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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15883/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Stefania BERTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Zola Predosa, via Risorgimento, n. 151/L RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da verbale d'udienza del 20 marzo 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 19 dicembre 2024. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 20 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Monte San Pietro il 15 aprile 2000. Dall'unione sono nati , il 28 novembre 2003, e , il 13 luglio 2006, quest' Per_1 Per_2 ultima non economicamente autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 19 marzo 2014 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto dell'8 aprile 2014. pagina 1 di 4 La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, che è economicamente autosufficiente, essendo dipendente a tempo pieno e indeterminato della “Lamborghini”. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere poste a carico del signor Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il 6 Parte_1 giugno 1967 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2 il 15 aprile 2000 a Monte San Pietro e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 5, P.
1 - anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor bita nella ex casa Pt_1 coniugale (sita in Valsamoggia, località Castello di Serravalle, via Pallotti n. 307) comprensiva degli arredi, della quale è divenuto esclusivo proprietario e la signora isiede assieme ai figli in un appartamento in Zola Predosa, via Ugo FOSCOLO Pt_2
n. 14 di sua proprietà; 2) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , non ancora economicamente autosufficiente, versando Per_2 mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di pagina 2 di 4 180,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 3) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno Per_2 secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) prende atto che le parti hanno concordato che le spese straordinarie saranno anticipate dalla madre;
5) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che la ex casa familiare è stata acquistata interamente dal signor e che hanno diviso in ragione del 50% Pt_1 ciascuno il premio della polizza Allianz- Ras, denominata “piano di accumulo” n. 5821549, e i 14 buoni postali cointestati;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato che:
- il signor è titolare di due automobili e due motociclette e la signora Pt_1
i una vettura;
Pt_2
- la motocicletta KTM125 e l'autovettura Lancia Y, di proprietà del signor sono in uso a;
Pt_1 Per_1
- la predetta macchina andrà in uso anche a una volta conseguita la patente di Per_2 guida;
7) prende atto che le parti hanno dichiarato che, a tacitazione di qualunque pretesa a qualunque titolo o ragione, il signor a versato alla signora a mezzo Pt_1 Pt_2 di posta giro, la somma di 5.000,00 euro;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali a carico del signor
Pt_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Stefania BERTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Zola Predosa, via Risorgimento, n. 151/L RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da verbale d'udienza del 20 marzo 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 19 dicembre 2024. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 20 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Monte San Pietro il 15 aprile 2000. Dall'unione sono nati , il 28 novembre 2003, e , il 13 luglio 2006, quest' Per_1 Per_2 ultima non economicamente autosufficiente. Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 19 marzo 2014 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto dell'8 aprile 2014. pagina 1 di 4 La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, che è economicamente autosufficiente, essendo dipendente a tempo pieno e indeterminato della “Lamborghini”. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere poste a carico del signor Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il 6 Parte_1 giugno 1967 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2 il 15 aprile 2000 a Monte San Pietro e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 5, P.
1 - anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor bita nella ex casa Pt_1 coniugale (sita in Valsamoggia, località Castello di Serravalle, via Pallotti n. 307) comprensiva degli arredi, della quale è divenuto esclusivo proprietario e la signora isiede assieme ai figli in un appartamento in Zola Predosa, via Ugo FOSCOLO Pt_2
n. 14 di sua proprietà; 2) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di , non ancora economicamente autosufficiente, versando Per_2 mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di pagina 2 di 4 180,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 3) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno Per_2 secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) prende atto che le parti hanno concordato che le spese straordinarie saranno anticipate dalla madre;
5) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che la ex casa familiare è stata acquistata interamente dal signor e che hanno diviso in ragione del 50% Pt_1 ciascuno il premio della polizza Allianz- Ras, denominata “piano di accumulo” n. 5821549, e i 14 buoni postali cointestati;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato che:
- il signor è titolare di due automobili e due motociclette e la signora Pt_1
i una vettura;
Pt_2
- la motocicletta KTM125 e l'autovettura Lancia Y, di proprietà del signor sono in uso a;
Pt_1 Per_1
- la predetta macchina andrà in uso anche a una volta conseguita la patente di Per_2 guida;
7) prende atto che le parti hanno dichiarato che, a tacitazione di qualunque pretesa a qualunque titolo o ragione, il signor a versato alla signora a mezzo Pt_1 Pt_2 di posta giro, la somma di 5.000,00 euro;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese processuali a carico del signor
Pt_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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