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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12646/2024
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Roberto D'Amico e Meliana Francesca Parte_1
Ricchiuti;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
, contumace;
CP_2
convenuti
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 406.2024.00017245.85, notificato dall' il CP_1
9.11.2024 (recte: 19.11.2024) per l'importo di euro 428,05 a titolo di
1 contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2018 al 31.3.2018 e somme aggiuntive.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi l'opposizione, mentre la rimaneva CP_2
contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della , in quanto i contributi per cui è causa, relativi all'anno 2018, CP_2
non sono compresi ratione temporis tra quelli ceduti ex lege dall' alla CP_1
suddetta società ex art. 13 l. 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche,
ovvero quelli maturati fino al 31.12.2005, sicché la stessa società è del tutto estranea all'oggetto della presente controversia.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti della . CP_2
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall CP_1
di inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta.
L'eccezione è infondata.
A norma dell'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, “contro l'iscrizione a ruolo
il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
2 Detto termine peraltro, per costante insegnamento della S.C., ha natura perentoria, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione: cfr. Cass. 19.4.2011 n. 8931, Cass. 15.10.2010 n.
21365, Cass.
5.2.2009 n. 2835, Cass.
1.7.2008 n. 17978, Cass. 25.6.2007 n.
14692, Cass. 16.5.2007 n. 11274, Cass. 20.4.2007 n. 9430, Cass. 27.2.2007
n. 4506.
Il termine in questione è applicabile anche alla opposizione ad avviso di addebito, in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 30 co. 14 d.l.
31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122.
Nel caso in esame, l deduce la tardività della opposizione in quanto CP_1
proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in cancelleria in data 30.12.2024, e pertanto oltre il perentorio termine di quaranta giorni dalla notifica dell'opposto avvisi di addebito, che si assume eseguita in data 9.11.2024, così come riportato in ricorso.
Senonché, siffatta indicazione è frutto di un mero errore materiale –
rettificato peraltro dal difensore dell'istante nella prima udienza – e ciò in quanto, come attestato dalla documentazione in atti, la notifica dell'opposto avviso di addebito è stata in realtà eseguita in data
19.11.2024; considerato altresì che il quarantesimo giorno successivo
(29.12.2024) cadeva di domenica, con conseguente proroga di diritto della scadenza al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 co. 4 c.p.c., il deposito del ricorso giudiziale, avvenuto in data 30.12.2025, deve ritenersi tempestivo.
3 Con unico motivo di opposizione, l'istante deduce l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall con l'opposto avviso di addebito, e CP_1
derivante dalla revoca delle agevolazioni contributive ex l. 190/2014, per non essere egli tenuto alla presentazione del modello unico persone fisiche del 2019 relativo ai redditi del 2018 – e quindi alla compilazione della sezione II del quadro LM, riservata ai contribuenti in regime fiscale forfetario – avendo formalmente cessato la propria attività commerciale il
23.3.2018 e non avendo conseguito redditi nel primo trimestre di tale anno.
Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 1 co. 1 d.p.r. 29.9.1973 n. 600, “ogni soggetto passivo
deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue
alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione
anche in mancanza di redditi”.
A sua volta, l'art. 13 co. 1 d.p.r. cit. dispone che “ai fini dell'accertamento
sono obbligati alla tenuta di scritture contabili … d) le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali”.
Ai sensi del combinato disposto delle due norme appena citate, dunque, in via generale le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, poiché
obbligate alla tenute delle scritture contabili, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, anche se pari a zero.
4 E' vero poi che, a norma dell'art. 1 co. 69 l. 23.12.2014 n. 190, i contribuenti, quale l'istante, che abbiano optato per il regime fiscale forfetario, di cui all'art. 1 co. 54 e segg. della stessa legge, “sono esonerati
dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili”, ma è
pur vero, tuttavia, che la disposizione appena citata stabilisce altresì che
“la dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità
definiti nel regolamento di cui al d.p.r. 22.7.1998 n. 322”, sancendo così,
anche a carico dei contribuenti in regime forfetario, in quanto titolari di partita iva, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui questi siano pari a zero;
dalla omissione di tale adempimento non può che derivare, poi, la cessazione del regime fiscale agevolato.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio – espresso in relazione a diversa tipologia di agevolazione tributaria, ma avente portata generale ed estensibile pertanto anche alla fattispecie in esame – secondo cui il contribuente che opti per un regime agevolato è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'agevolazione; in mancanza della dichiarazione dei redditi, non può essere stabilito neppure l'ammontare forfetario delle imposte dovute, e quindi viene meno anche il regime fiscale agevolato: cfr. Cass. 14.4.2023 n. 9973.
Pertanto l'istante, quale titolare di omonima impresa commerciale cessata il 23.3.2018, era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi conseguiti
5 nel primo trimestre di tale anno, pur se pari a zero, e, non avendovi provveduto entro il termine di legge, ha perduto il diritto di beneficiare del regime fiscale forfetario di cui all'art. 1 co. 54 e segg. l. 23.12.2014 n. 190
nonché delle correlate agevolazioni contributive previste dall'art. 1 co. 77
e segg. della stessa legge.
Né la detta omissione può ritenersi sanata dalla dichiarazione reddituale
(comprensiva della compilazione della sezione II del quadro LM)
tardivamente presentata all'Agenzia delle entrate il 28.12.2024, la quale resta pertanto priva di effetti ai fini che qui interessano, atteso che, a norma dell'art. 2 co. 7 d.p.r. 22.7.1998 n. 322, le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine all'uopo stabilito si considerano omesse.
Sussiste, pertanto, l'obbligo contributivo fatto valere dall con CP_1
l'opposto avviso di addebito.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra l'istante e l' mentre nulla deve CP_1
statuirsi al riguardo nel rapporto tra l'istante e la , attesa la CP_2
contumacia di quest'ultima.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 340,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
iva e cap;
nulla per le spese tra l'opponente e la . CP_2
6 Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12646/2024
r.g., decisa nell'udienza del 9.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Roberto D'Amico e Meliana Francesca Parte_1
Ricchiuti;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
, contumace;
CP_2
convenuti
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.12.2024, proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 406.2024.00017245.85, notificato dall' il CP_1
9.11.2024 (recte: 19.11.2024) per l'importo di euro 428,05 a titolo di
1 contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2018 al 31.3.2018 e somme aggiuntive.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi l'opposizione, mentre la rimaneva CP_2
contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve rilevarsi d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della , in quanto i contributi per cui è causa, relativi all'anno 2018, CP_2
non sono compresi ratione temporis tra quelli ceduti ex lege dall' alla CP_1
suddetta società ex art. 13 l. 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche,
ovvero quelli maturati fino al 31.12.2005, sicché la stessa società è del tutto estranea all'oggetto della presente controversia.
Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti della . CP_2
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall CP_1
di inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta.
L'eccezione è infondata.
A norma dell'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, “contro l'iscrizione a ruolo
il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
2 Detto termine peraltro, per costante insegnamento della S.C., ha natura perentoria, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentirne una rapida riscossione: cfr. Cass. 19.4.2011 n. 8931, Cass. 15.10.2010 n.
21365, Cass.
5.2.2009 n. 2835, Cass.
1.7.2008 n. 17978, Cass. 25.6.2007 n.
14692, Cass. 16.5.2007 n. 11274, Cass. 20.4.2007 n. 9430, Cass. 27.2.2007
n. 4506.
Il termine in questione è applicabile anche alla opposizione ad avviso di addebito, in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 30 co. 14 d.l.
31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122.
Nel caso in esame, l deduce la tardività della opposizione in quanto CP_1
proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in cancelleria in data 30.12.2024, e pertanto oltre il perentorio termine di quaranta giorni dalla notifica dell'opposto avvisi di addebito, che si assume eseguita in data 9.11.2024, così come riportato in ricorso.
Senonché, siffatta indicazione è frutto di un mero errore materiale –
rettificato peraltro dal difensore dell'istante nella prima udienza – e ciò in quanto, come attestato dalla documentazione in atti, la notifica dell'opposto avviso di addebito è stata in realtà eseguita in data
19.11.2024; considerato altresì che il quarantesimo giorno successivo
(29.12.2024) cadeva di domenica, con conseguente proroga di diritto della scadenza al primo giorno seguente non festivo ex art. 155 co. 4 c.p.c., il deposito del ricorso giudiziale, avvenuto in data 30.12.2025, deve ritenersi tempestivo.
3 Con unico motivo di opposizione, l'istante deduce l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall con l'opposto avviso di addebito, e CP_1
derivante dalla revoca delle agevolazioni contributive ex l. 190/2014, per non essere egli tenuto alla presentazione del modello unico persone fisiche del 2019 relativo ai redditi del 2018 – e quindi alla compilazione della sezione II del quadro LM, riservata ai contribuenti in regime fiscale forfetario – avendo formalmente cessato la propria attività commerciale il
23.3.2018 e non avendo conseguito redditi nel primo trimestre di tale anno.
Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 1 co. 1 d.p.r. 29.9.1973 n. 600, “ogni soggetto passivo
deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue
alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione
anche in mancanza di redditi”.
A sua volta, l'art. 13 co. 1 d.p.r. cit. dispone che “ai fini dell'accertamento
sono obbligati alla tenuta di scritture contabili … d) le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali”.
Ai sensi del combinato disposto delle due norme appena citate, dunque, in via generale le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, poiché
obbligate alla tenute delle scritture contabili, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, anche se pari a zero.
4 E' vero poi che, a norma dell'art. 1 co. 69 l. 23.12.2014 n. 190, i contribuenti, quale l'istante, che abbiano optato per il regime fiscale forfetario, di cui all'art. 1 co. 54 e segg. della stessa legge, “sono esonerati
dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili”, ma è
pur vero, tuttavia, che la disposizione appena citata stabilisce altresì che
“la dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità
definiti nel regolamento di cui al d.p.r. 22.7.1998 n. 322”, sancendo così,
anche a carico dei contribuenti in regime forfetario, in quanto titolari di partita iva, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui questi siano pari a zero;
dalla omissione di tale adempimento non può che derivare, poi, la cessazione del regime fiscale agevolato.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio – espresso in relazione a diversa tipologia di agevolazione tributaria, ma avente portata generale ed estensibile pertanto anche alla fattispecie in esame – secondo cui il contribuente che opti per un regime agevolato è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'agevolazione; in mancanza della dichiarazione dei redditi, non può essere stabilito neppure l'ammontare forfetario delle imposte dovute, e quindi viene meno anche il regime fiscale agevolato: cfr. Cass. 14.4.2023 n. 9973.
Pertanto l'istante, quale titolare di omonima impresa commerciale cessata il 23.3.2018, era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi conseguiti
5 nel primo trimestre di tale anno, pur se pari a zero, e, non avendovi provveduto entro il termine di legge, ha perduto il diritto di beneficiare del regime fiscale forfetario di cui all'art. 1 co. 54 e segg. l. 23.12.2014 n. 190
nonché delle correlate agevolazioni contributive previste dall'art. 1 co. 77
e segg. della stessa legge.
Né la detta omissione può ritenersi sanata dalla dichiarazione reddituale
(comprensiva della compilazione della sezione II del quadro LM)
tardivamente presentata all'Agenzia delle entrate il 28.12.2024, la quale resta pertanto priva di effetti ai fini che qui interessano, atteso che, a norma dell'art. 2 co. 7 d.p.r. 22.7.1998 n. 322, le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine all'uopo stabilito si considerano omesse.
Sussiste, pertanto, l'obbligo contributivo fatto valere dall con CP_1
l'opposto avviso di addebito.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra l'istante e l' mentre nulla deve CP_1
statuirsi al riguardo nel rapporto tra l'istante e la , attesa la CP_2
contumacia di quest'ultima.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 340,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%,
iva e cap;
nulla per le spese tra l'opponente e la . CP_2
6 Taranto, 9.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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