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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE CIVILE Il Presidente del Tribunale ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 909/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.99 t. u. spese di giustizia avverso provvedimento di rigetto di ammissione al gratuito patrocinio, su ricorso depositato in data 15.10.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 i, dall'avv. NAVARRI RAFFAELLA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 50142 FIRENZE;
e
Controparte_1
-non costituito-
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con ricorso in opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/02, Parte_1 impugnava il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al
[...] rocinio a spese delle Stato emesso dal Tribunale di Pistoia GM Dr. Buzzegoli in data 14.02.2025, nel quale si rilevava la mancanza di allegata attestazione dello Satto estero di provenienza del cittadino circa l'assenza di redditi prodotto all'estero. Sosteneva il ricorrente di aver prodotto in atti una autocertificazione in ordine alla mancata produzione di redditi all'estero, che veniva allegata all'istanza presentata, nonché di essersi altresì adoperato per ottenere l'attestazione dell'Autorità consolare a conferma di quanto autocertificato, avendo presentato istanza tramite il proprio difensore al Consolato del Marocco, senza aver però ottenuto alcuna risposta o attestazione di sorta in relazione a quanto richiesto. Il , puntualmente avvisato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio L'udienza di comparizione -nuovamente fissata al 05.11.2025- veniva sostituita dal deposito di note scritte, depositate da parte del ricorrente che concludeva come da atto introduttivo insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.
1 La causa veniva trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è fondato. Costituisce invero principio pacifico in giurisprudenza che in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata dall'istanza per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente (Cfr. Cass. civ., Sez. 2 , Ordinanza n. 29925 del 27/10/2023 (Rv. 669218-01) Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: . Relatore: GIANNACCARI ROSSANA;
Email_1 Cass. civ., Sez. 6 el 09/11/2021 (Rv. 662837 - 01) Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: Tes_1
. Relatore: ).
[...] Testimone_1
In tale prospettiva, il ricorrente -straniero extracomunitario- ha adempiuto all'onere documentativo relativamente all'insussistenza di redditi prodotti nel proprio paese natale. Ricorrendo pertanto le condizioni di legge per ottenere il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'opposto provvedimento di inammissibilità deve essere annullato e il ricorrente imputato va ammesso al beneficio richiesto 3.
Nulla sulle spese trattandosi di procedura attinente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, da ritenere del tutto gratuita e già de facto liquidata nell'ambito del beneficio cui il ricorrente viene ammesso
PQM
Decidendo definitivamente sull'opposizione presentata, il Tribunale di Pistoia:
1) in accoglimento del ricorso annulla il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese delle Stato emesso dal Tribunale di Pistoia, GM Dr. Buzzegoli in data 14.02.2025, nell'ambito del procedimento penale n.47/2025 R.G. Dib.;
2) ammette per l'effetto nato a [...] il Parte_1 05/08/1994, rapprese ura in atti, dall'avv. NAVARRI RAFFAELLA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 50142 FIRENZE, al gratuito patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n.47/2025 R.G. Dib. a far data dalla domanda Manda alla cancelleria per quanto di competenza Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 08/12/2025.
Il Presidente Stefano Billet
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE CIVILE Il Presidente del Tribunale ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. R.G. 909/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.99 t. u. spese di giustizia avverso provvedimento di rigetto di ammissione al gratuito patrocinio, su ricorso depositato in data 15.10.2025, congiuntamente da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 i, dall'avv. NAVARRI RAFFAELLA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 50142 FIRENZE;
e
Controparte_1
-non costituito-
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con ricorso in opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/02, Parte_1 impugnava il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al
[...] rocinio a spese delle Stato emesso dal Tribunale di Pistoia GM Dr. Buzzegoli in data 14.02.2025, nel quale si rilevava la mancanza di allegata attestazione dello Satto estero di provenienza del cittadino circa l'assenza di redditi prodotto all'estero. Sosteneva il ricorrente di aver prodotto in atti una autocertificazione in ordine alla mancata produzione di redditi all'estero, che veniva allegata all'istanza presentata, nonché di essersi altresì adoperato per ottenere l'attestazione dell'Autorità consolare a conferma di quanto autocertificato, avendo presentato istanza tramite il proprio difensore al Consolato del Marocco, senza aver però ottenuto alcuna risposta o attestazione di sorta in relazione a quanto richiesto. Il , puntualmente avvisato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio L'udienza di comparizione -nuovamente fissata al 05.11.2025- veniva sostituita dal deposito di note scritte, depositate da parte del ricorrente che concludeva come da atto introduttivo insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.
1 La causa veniva trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è fondato. Costituisce invero principio pacifico in giurisprudenza che in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata dall'istanza per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente (Cfr. Cass. civ., Sez. 2 , Ordinanza n. 29925 del 27/10/2023 (Rv. 669218-01) Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: . Relatore: GIANNACCARI ROSSANA;
Email_1 Cass. civ., Sez. 6 el 09/11/2021 (Rv. 662837 - 01) Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: Tes_1
. Relatore: ).
[...] Testimone_1
In tale prospettiva, il ricorrente -straniero extracomunitario- ha adempiuto all'onere documentativo relativamente all'insussistenza di redditi prodotti nel proprio paese natale. Ricorrendo pertanto le condizioni di legge per ottenere il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'opposto provvedimento di inammissibilità deve essere annullato e il ricorrente imputato va ammesso al beneficio richiesto 3.
Nulla sulle spese trattandosi di procedura attinente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, da ritenere del tutto gratuita e già de facto liquidata nell'ambito del beneficio cui il ricorrente viene ammesso
PQM
Decidendo definitivamente sull'opposizione presentata, il Tribunale di Pistoia:
1) in accoglimento del ricorso annulla il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese delle Stato emesso dal Tribunale di Pistoia, GM Dr. Buzzegoli in data 14.02.2025, nell'ambito del procedimento penale n.47/2025 R.G. Dib.;
2) ammette per l'effetto nato a [...] il Parte_1 05/08/1994, rapprese ura in atti, dall'avv. NAVARRI RAFFAELLA, presso lo studio del quale elegge domicilio in VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 50142 FIRENZE, al gratuito patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n.47/2025 R.G. Dib. a far data dalla domanda Manda alla cancelleria per quanto di competenza Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 08/12/2025.
Il Presidente Stefano Billet
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