Sentenza breve 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2025, proposto da
RE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Nasca, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, Viale Concilio Vaticano II, n. 65;
contro
Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Testini, Paolo Cuviello, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
nei confronti
LE AN, PA IC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva, in data 8 agosto 2025 - A202406, relativa al concorso indetto dall’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l. - per il “reclutamento personale - n. 6 operai generici settore gestione bagni pubblici”, pubblicata sul portale IPA in data 8 agosto 2025;
- nonché di tutti gli altri atti ad essi presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi espressamente bando relativo al concorso per il “reclutamento personale - n. 6 operai generici settore gestione bagni pubblici”, pubblicato in data 7 ottobre 2024 sul portale IPA, ove occorra e nei limiti dell’interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore del ricorrente ovvero che non sia integrato con le cogenti disposizioni di legge che la prevedono);
- per la condanna dell’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l. al risarcimento del danno, da quantificarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IA SA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, la graduatoria definitiva, in data 8 agosto 2025 - A202406, relativa al concorso indetto dall’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l. per il “reclutamento personale - n. 6 operai generici settore gestione bagni pubblici”, nonché gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha formulato, altresì, domanda di condanna dell’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l. al risarcimento del danno, da quantificarsi anche in via equitativa.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione degli artt. 1014 e 678 del Codice dell’ordinamento militare approvato con Decreto Legislativo n. 66/2010 e dei principi che regolano l’applicazione delle riserve nei posti nel pubblico impiego – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 41 della Carta di Nizza e dei criteri di buona andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione – Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies della Legge n. 241/1990.
1.1 - Si è costituita in giudizio l’Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l., eccependo il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. in favore del Giudice Ordinario, essendo la Società resistente una società di capitali, operante in regime di società in house.
Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.
1.2 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.3 - All’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026 è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 Cod. proc. amm.. Indi, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo.
3. - È pacifico e incontestato che l’Azienda Servizi Igiene e Pubblica utilità S.r.l. resistente sia una società a totale capitale pubblico, avente quale socio unico il comune di Corato (cfr. la visura camerale, in atti).
Orbene, questa Sezione ha già avuto modo di osservare - con argomentazioni da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi - che “le società di capitali, seppure interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono, per quanto riguarda il regime di rapporto di lavoro con i propri dipendenti, soggette alle normali norme di diritto privato. Ne consegue che qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per l’assunzione di nuovo personale, come appunto nel caso di specie, non sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo prevista dall’art. 63, comma 4, del D.lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali, trattandosi di enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001 (art. 1, comma 2)” (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 13.10.2021, n. 3093).
Il principio, è stato dapprima affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un., 22.12.2011, n. 28329) e da pacifica giurisprudenza del Giudice amministrativo (ex multis, questo T.A.R. 22.3.2024, n. 369; 2.5.2017, n. 432; T.A.R. per il Lazio, sez. II, 25.5.2015, n. 7424; T.A.R. per l’Umbria, 29.1.2014, n. 83) ed è volto ad affermare che “la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali, come nel caso di specie. In base all’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, le controversie che possono insorgere in tale ambito restano devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi” (T.A.R. per la Toscana, sez. I, 17.1.2022, n. 32).
Tale principio è stato recepito e consacrato sul piano normativo dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. 19.8.2016, n. 175 secondo cui “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2024, n. 595; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2024, n. 369).
Questa Sezione ha, altresì, rilevato che le Sezioni unite della suprema Corte hanno osservato che “Già nella vigenza del sistema legislativo anteriore al T.U. (v. la citata Cass., Sez. Un., n. 7759/2017) questa Corte ha, dunque, affermato che le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario. Sempre le Sezioni unite, nella sopra ricordata decisione n. 24591/2016, hanno affermato che il procedimento di reclutamento previsto del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. dalla L. n. 133 del 2008, non è equiparabile a quello del concorso pubblico in quanto la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 167 del 2013, punto 3 del Considerato in diritto), ha escluso la possibilità di passaggio alle dipendenze della p.a. di personale assunto da società partecipate nel rispetto del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, proprio in quanto questo non garantisce il pieno rispetto delle procedure concorsuali, ma solo dei principi. Lo stesso risultato interpretativo è stabilito dalla sentenza n. 227 del 2013, dove la procedura dell’art. 18, viene indicata come “paraconcorsuale”. Pertanto, hanno affermato le Sezioni Unite, il procedimento di cui del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, non coincide con quello concorsuale di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, art. 35: si tratta di un procedimento “intermedio”, che rispetta i principi del concorso pubblico ma non l’intera disciplina da esso imposta ed in particolare il D.P.R. n. 487 del 1994.
Il T.U. del 2016, al fine di eliminare, a monte, ogni questione di riparto della giurisdizione, ha espressamente previsto all’art. 19, comma 4, che: “Salvo quanto previsto dall’art. 2126 c.c., ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”. Si è così trasformato in norma quello che era stato l’orientamento maggioritario già espresso nella vigenza della regolamentazione del 2008” (Cassazione civile, Sez. Unite, 3.7.2023, n. 18749) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 314).
In definitiva, la natura societaria dell’Ente è, sulla scorta del dettato normativo, dirimente, valendo a distinguerla in modo insuperabile, in ragione della natura di ente privato, dalle pubbliche amministrazioni (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10 ottobre 2022, n. 1357).
Di ugual tenore è la giurisprudenza del Consiglio di Stato: con la recente sentenza n. 27 marzo 2017 n. 7759 la Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d in house providing (Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2017, n. 4551).
4. - Per quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., ai sensi degli artt. 9 e 11 Cod. proc. amm., sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
5. - Sussistono i presupposti di legge (in particolare, l’esito di rito) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario competente per territorio, presso cui potrà essere riproposto il giudizio, nei perentori termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO TT, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IA SA RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA SA RO | EO TT |
IL SEGRETARIO