Art. 121.
(Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico).
Ferme le disposizioni del diritto canonico, la procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico puo' essere ricevuta dal cappellano militare del reparto, al quale chi rilascia la procura si trova, anche temporaneamente, assegnato, osservate le istruzioni dell'Ordinario militare per l'Italia
L'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico e' trasmesso all'Ordinario militare, il quale ne cura l'invio al parroco, che deve celebrare il matrimonio.
(Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico).
Ferme le disposizioni del diritto canonico, la procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico puo' essere ricevuta dal cappellano militare del reparto, al quale chi rilascia la procura si trova, anche temporaneamente, assegnato, osservate le istruzioni dell'Ordinario militare per l'Italia
L'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico e' trasmesso all'Ordinario militare, il quale ne cura l'invio al parroco, che deve celebrare il matrimonio.