Articolo 90 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 89Articolo 91
Versione
15 dicembre 1981
Art. 90. (Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)

Nell' articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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