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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6358/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 295802500019268000 BOLLO 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 14.07.2025 all'Agente della Riscossione ed al competente Ass.to Regione Sicilia, depositato il 12.09.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n. 29580202500019268000, fascicolo 2025/000021608, notificata via pec il
16.06.2025, emessa per il pagamento della complessiva somma di € 453,63, già richiesta con cartella di pagamento, la n. 29520240060697631000.
Si premette in fatto che la cartella risulta impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Messina, nel giudizio n. 2714/2025 RGR, sul rilievo del difetto di legittimazione tributaria passiva. Si rassegna che, dalla documentazione inviata dall'ufficio della Motorizzazione di Messina, risulta che la targa sia stata intestata al ricorrente dal 25.11.2004 al 21.01.2005, data in cui risulta essere stata intestata ad un tale
SO RT GL EN. In data 2.07.2024 è stata inoltrata all'ACI istanza di cancellazione dell'intestazione della targa de quo al ricorrente sulla base della documentazione inviata dall'ufficio della Motorizzazione di Messina. L'ACI in data 3.07.2024 ha risposto che “il veicolo Targa_1 non è mai stato iscritto al PRA”.
Si allega che la medesima questione è stata dedotta per altri anni d'imposta, alcuni dei quali definiti giudizialmente in senso favorevole al ricorrente.
Il ricorso è stato proposto per far valere il difetto di legittimazione tributaria passiva, con responsabilità ai sensi dell'art. 96 cpc.
In data 12.02.2026 AdER ha prodotto il provvedimento di sgravio emesso il 04.02.2026 dalla Regione Sicilia
e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
L'intervenuto sgravio della cartella vale, infatti, a far ritenere cessate tra le parti le ragioni della contesa, onde può certamente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, ritiene questo giudice che, nonostante lo sgravio, la reiterazione della pretesa giustifichi giustifichi la sua condanna alle spese di lite. Compensazione verso AdER.
Non sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c., stante lo sgravio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 400,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti.
Compensa le spese nei confronti di AdER.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6358/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 295802500019268000 BOLLO 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 14.07.2025 all'Agente della Riscossione ed al competente Ass.to Regione Sicilia, depositato il 12.09.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n. 29580202500019268000, fascicolo 2025/000021608, notificata via pec il
16.06.2025, emessa per il pagamento della complessiva somma di € 453,63, già richiesta con cartella di pagamento, la n. 29520240060697631000.
Si premette in fatto che la cartella risulta impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Messina, nel giudizio n. 2714/2025 RGR, sul rilievo del difetto di legittimazione tributaria passiva. Si rassegna che, dalla documentazione inviata dall'ufficio della Motorizzazione di Messina, risulta che la targa sia stata intestata al ricorrente dal 25.11.2004 al 21.01.2005, data in cui risulta essere stata intestata ad un tale
SO RT GL EN. In data 2.07.2024 è stata inoltrata all'ACI istanza di cancellazione dell'intestazione della targa de quo al ricorrente sulla base della documentazione inviata dall'ufficio della Motorizzazione di Messina. L'ACI in data 3.07.2024 ha risposto che “il veicolo Targa_1 non è mai stato iscritto al PRA”.
Si allega che la medesima questione è stata dedotta per altri anni d'imposta, alcuni dei quali definiti giudizialmente in senso favorevole al ricorrente.
Il ricorso è stato proposto per far valere il difetto di legittimazione tributaria passiva, con responsabilità ai sensi dell'art. 96 cpc.
In data 12.02.2026 AdER ha prodotto il provvedimento di sgravio emesso il 04.02.2026 dalla Regione Sicilia
e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
L'intervenuto sgravio della cartella vale, infatti, a far ritenere cessate tra le parti le ragioni della contesa, onde può certamente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, ritiene questo giudice che, nonostante lo sgravio, la reiterazione della pretesa giustifichi giustifichi la sua condanna alle spese di lite. Compensazione verso AdER.
Non sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c., stante lo sgravio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 400,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti.
Compensa le spese nei confronti di AdER.