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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/05/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
RG n. 1091/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 09/05/2024), nella causa n. 1091/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MASALA DARIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 31/1/91 Parte_1 alle dipendenze dell' con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato, inquadrata nel III Livello funzionale del
[...]
con la qualifica di “assistente di Organizzazione_1 sala”; che con sentenza n. 436 del 16.05.2001 del Tribunale di Sassari, le è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel V Livello dal mese di aprile del 1998, con la qualifica di “animatore”; che con il passaggio al sistema di classificazione per categorie, le è stata riconosciuta la posizione funzionale B2, sempre con mansioni di “animatore”; che dal febbraio 2006, per esigenze di servizio è stata trasferita al reparto “ ”, precisamente nel reparto di Parte_2 riabilitazione terapeutica psichiatrica, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni (animatore); che dal 01.02.2006 al 31.01.2011 ha svolto – con prevalenza e continuità – le mansioni di “educatore”, proprie della Categoria B, Posizione B3, del CCNL di settore;
che a far data dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità in tale qualifica (dunque dal 01.02.2011) doveva invece esserle riconosciuto il passaggio in Categoria B, Posizione B4, sempre in qualità di “Educatore”, come da sino al Org_1
05.06.2016, data di estinzione della;
che per tutto il periodo CP_2 indicato, è stata responsabile, operando in assoluta autonomia, dell'attività di
1 programmazione dei progetti educativi stagionali, predisposti in concerto con la responsabile del servizio e ha gestito autonomamente l'attività educativa per i pazienti del reparto riabilitativo e svolgeva attività principalmente tesa al recupero di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
che le mansioni erano le seguenti: “- organizzazione e gestione di progetti educativi e riabilitativi individualizzati e destinati a persone in condizioni di disagio/difficoltà; - osservazione e definizione dei bisogni individuali, attraverso lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale del soggetto e la valorizzazione delle sue potenzialità; - creazione di opportunità sociali riabilitative attraverso proposte operative laboratoriali in grado di veicolare forme di impegno e di assunzione di piccole responsabilità; - interventi rivolti ad incrementare attività di socializzazione e al miglior utilizzo del tempo libero degli utenti”; che ha gestito il bonus mensile degli ospiti;
che era la persona di riferimento per accompagnare gli ospiti nelle movimentazioni straordinarie fuori dal reparto;
che con deliberazione n. 27/1 del 13.05.2016, la Giunta della Org_2 ha approvato l'atto di scorporo dell'attività sociale ed estinzione dell'
[...]
, con il trasferimento delle funzioni, dei beni Controparte_2 mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi all Controparte_3
e ha dato mandato al Commissario della , per quanto
[...] Parte_3 CP_1 attiene al personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché venisse assorbito dall
[...]
che con decreto n. 32 del 06.06.2016 la RAS ha Controparte_4 disposto l'estinzione della , con assegnazione Controparte_2 alla di “funzioni, beni mobili e immobili e rapporti giuridici attivi e Parte_4 passivi dell' ”, come descritti nella documentazione prodotta dal CP_2 commissario straordinario;
che l' con Deliberazione del CP_1
Commissario Straordinario n. 495 del 13 giugno 2016, ha preso atto di quanto sancito dalle suddette disposizioni e ha proceduto al recepimento dei contratti di lavoro e di servizio di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 3, 4 e 5 del 20.05.2016 e n. 7 del 31.05.2016; che a seguito dell'incorporazione, ha ricevuto un inquadramento nel profilo di Operatore Tecnico, Cat. B, con una riduzione dello stipendio a decorrere dal gennaio 2017; che ai sensi della L.R. Cont n. 17/2016 alla è subentrata;
che le sono stati trattenuti gli CP_1 Cont emolumenti erogati da in continuità con il precedente inquadramento salariale durante il periodo 6/6/16-31/3/18, nella misura una tantum di € 243,71; che, poiché l'inquadramento da ultimo spettante nell'ex era quello CP_2 della categoria B4 (Art. 51 CCNL Aris), nel passaggio in ATS, aveva diritto all'inquadramento nella Categoria C e quindi è creditrice nei confronti dell'ATS delle somme dovute per l'attività lavorativa prestata dal giugno 2016 al marzo 2021, periodo durante il quale si è trovata (e ancora si trova) erroneamente inquadrato nella Categoria B, in qualità di Operatore Tecnico, anziché in quella C in qualità di Educatore Professionale, o, in subordine, quantomeno nella Categoria B4, che doveva esserle riconosciuta nell'ex o, in ulteriore CP_2 subordine, nella Categoria B2, la stessa di provenienza;
− parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al Parte_1
2 riconoscimento dell'inquadramento nella Categoria B3 del in qualità Org_1 di “educatore”, dal 01.02.2006 al 31.01.2011, nella Categoria B4, sempre in qualità di “educatore”, dal 01.02.2011 al 05.06.2016, periodi in cui ha lavorato alle dipendenze della , con sede in Ploaghe, Controparte_2
Reg. confluita nell' , così a seguito Per_1 Controparte_6 di fusione per incorporazione dell' con sede Controparte_4 legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore. Per l'effetto: P.IVA_2
2) condannare l' , con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'inquadramento nella categoria Categoria B3 del in Parte_1 Org_1 qualità di “educatore”, dal 01.02.2006 al 31.01.2011, nella Categoria B4 del
sempre in qualità di “educatore”, dal 01.02.2011 al 05.06.2016, o Org_1 comunque la categoria superiore rispetto a quella di inquadramento applicata dall'ex , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, CP_2
a far data dal 01.02.2006 sino al 05.06.2016. 3) condannare l'
[...]
, così a seguito di fusione per incorporazione dell' Controparte_6 [...]
con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 Controparte_4
(C.F. - P.I. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti relativi al periodo 01.02.2006 – 05.06.2016, così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 15), pari a
€ 5.980,66, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. Sempre in via principale: 4) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al riconoscimento dell'inquadramento nella Categoria C del Parte_1
CCNL comparto sanità Aran, in qualità di “educatore” o comunque la categoria superiore rispetto a quella di effettivo inquadramento applicata in seguito al Cont Cont passaggio in e successivamente nella subentrante , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016. Per l'effetto: 5) condannare l' , con sede legale Controparte_6 in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. ) P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'inquadramento nella Categoria C del CCNL comparto sanità Parte_1
Aran, in qualità di “educatore” o comunque la categoria superiore rispetto a Cont quella di inquadramento applicata in seguito al passaggio in e Cont successivamente nella subentrante , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016; 6) condannare l' , con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Controparte_6
Costa n. 57 (C.F. - P.I. in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 12), pari a € 14.573,34, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. In via subordinata,
3 ferme le richieste di cui ai precedenti nn. 1), 2) e 3): 7) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al riconoscimento dell'inquadramento Parte_1 nella Categoria B, fascia retributiva 4, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di effettivo inquadramento Cont applicata in seguito al passaggio in e successivamente nella subentrante ATS, con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016. Per l'effetto: 8) condannare l' Controparte_6
, con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F.
[...]
- P.I. ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'inquadramento nella Parte_1
Categoria B, fascia retributiva 4, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di inquadramento applicata in seguito al Cont Cont passaggio in e successivamente nella subentrante , a far data dal
06.06.2016; 9) condannare l' , con sede legale Controparte_6 in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. ) P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 13), pari a €
7.276,47, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. In via ulteriormente subordinata, ferme le richieste di cui ai precedenti nn. 1), 2) e 3): 10) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al Parte_1 riconoscimento dell'inquadramento nella Categoria B, fascia retributiva 2, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella Cont di effettivo inquadramento applicata in seguito al passaggio in e successivamente nella subentrante ATS, con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016. Per l'effetto: 11) condannare l' , con sede legale in Sassari (SS), Controparte_6
Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra Parte_1
l'inquadramento nella Categoria B, fascia retributiva 2, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di Cont inquadramento applicata in seguito al passaggio in e successivamente Cont nella subentrante , a far data dal 06.06.2016; 12) condannare l'
[...]
, con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 Controparte_6
(C.F. - P.I. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 14), pari a € 2.983,70, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. In ogni caso: 13) condannare l'
[...]
, con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 Controparte_6
(C.F. - P.I. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'anzianità di servizio Parte_1 maturata dalla stessa sin dalla data della sua assunzione alle dipendenze dell'ex
, con ogni conseguenza di legge;
14) con Controparte_2
4 vittoria di compensi professionali oltre spese ed accessori come per legge ivi compreso il rimborso forfettario.” ;
− parte ricorrente ha riassunto la causa contro subentrata quale Controparte_1 Cont datore di lavoro ad in data 1/2/23;
− parte convenuta è rimasta contumace;
− la causa, di natura documentale, viene così decisa.
Ritenuto che:
1. per pacifica giurisprudenza il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03 ove S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere un inquadramento superiore, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto); inoltre, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 20272/10);
2. in altre parole, non è sufficiente che il ricorrente alleghi i compiti svolti e riporti la disposizione contrattuale invocata, ma occorre che espliciti, per poi provarne la sussistenza, le caratteristiche della qualifica invocata;
a tal fine non può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (sempre Cass. n. 8025/03 cit.);
3. ebbene, il ricorso è del tutto carente sotto il profilo dell'esplicitazione dei tratti distintivi dell'inquadramento invocato e del raffronto con le mansioni dedotte come svolte;
4. parte ricorrente, inquadrata come animatore nella categoria B2 Org_1 deduce di avere diritto, in forza delle mansioni allegate, all'inquadramento nella categoria B3 come educatore, senza argomentare in ordine alle ragioni che giustificano una tale sussunzione, senza allegare, in altre parole, per quali ragioni le mansioni svolte debbano essere ricondotte al profilo dell'educatore in luogo di quello dell'animatore;
5. deve rilevarsi che, anche il CCNL, sotto tale aspetto non individua tratti caratterizzanti il profilo specifico dell'educatore, ma ciò non esime il lavoratore
5 che invochi l'inquadramento stipendiale superiore dal delineare gli aspetti differenziali rispetto a quello di appartenenza;
6. deve in ogni caso rilevarsi che dalla documentazione prodotta che parte ricorrente si definiva “animatrice” nei progetti che allega come dalla stessa ideati e in diversi progetti risulta affiancata da un altro operatore specializzato (terapista, psicologo..) il che non conforta la tesi della dedotta autonomia (cfr.ad esempio doc. 23-1 e 3);
7. non può quindi essere accertato il diritto all'inquadramento nella categoria B posizione B3 a far data dal 01.02.2006 al 31.01.2011, con Org_1 assorbimento delle domande conseguenti di inquadramento nella posizione B4 dal 01.02.2011 al 05.06.2016 e C o B4 in seguito al passaggio in ATS;
8. resta da vagliare la domanda relativa al diritto di conservare la retribuzione corrispondente alla posizione B2 nel passaggio ad ATS (ora Org_1 CP_1
;
[...]
9. occorre innanzitutto rilevare che le Parte_5
– sono sorte in gran parte per volontà di privati e sono stati
[...] qualificati come enti pubblici dalla c.d. legge Crispi (l. n. 6972/1880), sebbene con le particolarità rilevate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 361/1988 (“regime giuridico … caratterizzato dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse un'impronta assai peculiare rispetto ad altri Enti Pubblici”);
10. il legislatore statale è intervenuto con il D. Lgs. n. 207/2001 attuando il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. n. 328/2000, che detta la disciplina in ordine alla trasformazione delle in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), CP_2 ovvero in persone giuridiche di diritto privato, precisando che “l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”;
11. ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 207/2001 le Regioni a statuto speciale
“provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione” ed in attuazione di ciò, la , con Legge n. 32 del Org_2
3.12.15 ha previsto, all'art. 4, che in caso di estinzione delle “i beni, le CP_2 funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le hanno la sede legale, previo CP_2 scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina di cui al comma 8”;
12. a causa della conclamata situazione debitoria, l'istituto è stato commissariato, e in data 9/03/2016, lo stesso Commissario Straordinario della
[...]
, ha presentato domanda di estinzione;
Controparte_2
13. con deliberazione n. 27/1 del 13.05.2016, la Giunta della ha Org_2 approvato l'atto di scorporo dell'attività sociale ed estinzione dell'
[...]
, con il trasferimento delle funzioni, dei beni Controparte_2
6 mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi all Controparte_4
e ha dato mandato al Commissario della , per quanto
[...] CP_1 attiene al personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché venisse assorbito dall'
[...] con procedure e modalità rispettose della natura Controparte_4 giuridica degli enti interessati e venisse predisposto un piano di incorporazione da poter sottoporre alla sua approvazione;
14. con decreto n. 32 del 06.06.2016, il Presidente della RAS ha disposto l'estinzione della , con assegnazione alla Controparte_2 [...] di “funzioni, beni mobili e immobili e rapporti giuridici attivi e passivi Parte_4 dell' ”, come descritti nella documentazione prodotta dal commissario CP_2 straordinario;
15. l' con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 495 del Parte_4
13.06.16, ha recepito i contratti di lavoro stabilendo che “fino al completamento delle procedure di immissione in ruolo e inquadramento il trattamento economico del personale proveniente dalla disciolta sarà computato CP_2 secondo i criteri di commisurazione e calcolo in uso presso l'Ente di provenienza, salvo in ogni caso i debiti conguagli ove questo risultasse superiore a quello spettante a regime, una volta completato il processo di riassorbimento ed effettuato il definitivo inquadramento nei ruoli organici della ASL n. 1 di Sassari con le qualifiche, i profili e le categorie previste dai CC.CC.NN.LL. applicabili all' subentrante”; Controparte_4
16. come risulta dalla nota del 13.01.17 di ATS prodotta sub doc. 5 da parte ricorrente, a seguito dell'incorporazione, è stata inquadrata nel profilo di Pt_1
Operatore Tecnico, Cat. B, a fronte della precedente Cat. B2; parte ricorrente allega che da ciò è conseguita una riduzione dello stipendio a decorrere dal gennaio 2017 e che l'azienda ha poi disposto il recupero una tantum delle maggiori somme erogate dal 6/6/2016 al 31/3/18, pari a € 243,71; il totale delle differenze pretese da giugno 2016 a marzo 2021 ammonta, secondo la deduzione attorea, ad € 2.983,70 (doc. 14);
17. alla luce di quanto sopra, non vi è dunque dubbio circa il fatto che si sia verificato un trasferimento al quale sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “Il passaggio del personale da un'amministrazione pubblica ad un'altra, dopo la privatizzazione, comporta l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c.” (Cass. n. 3334/2006);
18. quanto al trattamento economico applicabile, la Cassazione ha affermato che dall'applicazione dell'art. 2112 c.c. consegue “la salvaguardia del diritto al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione cedente, alla data del trasferimento, con esclusione delle componenti dello stesso trattamento che risultino comunque connesse con le modalità di prestazione dell'attività lavorativa. Ciò non comporta che la prospettata salvaguardia del trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ne imponga la conservazione nel successivo corso del rapporto alle dipendenze
7 dell'amministrazione cessionaria ed in particolare ne precluda il riassorbimento per effetto di miglioramenti economici futuri” (Cass. n. 3334/2006 cit.), e, ancora, che “In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; da ultimo poi la Suprema Corte ha confermato che “il lavoratore trasferito mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente, il quale va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione, la corresponsione dei quali sia certa nell'"an" e nel "quantum" e, quindi, anche del trattamento di anzianità professionale edile (cd. "APE"), previsto dall'art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, che opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa” (Cass. n. 9874/23);
19. il lavoratore ha dunque il diritto di mantenere l'anzianità ed il livello del trattamento economico precedente, nei limiti dell'eventuale riassorbimento;
20. deve quindi trovare accoglimento la domanda subordinata di parte ricorrente di mantenimento dell'anzianità e del livello retributivo;
21. i conteggi prodotti da parte ricorrente sub doc. 14 appaiono coerenti e privi di vizi, pertanto, in assenza di contestazione, possono essere assunti per definire il quantum della condanna;
22. parte resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € 2.983,70 per il periodo dal 6.6.16 al 31.3.21;
23. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 con applicazione dei parametri minimi e senza computo della fase istruttoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di parte ricorrente a mantenere il livello retributivo goduto nell'ente di provenienza, salvo eventuale riassorbimento;
- accerta il diritto di parte ricorrente a mantenere l'anzianità di servizio maturata dalla data della sua assunzione alle dipendenze dell'ex Controparte_2
;
[...]
8 - condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di € 2.983,70 in relazione al periodo dal 6.6.16 al 31.3.21, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte resistente a rifondere le spese legali a parte ricorrente liquidandole in € 2.110 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Sassari, 09/5/24
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 09/05/2024), nella causa n. 1091/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MASALA DARIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 31/1/91 Parte_1 alle dipendenze dell' con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato, inquadrata nel III Livello funzionale del
[...]
con la qualifica di “assistente di Organizzazione_1 sala”; che con sentenza n. 436 del 16.05.2001 del Tribunale di Sassari, le è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel V Livello dal mese di aprile del 1998, con la qualifica di “animatore”; che con il passaggio al sistema di classificazione per categorie, le è stata riconosciuta la posizione funzionale B2, sempre con mansioni di “animatore”; che dal febbraio 2006, per esigenze di servizio è stata trasferita al reparto “ ”, precisamente nel reparto di Parte_2 riabilitazione terapeutica psichiatrica, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni (animatore); che dal 01.02.2006 al 31.01.2011 ha svolto – con prevalenza e continuità – le mansioni di “educatore”, proprie della Categoria B, Posizione B3, del CCNL di settore;
che a far data dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità in tale qualifica (dunque dal 01.02.2011) doveva invece esserle riconosciuto il passaggio in Categoria B, Posizione B4, sempre in qualità di “Educatore”, come da sino al Org_1
05.06.2016, data di estinzione della;
che per tutto il periodo CP_2 indicato, è stata responsabile, operando in assoluta autonomia, dell'attività di
1 programmazione dei progetti educativi stagionali, predisposti in concerto con la responsabile del servizio e ha gestito autonomamente l'attività educativa per i pazienti del reparto riabilitativo e svolgeva attività principalmente tesa al recupero di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
che le mansioni erano le seguenti: “- organizzazione e gestione di progetti educativi e riabilitativi individualizzati e destinati a persone in condizioni di disagio/difficoltà; - osservazione e definizione dei bisogni individuali, attraverso lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale del soggetto e la valorizzazione delle sue potenzialità; - creazione di opportunità sociali riabilitative attraverso proposte operative laboratoriali in grado di veicolare forme di impegno e di assunzione di piccole responsabilità; - interventi rivolti ad incrementare attività di socializzazione e al miglior utilizzo del tempo libero degli utenti”; che ha gestito il bonus mensile degli ospiti;
che era la persona di riferimento per accompagnare gli ospiti nelle movimentazioni straordinarie fuori dal reparto;
che con deliberazione n. 27/1 del 13.05.2016, la Giunta della Org_2 ha approvato l'atto di scorporo dell'attività sociale ed estinzione dell'
[...]
, con il trasferimento delle funzioni, dei beni Controparte_2 mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi all Controparte_3
e ha dato mandato al Commissario della , per quanto
[...] Parte_3 CP_1 attiene al personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché venisse assorbito dall
[...]
che con decreto n. 32 del 06.06.2016 la RAS ha Controparte_4 disposto l'estinzione della , con assegnazione Controparte_2 alla di “funzioni, beni mobili e immobili e rapporti giuridici attivi e Parte_4 passivi dell' ”, come descritti nella documentazione prodotta dal CP_2 commissario straordinario;
che l' con Deliberazione del CP_1
Commissario Straordinario n. 495 del 13 giugno 2016, ha preso atto di quanto sancito dalle suddette disposizioni e ha proceduto al recepimento dei contratti di lavoro e di servizio di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 3, 4 e 5 del 20.05.2016 e n. 7 del 31.05.2016; che a seguito dell'incorporazione, ha ricevuto un inquadramento nel profilo di Operatore Tecnico, Cat. B, con una riduzione dello stipendio a decorrere dal gennaio 2017; che ai sensi della L.R. Cont n. 17/2016 alla è subentrata;
che le sono stati trattenuti gli CP_1 Cont emolumenti erogati da in continuità con il precedente inquadramento salariale durante il periodo 6/6/16-31/3/18, nella misura una tantum di € 243,71; che, poiché l'inquadramento da ultimo spettante nell'ex era quello CP_2 della categoria B4 (Art. 51 CCNL Aris), nel passaggio in ATS, aveva diritto all'inquadramento nella Categoria C e quindi è creditrice nei confronti dell'ATS delle somme dovute per l'attività lavorativa prestata dal giugno 2016 al marzo 2021, periodo durante il quale si è trovata (e ancora si trova) erroneamente inquadrato nella Categoria B, in qualità di Operatore Tecnico, anziché in quella C in qualità di Educatore Professionale, o, in subordine, quantomeno nella Categoria B4, che doveva esserle riconosciuta nell'ex o, in ulteriore CP_2 subordine, nella Categoria B2, la stessa di provenienza;
− parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al Parte_1
2 riconoscimento dell'inquadramento nella Categoria B3 del in qualità Org_1 di “educatore”, dal 01.02.2006 al 31.01.2011, nella Categoria B4, sempre in qualità di “educatore”, dal 01.02.2011 al 05.06.2016, periodi in cui ha lavorato alle dipendenze della , con sede in Ploaghe, Controparte_2
Reg. confluita nell' , così a seguito Per_1 Controparte_6 di fusione per incorporazione dell' con sede Controparte_4 legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore. Per l'effetto: P.IVA_2
2) condannare l' , con sede legale in Sassari Controparte_6
(SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'inquadramento nella categoria Categoria B3 del in Parte_1 Org_1 qualità di “educatore”, dal 01.02.2006 al 31.01.2011, nella Categoria B4 del
sempre in qualità di “educatore”, dal 01.02.2011 al 05.06.2016, o Org_1 comunque la categoria superiore rispetto a quella di inquadramento applicata dall'ex , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, CP_2
a far data dal 01.02.2006 sino al 05.06.2016. 3) condannare l'
[...]
, così a seguito di fusione per incorporazione dell' Controparte_6 [...]
con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 Controparte_4
(C.F. - P.I. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti relativi al periodo 01.02.2006 – 05.06.2016, così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 15), pari a
€ 5.980,66, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. Sempre in via principale: 4) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al riconoscimento dell'inquadramento nella Categoria C del Parte_1
CCNL comparto sanità Aran, in qualità di “educatore” o comunque la categoria superiore rispetto a quella di effettivo inquadramento applicata in seguito al Cont Cont passaggio in e successivamente nella subentrante , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016. Per l'effetto: 5) condannare l' , con sede legale Controparte_6 in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. ) P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'inquadramento nella Categoria C del CCNL comparto sanità Parte_1
Aran, in qualità di “educatore” o comunque la categoria superiore rispetto a Cont quella di inquadramento applicata in seguito al passaggio in e Cont successivamente nella subentrante , con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016; 6) condannare l' , con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Controparte_6
Costa n. 57 (C.F. - P.I. in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 12), pari a € 14.573,34, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. In via subordinata,
3 ferme le richieste di cui ai precedenti nn. 1), 2) e 3): 7) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al riconoscimento dell'inquadramento Parte_1 nella Categoria B, fascia retributiva 4, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di effettivo inquadramento Cont applicata in seguito al passaggio in e successivamente nella subentrante ATS, con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016. Per l'effetto: 8) condannare l' Controparte_6
, con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F.
[...]
- P.I. ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'inquadramento nella Parte_1
Categoria B, fascia retributiva 4, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di inquadramento applicata in seguito al Cont Cont passaggio in e successivamente nella subentrante , a far data dal
06.06.2016; 9) condannare l' , con sede legale Controparte_6 in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. ) P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 13), pari a €
7.276,47, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. In via ulteriormente subordinata, ferme le richieste di cui ai precedenti nn. 1), 2) e 3): 10) accertare e dichiarare il diritto in capo alla Sig.ra al Parte_1 riconoscimento dell'inquadramento nella Categoria B, fascia retributiva 2, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella Cont di effettivo inquadramento applicata in seguito al passaggio in e successivamente nella subentrante ATS, con la fascia retributiva che l'On.le Giudicante riterrà di attribuire, a far data dal 06.06.2016. Per l'effetto: 11) condannare l' , con sede legale in Sassari (SS), Controparte_6
Via Enrico Costa n. 57 (C.F. - P.I. ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra Parte_1
l'inquadramento nella Categoria B, fascia retributiva 2, del CCNL comparto sanità Aran, o comunque la categoria superiore rispetto a quella di Cont inquadramento applicata in seguito al passaggio in e successivamente Cont nella subentrante , a far data dal 06.06.2016; 12) condannare l'
[...]
, con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 Controparte_6
(C.F. - P.I. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, al pagamento in favore dell'istante di tutti gli emolumenti così come analiticamente indicati nel presente ricorso e nei conteggi che si allegano al presente atto (Doc. 14), pari a € 2.983,70, con incremento mensile sino alla data dell'effettivo soddisfo, o la somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre gli interessi di legge. In ogni caso: 13) condannare l'
[...]
, con sede legale in Sassari (SS), Via Enrico Costa n. 57 Controparte_6
(C.F. - P.I. ) in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, a riconoscere alla Sig.ra l'anzianità di servizio Parte_1 maturata dalla stessa sin dalla data della sua assunzione alle dipendenze dell'ex
, con ogni conseguenza di legge;
14) con Controparte_2
4 vittoria di compensi professionali oltre spese ed accessori come per legge ivi compreso il rimborso forfettario.” ;
− parte ricorrente ha riassunto la causa contro subentrata quale Controparte_1 Cont datore di lavoro ad in data 1/2/23;
− parte convenuta è rimasta contumace;
− la causa, di natura documentale, viene così decisa.
Ritenuto che:
1. per pacifica giurisprudenza il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. n. 8025/03 ove S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere un inquadramento superiore, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto); inoltre, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 20272/10);
2. in altre parole, non è sufficiente che il ricorrente alleghi i compiti svolti e riporti la disposizione contrattuale invocata, ma occorre che espliciti, per poi provarne la sussistenza, le caratteristiche della qualifica invocata;
a tal fine non può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (sempre Cass. n. 8025/03 cit.);
3. ebbene, il ricorso è del tutto carente sotto il profilo dell'esplicitazione dei tratti distintivi dell'inquadramento invocato e del raffronto con le mansioni dedotte come svolte;
4. parte ricorrente, inquadrata come animatore nella categoria B2 Org_1 deduce di avere diritto, in forza delle mansioni allegate, all'inquadramento nella categoria B3 come educatore, senza argomentare in ordine alle ragioni che giustificano una tale sussunzione, senza allegare, in altre parole, per quali ragioni le mansioni svolte debbano essere ricondotte al profilo dell'educatore in luogo di quello dell'animatore;
5. deve rilevarsi che, anche il CCNL, sotto tale aspetto non individua tratti caratterizzanti il profilo specifico dell'educatore, ma ciò non esime il lavoratore
5 che invochi l'inquadramento stipendiale superiore dal delineare gli aspetti differenziali rispetto a quello di appartenenza;
6. deve in ogni caso rilevarsi che dalla documentazione prodotta che parte ricorrente si definiva “animatrice” nei progetti che allega come dalla stessa ideati e in diversi progetti risulta affiancata da un altro operatore specializzato (terapista, psicologo..) il che non conforta la tesi della dedotta autonomia (cfr.ad esempio doc. 23-1 e 3);
7. non può quindi essere accertato il diritto all'inquadramento nella categoria B posizione B3 a far data dal 01.02.2006 al 31.01.2011, con Org_1 assorbimento delle domande conseguenti di inquadramento nella posizione B4 dal 01.02.2011 al 05.06.2016 e C o B4 in seguito al passaggio in ATS;
8. resta da vagliare la domanda relativa al diritto di conservare la retribuzione corrispondente alla posizione B2 nel passaggio ad ATS (ora Org_1 CP_1
;
[...]
9. occorre innanzitutto rilevare che le Parte_5
– sono sorte in gran parte per volontà di privati e sono stati
[...] qualificati come enti pubblici dalla c.d. legge Crispi (l. n. 6972/1880), sebbene con le particolarità rilevate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 361/1988 (“regime giuridico … caratterizzato dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse un'impronta assai peculiare rispetto ad altri Enti Pubblici”);
10. il legislatore statale è intervenuto con il D. Lgs. n. 207/2001 attuando il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. n. 328/2000, che detta la disciplina in ordine alla trasformazione delle in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), CP_2 ovvero in persone giuridiche di diritto privato, precisando che “l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”;
11. ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 207/2001 le Regioni a statuto speciale
“provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione” ed in attuazione di ciò, la , con Legge n. 32 del Org_2
3.12.15 ha previsto, all'art. 4, che in caso di estinzione delle “i beni, le CP_2 funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le hanno la sede legale, previo CP_2 scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina di cui al comma 8”;
12. a causa della conclamata situazione debitoria, l'istituto è stato commissariato, e in data 9/03/2016, lo stesso Commissario Straordinario della
[...]
, ha presentato domanda di estinzione;
Controparte_2
13. con deliberazione n. 27/1 del 13.05.2016, la Giunta della ha Org_2 approvato l'atto di scorporo dell'attività sociale ed estinzione dell'
[...]
, con il trasferimento delle funzioni, dei beni Controparte_2
6 mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi all Controparte_4
e ha dato mandato al Commissario della , per quanto
[...] CP_1 attiene al personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché venisse assorbito dall'
[...] con procedure e modalità rispettose della natura Controparte_4 giuridica degli enti interessati e venisse predisposto un piano di incorporazione da poter sottoporre alla sua approvazione;
14. con decreto n. 32 del 06.06.2016, il Presidente della RAS ha disposto l'estinzione della , con assegnazione alla Controparte_2 [...] di “funzioni, beni mobili e immobili e rapporti giuridici attivi e passivi Parte_4 dell' ”, come descritti nella documentazione prodotta dal commissario CP_2 straordinario;
15. l' con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 495 del Parte_4
13.06.16, ha recepito i contratti di lavoro stabilendo che “fino al completamento delle procedure di immissione in ruolo e inquadramento il trattamento economico del personale proveniente dalla disciolta sarà computato CP_2 secondo i criteri di commisurazione e calcolo in uso presso l'Ente di provenienza, salvo in ogni caso i debiti conguagli ove questo risultasse superiore a quello spettante a regime, una volta completato il processo di riassorbimento ed effettuato il definitivo inquadramento nei ruoli organici della ASL n. 1 di Sassari con le qualifiche, i profili e le categorie previste dai CC.CC.NN.LL. applicabili all' subentrante”; Controparte_4
16. come risulta dalla nota del 13.01.17 di ATS prodotta sub doc. 5 da parte ricorrente, a seguito dell'incorporazione, è stata inquadrata nel profilo di Pt_1
Operatore Tecnico, Cat. B, a fronte della precedente Cat. B2; parte ricorrente allega che da ciò è conseguita una riduzione dello stipendio a decorrere dal gennaio 2017 e che l'azienda ha poi disposto il recupero una tantum delle maggiori somme erogate dal 6/6/2016 al 31/3/18, pari a € 243,71; il totale delle differenze pretese da giugno 2016 a marzo 2021 ammonta, secondo la deduzione attorea, ad € 2.983,70 (doc. 14);
17. alla luce di quanto sopra, non vi è dunque dubbio circa il fatto che si sia verificato un trasferimento al quale sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “Il passaggio del personale da un'amministrazione pubblica ad un'altra, dopo la privatizzazione, comporta l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c.” (Cass. n. 3334/2006);
18. quanto al trattamento economico applicabile, la Cassazione ha affermato che dall'applicazione dell'art. 2112 c.c. consegue “la salvaguardia del diritto al trattamento economico in godimento presso l'amministrazione cedente, alla data del trasferimento, con esclusione delle componenti dello stesso trattamento che risultino comunque connesse con le modalità di prestazione dell'attività lavorativa. Ciò non comporta che la prospettata salvaguardia del trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ne imponga la conservazione nel successivo corso del rapporto alle dipendenze
7 dell'amministrazione cessionaria ed in particolare ne precluda il riassorbimento per effetto di miglioramenti economici futuri” (Cass. n. 3334/2006 cit.), e, ancora, che “In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; da ultimo poi la Suprema Corte ha confermato che “il lavoratore trasferito mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente, il quale va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione, la corresponsione dei quali sia certa nell'"an" e nel "quantum" e, quindi, anche del trattamento di anzianità professionale edile (cd. "APE"), previsto dall'art. 29 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini, fatto salvo l'effetto del riassorbimento, che opera sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa” (Cass. n. 9874/23);
19. il lavoratore ha dunque il diritto di mantenere l'anzianità ed il livello del trattamento economico precedente, nei limiti dell'eventuale riassorbimento;
20. deve quindi trovare accoglimento la domanda subordinata di parte ricorrente di mantenimento dell'anzianità e del livello retributivo;
21. i conteggi prodotti da parte ricorrente sub doc. 14 appaiono coerenti e privi di vizi, pertanto, in assenza di contestazione, possono essere assunti per definire il quantum della condanna;
22. parte resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € 2.983,70 per il periodo dal 6.6.16 al 31.3.21;
23. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 con applicazione dei parametri minimi e senza computo della fase istruttoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di parte ricorrente a mantenere il livello retributivo goduto nell'ente di provenienza, salvo eventuale riassorbimento;
- accerta il diritto di parte ricorrente a mantenere l'anzianità di servizio maturata dalla data della sua assunzione alle dipendenze dell'ex Controparte_2
;
[...]
8 - condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di € 2.983,70 in relazione al periodo dal 6.6.16 al 31.3.21, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte resistente a rifondere le spese legali a parte ricorrente liquidandole in € 2.110 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Sassari, 09/5/24
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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