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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
CI AS Presidente rel.
TT Di TO DI
Maurizio Drigani DI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 659/2025 R.G.V.G. avente per oggetto: Divorzio congiunto -Scioglimento del matrimonio e promossa congiuntamente
DA
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. Avv. GIANNARELLI MAURIZIO C.F._1 E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_2
c.f. Avv. GIANNARELLI MAURIZIO C.F._2 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 5.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine assegnato del 4.12.2025:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
• Nulla disporre in relazione all'affidamento della figlia ed alla sua Per_1 frequentazione con il padre in quanto la stessa in data 14.11.2025 ha raggiunto la maggiore età;
• Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
fintanto che la stessa abiterà, come in attualità, con la madre Per_1 [...]
non avrà raggiunto la autosufficienza economica, la somma mensile Pt_2 di €uro 300,00 e che lo stesso sarà onerato delle spese straordinarie di , Per_1 secondo il protocollo 2018 del Tribunale della Spezia, nella misura dei 2/3;
• Resta inteso tra le parti che il contributo al mantenimento concordato verrà dal padre versato direttamente alla figlia così come la quota parte pari Per_1 ai 2/3 delle spese straordinarie;
• Nulla venga disposto a titolo di mantenimento tra i coniugi in quanto gli stessi si dichiarano economicamente autonomi in ragione della loro attività di lavoratori dipendenti e comunque vi rinunciano;
• I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni altra questione e pendenza e di non aver più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo consensuale.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 4.4.2025, premettendo di aver contratto in data
7.6.2008 in Fosdinovo (MS) matrimonio con rito civile (atto trascritto nei registri
2 degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte I anno 2008), di aver avuto una figlia ( , nata il [...], divenuta Per_1 maggiorenne in corso di causa), di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza del 26.4.2016 omologato dal Tribunale della Spezia in data 4.5.2016 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 5.5.2025.
All'udienza del 26.6.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di cui al ricorso, modificando quella relativa alle modalità di versamento del contributo al mantenimento della figlia, e la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rimessa la causa dinanzi al DI delegato per consentire alle parti il deposito di documentazione integrativa necessaria al fine del decidere e non allegata al ricorso carenze documentali, nonché di esporre i propri chiarimenti su condizioni non più attuali (stante anche il raggiungimento della maggiore età della figlia), dato atto del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza nel termine nuovamente assegnato, alla scadenza del suddetto termine la causa
è stata rimessa definitivamente al Collegio per la decisione.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
3 Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e congrue sotto il profilo economico (dandosi atto che già ora è stato concordato il versamento diretto a mani di , appena maggiorenne, del Per_1 contributo al di lei mantenimento, previsto, in conformità a legge, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e dunque a prescindere dalla convivenza con la madre) e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Parte_2
, contratto in Fosdinovo (MS) il 7.6.2008 (atto trascritto nei registri degli
[...] atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 parte I anno
2008), omologando le seguenti condizioni:
“• Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
fintanto che la stessa abiterà, come in attualità, con la madre Per_1 [...]
non avrà raggiunto la autosufficienza economica, la somma mensile Pt_2 di €uro 300,00 e che lo stesso sarà onerato delle spese straordinarie di , Per_1 secondo il protocollo 2018 del Tribunale della Spezia, nella misura dei 2/3;
• Resta inteso tra le parti che il contributo al mantenimento concordato verrà dal padre versato direttamente alla figlia così come la quota parte pari Per_1 ai 2/3 delle spese straordinarie;
4 • Nulla venga disposto a titolo di mantenimento tra i coniugi in quanto gli stessi si dichiarano economicamente autonomi in ragione della loro attività di lavoratori dipendenti e comunque vi rinunciano;
• I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni altra questione e pendenza e di non aver più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo consensuale.”
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente estensore
CI AS
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