт агам G. 2002 versate € 149.77 CAN (eur CEMOQUARANTANOVE/77 IN 1 456T 21,66 C DEPOSITATO LU CELLIERE p. If Dirigento Area Servizi 1 Dott.ssa Mana G OFILIPPO TOT. 149.77 Responsabile Servito And Cidja CAN a Rom (Dr. M. RACCON IL 13837 1999 RO Condominio via Carabelli 6 4 Milano dienza del 22 febbraio 2002. Presidente Corona: relatore Riggio.