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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 30/11/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 124/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
US NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.01.2019
DA
(P. IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. con sede in Cagliari, via Parte_2
Sant'Ignazio da Laconi n. 38, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Zusa e
IA OL SO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, in virtù di procura alle liti in atti ATTRICE
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore dott. ing. , con sede in Villapaiera-Feltre (BL), via Camp Lonc CP_2
n. 25. Rappresentata e difesa dall'avv. Livio Passuello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Caterina Pinto, in Belluno, via Segato n. 25, in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate all'udienza cartolare del 23/06/2025:
1 per l'attore Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, 1) revocare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, in via riconvenzionale, accertata la mancanza delle qualità del bene, essenziali perché risultasse idoneo all'uso al quale era destinato e, comunque, le difformità del bene fornito rispetto a quello richiesto, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del macchinario di cui alla fattura posta a base dell'ingiunzione, per inadempimento del venditore;
3) per l'effetto rigettare la domanda della perché infondata, CP_1 mandando l'opponente assolta da ogni avversa pretesa;
4) condannare la alla CP_1 restituzione di quanto pagato dalla in ragione della concessa Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione;
5) condannare, altresì, la al risarcimento dei danni tutti subiti dalla CP_1 Parte_1
da valutarsi anche in via equitativa;
6) condannare, infine, la in
[...] CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di € 2.574,34, per premio fatturato 2011, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione;
7) in via subordinata istruttoria, a parziale modifica del decreto in data 30.3.2020, ammettere le prove ivi non ammesse, e, previa rimessione della causa in istruttoria, procedere alla assunzione delle stesse;
8) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”. per la convenuta CP_1
“- nel merito: respinta ogni eccezione proposta da controparte, voglia confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura di cui è causa ed inadempimento di al relativo pagamento, voglia Parte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € 20'521,75
a favore di , con interessi ex D.Lgs 231/02 dal dovuto fino al completo CP_1 soddisfo.
- sulle domande riconvenzionali: voglia respingere le domande riconvenzionali avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in causa.
- con rifusione di spese e competenze della presente causa di opposizione, nonché del giudizio monitorio;
In via subordinata istruttoria, all'occorrenza ed a parziale modifica del decreto in data
30 marzo 2020, ammettere le prove ivi non ammesse per il loro esperimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con decreto n. 499/18 in data 14 dicembre 2018, notificato il 17 dicembre 2018, il Tribunale di Belluno su ricorso di ingiungeva a CP_1 Parte_1
di pagare la somma di € 20.521,75, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02,
[...]
nonché spese del procedimento monitorio in ragione della fattura n. 2756/15 non pagata ed emessa a fronte della fornitura di una unità di climatizzazione. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo Parte_1
con atto di citazione notificato in data 24.01.2019, contestando la sussistenza di qualsivoglia debito nei confronti della in ragione della mancanza CP_1
delle qualità del bene e comunque per difformità dello stesso rispetto a quello richiesto, chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della venditrice.
La chiedeva, inoltre, la condanna della al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni per l'occupazione del proprio magazzino (in ragione dell'inerzia nel ritirare il macchinario), nonché al pagamento della somma di ulteriori € 2.574,34 di cui alla nota di credito n. 532812 del 13.2.2012.
Si costituiva nel presente procedimento la convenuta contestando la CP_1
citazione avversaria e chiedendo la conferma del decreto opposto, o comunque la condanna dell'opponente al pagamento di € 20.521,75 più interessi, sostenendo di aver consegnato l'unità di climatizzazione proposta e quindi accetta dall'attrice opponente nelle caratteristiche e valori tecnici precisati prima dell'ordine, senza alcuna conferma circa la rispondenza del macchinario stesso alle caratteristiche tecniche previste dal bando di gara di appalto pubblico di cui era aggiudicataria. Parte_1
Con provvedimento del 7.11.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con prove documentali, prove per testi e Consulenza
Tecnica d'Ufficio ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.6.2025, con la concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tale fattispecie l'onere probatorio è in capo al creditore convenuto-opposto che deve dimostrare come la sua pretesa creditoria sia fondata e, dunque,
3 dimostrare l'esistenza di un valido titolo negoziale, oltre all'adempimento delle obbligazioni assunte come da contratto.
Rimane in capo al debitore-opponente (attore in senso formale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi-estintivi della pretesa pena la soccombenza (Cass. Civ. S.U., n. 13533 del 30.10.2001).
Alla luce di tale principio e di quanto venuto in rilievo nel presente giudizio, si ritiene che abbia adempiuto correttamente gli oneri probatori su di CP_1
essa incombenti, diversamente, invece, con conseguente Parte_1
rigetto integrale dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa ivi azionata.
È documentalmente provato, e in ogni caso non contestato, che tra le parti in causa sia intercorso un contratto di vendita del macchinario Clivet WBAN302; a supporto di ciò vi è una mail che funge da riconoscimento del debito portato dalla fattura 2756 del 25.5.2015 (doc. 04 – fascicolo monitorio) e derivante proprio dalla vendita di tale macchinario.
L'avvenuta consegna del bene risulta dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dal D.D.T. n. CVT07159 del 22.05.2015 (doc. 03 – parte convenuta) e, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., mai contestato da parte attrice, anzi, confermato in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
“l ha, quindi, acquistato la macchina proposta, e, una volta Parte_1
ricevuta, l'ha consegnata alla Nuova Colfi, ditta che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione dell'immobile nel quale la pompa di calore avrebbe dovuto essere installata” (atto di citazione . Parte_1
Pertanto, l'onere probatorio in capo alla è stato correttamente assolto. CP_1
Al contrario si deve affermare, con riguardo all'onere probatorio, che l'attrice- opponente che non ha in alcun modo provato fatti modificativi o estintivi della pretesa di controparte.
In un contratto di vendita a norma dell'art. 1470 e ss. c.c., e più in particolare avuto riguardo all'art. 1490 c.c., il venditore deve garantire che la cosa compravenduta sia immune da vizi che potrebbero menomare l'uso a cui è destinata o che detto vizio ne diminuisca il valore in modo apprezzabile.
Non occorre addentrarsi e scomodare la garanzia per vizi prevista per il
4 contratto di vendita, in quanto, nel caso che ci occupa, non vi è stata alcuna contestazione sul funzionamento del macchinario WBAN302, bensì sulla CP_1
mancanza dei requisiti del detto macchinario rispetto alle caratteristiche del bando presentato dalla a Parte_1 CP_1
A tal proposito, rilevante è il momento antecedente alla conclusione del contratto.
L'agente dott. , chiamato come teste all'udienza del CP_1 Testimone_1
13.7.2020 confermava come nel momento dell'invio della proposta a Parte_1
egli vi allegasse anche il bollettino tecnico dell'unità (cap. 2 parte
[...]
convenuta – verbale d'udienza 13.7.2020 “Si confermo. Riconosco il documento che mi viene mostrato e confermo di averlo trasmesso”); a sostegno di ciò, anche il teste sig. , alla medesima udienza, confermava che era prassi Testimone_2
aziendale allegare il bollettino tecnico e la scheda tecnica alla proposta (cap. 2 parte convenuta – verbale d'udienza 13.7.2020. “[…] come prassi aziendale noi chiediamo all'agenzia di mandare il bollettino e scheda tecnica così che il cliente possa verificare i dati tecnici e le prestazioni dell'unità offerta”).
Sul punto la stessa CTU dell'ing. precisa che “Le prestazioni Persona_1
della pompa di calore WBAN302 certificate Eurovent erano pubbliche e reperibili on line con collegamento al sito www. Eurovent-certification.com, sito nel quale con ogni probabilità il Direttore del Lavori del cantiere presso la scuola
EB TA di CA ing. rilevò la difformità tra il COP di Per_2
capitolato ed il COP certificato Eurovent.”, e continua: “Nel 2014 e 2015 era possibile anche per l verificare, come fece l'ing , le Pt_1 Pt_1 Per_2
prestazioni certificate Eurovent della pompa di calore Clivet WBAN302” (CTU ing. – pag. 21). Persona_1
Ad abundantiam, la stessa ha depositato la mail dell'ing. Parte_1
ove si evince chiaramente come quest'ultimo abbia ricavato i dati dal Per_2
sito Eurovent, che peraltro, viene riportato ed è quindi presente sul corpo della mail (doc. 5 – parte attrice).
La stessa nel suo atto introduttivo si definisce un'esperta del Parte_1
settore e dunque competente per valutare se la macchina fornita da fosse o CP_1
meno conforme agli standard previsti dal bando pubblico a cui aveva partecipato
5 e che aveva vinto.
Si ritiene che stesse nell'ordinaria diligenza e competenza della Parte_1
reperire le informazioni, calcolare e comprendere se la macchina
[...]
proposta da avesse o meno gli standard che servivano per essere conforme CP_1
al bando, quella medesima ordinaria diligenza e competenza nel reperire le informazioni che è stata dimostrata dall'Ing. , laddove ha affermato Per_2
come le caratteristiche del macchinario si potevano trarre dalla targa e dalla relativa documentazione tecnica (cap. 7 attrice - Verbale d'udienza 3.2.2022
Tribunale di Cagliari: “La non corrispondenza dei requisiti fu accertata da me attraverso i dati di targa e relativa documentazione tecnica rilevati in situ”.)
In aggiunta, l'art. 106 del codice degli Appalti stabilisce come “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante cui il RUP dipende”. Analizzando il predetto articolo si deve convenire che, prima facie l'appaltante non può modificare a suo piacimento le caratteristiche del bene oggetto di bando, nel caso di specie la pompa di calore, e in secondo luogo può farlo con la preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante sulla base dei criteri oggettivi previsti per legge ed eventualmente dal bando.
Lo stesso Ing. che ha rifiutato il macchinario in quanto difforme Per_2 CP_1
da quanto stabilito dal bando, sentito come teste dal Tribunale di Cagliari, giusta delega, ha sostenuto che: “[…] Nella mia funzione di direttore dei lavori ho respinto all'impresa appaltatrice una pompa di calore di marc installata CP_1
senza che previamente venisse sottoposta ad approvazione per verifica di congruità con le specifiche del capitolato speciale di appalto e ciò di contratto”
(cap. 5 attrice - Verbale d'udienza 3.2.2022 Tribunale di Cagliari).
Come già ribadito, l'acquisto concluso da si deve ritenere Parte_1
valido ed efficace in quanto non attiene né alla categoria giurisprudenziale dell'alud pro alio, né tantomeno ad un inadempimento da parte della venditrice.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda principale e per l'effetto si conferma la validità ed efficacia del contratto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 499/18 emesso dal Tribunale di Belluno.
6 In seguito a quanto disposto si rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento per occupazione del suolo (magazzino).
In merito alla domanda riconvenzionale riguardante la nota di credito non pagata, questa non è opponibile a in quanto l'accordo commerciale CP_1
prodotto non presenta sottoscrizione alcuna da parte della convenuta e, in ogni caso, tale presunto accordo è relativo all'anno 2011 e la nota di credito è dell'annata 2012 e come tale, dunque, non rientrerebbe nell'accordo commerciale anche qualora opponibile.
Pertanto, anche tale domanda riconvenzionale viene in toto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 124/19 R.G., proposta con atto di citazione del
24.1.2019 da (P. IVA nei confronti di Parte_1 P.IVA_1
(P.IVA ), ogni diversa contraria domanda ed eccezione CP_1 P.IVA_2
disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 499/18 emesso dal Tribunale di Belluno in data 14.12.2018;
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Parte_1
3) condanna la alla refusione integrale delle spese di Parte_1
lite a favore di che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre CPA e CP_1
IVA, se e come dovuta per legge, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
4) Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di C.T.U. con conseguente obbligo di provvedere agli eventuali e relativi conguagli.
Belluno, li 30/11/2025
Il giudice onorario
(dott. US NE)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
US NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24.01.2019
DA
(P. IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. con sede in Cagliari, via Parte_2
Sant'Ignazio da Laconi n. 38, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Zusa e
IA OL SO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, in virtù di procura alle liti in atti ATTRICE
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore dott. ing. , con sede in Villapaiera-Feltre (BL), via Camp Lonc CP_2
n. 25. Rappresentata e difesa dall'avv. Livio Passuello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Caterina Pinto, in Belluno, via Segato n. 25, in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate all'udienza cartolare del 23/06/2025:
1 per l'attore Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, 1) revocare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, in via riconvenzionale, accertata la mancanza delle qualità del bene, essenziali perché risultasse idoneo all'uso al quale era destinato e, comunque, le difformità del bene fornito rispetto a quello richiesto, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del macchinario di cui alla fattura posta a base dell'ingiunzione, per inadempimento del venditore;
3) per l'effetto rigettare la domanda della perché infondata, CP_1 mandando l'opponente assolta da ogni avversa pretesa;
4) condannare la alla CP_1 restituzione di quanto pagato dalla in ragione della concessa Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione;
5) condannare, altresì, la al risarcimento dei danni tutti subiti dalla CP_1 Parte_1
da valutarsi anche in via equitativa;
6) condannare, infine, la in
[...] CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della somma di € 2.574,34, per premio fatturato 2011, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione;
7) in via subordinata istruttoria, a parziale modifica del decreto in data 30.3.2020, ammettere le prove ivi non ammesse, e, previa rimessione della causa in istruttoria, procedere alla assunzione delle stesse;
8) con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”. per la convenuta CP_1
“- nel merito: respinta ogni eccezione proposta da controparte, voglia confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, previo accertamento della regolarità e correttezza della fornitura di cui è causa ed inadempimento di al relativo pagamento, voglia Parte_1 condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € 20'521,75
a favore di , con interessi ex D.Lgs 231/02 dal dovuto fino al completo CP_1 soddisfo.
- sulle domande riconvenzionali: voglia respingere le domande riconvenzionali avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in causa.
- con rifusione di spese e competenze della presente causa di opposizione, nonché del giudizio monitorio;
In via subordinata istruttoria, all'occorrenza ed a parziale modifica del decreto in data
30 marzo 2020, ammettere le prove ivi non ammesse per il loro esperimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con decreto n. 499/18 in data 14 dicembre 2018, notificato il 17 dicembre 2018, il Tribunale di Belluno su ricorso di ingiungeva a CP_1 Parte_1
di pagare la somma di € 20.521,75, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02,
[...]
nonché spese del procedimento monitorio in ragione della fattura n. 2756/15 non pagata ed emessa a fronte della fornitura di una unità di climatizzazione. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo Parte_1
con atto di citazione notificato in data 24.01.2019, contestando la sussistenza di qualsivoglia debito nei confronti della in ragione della mancanza CP_1
delle qualità del bene e comunque per difformità dello stesso rispetto a quello richiesto, chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento della venditrice.
La chiedeva, inoltre, la condanna della al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni per l'occupazione del proprio magazzino (in ragione dell'inerzia nel ritirare il macchinario), nonché al pagamento della somma di ulteriori € 2.574,34 di cui alla nota di credito n. 532812 del 13.2.2012.
Si costituiva nel presente procedimento la convenuta contestando la CP_1
citazione avversaria e chiedendo la conferma del decreto opposto, o comunque la condanna dell'opponente al pagamento di € 20.521,75 più interessi, sostenendo di aver consegnato l'unità di climatizzazione proposta e quindi accetta dall'attrice opponente nelle caratteristiche e valori tecnici precisati prima dell'ordine, senza alcuna conferma circa la rispondenza del macchinario stesso alle caratteristiche tecniche previste dal bando di gara di appalto pubblico di cui era aggiudicataria. Parte_1
Con provvedimento del 7.11.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con prove documentali, prove per testi e Consulenza
Tecnica d'Ufficio ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.6.2025, con la concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tale fattispecie l'onere probatorio è in capo al creditore convenuto-opposto che deve dimostrare come la sua pretesa creditoria sia fondata e, dunque,
3 dimostrare l'esistenza di un valido titolo negoziale, oltre all'adempimento delle obbligazioni assunte come da contratto.
Rimane in capo al debitore-opponente (attore in senso formale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi-estintivi della pretesa pena la soccombenza (Cass. Civ. S.U., n. 13533 del 30.10.2001).
Alla luce di tale principio e di quanto venuto in rilievo nel presente giudizio, si ritiene che abbia adempiuto correttamente gli oneri probatori su di CP_1
essa incombenti, diversamente, invece, con conseguente Parte_1
rigetto integrale dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa ivi azionata.
È documentalmente provato, e in ogni caso non contestato, che tra le parti in causa sia intercorso un contratto di vendita del macchinario Clivet WBAN302; a supporto di ciò vi è una mail che funge da riconoscimento del debito portato dalla fattura 2756 del 25.5.2015 (doc. 04 – fascicolo monitorio) e derivante proprio dalla vendita di tale macchinario.
L'avvenuta consegna del bene risulta dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dal D.D.T. n. CVT07159 del 22.05.2015 (doc. 03 – parte convenuta) e, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., mai contestato da parte attrice, anzi, confermato in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
“l ha, quindi, acquistato la macchina proposta, e, una volta Parte_1
ricevuta, l'ha consegnata alla Nuova Colfi, ditta che stava svolgendo i lavori di ristrutturazione dell'immobile nel quale la pompa di calore avrebbe dovuto essere installata” (atto di citazione . Parte_1
Pertanto, l'onere probatorio in capo alla è stato correttamente assolto. CP_1
Al contrario si deve affermare, con riguardo all'onere probatorio, che l'attrice- opponente che non ha in alcun modo provato fatti modificativi o estintivi della pretesa di controparte.
In un contratto di vendita a norma dell'art. 1470 e ss. c.c., e più in particolare avuto riguardo all'art. 1490 c.c., il venditore deve garantire che la cosa compravenduta sia immune da vizi che potrebbero menomare l'uso a cui è destinata o che detto vizio ne diminuisca il valore in modo apprezzabile.
Non occorre addentrarsi e scomodare la garanzia per vizi prevista per il
4 contratto di vendita, in quanto, nel caso che ci occupa, non vi è stata alcuna contestazione sul funzionamento del macchinario WBAN302, bensì sulla CP_1
mancanza dei requisiti del detto macchinario rispetto alle caratteristiche del bando presentato dalla a Parte_1 CP_1
A tal proposito, rilevante è il momento antecedente alla conclusione del contratto.
L'agente dott. , chiamato come teste all'udienza del CP_1 Testimone_1
13.7.2020 confermava come nel momento dell'invio della proposta a Parte_1
egli vi allegasse anche il bollettino tecnico dell'unità (cap. 2 parte
[...]
convenuta – verbale d'udienza 13.7.2020 “Si confermo. Riconosco il documento che mi viene mostrato e confermo di averlo trasmesso”); a sostegno di ciò, anche il teste sig. , alla medesima udienza, confermava che era prassi Testimone_2
aziendale allegare il bollettino tecnico e la scheda tecnica alla proposta (cap. 2 parte convenuta – verbale d'udienza 13.7.2020. “[…] come prassi aziendale noi chiediamo all'agenzia di mandare il bollettino e scheda tecnica così che il cliente possa verificare i dati tecnici e le prestazioni dell'unità offerta”).
Sul punto la stessa CTU dell'ing. precisa che “Le prestazioni Persona_1
della pompa di calore WBAN302 certificate Eurovent erano pubbliche e reperibili on line con collegamento al sito www. Eurovent-certification.com, sito nel quale con ogni probabilità il Direttore del Lavori del cantiere presso la scuola
EB TA di CA ing. rilevò la difformità tra il COP di Per_2
capitolato ed il COP certificato Eurovent.”, e continua: “Nel 2014 e 2015 era possibile anche per l verificare, come fece l'ing , le Pt_1 Pt_1 Per_2
prestazioni certificate Eurovent della pompa di calore Clivet WBAN302” (CTU ing. – pag. 21). Persona_1
Ad abundantiam, la stessa ha depositato la mail dell'ing. Parte_1
ove si evince chiaramente come quest'ultimo abbia ricavato i dati dal Per_2
sito Eurovent, che peraltro, viene riportato ed è quindi presente sul corpo della mail (doc. 5 – parte attrice).
La stessa nel suo atto introduttivo si definisce un'esperta del Parte_1
settore e dunque competente per valutare se la macchina fornita da fosse o CP_1
meno conforme agli standard previsti dal bando pubblico a cui aveva partecipato
5 e che aveva vinto.
Si ritiene che stesse nell'ordinaria diligenza e competenza della Parte_1
reperire le informazioni, calcolare e comprendere se la macchina
[...]
proposta da avesse o meno gli standard che servivano per essere conforme CP_1
al bando, quella medesima ordinaria diligenza e competenza nel reperire le informazioni che è stata dimostrata dall'Ing. , laddove ha affermato Per_2
come le caratteristiche del macchinario si potevano trarre dalla targa e dalla relativa documentazione tecnica (cap. 7 attrice - Verbale d'udienza 3.2.2022
Tribunale di Cagliari: “La non corrispondenza dei requisiti fu accertata da me attraverso i dati di targa e relativa documentazione tecnica rilevati in situ”.)
In aggiunta, l'art. 106 del codice degli Appalti stabilisce come “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante cui il RUP dipende”. Analizzando il predetto articolo si deve convenire che, prima facie l'appaltante non può modificare a suo piacimento le caratteristiche del bene oggetto di bando, nel caso di specie la pompa di calore, e in secondo luogo può farlo con la preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante sulla base dei criteri oggettivi previsti per legge ed eventualmente dal bando.
Lo stesso Ing. che ha rifiutato il macchinario in quanto difforme Per_2 CP_1
da quanto stabilito dal bando, sentito come teste dal Tribunale di Cagliari, giusta delega, ha sostenuto che: “[…] Nella mia funzione di direttore dei lavori ho respinto all'impresa appaltatrice una pompa di calore di marc installata CP_1
senza che previamente venisse sottoposta ad approvazione per verifica di congruità con le specifiche del capitolato speciale di appalto e ciò di contratto”
(cap. 5 attrice - Verbale d'udienza 3.2.2022 Tribunale di Cagliari).
Come già ribadito, l'acquisto concluso da si deve ritenere Parte_1
valido ed efficace in quanto non attiene né alla categoria giurisprudenziale dell'alud pro alio, né tantomeno ad un inadempimento da parte della venditrice.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la domanda principale e per l'effetto si conferma la validità ed efficacia del contratto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 499/18 emesso dal Tribunale di Belluno.
6 In seguito a quanto disposto si rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento per occupazione del suolo (magazzino).
In merito alla domanda riconvenzionale riguardante la nota di credito non pagata, questa non è opponibile a in quanto l'accordo commerciale CP_1
prodotto non presenta sottoscrizione alcuna da parte della convenuta e, in ogni caso, tale presunto accordo è relativo all'anno 2011 e la nota di credito è dell'annata 2012 e come tale, dunque, non rientrerebbe nell'accordo commerciale anche qualora opponibile.
Pertanto, anche tale domanda riconvenzionale viene in toto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 124/19 R.G., proposta con atto di citazione del
24.1.2019 da (P. IVA nei confronti di Parte_1 P.IVA_1
(P.IVA ), ogni diversa contraria domanda ed eccezione CP_1 P.IVA_2
disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 499/18 emesso dal Tribunale di Belluno in data 14.12.2018;
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Parte_1
3) condanna la alla refusione integrale delle spese di Parte_1
lite a favore di che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre CPA e CP_1
IVA, se e come dovuta per legge, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
4) Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di C.T.U. con conseguente obbligo di provvedere agli eventuali e relativi conguagli.
Belluno, li 30/11/2025
Il giudice onorario
(dott. US NE)
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