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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3274/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scicli - Via Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008991761000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 17.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Scicli, successivamente depositato presso questa Corte il 14.11.2023, il sig. Ricorrente_1, Data_nascita_1, e residente a [...], in Indirizzo_1, C.F.: CF_Rappresentante_1, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n°
29320230008991761000, notificata a mezzo pec il 20.4.2023, portante un carico di € 379,88 a titolo di TASI, anno 2014, e relativi accessori.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione delle somme iscritte a ruolo, specificando che il provvedimento n°
5715 del 26.11.2019, notificato il 3.2.2020 era nullo per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata, il suo annullamento, con condanna del Comune di Scicli al pagamento delle spese processuali.
Con memoria depositata il 9.12.2023 il ricorrente insisteva nelle richieste formulate in ricorso ed in particolare nell'istanza di sospensione tenuto conto del sollecito di pagamento notificatogli in data 10.11.2023, che allegava.
Con ordinanza n° 1300/2023, depositata il 15.12.2023, la Corte, in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione per mancanza del periculum in mora.
Con controdeduzioni depositate il 16.9.2025 il Comune di Scicli, in persona del Sindaco Nominativo_1
, Data_nascita_2, C.F. CF_1, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Dott.ssa Difensore_1, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché notificato al Comune di Scicli a mezzo pec senza relata di notifica.
In subordine comunicava che avrebbe provveduto allo sgravio degli importi iscritti a ruolo contenuti nella cartella impugnata, chiedendo di non essere condannato alle spese del giudizio in quanto il ricorrente non aveva presentato, prima della notifica del ricorso, alcuna richiesta di annullamento della cartella in autotutela.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, in subordine, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con memorie depositate il 26.9.2025 il ricorrente contestava le deduzioni difensive del Comune, invitandolo a riconoscere la sentenza definitiva di annullamento dell'avviso di accertamento n°5715/2019 relativa agli importi richiesti con l'atto impugnato.
Sosteneva la validità della notifica del ricorso, dichiarandosi disponibile a rinunciarvi ove il Comune ove il
Comune di Scicli avesse riconosciuto la sentenza di annullamento del presunto credito azionato.
Con memoria depositata il 2.10.2025, parte resistente si dichiarava disponibile ad accettare la rinuncia del ricorso senza nulla pretendere sulle spese riconoscendo la sentenza n. 542/2022 favorevole al ricorrente e passata in giudicato con relativa rinuncia alle spese anche del ricorrente. Specificava che con la rinuncia al ricorso del ricorrente si provvederà alla conferma del discarico delle somme in questione. Con atto depositato il 3.10.2025 il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso depositato il 14/11/2023 con spese come concordate in compensazione.
All'udienza del 7.10.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della concordata rinuncia al ricorso a seguito dello sgravio con accordo anche sulla compensazione delle spese processuali, ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 44 e 46 del D.P.R. n° 546/1992, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 7/10/2025
IL GIUDICE
GI AT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3274/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scicli - Via Penna 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008991761000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 17.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Scicli, successivamente depositato presso questa Corte il 14.11.2023, il sig. Ricorrente_1, Data_nascita_1, e residente a [...], in Indirizzo_1, C.F.: CF_Rappresentante_1, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n°
29320230008991761000, notificata a mezzo pec il 20.4.2023, portante un carico di € 379,88 a titolo di TASI, anno 2014, e relativi accessori.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione delle somme iscritte a ruolo, specificando che il provvedimento n°
5715 del 26.11.2019, notificato il 3.2.2020 era nullo per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione della cartella impugnata, il suo annullamento, con condanna del Comune di Scicli al pagamento delle spese processuali.
Con memoria depositata il 9.12.2023 il ricorrente insisteva nelle richieste formulate in ricorso ed in particolare nell'istanza di sospensione tenuto conto del sollecito di pagamento notificatogli in data 10.11.2023, che allegava.
Con ordinanza n° 1300/2023, depositata il 15.12.2023, la Corte, in composizione monocratica rigettava l'istanza di sospensione per mancanza del periculum in mora.
Con controdeduzioni depositate il 16.9.2025 il Comune di Scicli, in persona del Sindaco Nominativo_1
, Data_nascita_2, C.F. CF_1, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Dott.ssa Difensore_1, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché notificato al Comune di Scicli a mezzo pec senza relata di notifica.
In subordine comunicava che avrebbe provveduto allo sgravio degli importi iscritti a ruolo contenuti nella cartella impugnata, chiedendo di non essere condannato alle spese del giudizio in quanto il ricorrente non aveva presentato, prima della notifica del ricorso, alcuna richiesta di annullamento della cartella in autotutela.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, in subordine, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Con memorie depositate il 26.9.2025 il ricorrente contestava le deduzioni difensive del Comune, invitandolo a riconoscere la sentenza definitiva di annullamento dell'avviso di accertamento n°5715/2019 relativa agli importi richiesti con l'atto impugnato.
Sosteneva la validità della notifica del ricorso, dichiarandosi disponibile a rinunciarvi ove il Comune ove il
Comune di Scicli avesse riconosciuto la sentenza di annullamento del presunto credito azionato.
Con memoria depositata il 2.10.2025, parte resistente si dichiarava disponibile ad accettare la rinuncia del ricorso senza nulla pretendere sulle spese riconoscendo la sentenza n. 542/2022 favorevole al ricorrente e passata in giudicato con relativa rinuncia alle spese anche del ricorrente. Specificava che con la rinuncia al ricorso del ricorrente si provvederà alla conferma del discarico delle somme in questione. Con atto depositato il 3.10.2025 il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso depositato il 14/11/2023 con spese come concordate in compensazione.
All'udienza del 7.10.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva, in camera di consiglio, come da allegato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto della concordata rinuncia al ricorso a seguito dello sgravio con accordo anche sulla compensazione delle spese processuali, ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 44 e 46 del D.P.R. n° 546/1992, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo il ricorso di cui in premessa, dichiara estinto il giudizio e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Ragusa lì 7/10/2025
IL GIUDICE
GI AT