Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4694/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO CALATAFIMI 812 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AIOSA ROSARIA ALBA LICIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA NUNZIO MORELLO 23 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CONTORNO CHIARA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi dichiararsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 26 febbraio 2008 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 21 ottobre 2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Casteldaccia
10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_2
nell'interesse dei figli minori ivi conviventi.
[...]
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI
I. Le figlie e restano affidate ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
II. II. Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la Per_1 Per_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, ferma restando la volontà delle minori, le quali, considerata la loro età hanno raggiunto autonoma libertà di scelta:
a. il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola fino alle ore 22.00, cena inclusa;
e a settimane alterne, in aggiunta, dal sabato mattina fino alla domenica seraquando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00, salvo diversa volontà;
b. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale
2 e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
salvo diversa volontà delle minori.
*****
3. verserà a tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre in due trance di € 300,00 ciascuna suddivise nell'arco del mese a distanza di circa giorni 10/15 l'una dall'altra. Tale assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i coniugi.
4. Le spese straordinarie dell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a. Le spese per la retta scolastica, l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4694/2024:
3 - omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 21 ottobre 2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 5, p. I, dell'anno 2008).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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