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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1051/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 22/3/2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 20/6/2025 vertente tra nella persona dei suoi soci e legali Parte_1 rappresentanti sigg. e , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vito Parte_1 Parte_2
Barbuzzi, come da mandato in atti
parte opponente contro nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Francesco Alliegro, giusta procura in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Società Parte_1
e i suoi soci e legali rappresentanti, sigg. e , proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 49/2017, R.G. n. 18/2017, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, ingiungeva ad essi CP_1 opponenti il pagamento con vincolo di solidarietà della somma di € 30.500,00, dovuta in forza
1 della fattura n. 1/44 del 23.8.2016, oltre interessi di mora ex D. Lgs. N. 231/2001 con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'emittendo decreto ingiuntivo e fino al soddisfo.
Eccepivano gli opponenti in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, e quindi l'estromissione, di e , quali persone fisiche, essendo unica obbligata Parte_1 Parte_2 la società sia perché unica sottoscrittrice del contratto Parte_1 intercorso tra le parti, sia perché proprietaria del suolo ove era stato realizzato il prefabbricato;
nel merito assumevano gli opponenti che a rendersi inadempiente alle obbligazioni assunte era la società opposta non avendo completato i lavori commissionati e, per quelli realizzati, lamentavano la violazione del termine di ultimazione dei lavori, la sussistenza di vizi, il tutto come meglio indicati nella relazione tecnica prodotta;
spiegavano pertanto domanda riconvenzionale chiedendo che i lavori fossero realizzati a regola d'arte, il pagamento della penale pari ad € 29.100,00 per il ritardo nella ultimazione dei lavori, nonché il risarcimento dei danni determinati dal grave inadempimento, nella misura che sarebbe stata determinata in corso di causa.
Con comparsa depositata l'11/5/2017 si costituiva la nella persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto in toto della opposizione per la sua infondatezza;
eccepiva la decadenza dalla garanzia per omessa denuncia dei vizi e difformità nel termine di cui all'art. 1667 c.c., la inoperatività della garanzia per intervenuta accettazione dell'opera da parte del committente, la insussistenza di qualunque inadempimento alla stessa attribuibile;
in subordine chiedeva la condanna degli opponenti tutti al pagamento, in solido fra loro, della somma maggiore o minore rispetto a quella richiesta con il decreto ingiuntivo che sarebbe stata accertata in corso di causa.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti, precisate le conclusioni, la causa all'udienza del
20/6/2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette non soltanto sulla distribuzione dell'onere della prova, ma anche
2 sulla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali in senso tecnico, oltre che sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell'opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali. Mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione, l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli, proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall'opponente (reconventio reconventionis) – in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 12922 del 1991.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale- ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
La società nella persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società e dei suoi soci illimitatamente Parte_1 responsabili, sigg. e con l'azione contrattuale, sul presupposto Parte_1 Parte_2 dell'avvenuta conclusione fra le parti di due contratti di appalto, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo non ancora pagato.
In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore
3 l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno
o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
Lo stesso criterio di riparto dell'onus probandi opera anche nell'ipotesi in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, si avvalga dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c.: in tal caso il debitore, al fine di paralizzare la domanda proposta nei suoi confronti, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, gravando sul creditore, che agisce in giudizio, l'onere di provare il suo corretto adempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001,
Corte di cassazione n. 3472 del 2008 e di recente in tema di contratto di appalto Corte di cassazione n. 936 del 2010: in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto a prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, abbia l'onere - allorchè il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte).
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti hanno riconosciuto di aver commissionato alla società opposta i lavori per il cui pagamento quest'ultima ha agito in giudizio, esonerando in tal modo la controparte dall'onere di fornire la prova della fonte negoziale
4 dell'obbligazione dedotta in giudizio, ma ha eccepito l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal creditore opposto (sotto il profilo dell'esistenza di vizi e di difformità riscontrati nel corso dell'esecuzione dei lavori, del mancato completamento delle opere commissionate e della tardività nella esecuzione delle opere), avvalendosi dello strumento di autotutela disciplinato dall'articolo 1460 c.c.
A fronte di tale specifica contestazione, grava sul creditore opposto per le suindicate ragioni l'onere di fornire la prova di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, a fronte dell'eccezione di inadempimento dallo stesso sollevata, l'onere di dimostrare la scadenza dell'obbligazione gravante sull'altra parte che assume che sia rimasta inadempiuta.
Prima, però, di affrontare il merito della vicenda, si rende necessario esaminare l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dei soci, sigg. e , Parte_1 Parte_2 sollevata dagli opponenti.
E' principio pacifico quello secondo cui, mentre le società di capitali hanno una propria personalità giuridica ed hanno un'autonomia patrimoniale perfetta e, di conseguenza, dei debiti della società risponde solo la società con il suo patrimonio (e non i soci), nelle società di persone la situazione è diversa atteso che manca la personalità giuridica e quindi manca una autonomia patrimoniale perfetta, per cui dei debiti della società (snc) rispondono anche i soci illimitatamente responsabili e in via solidale con la società (art. 2291 c.c.).
Da tanto deriva che il creditore sociale può chiedere ed ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo sia nei confronti della società che dei singoli soci, allo scopo di munirsi di uno specifico titolo nei loro confronti.
In questo caso – e a precisarlo è la Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cas.
27367/2025)– occorre considerare che se il socio non propone opposizione al decreto ingiuntivo, nei suoi confronti si forma non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale (l'accertamento, cioè, di un determinato debito) che può anche risultare in contrasto con il giudicato che viene a formarsi nei confronti della società laddove questa abbia, invece, proposto opposizione.
Pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli opponenti va rigettata.
Quanto all'exceptio inadimpleti contractus sollevata dagli opponenti, al fine di paralizzare l'eccezione di inesatto adempimento sollevata da questi ultimi, la società opposta- impresa appaltatrice - ha allegato che il committente non avrebbe denunciato i vizi dell'opera nei termini di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c.
Premesso che i contratti in virtù dei quali la ha agito in giudizio devono essere CP_1 qualificati come contratti di appalto, in quanto sono finalizzati alla realizzazione di un'opera verso
5 un corrispettivo in denaro con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, per cui il quadro normativo deve essere individuato nell'articolo 1667 c.c. (difformità e vizi dell'opera), che stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi delle opere, salvo che il committente abbia accettato l'opera ed i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, purchè in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore; che il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità e i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità e i vizi oppure li abbia occultati e, infine, che il committente, convenuto in giudizio per il pagamento, può far valere la garanzia anche se non ha rispettato il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera, purchè abbia denunciato i vizi e le difformità entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.
Quindi, la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera costituisce una condizione dell'azione di garanzia, esercitata in via principale o in via di eccezione dal committente, che - a fronte della contestazione della sua tempestività ad opera dell'appaltatore - ha l'onere di fornire la prova di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera che non erano immediatamente riconoscibili al momento della consegna (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 6774 del 2001
e Corte di cassazione n. 10579 del 2012).
Quanto all'accettazione dell'opera da parte della committente, appare condivisibile l'orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità che distingue fra la consegna dei lavori, che costituisce un atto materiale che si compie attraverso la messa a disposizione del bene a favore del committente, e l'accettazione dell'opera senza riserve, che esige che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento con una manifestazione negoziale che ha effetti determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità ed i vizi dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del corrispettivo (Corte di cassazione n. 7260 del 2003, nello stesso senso Corte di Cassazione n. 15711 del 2013 e Corte di Cassazione n. 11 del
2019).
L'accettazione senza riserve dell'opera, anche se presunta, libera l'appaltatore dalla garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera che siano conosciuti o riconoscibili dal committente con l'ordinaria diligenza al momento della verifica o del collaudo, mentre se si tratta di vizi occulti o non immediatamente rilevabili l'appaltatore non è liberato dalla garanzia per effetto dell'accettazione dell'opera senza riserve, a condizione che il committente abbia tempestivamente denunciati i vizi e le difformità nel termine di sessanta giorni dalla loro scoperta (in tal senso Corte di cassazione n.
5285 del 1980 e Corte di cassazione n. 10580 del 1994).
6 Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto occorre rilevare che alla data del 13/2/2016, come emerge dalla scrittura privata, sottoscritta dalla società opponente e dalla stessa versata in atti,
i lavori previsti nel primo contratto erano stati eseguiti ed accettati dal committente, odierna opponente;
così leggesi, infatti, nella predetta scrittura: “Dal riepilogo dei conteggi per i lavori eseguiti come da contratto del 07/10/2008 n. 012/08, risultano lavori eseguiti pari all'importo di €
75.000,00; Acconto ricevuto € 65.000,00, di cui si allegano le note a mano, al presente credito si va ad aggiungere il Prev. N. 004/16-rev.001 come integrazione al contratto prima riportato, il totale del preventivo viene stabilito di € 75.000,00, e sostituisce le opere di contratto con quanto riportato nel preventivo stesso ai punti: a)soletta collaborate, b)impermeabilizzazione, c)chiusura perimetrale,
d)pavimentazione. La rimanenza totale per la realizzazione delle opere ai punti elencati diviene €
75.000,00 + € 10.000,00 (€ 85.000,00 +IVA….)…”
In altri termini, con la sottoscrizione di detta scrittura privata, la società opponente accetta le opere previste nel primo contratto, senza eccepire alcunchè, e in esecuzione dell'ulteriore contratto
(preventivo n. 004/16- Rev. 001 del 5/2/2016) versa all'appaltatore, le somme indicate CP_1 nella scrittura privata e secondo le scansioni ivi riportate per gli ulteriori lavori previsti in detto contratto, fatta eccezione dell'importo di cui alla fattura n. 1/44 del 23/8/2016, posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
L'ulteriore prova della accettazione dell'opera da parte della società opponente e della assenza di vizi ci viene data dalla relazione finale a struttura ultimata del 21/10/2016 a firma del direttore dei lavori, ing. il quale certifica che “le opere sono state eseguite a regola d'arte Testimone_1 secondo gli schemi progettuali e nel rispetto della normativa vigente per le opere in cemento armato normale e precompresso”.
Le risultanze istruttorie, acquisite nel giudizio che ci occupa, oltre a confermare l'intervenuta regolare realizzazione dei lavori commissionati, forniscono altresì la prova che il presumibile ritardo nella esecuzione dei lavori sia attribuibile al mancato tempestivo completamento dei lavori relativi all'impianto idrico, fognario ed elettrico, affidati dalla società opponente ad altre ditte che alcun rapporto hanno avuto con la società opposta.
Il teste , escusso all'udienza del 10/5/2019, della cui attendibilità non può dubitarsi Testimone_2 per essere estraneo alle parti in causa, ha così riferito: “Con riferimento alla circostanza di cui al capitolo A1) della memoria ex art. 183, 6 n. 2) di parte opposta, rispondo: Si E' VERA LA
CIRCOSTANZA. Ho lavorato presso il suddetto cantiere nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2016, per realizzare un prefabbricato. Nello specifico abbiamo montato il prefabbricato in cemento armato con i pilastri, i pannelli di chiusura e la copertura. Ho iniziato a lavorare nei mesi di luglio e agosto e, in quel periodo è stata realizzata la pavimentazione. Ricordo che per la
7 pavimentazione si verificò un ritardo in quanto la doveva effettuare i lavori relativi agli Pt_1 impianti elettrici, idrici e fognari che se non completati impedivano la realizzazione della pavimentazione. Non so indicare chi ha effettuato i lavori agli impianti idrici, elettrici e fognari poiché erano ditte esterne di fiducia di ”. Pt_1
I testi , , e hanno tutti Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 confermato che la posa in opera della pavimentazione era avvenuta solo dopo che erano stati completati i lavori relativi agli impianti idrici, elettrici e fognari, affidati direttamente dalla società opponente a ditte esterne, diverse dalla tutti i testi poi hanno confermato che lo stato CP_1 dei luoghi al momento della posa in opera della pavimentazione era quello raffigurato nelle 11 foto prodotte dalla società opposta.
Alla luce pertanto della produzione documentale versata in atti dall'opposta e della prova testimoniale espletata, come sopra riportata, non può revocarsi in dubbio che in effetti la opposta abbia eseguito i lavori di cui ai contratti in atti, così provando il suo diritto di riceversi il relativo pagamento, come portato dal decreto ingiuntivo odiernamente opposto, anche in considerazione del fatto che tutte le contestazioni spiegate dagli opponenti circa un presunto inadempimento dell'opposta sono rimaste mere enunciazione di parte, prive di rigorosa prova, oltre che generiche e tardive, in considerazione del fatto che solo in sede di opposizione le stesse sono state sollevate.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 49/2017- R.G. n. 18/2017, emesso dal Tribunale di Potenza in data 27/01/2017, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla Società nella Parte_1 persona dei suoi soci e legali rappresentanti, sigg. e , nei confronti Parte_1 Parte_2 della in c.a.- nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società opposta, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre contributo forfettario
8 del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Assorbito ogni ulteriore profilo.
Così deciso in Potenza, li 12/11/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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