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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 76/2024 R.G., promossa da:
Parte_1 avv. Giovacchino Di Bartolomeo appellante nei confronti di Controparte_1 avv. Colomba Balestrieri, SA AR appellata
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, giudice del lavoro, n. 55 del 2024, pubblicata in data 19.1.2024. All'udienza del 22 maggio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Livorno ha respinto la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, con la quale era contestata la legittimità dei contratti a tempo
[...] determinato intercorsi tra le parti e domandata la tutela ripristinatoria e risarcitoria prevista dalla legge, come conseguenza di un licenziamento che si assume intimato verbalmente in data 4.1.2023.
1 In sintesi, la espone di avere prestato attività di lavoro per la società Pt_1 cooperativa a far tempo dal 1.7.2020 sulla base ad alcuni CP_1 CP_1 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi ciascuno. In data 26.8.2020 la appellante ha subito un grave infortunio sul lavoro dal quale ha riportato l'amputazione di tre dita della mano. Dopo tale evento, la è stata Pt_1 nuovamente assunta dal 5.7.2021 mediante tre contratti a tempo determinato ed è stata adibita al negozio di , località Le Caldanelle. È stata Controparte_3 inquadrata come magazziniera, 7° livello del CCNL del settore. L'ultimo rapporto di lavoro si è concluso il 31.12.2022. Dopo tale data la appellante sostiene di avere lavorato per due giornate, il 2 e 3 gennaio 2023, senza alcun contratto e di essere stata, infine, licenziata verbalmente.
Con il ricorso di primo grado, la ha impugnato l'ultimo contratto a Pt_1 termine, ossia quello dal 1.7.2022 al 31.12.2022. Ha chiesto al Tribunale di dichiarare la conversione dello stesso in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha impugnato – in via subordinata - il licenziamento orale che assume di aver ricevuto in data 4.1.2023 con la conseguente reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, che la stessa lavoratrice limita a 12 mensilità.
Dopo la costituzione e la difesa della il Tribunale Controparte_1 di Livorno ha respinto la domanda della ricorrente ritenendo che il contratto di lavoro a termine impugnato fosse regolato dall'art. 12 D. Lgs. 375/1993 con conseguente esclusione della reclamata conversione in un contratto a tempo indeterminato, secondo la previsione dell'art. 21 D.Lgs 81/2015.
Il primo Giudice ha poi ritenuto che la domanda di trasformazione del contratto presentata dalla ai sensi dell'art. 56 CCNL fosse generica e comunque Pt_1 tardiva in quanto successiva allo scadere del termine di 30 giorni previsto dal contratto collettivo (norma della quale ha parimenti escluso la nullità).
Quanto al dedotto licenziamento orale, il Tribunale ha ritenuto generiche e carenti le allegazioni contenute nel ricorso in quanto prive della indicazione del soggetto che avrebbe intimato il recesso e del tempo in cui ciò sarebbe avvenuto.
2 In definitiva, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello che ne invoca la Parte_1 riforma sulla base di ampi motivi.
In primo luogo, sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il carattere ritorsivo del licenziamento che la lavoratrice aveva dedotto sin dal primo grado, come conseguenza della mancata sottoscrizione di un nuovo contratto a termine. La stessa convenuta aveva riconosciuto, nella memoria difensiva, di avere allontanato la ricorrente dal posto di lavoro.
In secondo luogo, la sentenza appellata viene censurata per aver ritenuto legittimo e perentorio il termine di 30 giorni che il CCNL del settore pone per la richiesta di conversione del contratto a tempo determinato. Secondo la appellante quel termine non può ritenersi perentorio e, se lo fosse, sarebbe nullo in quanto comprime eccessivamente i diritti del lavoratore (normalmente, la legge e la contrattazione collettiva stabiliscono un termine di 6 mesi).
Con il terzo motivo, si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato le mansioni svolte durante l'ultimo contratto che non avevano un contenuto agricolo e non erano riconducibili alle previsioni dell'art. 2135 c.c. e 56, ultimo capoverso, del CCNL. Non poteva quindi applicarsi la disciplina dei contratti a tempo determinato che, nel settore agricolo, è espressamente esclusa dalla normativa generale prevista dal D.Lgs 81/2015 ad opera dell'art. 29 dello stesso Decreto.
Con il quarto motivo, la contesta la sentenza appellata per non essersi Pt_1 pronunciata sulla applicazione del D.Lgs 104/2022 che pone il divieto di atti ritorsivi e licenziamento in conseguenza dei diritti previsti dal medesimo D.Lgs..
La appellante chiede quindi alla Corte di:
“In tesi dichiarare e accertare che il contratto di lavoro stipulato tra le parti in causa l'01.07.2022 con scadenza al 31.12.2022 si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato a decorrere 01.07.2022 o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
3 In ipotesi accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato il 4 gennaio 2023. In entrambi i casi, si chiede che venga disposto il reintegro della lavoratrice nella retribuzione, nelle mansioni e nel luogo di lavoro, dalla data del contratto a termine (1° luglio 2022) o dalla data dell'intimato licenziamento (04.01.2023) sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre che alla corresponsione del risarcimento del danno pari a 12 mensilità (€ 10.800,00) o nella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa ex artt.
1226 c.c. e 432 c.p.c. Inoltre, condannare la parte appellata alla restituzione delle spese di 1° grado, pari ad € 5.384,15, oltre interessi dal 19.02.24, data del pagamento, al saldo effettivo. In tutti i casi vinte le spese e competenze legali dei due gradi del giudizio”
Resiste la società chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Eccepisce, parte appellata che, solo in secondo grado, la avrebbe dedotto l'esistenza di un Pt_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto delle due giornate che assume di aver lavorato nel gennaio 2023, senza alcun contratto. Di questa deduzione la appellata rileva, quindi, l'inammissibilità. Secondo la tesi della appellata, sarebbe stato sottoscritto dall'azienda e inviato
( ) un contratto di 6 mesi dal gennaio 2023. Poiché la appellante si era Pt_2 rifiutata di sottoscriverlo, la società altro non poteva fare se non “rilevare l'illegittimità della presenza all'interno dei locali di lavoro di un lavoratore che non avesse provveduto a sottoscrivere il contratto e pertanto si limitava a non procedere alla chiamata della lavoratrice che comunque non licenziava, attendendo che la stessa facesse le proprie scelte”.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e che meriti accoglimento secondo ragione e diritto.
La domanda della in primo grado si fonda, sostanzialmente, su tre Pt_1 presupposti: 1) L'ultimo contratto a termine, ossia quello dal luglio al dicembre 2022, per le mansioni effettivamente svolte, non avrebbe natura stagionale e non sarebbe di lavoro agricolo. Si deve quindi applicare la disciplina generale
4 del D.Lgs 81/2015 e la conversione dello stesso in quanto stipulato senza il rispetto dell'intervallo minimo di 10 giorni previsto dalla legge.
2) Ai sensi del CCNL, comunque, il contratto poteva essere convertito al superamento di 180 giorni. Prevede l'art. 56 del CCNL che: Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto, se richiesto entro 30 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
3) Il licenziamento intimato il 4.1.2023 è inefficace in quanto intimato oralmente e comunque ritorsivo, e quindi nullo, in quanto “determinato dalla volontà esclusiva del datore di lavoro di pretendere la sottoscrizione del contratto stagionale in atti”.
In altre parole, le questioni devolute in appello riguardano la legittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti (2° e 3° motivo) e la nullità del licenziamento (1° e 4° motivo). Per quanto riguarda il primo aspetto, la sostiene di avere lavorato negli Pt_1 ultimi 6 mesi (e per due giorni nel gennaio 2023) presso il negozio di Località Le Caldanelle che si occupa della vendita al minuto dei prodotti ortofrutticoli ma anche della vendita al dettaglio di prodotti vari ed eterogenei (formaggi freschi e stagionati, miele, vino, olio, pane fresco, dolci, affettati, insaccati, detersivi, tonno sottolio, sughi pronti, frutta secca, prodotti per la cucina come rotoloni di carta assorbente, contenitori Cuki di alluminio, contenitori di vetro per marmellate, scarpe, giacconi da caccia, alimenti per cani ed altro). In detto negozio le mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice consistevano nel riempire gli scaffali della merce in vendita al minuto, servire la clientela al banco dei formaggi, pulire i locali e incassare il compenso della vendita della merce.
Queste mansioni non sono contestate dalla appellata secondo la quale la disciplina del rapporto di lavoro speciale agricolo si applica comunque, indipendentemente dalle mansioni svolte.
Sul punto, la Corte concorda con la difesa della società appellata, anche considerando che secondo il terzo comma dell'art. 2135 c.c.: “Si intendono
5 comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”.
Secondo la Corte di Cassazione: Allorquando gli agricoltori di una determinata zona, anziché procedere singolarmente all'attività di trasformazione e alienazione dei loro prodotti, quale in particolare la vinificazione delle uve e la vendita del vino, si riuniscono in un organismo unitario - consorzio, cooperativa, cantina sociale - al quale conferiscono il prodotto delle loro coltivazioni affinché esso provveda, in loro vece, a quelle operazioni di trasformazione e di vendita che altrimenti ciascuno di loro dovrebbe porre in essere per completare in normale ciclo produttivo, e vi provveda nel modo più conveniente imposto dagli attuali metodi e sistemi di lavorazione dei prodotti e di organizzazione del loro sfruttamento sul mercato, l'attività di tale organismo associativo, pur dotato di autonoma personalità giuridica, rimane sempre connessa alla primaria attività agricola dei produttori associati e conseguentemente ha essa stessa natura agricola (Cass. 1843 del 1995).
Del resto, la domanda della lavoratrice è espressamente basata anche sulla applicazione del CCNL Cooperative e Consorzi Agricoli.
Si può quindi concludere che siamo nel campo del lavoro alle dipendenze di un imprenditore agricolo.
Opera, dunque, la previsione dell'art. 29 D.Lgs 81/2015 che esclude i lavoratori del settore agricolo dall'applicazione delle norme generali sul contratto a termine ivi previste. Questa esclusione, del resto, era già contenuta nelle precedenti discipline generali sul contratto a termine (legge 230/62 e D.Lgs
368/2001). Non possono trovare applicazione quindi le norme che riguardano la durata massima dei contratti a tempo determinato e che disciplinano i rinnovi e le proroghe.
Non pare che sia pertinente il richiamo al D. Lgs 375 del 1993 che riguarda la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi. Allo stesso modo, non risulta rilevante il riferimento al D.Lgs
6 104/2022; tale decreto perché riguarda il diritto all'informazione nell'ambito del rapporto di lavoro e, del resto, se fossimo in presenza di un licenziamento ritorsivo, la tutela da riconoscere alla appellante sarebbe quella generale.
Infondata è anche la questione relativa alla conversione del rapporto ai sensi dell'art. 56 CCNL.
Sul punto, il Tribunale osserva che: “è documentato in atti (doc. 3 res.) che la ricorrente ha maturato le 180 giornate di lavoro effettivo alla data del 30.9.2022, di talché tardiva, sulla base della stessa previsione del CCNL, è la richiesta inviata
- in maniera del tutto generica e senza alcuna indicazione della norma collettiva ma in ragione della reiterazione dei contratti a termine – al datore di lavoro nel dicembre 2022. 15. Quanto all'eccezione di nullità della clausola del CCNL in ragione della brevità del termine per la richiesta di conversione a tempo indeterminato del rapporto - termine di cui pare indubitabile la natura perentoria, dovendosi altrimenti ammettere che il lavoratore possa senza limiti di tempo esercitare il proprio diritto, con inammissibile violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici- , è sufficiente rilevare che la clausola costituisce norma di favore rispetto all'ordinario regime di disciplina del lavoro agricolo e deve essere interpretata in maniera unitaria;
laddove la si considerasse nulla per brevità del termine previsto per l'esercizio del diritto, ne discenderebbe inevitabilmente, la totale inapplicabilità e, in assenza di differenti previsioni normative circa la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro in caso di superamento di 180 giornate lavorative, essa non potrebbe dunque essere riconosciuta”.
La decisione merita di essere confermata. È vero, infatti, che la lettera del 9.12.2022 (all.9) non contiene alcun riferimento alla norma collettiva né al superamento del termine di 180 giorni in 12 mesi ivi previsto;
il riferimento è solo, genericamente: “alle varie assunzioni a tempo determinato”. In ogni caso, quella norma prevede una ipotesi di miglior favore per il lavoratore rispetto alle previsioni generali di legge in quanto concede agli operai agricoli un diritto potestativo di ottenere la conversione del rapporto con una mera richiesta. La norma pone, come unico limite, quello temporale e, sotto questo aspetto, non ritiene la Corte che 30 giorni sia un termine vessatorio o irragionevole, anche se altri contratti ne prevedono di più ampi. Che tale termine sia perentorio, poi,
7 pare alla Corte evidente. La norma collega questo diritto in modo stretto al superamento del limite di 180 giornate di lavoro effettivo in 12 mesi. Diversamente ragionando, il lavoratore potrebbe chiedere la conversione sine die, anche a distanza di anni, magari quando il rapporto è finito da tempo.
In definitiva, i motivi d'appello legati alla legittimità del contratto a tempo determinato ed alla sua mancata conversione sono infondati.
Resta però il fatto che la appellante ha lavorato per due giorni nel gennaio 2023 senza un contratto.
Come detto, secondo la tesi della appellata, sarebbe stato sottoscritto dall'azienda e inviato ( ) un ulteriore contratto a termine di 6 mesi, con Pt_2 decorrenza dal gennaio 2023. Poiché la appellante si era rifiutata di sottoscriverlo, la società altro non poteva fare se non “rilevare l'illegittimità della presenza all'interno dei locali di lavoro di un lavoratore che non avesse provveduto a sottoscrivere il contratto e pertanto si limitava a non procedere alla chiamata della lavoratrice che comunque non licenziava, attendendo che la stessa facesse le proprie scelte”.
Sulla base di queste difese si può ritenere pacifico che la appellante ha lavorato per due giorni nel gennaio del 2023 e che poi è stata allontanata dalla società cooperativa (per non aver firmato il contratto a termine). Orbene, considerato che la appellata intendeva assumere la con un Pt_1 nuovo contratto a termine, si deve ritenere che la società ritenesse il precedente contratto ormai cessato. In mancanza di una diversa regolazione, si deve ritenere instaurato, con quei due giorni di lavoro, un rapporto che non può che essere a tempo indeterminato.
La appellata sostiene che questo aspetto sarebbe stato introdotto solo in appello e, quindi, tardivamente.
A ben guardare, invece, le allegazioni sul punto ci sono sin dal primo grado.
Ai punti 9 e 10 del ricorso si legge che “questo ultimo contratto non è mai stato firmato dalla ricorrente.10) Nonostante ciò, la lavoratrice effettuava nel mese di
8 gennaio 2023 n. 2 giornate di lavoro: lunedì 2 gennaio, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e mercoledì 4 gennaio con medesimo orario, medesimo posto di lavoro e medesime incombenze;
successivamente veniva allontanata dal posto di lavoro, con un vero e proprio licenziamento in tronco a voce”.
Al punto H del ricorso viene reclamata la reintegrazione nel posto di lavoro: “per il venir meno della validità del termine finale del 31.12.2022 apposto all'ultimo contratto di lavoro concluso inter-partes. Peraltro, è ravvisabile nella fattispecie, in relazione alla risoluzione del rapporto dopo i due giorni lavorati nel gennaio 2023, un licenziamento in tronco in forma verbale e quindi ontologicamente nullo”.
La appellata, inoltre, ammette che, dopo averla fatta lavorare 2 giorni, l'ha mandata via perché ella non aveva ancora firmato il nuovo contratto a termine. In particolare, la società sostiene di non averla licenziata ma di avere omesso di chiamarla, avendo preso atto della sua intenzione di non firmare il nuovo contratto di lavoro. Orbene, considerato che il contratto che la appellante non ha firmato sarebbe stato di lavoro subordinato a tempo pieno ed a termine (come emerge dalla produzione della convenuta in primo grado) è evidente che la mancata chiamata equivale ad un allontanamento dal posto di lavoro.
Sul punto, il Tribunale di Livorno ha rilevato la assoluta genericità delle allegazioni relative al dedotto licenziamento orale in quanto la avrebbe Pt_1 omesso di precisare quando e da parte di chi il licenziamento sarebbe stato intimato.
Questa parte della decisione non può essere condivisa in quanto la carenza di allegazione, sottolineata dal Tribunale, sarebbe rilevante se la circostanza dedotta in giudizio fosse stata contestata. Nel caso in esame, invece, la società ammette di averla sostanzialmente e di fatto allontanata dal posto di lavoro e questo rende irrilevanti le eventuali carenze di allegazione del ricorso di primo grado.
In definitiva, si deve ritenere che tra le parti si sia instaurato, nel gennaio 2023, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che questo sia cessato per
9 recesso del datore di lavoro intimato senza la necessaria forma scritta e, dunque, inefficace.
Deve peraltro escludersi il carattere ritorsivo del licenziamento in questione difettando quella ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore che costituisca il motivo unico del recesso.
La tutela da accordare alla è dunque quella prevista dall'art. 2 del Pt_1
Decreto 23 del 2015, ma il risarcimento spettante va riconosciuto nei limiti delle 12 mensilità, come da domanda che viene accolta nella sua formulazione subordinata.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado che, secondo la norma della soccombenza, vanno poste a carico di . Ai sensi del DM 147/2022, le spese si liquidano, nei Controparte_1 minimi, senza istruttoria, in € 2.906,00 per il primo grado ed € 3.473,00 per l'appello. Ne deriva per legge l'obbligo per l'appellata di restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Per questi motivi
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara inefficace il licenziamento intimato alla appellante il 4 gennaio 2023 e condanna la appellata a reintegrarla nel posto di lavoro dalla data dell'intimato licenziamento ed a corrisponderle un risarcimento del danno pari a 12 mensilità (€ 10.800,00) con interessi e rivalutazione come per le legge e la restituzione delle spese del primo grado.
Condanna la appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 6.379,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge
Firenze, 29 maggio 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
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