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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11156/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 11156 del ruolo generale dell'anno 2023 su ricorso ai sensi art 473-bis.47 c.p.c. presentato da:
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Borgo e Parte_1 C.F._1
Menin, ricorrente contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Golluccio, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Congiuntamente, come da verbale d'udienza del 28/01/2025 e cioè, conformemente ai provvedimenti provvisori e urgenti, assegnazione della casa familiare sita in via Botticelli 7 in
Jesolo alla madre, la quale ne sopporterà i costi di gestione ordinari e i costi delle utenze;
affido della minore in via esclusiva alla madre;
disporre che il padre possa visitare la figlia presso la casa familiare e presso la propria abitazione (finché essa rimanga quella sita in via Botticelli in Jesolo)
nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo accordo con la madre che dovrà avere luogo con un anticipo di almeno tre ore rispetto all'ora della visita;
la frequenza nei fine settimana e nelle
1 vacanze in fasce orarie differenti da quella indicata è lasciata all'accordo dei genitori che avverrà in questo caso con un anticipo di almeno ventiquattro ore;
porre a carico del padre un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della minore nella misura di euro 150,00 mensili nei mesi da ottobre a marzo e di euro 300,00 mensili nei mesi da aprile a settembre, da corrispondere alla madre con gli accessori di legge;
l'assegno è dovuto dall'attualità; porre le spese per il mantenimento straordinario della minore, come definite nel Protocollo del
Tribunale di Venezia del 20.9.2019, a carico di entrambi i genitori in pari misura;
l'eventuale dissenso dovrà essere espresso nei termini previsti nel Protocollo menzionato;
disporre che l'assegno unico per la minore venga percepito dalla madre;
disporre che la madre comunichi al padre ogni evento relativo alla carriera scolastica della minore (orari delle lezioni, partecipazioni ad attività extra-curriculari, partecipazione a visite guidate, esiti di verifiche orali e scritte);
l'iscrizione della stessa a attività ludiche o sportive e agli orari di frequenza delle stesse;
partecipazione della minore a corsi di formazione, anche di natura religiosa;
impegni che coinvolgano la minore fuori del comune di residenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione della responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia nata il [...] dalla relazione sentimentale Persona_1
avuta con La ricorrente espone di convissuto con il resistente in Jesolo in Controparte_1
un appartamento in proprietà di quest'ultimo in vista della nascita della figlia. Il rapporto si è però presto deteriorato in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente, determinante comportamenti irosi e violenti nei confronti della compagna, tanto che la stessa avrebbe chiesto aiuto ai Servizi Sociali del Comune di Jesolo e si sarebbe trasferita con la figlioletta di due anni di età presso i propri genitori. In seguito a un percorso di riabilitazione intrapreso dal resistente presso il servizio Dipendenze dell' nel 2015 la ricorrente ha Pt_2 fatto rientro nell'abitazione familiare;
dopo qualche mese il resistente avrebbe poi ripreso ad abusare di alcool e si sarebbe trasferito a vivere in condizioni precarie in solitudine presso i locali del garage della casa familiare. La resistente ha ricorso al Tribunale chiedendo in principalità l'affido esclusivo della minore in capo alla madre;
solo in via subordinata ha chiesto che sia disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori ma a condizione che il padre intraprendesse un percorso di recupero dalla dipendenza;
ha chiesto inoltre che il padre sia tenuto a contribuire al mantenimento ordinario della figlia nella misura euro 300,00 mensili oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha chiesto che l'assegno unico INPS sia integralmente percepito dalla stessa.
2 Si è costituito il quale ha negato di aver mai usato comportamenti violenti Controparte_1
Part nei confronti della compagna o della figlia;
ha confermato di essere seguito dal San CP_2
Donà di Piave e di aver intrapreso un percorso di disintossicazione dall'alcool. Il resistente si è originariamente opposto alla domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo della minore alla madre;
il resistente non si è opposto a che la ricorrente rimanga con la minore presso la casa familiare essendosi lo stesso trasferito presso l'abitazione della propria madre adiacente a quella familiare. Il resistente si è dichiarato disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia pari a euro 300,00 mensili nei periodi in cui è assunto, e pari a euro 150,00 mensili nei periodi in cui si trova in stato di disoccupazione;
si è inoltre dichiarato disponibile alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
All'udienza del 30.1.2024 sono state sentite personalmente le parti;
i difensori hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: affido esclusivo della minore alla madre;
collocazione della minore presso la sola madre nell'abitazione familiare, di proprietà del resistente;
diritto di visita del padre libero, previo accordo tra i genitori;
contributo al mantenimento ordinario della minore a carico del padre nella misura di euro 150,00 mensili nei periodi di disoccupazione e di 300,00 euro mensili nella stagione lavorativa;
contributo paritario alle spese straordinarie;
assegno unico alla madre.
Con ordinanza del 13.2.2024 il Tribunale ha provveduto in via provvisoria conformemente agli accordi raggiunti dalle parti e ha disposto l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Jesolo affinché relazionassero circa la minore e del di San Donà di Piave affinché relazionasse Per_2 sull'esito delle cure intraprese dal resistente per superare la propria dipendenza.
Pervenute le relazioni da parte dei Servizi incaricati, con note in sostituzione d'udienza depositate 11.12.2024 il resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti dal giudice delegato con l'ordinanza del 13.2.2024.
All'udienza del 28.1.2025 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in via temporanea rinunciando agli scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta in riserva per essere riferita al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale stipulate dalle parti possono essere ratificate.
Il regime di affido esclusivo della minore alla madre, chiesto congiuntamente dalle parti, rappresenta allo stato l'assetto maggiormente confacente alle esigenze della minore.
Va ricordato che l'affido esclusivo ad uno piuttosto che all'altro genitore deve essere sostenuto non solo dalla verifica della idoneità o dalla inidoneità genitoriale di entrambi i genitori ma anche e
3 soprattutto dalla considerazione delle ricadute che l'affido esclusivo avrà nei tempi medio-lunghi sulla vita dei figli (e multis Cass., sez. I, 11.10.2024 n. 26157).
Dalla relazione depositata in atti dal dd.
2.5.2024 emerge infatti che il resistente, pur Pt_3
mantenendo una certa regolarità nel programma di cura intrapreso, è ancora in condizione di dipendenza dall'alcol. La circostanza è confermata dalla relazione dei servizi sociali depositata il 7.5.2024.
In tale condizione di perdurante dipendenza dall'alcool del padre, l'affido della minore alla sola madre corrisponde all'interesse della minore.
Il diritto di visita del padre secondo le modalità e il calendario in atto va confermato, in considerazione della contiguità dell'abitazione della minore e della dimora del padre e dell'importanza del sostegno affettivo del padre, di cui si dà atto nella relazione del servizio sociale sopra indicata.
Il contributo al mantenimento posto a carico del padre risulta congruo in considerazione della stagionalità del lavoro svolto dal resistente e della più solida situazione reddituale della ricorrente, la quale continuerà anche a beneficiare dell'immobile familiare, di proprietà esclusiva del resistente, e dell'intero ammontare dell'assegno unico per la minore.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito del giudizio e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre;
2. dispone che la casa familiare sita in via Botticelli 7 in Jesolo sia assegnata alla madre, la quale ne sopporterà i costi di gestione ordinari e i costi delle utenze;
3. dispone che il padre possa visitare la figlia presso la casa familiare e presso la propria abitazione (finché essa rimanga quella sita in via Botticelli in Jesolo) nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo accordo con la madre che dovrà avere luogo con un anticipo di almeno tre ore rispetto all'ora della visita;
la frequenza nei fine settimana e nelle vacanze in fasce orarie differenti da quella indicata è lasciata all'accordo dei genitori che avverrà in questo caso con un anticipo di almeno ventiquattro ore;
4. pone a carico del padre un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della minore nella misura di euro 150,00 mensili nei mesi da ottobre a marzo e di euro
300,00 mensili nei mesi da aprile a settembre, da corrispondere alla madre con gli accessori di legge;
l'assegno è dovuto dall'attualità;
4 5. pone le spese per il mantenimento straordinario della minore, come definite nel
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, a carico di entrambi i genitori in pari misura;
l'eventuale dissenso dovrà essere espresso nei termini previsti nel Protocollo menzionato;
6. dispone che l'assegno unico per la minore venga percepito integralmente dalla madre;
7. dispone che la madre comunichi al padre ogni evento relativo alla carriera scolastica della minore (orari delle lezioni, partecipazioni ad attività extra-curriculari, partecipazione a visite guidate, esiti di verifiche orali e scritte); l'iscrizione della stessa a attività ludiche o sportive e agli orari di frequenza delle stesse;
partecipazione della minore a corsi di formazione, anche di natura religiosa;
impegni che coinvolgano la minore fuori del comune di residenza;
8. compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 11156 del ruolo generale dell'anno 2023 su ricorso ai sensi art 473-bis.47 c.p.c. presentato da:
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Borgo e Parte_1 C.F._1
Menin, ricorrente contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Golluccio, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Congiuntamente, come da verbale d'udienza del 28/01/2025 e cioè, conformemente ai provvedimenti provvisori e urgenti, assegnazione della casa familiare sita in via Botticelli 7 in
Jesolo alla madre, la quale ne sopporterà i costi di gestione ordinari e i costi delle utenze;
affido della minore in via esclusiva alla madre;
disporre che il padre possa visitare la figlia presso la casa familiare e presso la propria abitazione (finché essa rimanga quella sita in via Botticelli in Jesolo)
nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo accordo con la madre che dovrà avere luogo con un anticipo di almeno tre ore rispetto all'ora della visita;
la frequenza nei fine settimana e nelle
1 vacanze in fasce orarie differenti da quella indicata è lasciata all'accordo dei genitori che avverrà in questo caso con un anticipo di almeno ventiquattro ore;
porre a carico del padre un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della minore nella misura di euro 150,00 mensili nei mesi da ottobre a marzo e di euro 300,00 mensili nei mesi da aprile a settembre, da corrispondere alla madre con gli accessori di legge;
l'assegno è dovuto dall'attualità; porre le spese per il mantenimento straordinario della minore, come definite nel Protocollo del
Tribunale di Venezia del 20.9.2019, a carico di entrambi i genitori in pari misura;
l'eventuale dissenso dovrà essere espresso nei termini previsti nel Protocollo menzionato;
disporre che l'assegno unico per la minore venga percepito dalla madre;
disporre che la madre comunichi al padre ogni evento relativo alla carriera scolastica della minore (orari delle lezioni, partecipazioni ad attività extra-curriculari, partecipazione a visite guidate, esiti di verifiche orali e scritte);
l'iscrizione della stessa a attività ludiche o sportive e agli orari di frequenza delle stesse;
partecipazione della minore a corsi di formazione, anche di natura religiosa;
impegni che coinvolgano la minore fuori del comune di residenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione della responsabilità Parte_1
genitoriale sulla figlia nata il [...] dalla relazione sentimentale Persona_1
avuta con La ricorrente espone di convissuto con il resistente in Jesolo in Controparte_1
un appartamento in proprietà di quest'ultimo in vista della nascita della figlia. Il rapporto si è però presto deteriorato in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente, determinante comportamenti irosi e violenti nei confronti della compagna, tanto che la stessa avrebbe chiesto aiuto ai Servizi Sociali del Comune di Jesolo e si sarebbe trasferita con la figlioletta di due anni di età presso i propri genitori. In seguito a un percorso di riabilitazione intrapreso dal resistente presso il servizio Dipendenze dell' nel 2015 la ricorrente ha Pt_2 fatto rientro nell'abitazione familiare;
dopo qualche mese il resistente avrebbe poi ripreso ad abusare di alcool e si sarebbe trasferito a vivere in condizioni precarie in solitudine presso i locali del garage della casa familiare. La resistente ha ricorso al Tribunale chiedendo in principalità l'affido esclusivo della minore in capo alla madre;
solo in via subordinata ha chiesto che sia disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori ma a condizione che il padre intraprendesse un percorso di recupero dalla dipendenza;
ha chiesto inoltre che il padre sia tenuto a contribuire al mantenimento ordinario della figlia nella misura euro 300,00 mensili oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha chiesto che l'assegno unico INPS sia integralmente percepito dalla stessa.
2 Si è costituito il quale ha negato di aver mai usato comportamenti violenti Controparte_1
Part nei confronti della compagna o della figlia;
ha confermato di essere seguito dal San CP_2
Donà di Piave e di aver intrapreso un percorso di disintossicazione dall'alcool. Il resistente si è originariamente opposto alla domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo della minore alla madre;
il resistente non si è opposto a che la ricorrente rimanga con la minore presso la casa familiare essendosi lo stesso trasferito presso l'abitazione della propria madre adiacente a quella familiare. Il resistente si è dichiarato disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia pari a euro 300,00 mensili nei periodi in cui è assunto, e pari a euro 150,00 mensili nei periodi in cui si trova in stato di disoccupazione;
si è inoltre dichiarato disponibile alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.
All'udienza del 30.1.2024 sono state sentite personalmente le parti;
i difensori hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: affido esclusivo della minore alla madre;
collocazione della minore presso la sola madre nell'abitazione familiare, di proprietà del resistente;
diritto di visita del padre libero, previo accordo tra i genitori;
contributo al mantenimento ordinario della minore a carico del padre nella misura di euro 150,00 mensili nei periodi di disoccupazione e di 300,00 euro mensili nella stagione lavorativa;
contributo paritario alle spese straordinarie;
assegno unico alla madre.
Con ordinanza del 13.2.2024 il Tribunale ha provveduto in via provvisoria conformemente agli accordi raggiunti dalle parti e ha disposto l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Jesolo affinché relazionassero circa la minore e del di San Donà di Piave affinché relazionasse Per_2 sull'esito delle cure intraprese dal resistente per superare la propria dipendenza.
Pervenute le relazioni da parte dei Servizi incaricati, con note in sostituzione d'udienza depositate 11.12.2024 il resistente ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti dal giudice delegato con l'ordinanza del 13.2.2024.
All'udienza del 28.1.2025 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in via temporanea rinunciando agli scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta in riserva per essere riferita al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale stipulate dalle parti possono essere ratificate.
Il regime di affido esclusivo della minore alla madre, chiesto congiuntamente dalle parti, rappresenta allo stato l'assetto maggiormente confacente alle esigenze della minore.
Va ricordato che l'affido esclusivo ad uno piuttosto che all'altro genitore deve essere sostenuto non solo dalla verifica della idoneità o dalla inidoneità genitoriale di entrambi i genitori ma anche e
3 soprattutto dalla considerazione delle ricadute che l'affido esclusivo avrà nei tempi medio-lunghi sulla vita dei figli (e multis Cass., sez. I, 11.10.2024 n. 26157).
Dalla relazione depositata in atti dal dd.
2.5.2024 emerge infatti che il resistente, pur Pt_3
mantenendo una certa regolarità nel programma di cura intrapreso, è ancora in condizione di dipendenza dall'alcol. La circostanza è confermata dalla relazione dei servizi sociali depositata il 7.5.2024.
In tale condizione di perdurante dipendenza dall'alcool del padre, l'affido della minore alla sola madre corrisponde all'interesse della minore.
Il diritto di visita del padre secondo le modalità e il calendario in atto va confermato, in considerazione della contiguità dell'abitazione della minore e della dimora del padre e dell'importanza del sostegno affettivo del padre, di cui si dà atto nella relazione del servizio sociale sopra indicata.
Il contributo al mantenimento posto a carico del padre risulta congruo in considerazione della stagionalità del lavoro svolto dal resistente e della più solida situazione reddituale della ricorrente, la quale continuerà anche a beneficiare dell'immobile familiare, di proprietà esclusiva del resistente, e dell'intero ammontare dell'assegno unico per la minore.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito del giudizio e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dispone che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre;
2. dispone che la casa familiare sita in via Botticelli 7 in Jesolo sia assegnata alla madre, la quale ne sopporterà i costi di gestione ordinari e i costi delle utenze;
3. dispone che il padre possa visitare la figlia presso la casa familiare e presso la propria abitazione (finché essa rimanga quella sita in via Botticelli in Jesolo) nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo accordo con la madre che dovrà avere luogo con un anticipo di almeno tre ore rispetto all'ora della visita;
la frequenza nei fine settimana e nelle vacanze in fasce orarie differenti da quella indicata è lasciata all'accordo dei genitori che avverrà in questo caso con un anticipo di almeno ventiquattro ore;
4. pone a carico del padre un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della minore nella misura di euro 150,00 mensili nei mesi da ottobre a marzo e di euro
300,00 mensili nei mesi da aprile a settembre, da corrispondere alla madre con gli accessori di legge;
l'assegno è dovuto dall'attualità;
4 5. pone le spese per il mantenimento straordinario della minore, come definite nel
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019, a carico di entrambi i genitori in pari misura;
l'eventuale dissenso dovrà essere espresso nei termini previsti nel Protocollo menzionato;
6. dispone che l'assegno unico per la minore venga percepito integralmente dalla madre;
7. dispone che la madre comunichi al padre ogni evento relativo alla carriera scolastica della minore (orari delle lezioni, partecipazioni ad attività extra-curriculari, partecipazione a visite guidate, esiti di verifiche orali e scritte); l'iscrizione della stessa a attività ludiche o sportive e agli orari di frequenza delle stesse;
partecipazione della minore a corsi di formazione, anche di natura religiosa;
impegni che coinvolgano la minore fuori del comune di residenza;
8. compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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