Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, proposto da VI NA, in relazione alla procedura CIG B34B0C8D02, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Battaglia e Francesco Arceri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Battaglia in Roma, via del Mascherino, 72;
contro
Comune di Spinazzola, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ingegneria 4.0 S.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina di aggiudicazione del 13.12.2024 n. 575 (RG 1196), notificata ai partecipanti a mezzo pec in data 18.12.2024, disposta nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio quinquennale di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) del Comune di Spinazzola in attuazione della legge 10/91 e s.m.i., mediante procedura negoziata telematica tramite RdO su piattaforma MePA – Servizi Professionali di consulenza ingegneristica - CPV:71314300-5 Servizi di consulenza in efficienza energetica - CIG: B34B0C8D02 e di ogni altro atto conseguente, correlato o connesso ai precedenti, anche incognito (all.to 1); L’importo complessivo stimato del servizio è pari a euro 32.750,00 (trentaduemilasettecentocinquanta/00) euro (oltre previdenziali ed IVA come per legge);
- del verbale di gara n.1 del 21.10.2024 ed in specie in relazione all’ammissione della concorrente Ingegneria 4.0 Srls alle fasi di gara successive nonostante le illegittimità di cui connotata la documentazione amministrativa della concorrente (all.to 2);
- del verbale n. 2 del 25.10.2024 ed in specie in relazione alla valutazione dell’offerta economica della Ingegneria 4.0 Srls – società non esclusa nella fase di valutazione amministrativa e in relazione alla proposta di aggiudicazione nei confronti della stessa (all.to 3);
- nonché dei conseguenti atti e provvedimenti adottati dal Comune di Spinazzola, nella parte in cui quest’ultimo ha omesso di escludere dalla procedura la controinteressata, nonostante questa abbia presentato la propria offerta senza possedere alcuno dei requisiti di ordine speciale previsti dal Disciplinare di gara – a pena di esclusione – in violazione dei paragrafi 8, 9.2.1 e 9.2.2 e seguenti (all.to 4);
- dell’ammissione in gara e/o della mancata esclusione della Ingegneria 4.0 Srls, per aver falsamente dichiarato il possesso della Certificazione UNI – CEI 11339:2023, nonostante il certificato sia datato posteriormente alla partecipazione stessa (all.ti 5 e 6);
- ove occorra, del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico nonché degli atti indizione della gara nonché di ogni altro verbale provvedimento comunque denominati ad essi presupposto, connesso e conseguenziale, anche incognito, nella misura in cui risulti lesivo per il deducente Perito Industriale VI NA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. LO Dibello e uditi per le parti i difensori nessuno comparso per le parti;
In vista dell’odierna udienza pubblica, la difesa della ricorrente ha depositato una nota nel cui ambito ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dal momento che l’Amministrazione comunale ha adottato la Determinazione n. 36 del 29 gennaio 2025 con la quale si provvedeva a “ revocare in autotutela, ai sensi dell’art.21-quinquies della legge 241/1990, l’intera procedura avviata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.426 del 01/10/2024 R.G.n.889 e di tutti gli atti connessi e consequenziali e, pertanto, revocare l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico RG n. 1196 del 13/12/2024;” (all.to 1).
Il Collegio ne prende atto ai fini della declaratoria prevista dall’articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo.
La stessa difesa ha chiesto che il T.a.r. adito provveda al governo delle spese processuali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale condannando il Comune di Spinazzola al pagamento delle stesse oltre alla refusione del contributo unificato.
Rileva, in proposito, il Collegio che le ragioni addotte dalla difesa della ricorrente – mala gestio della procedura di gara e inerzia colposa -sono controbilanciate dall’intervento in autotutela con il quale il Comune di Spinazzola ha disposto in tempi ragionevoli la revoca dell’aggiudicazione impugnata rispetto alla data di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
Si tratta di un contegno collaborativo che giustifica, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
LO Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Dibello | AN AN |
IL SEGRETARIO