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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. DR Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 8544/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando da ultimo come segue le condizioni del divorzio:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi il 23.07.2006 in Parma;
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parma (PR) al n. 159, Parte 2, Seria A, al contempo ordinando al detto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi si comunicheranno
1 vicendevolmente con lettera raccomandata a.r eventuali mutamenti di residenza. Le comunicazioni riguardanti i figli dovranno intervenire esclusivamente tra i genitori;
3. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori ed DR, con Per_1 previsione del c.d. “collocamento paritario” degli stessi e, pertanto, con la previsione di tempi paritetici di permanenza dei minori con entrambi i genitori;
i minori fisseranno la propria formale residenza con quella della madre;
4. Per quanto riguarda le modalità di gestione/visita tra genitori e figli, i coniugi provvederanno ad accudire e pernottare insieme ai figli a weekend alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, quando accompagneranno i figli a scuola (o si avvarranno dell'aiuto delle rispettive nonne per siffatto incombente); nella settimana in cui la madre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con il padre, pernotteranno con la madre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì. Nella settimana in cui il padre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con la madre, pernotteranno con il padre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì;
I genitori si occuperanno direttamente dei figli nei giorni di spettanza suindicati e si accordano sin da ora a che gli spostamenti di DR ed da/verso la scuola e da/verso l'abitazione Per_1 possano essere effettuati a carico dei nonni, sia paterni, che materni, con analoga previsione di accordo per eventuali pernottamenti dei minori presso gli stessi;
Le Festività saranno concordate di concerto tra i genitori di volta in volta, anche a seconda delle tradizioni religiose delle rispettive famiglie di appartenenza;
DR ed potranno trascorrere sia con il padre che con la madre, nel periodo estivo Per_1 di sospensione delle lezioni scolastiche, rispettivamente due settimane anche consecutive, così come potranno trascorrere sia con il padre, che con la madre, una settimana (anche di vacanza) nel restante periodo dell'anno; le suindicate settimane di permanenza con i genitori verranno concordate tra gli stessi con congruo preavviso;
Nei periodi di permanenza dei minori con l'uno piuttosto che con l'altro genitore, gli stessi si rendono reciprocamente reperibili telefonicamente;
5. Prevedere che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contribuzione nel Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese;
6. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente disciplinare:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE:
- - medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- - esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
- - tickets sanitari;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
2 - - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE:
- - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- - libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- - materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- - dotazione informatica (pc, tablet etc…) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
- - rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica - anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata-;
- - assicurazione scolastica;
- - fondo cassa richiesto dalla scuola;
- - gite scolastiche senza pernottamento;
- - spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
-spese extrascolastiche da documentare:
- - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- - baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- - centro ricreativo estivo;
- - un primo corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- - ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE:
- - specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- - esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal
SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- - visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE:
3 - - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- - retta per asilo nido e scuola dell'infanzia, al netto del costo della mensa scolastica;
- - gite scolastiche con pernottamento;
- - corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- - corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- - alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- - corsi privati di lingua straniera;
-SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE:
- - ulteriori corsi di musica e strumenti musicali;
- - ulteriori corsi sportivi o artistici (musica, teatro, pittura etc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento, successivi al primo;
- - un ulteriore corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento
- - viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero, attività scoutistica;
- - ulteriore attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- - acquisto telefono cellulare o altri strumenti informatici non richiesti dalla scuola/università;
- - spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- - acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- - spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso scritto all'altro genitore (tramite sms, whatsapp, e-mail o pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi tra i genitori. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa, che opererà al 50% tra i genitori. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche in particolare dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio. Il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione della domanda di divorzio e/o in sede di separazione;
-quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
7. I coniugi si accordano a che l'Assegno Unico erogato a favore dei minori venga integralmente percepito dalla signora per il che il signor ora e per allora, si impegna a Parte_1 Pt_2 rinunziare al detto beneficio ed acconsente a che lo stesso venga percepito dalla madre, impegnandosi al contempo sin da ora a fornire alla signora la documentazione, anche Parte_1 fiscale, necessaria per la percezione delle dette somme;
8. In relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi si accordano come segue: - nulla i coniugi si riconoscono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento mensile, poiché di fatto entrambi economicamente autosufficienti;
4 - SE già perfezionatisi gli accordi di separazione consensuale e, pertanto, se già stato estinto il mutuo e trasferita la quota di proprietà dell'ex casa coniugale dalla signora al signor Parte_1
nulla disporre circa la casa coniugale poiché già oggetto di specifici accordi tra i coniugi;
Pt_2
- SE, invece, ancora non perfezionatisi gli accordi di separazione, prevedere espressamente che il signor i impegna, in via esclusiva ed integrale, ad estinguere il mutuo acceso presso Intesa Pt_2 Sanpaolo e cointestato con la signora relativo alla casa coniugale;
per il che, dal mese Parte_1 di novembre 2024, i coniugi si accordano a che la rata mensile del mutuo venga onorata integralmente dal signor esonerando pertanto la moglie da qualsivoglia esborso a detto Pt_2 titolo ed a qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Istituto di credito connessa a detta ragione, a far tempo dalla suindicata mensilità;
- estinto il mutuo sulla casa coniugale ad esclusivo carico del signor a fronte della Pt_2 corresponsione della somma di € 100.000,00 da parte del marito, la signora si impegna Parte_1 ed obbliga a trasferire la proprietà pari ad ½ delle unità immobiliari site in Parma (PR), Via Don Ramiro Tonani, n. 25, meglio censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al:
a) Foglio 4, Mappale 158, Sub 7, Piano 3 S1, Zona Censuaria 6, Cat A/2, Classe 1, Vani 7,5, Rendita Censuario € 371,85; b) Foglio 4, Mappale 185, Sub 2, Piano S1, Zona Censuaria 6, Cat. C/6, Classe 2, mq 13, Rendita Censuaria € 38,94, allo stesso signor che accetta e che ivi si trasferirà ad abitare così come Pt_2 arredato e corredato. Tale trasferimento è elemento indispensabile e funzionale alla definizione e soluzione dell'accordo consensuale di separazione personale dei coniugi e, pertanto, da considerarsi in esenzione da imposte ai sensi dell'art. 19, Legge n. 74/1987, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014;
- ad ogni modo, dal mese di novembre 2024 il signor provvederà integralmente alle spese Pt_2 relative alle utenze tutte ed ai costi di TARI ed altre eventuali imposte/tasse similari, attualmente tutte intestate esclusivamente alla signora la quale a sua volta si impegna non appena Parte_1 possibile a volturare le dette utenze;
- le parti convengono che l'autovettura OPEL KARL tg FE060JJ di proprietà della signora rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa;
Parte_1
- i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi e nulla avranno a che pretendere riguardo le somme attualmente esistenti sui C/C bancari intestati a ciascuno di essi;
null'altro avranno a rivendicare reciprocamente, sicché rinunciano, fin d'ora per allora, ad ogni altro diritto, pretesa, azione od eccezione in merito ai rapporti patrimoniali intercorsi;
9. Quando i coniugi avranno provveduto a definire le questioni economiche/patrimoniali inerenti la casa coniugale e, pertanto, quando il signor ne diventerà proprietario al 100% ed ivi si Pt_2 trasferirà abitualmente, lo stesso continuerà a versare alla signora a titolo di Parte_1 contribuzione nel mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese;
sempre fermo il 50% delle spese straordinarie per i minori;
10. I coniugi, dichiarandosi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa alimentare e/o di assegno divorzile;
11. Spese legali per il presente procedimento interamente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla seconda domanda, le conclusioni
5 congiunte indicate in epigrafe.
Con sentenza in data 20.3.2025 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti, fissando con separata ordinanza emessa in pari data l'udienza del 2.10.2025 ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio, con successivo rinvio alla successiva udienza del 28.10.2025.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.), ed hanno dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione personale in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3 Legge
1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse dei figli minori e DR (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime Per_1 di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nata a [...] Parte_1 in data 16.3.1975, e nato a [...] l'[...], alle condizioni riportate in Parte_2 epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
6
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. DR Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto R.G. n. 8544/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto cumulativamente di pronunciare dapprima sentenza di separazione personale dei coniugi e a seguire di divorzio, indicando da ultimo come segue le condizioni del divorzio:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi il 23.07.2006 in Parma;
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parma (PR) al n. 159, Parte 2, Seria A, al contempo ordinando al detto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi si comunicheranno
1 vicendevolmente con lettera raccomandata a.r eventuali mutamenti di residenza. Le comunicazioni riguardanti i figli dovranno intervenire esclusivamente tra i genitori;
3. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori ed DR, con Per_1 previsione del c.d. “collocamento paritario” degli stessi e, pertanto, con la previsione di tempi paritetici di permanenza dei minori con entrambi i genitori;
i minori fisseranno la propria formale residenza con quella della madre;
4. Per quanto riguarda le modalità di gestione/visita tra genitori e figli, i coniugi provvederanno ad accudire e pernottare insieme ai figli a weekend alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, quando accompagneranno i figli a scuola (o si avvarranno dell'aiuto delle rispettive nonne per siffatto incombente); nella settimana in cui la madre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con il padre, pernotteranno con la madre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì. Nella settimana in cui il padre trascorrerà il weekend con i figli, pernotterà con loro indicativamente anche nelle giornate di lunedì e mercoledì, mentre la settimana successiva, quando i minori trascorreranno il weekend con la madre, pernotteranno con il padre indicativamente il martedì, il giovedì ed il venerdì;
I genitori si occuperanno direttamente dei figli nei giorni di spettanza suindicati e si accordano sin da ora a che gli spostamenti di DR ed da/verso la scuola e da/verso l'abitazione Per_1 possano essere effettuati a carico dei nonni, sia paterni, che materni, con analoga previsione di accordo per eventuali pernottamenti dei minori presso gli stessi;
Le Festività saranno concordate di concerto tra i genitori di volta in volta, anche a seconda delle tradizioni religiose delle rispettive famiglie di appartenenza;
DR ed potranno trascorrere sia con il padre che con la madre, nel periodo estivo Per_1 di sospensione delle lezioni scolastiche, rispettivamente due settimane anche consecutive, così come potranno trascorrere sia con il padre, che con la madre, una settimana (anche di vacanza) nel restante periodo dell'anno; le suindicate settimane di permanenza con i genitori verranno concordate tra gli stessi con congruo preavviso;
Nei periodi di permanenza dei minori con l'uno piuttosto che con l'altro genitore, gli stessi si rendono reciprocamente reperibili telefonicamente;
5. Prevedere che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contribuzione nel Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese;
6. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente disciplinare:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE:
- - medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- - esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
- - tickets sanitari;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
2 - - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE:
- - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- - libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- - materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- - dotazione informatica (pc, tablet etc…) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
- - rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica - anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata-;
- - assicurazione scolastica;
- - fondo cassa richiesto dalla scuola;
- - gite scolastiche senza pernottamento;
- - spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
-spese extrascolastiche da documentare:
- - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- - baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- - centro ricreativo estivo;
- - un primo corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- - ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE:
- - specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- - esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal
SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- - visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE:
3 - - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- - retta per asilo nido e scuola dell'infanzia, al netto del costo della mensa scolastica;
- - gite scolastiche con pernottamento;
- - corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- - corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- - alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- - corsi privati di lingua straniera;
-SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE:
- - ulteriori corsi di musica e strumenti musicali;
- - ulteriori corsi sportivi o artistici (musica, teatro, pittura etc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento, successivi al primo;
- - un ulteriore corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura etc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento
- - viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero, attività scoutistica;
- - ulteriore attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- - acquisto telefono cellulare o altri strumenti informatici non richiesti dalla scuola/università;
- - spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- - acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- - spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso scritto all'altro genitore (tramite sms, whatsapp, e-mail o pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi tra i genitori. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa, che opererà al 50% tra i genitori. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche in particolare dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio. Il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione della domanda di divorzio e/o in sede di separazione;
-quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
7. I coniugi si accordano a che l'Assegno Unico erogato a favore dei minori venga integralmente percepito dalla signora per il che il signor ora e per allora, si impegna a Parte_1 Pt_2 rinunziare al detto beneficio ed acconsente a che lo stesso venga percepito dalla madre, impegnandosi al contempo sin da ora a fornire alla signora la documentazione, anche Parte_1 fiscale, necessaria per la percezione delle dette somme;
8. In relazione ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi si accordano come segue: - nulla i coniugi si riconoscono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento mensile, poiché di fatto entrambi economicamente autosufficienti;
4 - SE già perfezionatisi gli accordi di separazione consensuale e, pertanto, se già stato estinto il mutuo e trasferita la quota di proprietà dell'ex casa coniugale dalla signora al signor Parte_1
nulla disporre circa la casa coniugale poiché già oggetto di specifici accordi tra i coniugi;
Pt_2
- SE, invece, ancora non perfezionatisi gli accordi di separazione, prevedere espressamente che il signor i impegna, in via esclusiva ed integrale, ad estinguere il mutuo acceso presso Intesa Pt_2 Sanpaolo e cointestato con la signora relativo alla casa coniugale;
per il che, dal mese Parte_1 di novembre 2024, i coniugi si accordano a che la rata mensile del mutuo venga onorata integralmente dal signor esonerando pertanto la moglie da qualsivoglia esborso a detto Pt_2 titolo ed a qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Istituto di credito connessa a detta ragione, a far tempo dalla suindicata mensilità;
- estinto il mutuo sulla casa coniugale ad esclusivo carico del signor a fronte della Pt_2 corresponsione della somma di € 100.000,00 da parte del marito, la signora si impegna Parte_1 ed obbliga a trasferire la proprietà pari ad ½ delle unità immobiliari site in Parma (PR), Via Don Ramiro Tonani, n. 25, meglio censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al:
a) Foglio 4, Mappale 158, Sub 7, Piano 3 S1, Zona Censuaria 6, Cat A/2, Classe 1, Vani 7,5, Rendita Censuario € 371,85; b) Foglio 4, Mappale 185, Sub 2, Piano S1, Zona Censuaria 6, Cat. C/6, Classe 2, mq 13, Rendita Censuaria € 38,94, allo stesso signor che accetta e che ivi si trasferirà ad abitare così come Pt_2 arredato e corredato. Tale trasferimento è elemento indispensabile e funzionale alla definizione e soluzione dell'accordo consensuale di separazione personale dei coniugi e, pertanto, da considerarsi in esenzione da imposte ai sensi dell'art. 19, Legge n. 74/1987, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014;
- ad ogni modo, dal mese di novembre 2024 il signor provvederà integralmente alle spese Pt_2 relative alle utenze tutte ed ai costi di TARI ed altre eventuali imposte/tasse similari, attualmente tutte intestate esclusivamente alla signora la quale a sua volta si impegna non appena Parte_1 possibile a volturare le dette utenze;
- le parti convengono che l'autovettura OPEL KARL tg FE060JJ di proprietà della signora rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa;
Parte_1
- i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi e nulla avranno a che pretendere riguardo le somme attualmente esistenti sui C/C bancari intestati a ciascuno di essi;
null'altro avranno a rivendicare reciprocamente, sicché rinunciano, fin d'ora per allora, ad ogni altro diritto, pretesa, azione od eccezione in merito ai rapporti patrimoniali intercorsi;
9. Quando i coniugi avranno provveduto a definire le questioni economiche/patrimoniali inerenti la casa coniugale e, pertanto, quando il signor ne diventerà proprietario al 100% ed ivi si Pt_2 trasferirà abitualmente, lo stesso continuerà a versare alla signora a titolo di Parte_1 contribuzione nel mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese;
sempre fermo il 50% delle spese straordinarie per i minori;
10. I coniugi, dichiarandosi autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa alimentare e/o di assegno divorzile;
11. Spese legali per il presente procedimento interamente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi e di susseguente divorzio, rassegnando, quanto alla seconda domanda, le conclusioni
5 congiunte indicate in epigrafe.
Con sentenza in data 20.3.2025 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti, fissando con separata ordinanza emessa in pari data l'udienza del 2.10.2025 ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio, con successivo rinvio alla successiva udienza del 28.10.2025.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.), ed hanno dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione personale in sede di separazione.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3 Legge
1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse dei figli minori e DR (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime Per_1 di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nata a [...] Parte_1 in data 16.3.1975, e nato a [...] l'[...], alle condizioni riportate in Parte_2 epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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