Art. 90. (Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Nell' articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".
Nell' articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".