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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 269/2025
CORTE di APPELLO di POTENZA
La Corte di Appello di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Consigliere dott.ssa Alessia D'Alessandro,
a scioglimento della riserva assunta a verbale nel procedimento iscritto al n. 269/2025
R.G.;
rilevato che il Questore di Potenza in data 15.4.2025, con atto pervenuto in Cancelleria in pari data alle ore 15:51, ha chiesto una proroga di 60 giorni del provvedimento di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio del cittadino nato CP_1 in Senegal il 3.6.1985 ( , applicato per giorni 60 con provvedimento del C.F._1
Questore di Potenza del 18.2.2025 e convalidato da questo Tribunale nei termini di legge;
considerato che, a differenza di quanto sostenuto dal difensore all'udienza del 16.4.2025, non si rilevano vizi formali nella richiesta di proroga formulata dalla Questura con atto del 15.4.2025; ed invero: detta richiesta contiene il riferimento al precedente decreto di trattenimento del 18.2.2025 -materialmente allegato alla richiesta di proroga-, nonché alla successiva convalida e, poi, al diniego del riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale in data 25.2.2025 e alla successiva proposizione del ricorso giurisdizionale con istanza di sospensiva;
inoltre, la Questura ha indicato, nella richiesta, la circostanza che non sia ancora intervenuta la pronuncia del Tribunale di
Potenza in merito all'istanza di sospensiva;
nessun vizio può peraltro discendere dalla mancata evocazione, nella richiesta in questione, dell'art. 6, commi 7, 8 e 9 del d. lgs.
142/2015, spettando al giudice la individuazione delle norme applicabili;
osservato che non sono emersi elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nel provvedimento di convalida (procedimento r.g. n. 109/2025) e a quelli già sottoposti al vaglio del pendente riesame (subprocedimento r.g. n. 109-2/2025); considerato che in pendenza del ricorso avverso la decisione della Commissione
Territoriale, il trattenuto può rimanere nel CPR ai sensi e nei termini di cui ai commi 7 e
8 dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, condizioni che risultano sussistere nel caso di specie;
ritenuto pertanto che sussistono i presupposti e le condizioni legittimanti la proroga del trattenimento ai sensi di quanto precede;
P.Q.M.
PROROGA il trattenimento di nato in Senegal il 3.6.1985 (CUI CP_1
022D8K4), presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del trattenimento attualmente in corso.
Si comunichi all'interessato, al difensore, alla Questura di Potenza e alla Procura
Generale in sede.
Potenza, 16.4.2025
Il Consigliere
dott.ssa Alessia D'Alessandro
CORTE di APPELLO di POTENZA
La Corte di Appello di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Consigliere dott.ssa Alessia D'Alessandro,
a scioglimento della riserva assunta a verbale nel procedimento iscritto al n. 269/2025
R.G.;
rilevato che il Questore di Potenza in data 15.4.2025, con atto pervenuto in Cancelleria in pari data alle ore 15:51, ha chiesto una proroga di 60 giorni del provvedimento di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio del cittadino nato CP_1 in Senegal il 3.6.1985 ( , applicato per giorni 60 con provvedimento del C.F._1
Questore di Potenza del 18.2.2025 e convalidato da questo Tribunale nei termini di legge;
considerato che, a differenza di quanto sostenuto dal difensore all'udienza del 16.4.2025, non si rilevano vizi formali nella richiesta di proroga formulata dalla Questura con atto del 15.4.2025; ed invero: detta richiesta contiene il riferimento al precedente decreto di trattenimento del 18.2.2025 -materialmente allegato alla richiesta di proroga-, nonché alla successiva convalida e, poi, al diniego del riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale in data 25.2.2025 e alla successiva proposizione del ricorso giurisdizionale con istanza di sospensiva;
inoltre, la Questura ha indicato, nella richiesta, la circostanza che non sia ancora intervenuta la pronuncia del Tribunale di
Potenza in merito all'istanza di sospensiva;
nessun vizio può peraltro discendere dalla mancata evocazione, nella richiesta in questione, dell'art. 6, commi 7, 8 e 9 del d. lgs.
142/2015, spettando al giudice la individuazione delle norme applicabili;
osservato che non sono emersi elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nel provvedimento di convalida (procedimento r.g. n. 109/2025) e a quelli già sottoposti al vaglio del pendente riesame (subprocedimento r.g. n. 109-2/2025); considerato che in pendenza del ricorso avverso la decisione della Commissione
Territoriale, il trattenuto può rimanere nel CPR ai sensi e nei termini di cui ai commi 7 e
8 dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, condizioni che risultano sussistere nel caso di specie;
ritenuto pertanto che sussistono i presupposti e le condizioni legittimanti la proroga del trattenimento ai sensi di quanto precede;
P.Q.M.
PROROGA il trattenimento di nato in Senegal il 3.6.1985 (CUI CP_1
022D8K4), presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del trattenimento attualmente in corso.
Si comunichi all'interessato, al difensore, alla Questura di Potenza e alla Procura
Generale in sede.
Potenza, 16.4.2025
Il Consigliere
dott.ssa Alessia D'Alessandro