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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1603/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. difesi dagli avv.ti BERTONE STEFANO, AMBROSIO RENATO e C.F._4
GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA;
elettivamente domiciliati presso lo studio in VIA
BERTOLA, 2 10121 TORINO
ATTORI contro
(C.F. , difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in VIA ARSENALE 21
TORINO
CONVENUTO
(CF: ), Controparte_2 C.F._5 Parte_5
(CF: ) (CF: ) C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(CF: difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Renato Ambrosio C.F._8
e FA NE del Foro di Torino, nonché dall'Avv. Valentina Scaramuzzo del Foro di Benevento, domiciliati presso lo studio dei primi in Torino, Via Bertola 2,
1 INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito Accertare e dichiarare che l'infezione da virus HCV è stata contratta dal Sig.
[...]
a seguito delle trasfusioni di plasmaderivati cui si sottoponeva a causa dell'emofilia così Per_1 come indicato in premessa e provato in atti;
Accertare e dichiarare che il Sig. è deceduto a causa delle patologie causate Persona_1 dall'infezione HCV contratta a seguito delle trasfusioni di plasmaderivati così come indicato in premessa e provato in atti;
Dichiarare pertanto la responsabilità civile del :
1.a. in via principale per la Controparte_1 produzione delle lesioni personali patite dal Sig. a seguito del contagio, nonché il Persona_1 peggioramento della patologia, l'insorgenza di nuova, diversa e più grave patologia e l'esito mortale della stessa;
1.b. in via subordinata, per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali patite dal Sig. e dunque per averlo privato di chance di evitare l'evento Persona_1 avverso per cui è causa nonché il decesso;
Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il convenuto - in via principale ex art. 2050 c.c. e/o art. 1218 c.c. (+art. 1228 c.c.), ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., fatta salva
l'ipotesi del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del Giudice di procedere con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa:
2.a. in via principale a risarcire agli attori, sia in proprio che in qualità di eredi del
Sig. le spese tutte sostenute e sostenende, i danni ed i pregiudizi di natura biologica, Persona_1 morale, esistenziale, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura determinanda in corso di giudizio;
2.b in via subordinata, nel solo caso di mancato accoglimento della domanda sub 1.a., al risarcimento dei danni e patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i pregiudizi biologici, morali ed esistenziali), anche futuri, tutti discendenti, in capo agli esponenti, sia in proprio che come eredi, della privazione di chance di evitare l'evento avverso.
In ogni caso tutti gli importi con interessi, anche compensativi, e rivalutazione, con vittoria di spese anche stragiudiziali ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, oltre successive
2 occorrende, IVA e CPA, contributo unificato, con sentenza esecutiva ex lege, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta (congiunti : Per_1 richiamate le istanze istruttorie
“In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del signor in punto Parte_4 risarcimento iure hereditatis. In via ulteriormente preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria iure hereditatis avanzata in questa sede. Nel merito, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate ovvero, in ogni caso, ridimensionarsi le somme pretese anche scomputando gli importi a vario titolo già erogati. Spese come per legge”.
Per i terzi intervenuti
Richiamate le istanze istruttorie nel merito: Accertare e dichiarare che l'infezione da virus HCV è stata contratta dal Sig. Parte_8
e dalla Sig.ra a seguito delle trasfusioni ematiche ricevute in occasione ed in
[...] Parte_9 costanza dei ricoveri, così come indicati in premessa e provati in atti;
Dichiarare pertanto la responsabilità civile del : Controparte_1
1.a. in via principale per la produzione delle lesioni personali patite dal Sig. e Parte_8 dalla Sig.ra a seguito del contagio avvenuto rispettivamente nel 1983 e nel 1984, nonché Parte_9 il peggioramento delle patologie e l'esito mortale delle stesse;
1.b. in via subordinata, per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali patite dai danti causa e dunque per averli privati di chances di evitare l'evento avverso per cui è causa nonché il decesso;
Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il convenuto - in via principale ex art. 2050 c.c. e/o art. 1218 c.c. (+art. 1228 c.c.), ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., fatta salva
l'ipotesi del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del Giudice di procedere con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa:
2.a. in via principale a risarcire agli attori , Controparte_2 Parte_5
e , congiunti di , sia in proprio che in qualità di eredi
[...] Parte_6 Parte_8 del (anche in relazione ai diritti spettanti in vita alla coniuge Sig.ra Parte_8 [...]
), nonché all'attrice in proprio ed in qualità di erede della Sig.ra Per_2 Parte_7 Pt_9
(anche in relazione ai diritti spettanti in vita al coniuge Sig. ) le spese tutte
[...] Persona_3
3 sostenute e sostenende, i danni ed i pregiudizi di natura biologica, morale, esistenziale, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura determinanda in corso di giudizio;
2.b in via subordinata, nel solo caso di mancato accoglimento della domanda sub 1.a., al risarcimento dei danni e patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i pregiudizi biologici, morali ed esistenziali), anche futuri, tutti discendenti, in capo alle esponenti, sia in proprio che come eredi, della privazione di chance di evitare l'evento avverso.
In ogni caso tutti gli importi con interessi, anche compensativi, e rivalutazione, con vittoria di spese anche stragiudiziali ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, oltre successive occorrende, IVA e CPA, contributo unificato, con sentenza esecutiva ex lege, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 18.1.2023 (moglie), , Parte_1 Parte_2
(figli) e (nipote) hanno agito per ottenere il risarcimento iure Parte_3 Parte_4 proprio e iure ereditatis del danno conseguente alla morte del loro congiunto affetto Persona_1 da emofilia A, che aveva contratto l'epatite cronica HCV correlata a seguito dei ripetuti trattamenti con plasmaderivati ed era deceduto nel 2013 a causa della patologia epatica, dopo un lungo calvario.
Questi i fatti esposti dagli attori.
• affetto da emofilia A, veniva sottoposto a continue somministrazioni di Persona_1 plasma e plasmaderivati infetti dai quali contraeva il virus HCV.
• A fronte della patologia epatica contratta a seguito della somministrazione di plasma e plasmaderivati infetti il Sig. a far data dal 1995 iniziava a percepire Persona_1
l'indennizzo previsto dalla legge 210/92.
• Dopo vari ricoveri causati dal peggioramento del suo stato di salute, nel periodo compreso tra l'1.05.2012 ed il 3.05.2012 il Sig. veniva nuovamente ricoverato presso Persona_1
4 l'Azienda Universitaria San Giovanni Battista di Torino ed in occasione di tale ricovero veniva confermata la diagnosi di una più grave, nuova e diversa patologia “…cirrosi epatica HCV correlata con segni di ipertensione portale”.
• In data 15.09.2013 il Sig. decedeva presso l'Azienda Ospedaliera Molinette di Torino. Per_1
• il Sig. ha vissuto dall'anno 2011 all'anno 2013 un calvario fatto di continui ricoveri Per_1 ospedalieri, assistito dai propri familiari in particolare dalla moglie Sig.ra e dai Parte_1 suoi due figli, e Pt_2 Pt_3
• Solo dopo il decesso del Sig. la con comunicazione del 30.04.2014 Per_1 Pt_10 riconosceva al danneggiato l'aggravamento della patologia dallo stesso patita in vita: con verbale n. 100 del 4.11.2013 (due mesi dopo il decesso del Sig. la CMO competente Per_1 confermava che “l'infermità di cui al giudizio diagnostico “Cirrosi epatica HCV correlata in esiti cicatriziali di nodulo di HCC trattato con RF” costituisce aggravamento dell'infermità
“Epatopatia cronica HCV correlata” già riconosciuta”, ritenendo la menomazione permanente all'integrità psico-fisica ascrivibile alla III categoria della tabella A allegata al dpr 834/1981.
• Con verbale n. 54 del 4.04.2016 la CMO di Milano pur riconoscendo la tempestività della richiesta negava la sussistenza del nesso di causa tra la patologia epatica del Sig. ed il Per_1 suo decesso.
• ha esperito ricorso in via gerarchica prima e successivamente ha instaurato un Parte_1 giudizio ordinario avanti il Tribunale di Torino conclusosi con la sentenza n. 2219 del
7.12.2018 – passata in giudicato - che stabilisce che “l'infezione da virus HCV già riconosciuta come consequenziale alla somministrazione di emoderivati infetti e le conseguenti patologie ed il decesso del Sig. sono legati tra loro da un rapporto concausale”. Persona_1
• Il sig. ha vissuto gli ultimi anni di vita nell'angoscia e nella consapevolezza della sua Per_1 malattia, soffrendo fisicamente e psicologicamente.
• Tutti i suoi famigliari gli sono stati vicini e lo hanno assistito, soffrendo con lui per la malattia che lo stava conducendo alla fine.
Chiedevano quindi di accertare la responsabilità del e la condanna al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale e per danno riflesso ed il risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis per danno catastrofale e per danno biologico patito dal sig. Persona_1
Instavano per la condanna del al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
Si è costituito il che ha ricostruito come segue la vicenda Controparte_3
5 amministrativa che coinvolse il sig. Persona_1
• Il signor presentava domanda di indennizzo per il conseguimento del beneficio Persona_1 ex L. n. 210/1992 che gli veniva riconosciuto a far data dal 1° marzo 1995;
• nelle more decedeva (segnatamente in data 15 settembre 2013).
• Con D.D. del 26 febbraio 2017 (doc. 1) il convenuto erogava agli eredi del signor CP_1
(odierni attori), la somma di € 17.672,79 a titolo di indennità integrativa Persona_1 speciale sino al 31 dicembre 2011.
• in qualità di moglie, presentava alla (con protocollo del 24 dicembre Parte_1 Pt_10
2014, doc. 2), istanza per la corresponsione dell'assegno di una tantum.
• La competente C.M.O. di Milano non riconosceva il nesso tra trasfusione, malattia e decesso del signor Avverso il predetto sfavorevole parere la signora proponeva Persona_1 Pt_1 ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 5 della L. n. 210/1992 che veniva respinto.
• Adìta pertanto l'Autorità Giudiziaria, con sentenza n. 2219/18 del Tribunale di Torino – sez. lavoro il convenuto veniva condannato alla corresponsione di una tantum in favore CP_1 della signora e, con D.D. dell'8 giugno 2020 (doc. 3), le veniva corrisposta la somma di € Pt_1
77.468,53 a detto titolo.
In via preliminare il ha eccepito CP_1
• La carenza di legittimazione attiva di nipote del defunto per Parte_4 Persona_1 quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno iure ereditatis, non essendo provato che questi sia erede del defunto sig. Per_1
• La prescrizione delle domande risarcitorie formulate iure hereditatis (ritenendo che la prescrizione debba decorrere dal 13.2.1995, data della domanda da lui presentata per ottenere l'indennizzo ex L. 210/1992).
Nel merito:
• ha contestato l'automatismo tra indennizzo ex L. 210/1992 e responsabilità civile, fondati su presupposti diversi. Nella fattispecie ex art. 2043 c.c. grava sugli attori l'onere di dimostrare il nesso causale e la colpa del . CP_1
• Ha negato ogni responsabilità del atteso che negli anni tra il 1966 ed il 1995 il CP_1
ha emesso numerosi provvedimenti finalizzati a disciplinare le pratiche trasfusionali. CP_1
Non sussiste una colpa omissiva: il rischio HCV non era eliminabile con le conoscenze dell'epoca.
• L'accertamento della prassi ospedaliera seguita dalle singole strutture sanitarie e l'eventuale
6 inosservanza delle misure precauzionali raccomandate dall'Amministrazione (statale o regionale) costituiscono questioni che esulano dall'oggetto della presente causa, nella quale non viene in considerazione la responsabilità commissiva dei sanitari che ebbero in cura i pazienti, bensì la responsabilità omissiva degli enti pubblici preposti alla vigilanza.
• L'evento lesivo, poi causa del decesso, è avvenuto in epoca remotissima, trattandosi di un soggetto emofiliaco, in cui tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, nella migliore delle ipotesi il rischio di contrarre il virus HCV non avrebbe potuto essere abbattuto che in percentuale minima e, in ogni caso, certamente inferiore al 50% per il fatto che molti pazienti con infezione da HCV anche attiva presentano costantemente o periodicamente transaminasi normali.
• Non sono dovuti i danni non patrimoniali iure proprio come richiesti da parte attrice perché integrano una richiesta di danni“parcellizzati”; né sono dovuti il danno iure ereditatis da perdita di vita ed il danno catastrofale;
non è dovuta la personalizzazione del danno.
• In ogni caso deve essere operata la compensatio lucri cum damno con quanto già percepito dai congiunti a titolo assistenziale ex L. 210/1992:
Con comparsa ex artt. 105-267 c.p.c
➢ e tutti in proprio Controparte_2 Parte_5 Parte_6 ed in qualità di eredi del padre contagiato Sig. nonché in qualità di Parte_8 eredi di Persona_2
➢ in proprio ed in qualità di erede della madre contagiata Parte_7 Parte_9 nonché in qualità di erede del padre Persona_3 sono intervenuti nel giudizio già promosso dai congiunti di per domandare anch'essi il Persona_1 risarcimento integrale dei danni patiti iure proprio per la perdita dei congiunti, nonché di quelli patiti per la fase terminale della vita dai danneggiati primari, padre (caso e madre (caso ), Parte_8 Pt_9 uccisi dalle gravi patologie infettive ed invalidanti conseguenti.
Il in replica all'atto di intervento, ha eccepito preliminarmente CP_1
• l'inammissibilità della domanda proposta dai soggetti intervenuti
• la prescrizione dei diritti vantati
• L'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino nel merito
• Ha negato una responsabilità imputabile al per i motivi già indicati in comparsa. CP_1
7 La causa è stata istruita a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2025, con il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
********
Preliminarmente sull'intervento ex art. 105 c.p.c.
e e Controparte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
sono intervenuti nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio e
[...] iure ereditatis patito in conseguenza del decesso dei rispettivi congiunti, e Parte_8
pacificamente avvenuto in circostanze di tempo e luogo distinte da quelle del sig. Parte_9
congiunto degli attori. Per_1
L'intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. è ammissibile quando gli intervenuti siano portatori di un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, che nel giudizio che ci occupa è appunto la vicenda del sig. ed il credito risarcitorio conseguente alla sua malattia e Per_1 morte.
Gli intervenuti invece vantano, evidentemente, un diritto non afferente all'oggetto o al titolo dedotto in questo giudizio poiché fanno valere il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla malattia e perdita dei loro rispettivi congiunti, da un canto e Parte_8 Pt_9 dall'altro; né, è opportuno precisare al fine di escludere la identità di oggetto e di titolo con il
[...] presente giudizio, hanno mai dedotto quale causa specifica del decesso dei loro congiunti che questi fossero stati infettati nelle stesse circostanze di tempo e luogo del sig. Per_1
Il fatto che la causa lamentata del decesso dei loro congiunti sia la medesima di quella del sig. Per_1
(emotrasfusione o assunzione di emoderivati) e che la parte convenuta sia la stessa ( Controparte_1
) non giustifica il simultaneus processus, né un intervento ex art. 105 c.p.c. poiché non vale ad
[...] integrare i presupposti della identità di oggetto o della dipendenza dal titolo dedotto in giudizio. Non si può infatti intendere per oggetto del giudizio quello generico della “morte di un congiunto per emotrasfusioni”, essendo oggetto del giudizio, piuttosto, quello specifico della morte di un soggetto identificato – eventualmente a seguito di uno specifico evento infettivo- e delle conseguenze risarcitorie che ne discendono per chi a questi era legato.
Diversamente ragionando si dovrebbe ammettere un processo simultaneo per tutti gli innumerevoli casi, autonomi e distinti tra loro, in cui si deduca in giudizio una responsabilità del per CP_1 contagio da emotrasfusioni, ai danni di distinti soggetti, in circostanze disparate.
8 In conclusione la domanda risarcitoria proposta dagli intervenuti per il decesso dei loro congiunti è assolutamente autonoma e sconnessa dal titolo dedotto in giudizio dagli attori, congiunti del sig. Per_1
Sulla inammissibilità dell'intervento non si è pronunciato il precedente giudice assegnatario del fascicolo in occasione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; non di meno gli intervenuti nel prosieguo del giudizio pare non abbiano inteso coltivare la loro domanda (autonoma), non avendo depositato alcuna memoria istruttoria o altra difesa a sostegno della loro pretesa. L'intera istruttoria del resto è stata svolta nel contraddittorio tra le parti, e con il pieno assenso delle stesse, unicamente sulla vicenda sanitaria riguardate il sig. sebbene gli intervenuti non abbiano mai formalmente rinunciato alla Per_1 loro domanda.
Occorre dunque pronunciarsi sull'intervento in causa ex art. 105 c.p.c. di CP_2
, e e e dichiararlo
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 inammissibile.
Sulla natura dell'azione proposta
Gli attori hanno sostenuto la responsabilità extracontrattuale del convenuto in ordine CP_1 al contagio da HCV riportato dal loro congiunto a seguito di utilizzo di concentrati liofilizzati di fattore
VIII.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 576/08, la responsabilità del per i danni causati da infezioni contratte in seguito ad Controparte_1 emotrasfusioni o somministrazione di farmaci emoderivati non si fonda né sull'art. 2049 c.c., perché il Part
non risponde dell'operato delle e delle strutture ospedaliere, pienamente autonome CP_1 rispetto a quello;
né sull'art. 2050 c.c., perché pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, ma non il controllo e la vigilanza su tali attività; né, infine, sull'art. 1218 c.c., perché tra paziente e
non sussiste alcun vincolo contrattuale. Ne consegue che la suddetta responsabilità del CP_1
per deficit di vigilanza può trovare fondamento solo nella clausola generale di cui all'art. CP_1
2043 c.c., con conseguente onere della vittima di provare la colpa dell'amministrazione e il nesso causale tra questa e il danno.
Ne discende che al fine di provare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1 incombe sulla vittima provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. 1) il nesso causale tra il comportamento tenuto dall'amministrazione sanitaria e l'evento lesivo e 2) la colpa dell'amministrazione, nella specie una colpa omissiva in vigilando.
9 Parte attrice ha sostenuto di essere esonerata dall'onere probatorio in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al poiché il sig. aveva già fruito di un indennizzo CP_1 Per_1 statale a causa dell'accertato contagio da epatite C. così dovendosi ritenere accertata la responsabilità del . CP_1
In effetti risultano documentalmente le seguenti circostanze:
▪ Il signor ha presentato domanda di indennizzo per il conseguimento del Persona_1 beneficio ex L. n. 210/1992 che gli veniva riconosciuto a far data dal 1° marzo 1995;
▪ nelle more è deceduto (segnatamente in data 15 settembre 2013).
▪ Con D.D. del 26 febbraio 2017 (doc. 1) il convenuto ha erogato agli eredi del signor CP_1
(odierni attori), la somma di € 17.672,79 a titolo di indennità integrativa Persona_1 speciale sino al 31 dicembre 2011.
▪ La signora ha presentato lla (con protocollo del 24 dicembre 2014, doc. Parte_1 Pt_10
2), istanza per la corresponsione dell'assegno di una tantum.
▪ La competente C.M.O. di Milano non riconosceva il nesso tra trasfusione, malattia e decesso del signor Persona_1
▪ Avverso il predetto sfavorevole parere la signora proponeva ricorso amministrativo ai Pt_1 sensi dell'art. 5 della L. n. 210/1992 che veniva respinto.
▪ Con sentenza n. 2219/18 del Tribunale di Torino – sez. lavoro il convenuto veniva CP_1 condannato alla corresponsione di una tantum in favore della signora e, con D.D. dell'8 Pt_1 giugno 2020 (doc. 3), le veniva corrisposta la somma di € 77.468,53.
Tuttavia, diversamente da quanto ritiene parte attrice, il riconoscimento della sussistenza di un duplice nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infezione HCV correlata, nonché tra l'infezione e il decesso, fatto in sede amministrativa e giudiziaria ai fini del riconoscimento dei benefici assistenziali previsti dalla L. n. 210/92, non assume un valore confessorio in merito all'elemento soggettivo della colpa in vigilando, né integra un accertamento della responsabilità del idoneo e sollevare CP_1 nella presente causa, la parte attrice dalla prova della avversaria colpa.
I presupposti necessari per accedere alla tutela assistenziale rispetto a quelli che devono sorreggere un'azione risarcitoria sono notoriamente diversi (cfr. Corte Costituzionale n. 118/1996:
“mentre la tutela contro l'illecito predisposta dalla norma menzionata ha necessariamente effetti risarcitori pieni anche del danno alla salute in quanto tale, … non altrettanto è per l'indennizzo …, il quale prescinde dalla colpa e deriva dall'inderogabile dovere di solidarietà che in questi casi incombe sull'intera collettività”).
Per tale motivo, nella sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, manca ogni accertamento
10 dell'elemento soggettivo in capo al e quindi della sua eventuale culpa in vigilando, essendosi CP_1 correttamente limitato il giudicante a verificare la sussistenza del nesso di causa tra la morte dell' ed il contagio da HCV a seguito delle cure affrontate, presupposto questo necessario e Per_1 sufficiente per ottenere la tutela assistenziale.
Persiste quindi in capo agli attori ogni onere probatorio in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo al . Controparte_1
Sulla storia clinica del sig. Per_1
Il sig. nato il [...] e deceduto in Torino il 15/09/2013, era affetto da Per_1 emofilia A;
nel corso degli anni, ha contratto infezione da HBV e HCV ed ha sviluppato una epatite cronica che è evoluta in cirrosi epatica con segni di ipertensione portale e quindi in epatocarcinoma.
È stata svolta una CTU per ricostruire nel dettaglio la storia clinica del sig. e per Per_1 spiegare come la sua malattia debba essere inquadrata nel quadro delle conoscenze scientifiche in allora disponibili.
a) L'LI
Il Collegio ha spiegato che l'emofilia A è la forma più frequente di emofilia (l'80% dei casi, con incidenza di 1 caso/5- 10.000), in cui il deficit interessa il fattore VIII della coagulazione.
Gli individui affetti da emofilia A possono presentare forme gravi, medie e lievi di malattia, definite da livelli di attività del fattore della coagulazione carente nel plasma. Nell'emofilia lieve (livelli di attività di fattore VIII a 5-40% della norma) può verificarsi un eccessivo sanguinamento dopo interventi chirurgici o estrazioni dentarie. Un'emofilia moderata (livelli di attività di fattore VIII a 1-5% della norma) in genere causa sanguinamento dopo traumi minimi. L'emofilia grave (livelli di fattore VIII <
1% del normale) causa gravi emorragie a partire dalla nascita (p. es., ematoma del cuoio capelluto dopo il parto o eccessivo sanguinamento dopo circoncisione) e anche sanguinamenti spontanei.
L'emofilia A grave, è una malattia ereditaria che dà manifestazione di sé generalmente entro il primo anno di vita, se non già alla nascita. I neonati affetti da emofilia grave possono sviluppare ecchimosi nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o sorretti e quando iniziano a camminare e a cadere e possono presentare ecchimosi importanti o emartri. Quando non esistevano ancora opzioni terapeutiche, le persone emofiliche, in numerosi casi, morivano a causa della malattia già nell'infanzia1.
L'emofilia è stata curata a partire dal 1937, con la “globulina antiemofilica” ; seguirono negli anni '40, le trasfusioni di sangue. Fino ai primi anni '60 gli emofiliaci potevano essere curati solo con sangue o plasma fresco.
I primi concentrati di fattore VIII ottenuti mediante liofilizzazione (un processo fisico che, in particolari condizioni ambientali, consente di eliminare tutta l'acqua contenuta in una sostanza senza alterarne le qualità), sono stati diffusi negli anni '70. Poiché potevano essere conservati a lungo e in semplici frigoriferi da cucina, ed erano inoltre molto più semplici da somministrare, portarono a una vera e propria rivoluzione nella terapia di sostituzione: la possibilità per l'emofilico di somministrarsi autonomamente il fattore VIII, direttamente in casa propria.
L'utilizzo da parte dei pazienti di questi farmaci avviene sotto la guida e il controllo periodico dei centri emofilia. I pazienti che eseguono l'auto-infusione hanno il dovere di registrare le infusioni praticate (data e ora di infusione, tipo di concentrato, unità infuse, numero dei lotti) e gli episodi emorragici (data, ora di insorgenza dell'emorragia e di risoluzione, giorni persi di lavoro/scuola); inoltre, devono sottoporsi a periodici check-up presso il Centro LI.
b) La malattia del sig. Per_1
Dalla lettura del verbale della C.M.O. del 1997 si evince che
• il signor dagli anni '70 è stato sottoposto a somministrazione di concentrati liofilizzati di Per_1 fattore VIII
• nel 1991, è “risultato positivo per l'HCV”.
• Nel 1997 la patologia HCV correlata veniva inquadrata dalla CMO nell'ambito di una
“positività all'HCV con lievi segni di disepatismo”.
Nel corso delle operazioni peritali e degli accertamenti è emersa una questione nuova, sotto il profilo medico/scientifico, non evidenziata prima da nessuna delle parti, e cioè che l'emofilia di tipo A di cui era affetto il sig. potesse essere di tipo grave. Per_1
La questione è rilevante perché dalla qualificazione della emofilia A di cui era affetto l' di tipo Per_1 grave, per le caratteristiche sopra descritte, il Collegio ha fatto discendere presuntivamente conseguenze sulla storia clinica del sig. ritenendo che questi non sarebbe potuto sopravvivere Per_1 se non avesse fatto sin da bambino continue e costanti trasfusioni di sangue. Ha ritenuto quindi altamente probabile che il signor avesse avuto necessità di un trattamento sostitutivo (dapprima Per_1 mediante trasfusioni di sangue e plasma fresco) già a partire dall'infanzia, fino agli anni '40/60; e poi solo dagli anni '70 avesse assunto concentrati di fattore VIII.
Parte attrice ha ritenuto che la CTU dovesse essere considerata nulla nella parte in cui aveva introdotto un elemento di novità mai dedotto da nessuna delle parti ed in particolare mai eccepito dal
, e cioè che il sig. fosse affetto da emofilia A grave e pertanto avesse dovuto CP_1 Per_1
12 necessariamente sottoporsi ad emotrasfusioni sin da bambino.
La difesa di parte attrice non può essere condivisa. La problematica sollevata in corso di CTU è di natura strettamente tecnica: il non aveva le competenze tecniche per poter distinguere tra CP_1 emofilia A ed emofilia A grave e da ciò far discendere conseguenze sotto il profilo medico e terapeutico. Per tale ragione si ritiene che la questione di natura strettamente tecnico/scientifica emersa solo in corso di accertamento peritale, necessitasse di un approfondimento, con la necessità di rimettere le parti in termini per la ricerca e la produzione di documenti da cui potesse essere accertato se in effetti l'emofilia di tipo A del sig. fosse stata qualificata come A grave, ed altresì reperire Per_1 documentazione relativa ad eventuali precedenti trasfusioni di sangue.
Parte attrice ha rinvenuto sul punto documentazione nuova che ha allegato in atti ( doc. da 63 a
66).
Il Giudice ha sollecitato il a cercare nei propri archivi documentazione Controparte_1 relativa alla storia clinica del sig. per verificare se e da che età questi si fosse sottoposto ad Per_1 emotrasfusioni. Il tuttavia non è stato in grado di rinvenire alcuna Controparte_1 documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella già versata in atti.
Alla luce delle risultanze istruttorie, l'argomento presuntivo, utilizzato dal Collegio, secondo cui necessariamente prima del 1970 il sig. doveva aver subito trasfusioni di sangue fresco o Per_1 plasma, non può essere condiviso per le ragioni che seguono.
• Si legge che il sig. era affetto da emofilia A grave nel documento 3 (relazione di Per_1 dimissione del ricovero in data 12.1.2012; nel doc. 4 (relazione di dimissione in data 3.5.2012); nel doc. 5 (visita gastroeterologica del 10.7.2012), di parte attrice;
• si legge invece che l' era affetta da emofilia A senza specificazione del grado nella Per_1 scheda dell'Ospedale San Giovanni Battista che aveva in cura l' risalente al 1971 (doc. Per_1
64 di parte attrice); nel documento sanitario relativo al dosaggio markers dell'epatite B risalente al 1989 (doc. 65 di parte attrice); nella relazione redatta dalla Responsabile del Reparto di Ematologia delle Molinette dott.ssa che aveva in cura il sig. (cfr. doc. Persona_4 Per_1
66), dove l'emofilia del sig. viene definita moderata grave con valori F VIII tra 1 e 3 Per_1
%, associata ad un fenotipo emorragico variabile e non necessariamente associato alla necessità di profilassi con fattore VIII. In particolare, nell'anamnesi del paziente sono presenti fin dalla giovane età eventi emorragici suggestivi per la malattia che però non venne diagnosticata in tali occasioni e quindi senza terapia specifica. La prima diagnosi è riportata nel 1970 mentre la presa in carico definitiva presso il nostro centro risale alla metà degli anni
80 epoca nella quale ha iniziato ad usare il concentrato di fattore VIII in occasione di
13 sanguinamenti. È allegato un certificato del 25.9.1986 per un episodio di ematurie, dove si riferisce che il paziente venne trattato solo con , senza somministrazione di Parte_11 emoderivati.
• La storia clinica del Sig. non riferisce di trasfusioni di sangue, né prima né Persona_1 dopo il 1970, - anno a partire dal quale gli furono somministrati concentrati di liofilizzati del fattore VIII-. Lo stesso Collegio rileva: “Stabilire l'epoca delle trasfusioni, sulla base della documentazione in atti non è possibile. Mancano notizie anamnestiche relative alle condizioni di salute del compianto sig. dall'infanzia all'età adulta, mancano riferimenti a disturbi e Per_1 manifestazioni correlate all'emofilia A grave da cui il signore era affetto, manca documentazione trasfusionale, anche se a partire dagli anni 70 vi era una cartella che accompagnava le trasfusioni dei pazienti emofilici
• Dalla lettura del verbale della C.M.O. del 1997 si evince che il signor dagli anni '70 Per_1 sarebbe stato sottoposto a somministrazione di concentrati liofilizzati di fattore VIII e che, nel
1991, e sarebbe “risultato positivo per l'HCV. Nulla viene detto di precedenti trasfusioni o di un cambio di terapia.
• Atteso che l'emofilia da cui era affetto il sig. venne accertata – o comunque documentata Per_1
- solo nel 1970 deve presumersi che se questi avesse avuto necessità di continue e frequenti trasfusioni per sopravvivere, la malattia sarebbe stata acclarata verosimilmente ben prima;
• Si deve escludere che interventi di trasfusione tanto asseritamente frequenti e necessari per la sopravvivenza che avrebbero dovuto essere compiuti con regolarità, non abbiano lasciato alcuna traccia documentale negli archivi del , quali visite mediche, accertamenti diagnostici, CP_1 impegnative ospedaliere, etc.. L'emofilia e la asserita conseguente necessità di emotrasfusioni continue per la sopravvivenza implicano un assetto medico/burocratico che non è verosimile sia sfuggito ad ogni forma di documentazione. Del resto come riportato nella CTU, perfino le cure domestiche con i concentrati liofilizzati di fattore VIII dovevano avvenire sotto stretto controllo medico ed essere documentati.
Considerata la contraddittorietà della documentazione in atti (dove si parla di emofilia A grave solo gli ultimi anni di vita del sig. ma mai negli anni dal 1970 in poi quando venne preso in Per_1 cura); considerata l'assenza di qualsivoglia documentazione che comprovi trasfusioni di sangue a carico del sig. che risulta invece essere stato curato sempre con concentrati di fattore VIII, non Per_1 si può ritenere che il sig. si sia dovuto necessariamente sottoporre ad emotrasfusioni ben prima Per_1 degli anni 70, già in tenera età, in conseguenza delle quali possa aver contratto l'epatite C, che gli è stata diagnosticata nel 1991.
14 Per quanto provato in causa quindi dobbiamo ritenere che solo dal 1970 il sig. inizio ad Per_1 utilizzare emoderivati: l'intervallo di tempo che ci riguarda quindi è quello che va dal 1970 al 1991 quando gli venne diagnosticata l'epatite C.
La storia clinica del sig. procede poi come segue: Per_1
• Nel 1997 la patologia HCV correlata venne inquadrata dalla C.M.O. nell'ambito di una
“positività all'HCV con lievi segni di disepatismo”, ascritta alla ottava categoria di cui tabella
A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Dai cenni anamnestici riportati nei referti delle visite prodotte in atti risulta che, nel caso in esame, era stato riscontrato un genotipo virale 1 a, che il signore era già stato sottoposto ad un trattamento antiretrovirale senza successo (non è dato sapere quando) e che nel 2007 presentava già segni di ipertensione portale (varici esofagee).
• Nel novembre del 2011, gli veniva riscontrato un nodulo di epatocarcinoma che veniva trattato con radiofrequenze in data 11/01/2012.
• Nel maggio 2012, a seguito di riscontro di recidiva di malattia, veniva sottoposto nuovamente a trattamento con radiofrequenze.
• Sono disponibili referti di accertamenti clinici e strumentali risalenti al suo ultimo periodo di vita (ovvero all'arco temporale intercorrente dal 17/11/2021 al 15/09/2013) e anche documentazione inerente ai ricoveri nosocomiali resi necessari nel medesimo periodo a seguito del riscontro, nel contesto di un quadro di cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale, di nodi di epatocarcinoma, trattati con radiofrequenze, nonché documentazione relativa all'ultimo ricovero nosocomiale avvenuto il 09/09/2013 per emorragia cerebrale subaracnoidea massiva diffusa in rottura di microaneurisma, che si è concluso con il suo decesso.
c) Sulle conoscenze mediche e scientifiche in materia di HCV.
Il Collegio ha spiegato che
▪ i primi concentrati di fattore VIII ottenuti mediante liofilizzazione (un processo fisico che, in particolari condizioni ambientali, consente di eliminare tutta l'acqua contenuta in una sostanza senza alterarne le qualità) si diffuse negli anni '70; per le loro caratteristiche potevano essere conservati a lungo e in semplici frigoriferi da cucina, ed erano inoltre molto più semplici da somministrare. È dato rilevare che queste opzioni di trattamento fecero crescere la richiesta di plasma umano, con la conseguenza che crebbe anche l'esposizione alla malattia infettive trasmissibili con il sangue. Nel 1992 si stimava che il 60% dei pazienti emofilici e l'80% di tutti coloro che erano stati trattati con fattori della coagulazione, erano infetti da HCV.
15 ▪ Nella metà degli anni '80 fu ottenuta la prima sequenza genetica per produrre il fattore VIII ricombinante (rFVIII), che non necessitava quindi di plasma per la produzione. Durante gli anni '70-'80 la principale fonte di infezione era costituita dalle trasfusioni di sangue o emoderivati (Alter, 1997) e l'HCV era responsabile di oltre l'85% dei casi di epatite post- trasfusionale.
▪ Dal 1990 i rischi di malattia trasmessa da sangue e derivati si sono virtualmente azzerati con l'utilizzo di fattore VIII non emoderivato, con la scoperta del virus HCV e dei test per rilevarlo.
Nella valutazione della responsabilità per la produzione e la diffusione in merito ai prodotti emoderivati (tra cui si annoverano il plasma, i crioprecipitati e i concentrati cellulari come le piastrine), valgono le considerazioni che seguono.
❖ In merito al rischio insito nei donatori, veicolo di infezione, la consapevolezza era già presente alla fine degli anni '60 quando, nella circolare del 28 marzo 1966, il raccomandava di CP_1 prendeva l'unico provvedimento possibile “… non si conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus epatico
…è superfluo ricordare che i derivati del sangue, sia allo stato liquido che liofilizzati (plasma, fibrinogeno, globulina antiemofilica, trombina, ecc.) …, sono stati riconosciuti come possibili veicoli del virus epatitico. D'altra parte è noto che non esistono sistemi sicuri di risanamento del sangue e dei suoi derivati infetti. Resta pertanto da prendere in considerazione l'adozione dei seguenti provvedimenti: -limitazione del numero dei donatori partecipanti ai lotti di miscela di sangue: è consigliabile che il numero dei donatori da comprendere in ciascun lotto di miscela non superi i dieci”.
❖ Le conoscenze mediche negli anni 1970, quando il sig. era in cura con liofilizzati del Per_1 fattore VIII, già avevano individuato l'esistenza di una forma di epatite virale post-trasfusionale non dovuta al virus dell'epatite B (HBV noto dal 1965, a trasmissione parenterale, sessuale e post-trasfusionale per il quale esistevano già nel 1971 test specifici). Dal 1975 e fino alla scoperta del virus dell'epatite C (HCV) avvenuta nel 1989 questa forma di epatite veniva infatti denominata epatite non-A non-B (NANB).
❖ Nel periodo che va dalla scoperta di un'entità clinica definita come epatite NANB (metà anni
'70) e la scoperta del virus HCV (1989) vi fu il tentativo di identificare metodiche in grado di ridurre il rischio trasfusionale mediante test alternativi alla ricerca degli anticorpi.
❖ Era stato documentato che
- circa il 12% dei riceventi trasfusione presentavano aumento dell'ALT: il 10% era causato
16 ancora da HBV, il restante erano casi di epatite NANB. Quindi il tasso di epatite post- trasfusionale si aggirava intorno al 10%;
- il ricevere sangue da donatore con ALT elevate aumentava il rischio di epatite post- trasfusionale e che l'eliminazione di donatori con elevati valori di ALT riduceva del 30% il rischio.
❖ L'utilizzo dell'ALT come marcatore “indiretto” di infezione da HCV era problematico per diverse ragioni:
- aveva un basso valore predittivo: il 70% di coloro che ricevevano sangue da donatore con
ALT elevate non sviluppavano epatite e nel 70% di quelli che sviluppavano epatite questo avveniva dopo aver ricevuto sangue da donatore con ALT normali: il test aveva un 70% di falsi positivi ed un 70% di falsi negativi;
almeno un terzo dei pazienti HCV-RNA positivi, ma secondo alcune casistiche anche fino al 60%, hanno transaminasi costantemente normali;
i pazienti con transaminasi normali sono tuttavia frequentemente viremici (fino al 65%) o presentare epatite cronica e fibrosi
- la bassa predittività avrebbe eliminato un grande numero di donatori il cui sangue era probabilmente sicuro con il rischio di mettere molti pazienti a rischio per mancanza di sangue;
❖ in assenza di test sierologici specifici per l'epatite C, in Italia le misure adottate erano in linea con quelle indicate dalla comunità scientifica mondiale:
• riduzione all'essenziale dell'uso della trasfusione (autotrasfusione quando possibile);
• controllo del sangue di importazione ed esclusione dei donatori “a rischio”, self-exclusion e autodenuncia (D.M. del 18.06.1971 e D.P.R. n. 12 del 24.081971);
• inserimento del marcatore “surrogato” di epatite virale rappresentato dal dosaggio dell'ALT e definizione di livelli “abnormi”;
• implementazione dei test per l'HBsAg con indicazione nel 1978 del tipo di tecnologia da utilizzare (di III generazione costituita da test più sensibili);
• ridefinizione del numero massimo di unità che entrano a far parte del pool per evitare effetti di
“diluizione” per i test dei marcatori surrogati e dell'HBsAg ;
• implementazione dei sistemi di inattivazione virale degli emocomponenti.
❖ Dopo la scoperta del virus C e lo sviluppo di strumenti idonei (cioè di test per il dosaggio degli anticorpi anti HCV) a identificarlo nel sangue e derivati, è risultata chiara l'esistenza dei cosiddetti “portatori” del virus HCV, cioè soggetti viremici, che trasmettono l'infezione, ma non hanno alterazioni degli indici di funzionalità epatica (ALT normali o al di sotto dei limiti considerati dalla normativa allora vigente come meritevoli di esclusione dalla donazione). Studi
17 molecolari successivi alla scoperta dell'HCV, hanno evidenziato che almeno due terzi dei
“portatori” del virus C con transaminasi normali sono in realtà viremici e che nell'epatite C non esiste correlazione tra danno epatico (espresso da alterazioni degli indici di funzionalità epatica
AST/ALT) che può essere minimo e virulenza ossia presenza di viremia nel sangue.
❖ Solo a metà degli anni'80, quindi ben dopo che l' aveva iniziato a far uso di emoderivati, Per_1 la propose un secondo marcatore “surrogato” di epatite NANB, Parte_12
l'anticorpo contro l'antigene del core del virus dell'epatite B (HBcAg), sulla base del fatto che i donatori con epatite NANB condividevano fattori di rischio simili a quelli affetti da epatite B
(tossicodipendenza, detenzione, prostituzione, etc.). L'aggiunta di tale marcatore avrebbe sicuramente affinato e migliorato l'identificazione dei soggetti con epatite da virus B pregressa
(cioè HBsAg negativi e anti-HBcAg positivi), consentendo di identificate soggetti con forme cosiddette “occulte” ma poco avrebbe aggiunto all'eliminazione dei donatori portatori di agente
NANB cioè del virus HCV.
❖ Dal 1989, con la scoperta del virus dell'epatite C si è potuto finalmente diagnosticare “in positivo” l'epatite C nei donatori.
Occorre quindi distinguere due periodi precisi della storia della epatite C: 1) dagli anni '60 fino al 1989, quando si capì che esisteva un virus sconosciuto chiamato per questo NANB che si cercava di arginare con metodiche empiriche, via via più evolute che riducevano il rischio senza tuttavia giungere mai ad eliminarlo del tutto, né a contenerlo in modo soddisfacente. Non era quindi possibile fare uno screening sicuro ed affidabile dei donatori;
2) dopo il 1989 tutto è cambiato: è stato scoperto il virus dell'epatite C ed è stato trovato un vaccino. A questo punto era possibile accertare se i donatori di sangue erano portatori del virus.
Ne consegue che fino al 1989 può essere imputata al una responsabilità Controparte_4 per contagio, se esso ha omesso la vigilanza sull'esercizio delle cautele minime che la comunità scientifica aveva elaborato per ridurre, ma non eliminare, il rischio di contagio.
La giurisprudenza della Corte ha ritenuto con orientamento ormai consolidato che “ sussiste la responsabilità per omissione del in relazione ai controlli sull'idoneità del sangue ad essere CP_1 oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni;
“Qualora sia accertato l'omesso controllo che il sangue per le trasfusioni fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, è integrato l'elemento della colpa, poiché si è in presenza di un'ipotesi di violazione di un obbligo specifico”( sul punto Cass. Sez. Unite n. 576 del 11/01/2008 conformi Cass. n. 2332 del 4/02/2016,
18 Cass. n. 17084 del 11/07/2017, Cass. n. 2337 del 31/01/2018, Cass. N. 1566/19 Cass. n.17685 del
29/08/2011; Cass. n. 21695/22, Tribunale di Salerno n. 2334/23).
Occorre quindi che rispetto ad uno o più specifici eventi trasfusionali o assunzione di emoderivati, cui la parte danneggiata ricolleghi la lesione, il Ministero, per il principio di vicinanza della prova, dimostri di aver ottemperato al suo dovere in vigilando.
d) Sulla infezione contratta dal sig. Per_1
Il virus dell'epatite C ha una incubazione da due a dodici settimane;
nella maggior parte dei casi
(80- 85%), non si guarisce spontaneamente ma si sviluppa un'infezione cronica, con evoluzione lenta nel corso di anni, senza sintomi;
il 20-30% dei pazienti con infezione cronica sviluppa cirrosi epatica nell'arco di 20-30 anni o più anni;
un certo numero di questi pazienti può andare incontro all'insorgenza di epatocarcinoma.
Nel caso che ci occupa, nel 1991 venne diagnosticato al sig. l'epatite C. In difetto di Per_1 allegazioni e prove diverse, secondo l'id quod prerumque accidit per la scienza medica, deve ritenersi che il virus, per il suo lento decorso, fosse stato contratto molti anni prima, in un momento imprecisato a partire da quando nel 1970 l' aveva iniziato ad assumere emoderivati;
epoca come detto, in cui Per_1 non erano disponibili metodologie e cautele efficaci per evitare la trasmissione della epatite C., se non quelle più sopra illustrate, che avevano però una limitata capacità di ridurre il rischio.
Gli stessi attori che hanno negato la circostanza che prima del 1970 il sig. avesse subito Per_1 trasfusioni, non riferiscono neanche di trasfusioni successive che possano aver causato la contrazione del virus. Si legge in citazione: il Sig. è stato infettato con virus HCV a causa di Per_1 somministrazione di plasmaderivati infetti con i quali doveva trattare la propria condizione di emofilico (…). Nelle allegazioni attoree dunque, nei documenti prodotti e nella storia clinica come è stata ricostruita anche dal Collegio - con i chiarimenti che si sono dati in merito alla prova del grado di emofilia di cui era affetto l' - emerge quale unico fattore di possibile contrazione del virus, Per_1
l'assunzione di concentrati liofilizzati di fattore VIII, a partire dal 1970.
Rispetto all'evento che si assume essere stato causa di contrazione del virus, appunto assunzione di emoderivati, gli attori non hanno allegato quali doveri di vigilanza aveva omesso il nell'àmbito delle sue prerogative, che ove adottati, avrebbero determinato la prevenzione del CP_1 contagio ai danni del sig. ovvero, gli avrebbero assicurato quantomeno una diminuzione del Per_1 rischio cui si trovò esposto. Gli attori infatti
- Non hanno indicato alcun evento specifico e riferimento temporale rispetto al quale poter accertare se lo screening sui donatori per quanto in allora disponibile, fosse stato fatto, prima di somministrare emoderivati al sig. Per_1
19 - Non hanno prodotto alcuna documentazione relativa alla marca ed ai lotti di farmaci assunti dall' rendendo impossibile ricostruire – anche al di là del difetto di contestazione Per_1 specifica - se nella produzione degli stessi fossero state utilizzate almeno le cautele in allora disponibili secondo la conoscenza scientifica, che avrebbero se non eliminato, quanto meno ridotto il rischio di contagio da assunzione di emoderivati.
In definitiva sappiamo solo che il sig. venne trattato con il fattore VIII liofilizzato da Per_1 plasma o sangue a partire dal 1970, epoca in cui il rischio di contagio non poteva in alcun modo essere evitato con certezza, ma solo limitatamente ridotto. A fronte dei provvedimenti assunti dal , CP_1 in linea con le conoscenze scientifiche in allora acquisite, parte attrice non ha allegato che il contagio sia dipeso da una colpa in vigilando del per non aver questi imposto e controllato che CP_1 venissero adottati con riguardo alle somministrazioni di farmici assunti dall' neanche gli Per_1 screening che la comunità medica in allora suggeriva.
Il difetto di specificità degli eventi cui ricollegare l'episodio di contagio, ha impedito al di assolvere al suo onere probatorio e cioè, in ragione del principio di vicinanza della prova, CP_1 di dimostrare che aveva vigilato ad esempio che i farmaci emoderivati, di una determinata marca o di un determinato lotto, fossero stati confezionati nel rispetto delle cautele in allora possibili o che le sacche specificatamente individuate, se emotrasfuse, erano state prelevate da donatori su cui era stato fatto il doveroso screening.
Ad una allegazione non specifica dei fatti costitutivi, con poteva che corrispondere una difesa altrettanto generica del convenuto, che ha negato la propria responsabilità senza poter CP_1 provare rispetto ad un evento specifico, mai dedotto, di essere esente da culpa in vigilando.
Diversamente ragionando si dovrebbe ritenere sussistente una responsabilità del ogni CP_1 qual volta sia accertato un decesso conseguente ad infezione da HCV contratto a seguito di emotrasfusione o assunzione di emoderivati anche anteriormente agli anni 1989 e seguenti, configurandosi però così non già una culpa in vigilando ma piuttosto una responsabilità oggettiva cui osta la fattispecie ex art. 2043 c.c. entro cui va inquadrata invece la vicenda che ci occupa.
Si deve concludere che gli attori non hanno assolto all'onere che su di essi incombeva di allegare che il congiunto sig. aveva contratto l'epatite C per un evento o fattore specifico Per_1 rispetto al quale, considerate le conoscenze scientifico/tecniche in allora disponibili, il Controparte_1
non aveva vigilato come avrebbe dovuto sulla adozione di prassi e metodologie che avrebbero
[...] potuto quantomeno limitare il rischio di infezioni.
La domanda di risarcimento del danno va quindi respinta.
20 Per la ragione più liquida, le motivazioni sopra riportate esimono il Giudice dal valutare ogni altra eccezione sollevata dalla parte convenuta ed ogni ulteriore domanda di parte attrice.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
Le spese relative alla sola fase di studio ed introduttiva vanno poste a carico solidale anche dei terzi intervenuti, considerato che l'intervento dei terzi ha necessitato una memoria di replica del;
CP_1 mentre nessuna difesa è stata svolta in prosieguo dagli intervenuti e di conseguenze dal;
è CP_1 previsto perciò un aumento del 50% dei compensi per l'aggravio della fase di studio ed introduttiva.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore indeterminabile alto fino ad € 520.000,00
(considerato il petitum)
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 3.544,00 + 50% = € 5.316,00 per la fase di studio
€ 2.338,00 + 50% = 3.507,00 per la fase introduttiva
Totale € 8823,00
€ 10.411,00 per la fase istruttoria
€ 6.164,00 per la fase decisionale
Totale € 16.575,00
Spese di CTU a carico di parte attrice (atteso che l'accertamento peritale è stato svolto solo sulla vicenda del sig. ) Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, e , con l'intervento di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Controparte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_7 Controparte_1 provvede:
dichiara inammissibile la domanda dei terzi intervenuti;
21 respinge la domanda degli attori;
dichiara tenuti e condanna gli attori ed i terzi intervenuti in solido tra loro all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del per la fase di studio ed introduttiva, liquidandole in € CP_1
8.823,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuti e condanna gli attori all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del per la fase di istruttoria e decisionale , liquidandole in € 16.575,00 per compensi oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 25.11.2025, a carico di parte attrice.
Torino, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Uno studio pubblicato nel 1997 sulla storia naturale senza trattamento evidenziò che su 113 soggetti la maggioranza morì in età infantile o adolescenziale anche dopo traumi molto lievi e solo 8 di essi sopravvissero oltre i quarant'anni.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1603/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. difesi dagli avv.ti BERTONE STEFANO, AMBROSIO RENATO e C.F._4
GHIBAUDO CHIARA IRENE TERESA;
elettivamente domiciliati presso lo studio in VIA
BERTOLA, 2 10121 TORINO
ATTORI contro
(C.F. , difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in VIA ARSENALE 21
TORINO
CONVENUTO
(CF: ), Controparte_2 C.F._5 Parte_5
(CF: ) (CF: ) C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(CF: difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Renato Ambrosio C.F._8
e FA NE del Foro di Torino, nonché dall'Avv. Valentina Scaramuzzo del Foro di Benevento, domiciliati presso lo studio dei primi in Torino, Via Bertola 2,
1 INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttorie
Nel merito Accertare e dichiarare che l'infezione da virus HCV è stata contratta dal Sig.
[...]
a seguito delle trasfusioni di plasmaderivati cui si sottoponeva a causa dell'emofilia così Per_1 come indicato in premessa e provato in atti;
Accertare e dichiarare che il Sig. è deceduto a causa delle patologie causate Persona_1 dall'infezione HCV contratta a seguito delle trasfusioni di plasmaderivati così come indicato in premessa e provato in atti;
Dichiarare pertanto la responsabilità civile del :
1.a. in via principale per la Controparte_1 produzione delle lesioni personali patite dal Sig. a seguito del contagio, nonché il Persona_1 peggioramento della patologia, l'insorgenza di nuova, diversa e più grave patologia e l'esito mortale della stessa;
1.b. in via subordinata, per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali patite dal Sig. e dunque per averlo privato di chance di evitare l'evento Persona_1 avverso per cui è causa nonché il decesso;
Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il convenuto - in via principale ex art. 2050 c.c. e/o art. 1218 c.c. (+art. 1228 c.c.), ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., fatta salva
l'ipotesi del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del Giudice di procedere con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa:
2.a. in via principale a risarcire agli attori, sia in proprio che in qualità di eredi del
Sig. le spese tutte sostenute e sostenende, i danni ed i pregiudizi di natura biologica, Persona_1 morale, esistenziale, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura determinanda in corso di giudizio;
2.b in via subordinata, nel solo caso di mancato accoglimento della domanda sub 1.a., al risarcimento dei danni e patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i pregiudizi biologici, morali ed esistenziali), anche futuri, tutti discendenti, in capo agli esponenti, sia in proprio che come eredi, della privazione di chance di evitare l'evento avverso.
In ogni caso tutti gli importi con interessi, anche compensativi, e rivalutazione, con vittoria di spese anche stragiudiziali ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, oltre successive
2 occorrende, IVA e CPA, contributo unificato, con sentenza esecutiva ex lege, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta (congiunti : Per_1 richiamate le istanze istruttorie
“In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del signor in punto Parte_4 risarcimento iure hereditatis. In via ulteriormente preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria iure hereditatis avanzata in questa sede. Nel merito, rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate ovvero, in ogni caso, ridimensionarsi le somme pretese anche scomputando gli importi a vario titolo già erogati. Spese come per legge”.
Per i terzi intervenuti
Richiamate le istanze istruttorie nel merito: Accertare e dichiarare che l'infezione da virus HCV è stata contratta dal Sig. Parte_8
e dalla Sig.ra a seguito delle trasfusioni ematiche ricevute in occasione ed in
[...] Parte_9 costanza dei ricoveri, così come indicati in premessa e provati in atti;
Dichiarare pertanto la responsabilità civile del : Controparte_1
1.a. in via principale per la produzione delle lesioni personali patite dal Sig. e Parte_8 dalla Sig.ra a seguito del contagio avvenuto rispettivamente nel 1983 e nel 1984, nonché Parte_9 il peggioramento delle patologie e l'esito mortale delle stesse;
1.b. in via subordinata, per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali patite dai danti causa e dunque per averli privati di chances di evitare l'evento avverso per cui è causa nonché il decesso;
Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il convenuto - in via principale ex art. 2050 c.c. e/o art. 1218 c.c. (+art. 1228 c.c.), ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., fatta salva
l'ipotesi del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del Giudice di procedere con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa:
2.a. in via principale a risarcire agli attori , Controparte_2 Parte_5
e , congiunti di , sia in proprio che in qualità di eredi
[...] Parte_6 Parte_8 del (anche in relazione ai diritti spettanti in vita alla coniuge Sig.ra Parte_8 [...]
), nonché all'attrice in proprio ed in qualità di erede della Sig.ra Per_2 Parte_7 Pt_9
(anche in relazione ai diritti spettanti in vita al coniuge Sig. ) le spese tutte
[...] Persona_3
3 sostenute e sostenende, i danni ed i pregiudizi di natura biologica, morale, esistenziale, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura determinanda in corso di giudizio;
2.b in via subordinata, nel solo caso di mancato accoglimento della domanda sub 1.a., al risarcimento dei danni e patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i pregiudizi biologici, morali ed esistenziali), anche futuri, tutti discendenti, in capo alle esponenti, sia in proprio che come eredi, della privazione di chance di evitare l'evento avverso.
In ogni caso tutti gli importi con interessi, anche compensativi, e rivalutazione, con vittoria di spese anche stragiudiziali ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, oltre successive occorrende, IVA e CPA, contributo unificato, con sentenza esecutiva ex lege, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 18.1.2023 (moglie), , Parte_1 Parte_2
(figli) e (nipote) hanno agito per ottenere il risarcimento iure Parte_3 Parte_4 proprio e iure ereditatis del danno conseguente alla morte del loro congiunto affetto Persona_1 da emofilia A, che aveva contratto l'epatite cronica HCV correlata a seguito dei ripetuti trattamenti con plasmaderivati ed era deceduto nel 2013 a causa della patologia epatica, dopo un lungo calvario.
Questi i fatti esposti dagli attori.
• affetto da emofilia A, veniva sottoposto a continue somministrazioni di Persona_1 plasma e plasmaderivati infetti dai quali contraeva il virus HCV.
• A fronte della patologia epatica contratta a seguito della somministrazione di plasma e plasmaderivati infetti il Sig. a far data dal 1995 iniziava a percepire Persona_1
l'indennizzo previsto dalla legge 210/92.
• Dopo vari ricoveri causati dal peggioramento del suo stato di salute, nel periodo compreso tra l'1.05.2012 ed il 3.05.2012 il Sig. veniva nuovamente ricoverato presso Persona_1
4 l'Azienda Universitaria San Giovanni Battista di Torino ed in occasione di tale ricovero veniva confermata la diagnosi di una più grave, nuova e diversa patologia “…cirrosi epatica HCV correlata con segni di ipertensione portale”.
• In data 15.09.2013 il Sig. decedeva presso l'Azienda Ospedaliera Molinette di Torino. Per_1
• il Sig. ha vissuto dall'anno 2011 all'anno 2013 un calvario fatto di continui ricoveri Per_1 ospedalieri, assistito dai propri familiari in particolare dalla moglie Sig.ra e dai Parte_1 suoi due figli, e Pt_2 Pt_3
• Solo dopo il decesso del Sig. la con comunicazione del 30.04.2014 Per_1 Pt_10 riconosceva al danneggiato l'aggravamento della patologia dallo stesso patita in vita: con verbale n. 100 del 4.11.2013 (due mesi dopo il decesso del Sig. la CMO competente Per_1 confermava che “l'infermità di cui al giudizio diagnostico “Cirrosi epatica HCV correlata in esiti cicatriziali di nodulo di HCC trattato con RF” costituisce aggravamento dell'infermità
“Epatopatia cronica HCV correlata” già riconosciuta”, ritenendo la menomazione permanente all'integrità psico-fisica ascrivibile alla III categoria della tabella A allegata al dpr 834/1981.
• Con verbale n. 54 del 4.04.2016 la CMO di Milano pur riconoscendo la tempestività della richiesta negava la sussistenza del nesso di causa tra la patologia epatica del Sig. ed il Per_1 suo decesso.
• ha esperito ricorso in via gerarchica prima e successivamente ha instaurato un Parte_1 giudizio ordinario avanti il Tribunale di Torino conclusosi con la sentenza n. 2219 del
7.12.2018 – passata in giudicato - che stabilisce che “l'infezione da virus HCV già riconosciuta come consequenziale alla somministrazione di emoderivati infetti e le conseguenti patologie ed il decesso del Sig. sono legati tra loro da un rapporto concausale”. Persona_1
• Il sig. ha vissuto gli ultimi anni di vita nell'angoscia e nella consapevolezza della sua Per_1 malattia, soffrendo fisicamente e psicologicamente.
• Tutti i suoi famigliari gli sono stati vicini e lo hanno assistito, soffrendo con lui per la malattia che lo stava conducendo alla fine.
Chiedevano quindi di accertare la responsabilità del e la condanna al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale e per danno riflesso ed il risarcimento del danno non patrimoniale iure successionis per danno catastrofale e per danno biologico patito dal sig. Persona_1
Instavano per la condanna del al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
Si è costituito il che ha ricostruito come segue la vicenda Controparte_3
5 amministrativa che coinvolse il sig. Persona_1
• Il signor presentava domanda di indennizzo per il conseguimento del beneficio Persona_1 ex L. n. 210/1992 che gli veniva riconosciuto a far data dal 1° marzo 1995;
• nelle more decedeva (segnatamente in data 15 settembre 2013).
• Con D.D. del 26 febbraio 2017 (doc. 1) il convenuto erogava agli eredi del signor CP_1
(odierni attori), la somma di € 17.672,79 a titolo di indennità integrativa Persona_1 speciale sino al 31 dicembre 2011.
• in qualità di moglie, presentava alla (con protocollo del 24 dicembre Parte_1 Pt_10
2014, doc. 2), istanza per la corresponsione dell'assegno di una tantum.
• La competente C.M.O. di Milano non riconosceva il nesso tra trasfusione, malattia e decesso del signor Avverso il predetto sfavorevole parere la signora proponeva Persona_1 Pt_1 ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 5 della L. n. 210/1992 che veniva respinto.
• Adìta pertanto l'Autorità Giudiziaria, con sentenza n. 2219/18 del Tribunale di Torino – sez. lavoro il convenuto veniva condannato alla corresponsione di una tantum in favore CP_1 della signora e, con D.D. dell'8 giugno 2020 (doc. 3), le veniva corrisposta la somma di € Pt_1
77.468,53 a detto titolo.
In via preliminare il ha eccepito CP_1
• La carenza di legittimazione attiva di nipote del defunto per Parte_4 Persona_1 quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno iure ereditatis, non essendo provato che questi sia erede del defunto sig. Per_1
• La prescrizione delle domande risarcitorie formulate iure hereditatis (ritenendo che la prescrizione debba decorrere dal 13.2.1995, data della domanda da lui presentata per ottenere l'indennizzo ex L. 210/1992).
Nel merito:
• ha contestato l'automatismo tra indennizzo ex L. 210/1992 e responsabilità civile, fondati su presupposti diversi. Nella fattispecie ex art. 2043 c.c. grava sugli attori l'onere di dimostrare il nesso causale e la colpa del . CP_1
• Ha negato ogni responsabilità del atteso che negli anni tra il 1966 ed il 1995 il CP_1
ha emesso numerosi provvedimenti finalizzati a disciplinare le pratiche trasfusionali. CP_1
Non sussiste una colpa omissiva: il rischio HCV non era eliminabile con le conoscenze dell'epoca.
• L'accertamento della prassi ospedaliera seguita dalle singole strutture sanitarie e l'eventuale
6 inosservanza delle misure precauzionali raccomandate dall'Amministrazione (statale o regionale) costituiscono questioni che esulano dall'oggetto della presente causa, nella quale non viene in considerazione la responsabilità commissiva dei sanitari che ebbero in cura i pazienti, bensì la responsabilità omissiva degli enti pubblici preposti alla vigilanza.
• L'evento lesivo, poi causa del decesso, è avvenuto in epoca remotissima, trattandosi di un soggetto emofiliaco, in cui tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, nella migliore delle ipotesi il rischio di contrarre il virus HCV non avrebbe potuto essere abbattuto che in percentuale minima e, in ogni caso, certamente inferiore al 50% per il fatto che molti pazienti con infezione da HCV anche attiva presentano costantemente o periodicamente transaminasi normali.
• Non sono dovuti i danni non patrimoniali iure proprio come richiesti da parte attrice perché integrano una richiesta di danni“parcellizzati”; né sono dovuti il danno iure ereditatis da perdita di vita ed il danno catastrofale;
non è dovuta la personalizzazione del danno.
• In ogni caso deve essere operata la compensatio lucri cum damno con quanto già percepito dai congiunti a titolo assistenziale ex L. 210/1992:
Con comparsa ex artt. 105-267 c.p.c
➢ e tutti in proprio Controparte_2 Parte_5 Parte_6 ed in qualità di eredi del padre contagiato Sig. nonché in qualità di Parte_8 eredi di Persona_2
➢ in proprio ed in qualità di erede della madre contagiata Parte_7 Parte_9 nonché in qualità di erede del padre Persona_3 sono intervenuti nel giudizio già promosso dai congiunti di per domandare anch'essi il Persona_1 risarcimento integrale dei danni patiti iure proprio per la perdita dei congiunti, nonché di quelli patiti per la fase terminale della vita dai danneggiati primari, padre (caso e madre (caso ), Parte_8 Pt_9 uccisi dalle gravi patologie infettive ed invalidanti conseguenti.
Il in replica all'atto di intervento, ha eccepito preliminarmente CP_1
• l'inammissibilità della domanda proposta dai soggetti intervenuti
• la prescrizione dei diritti vantati
• L'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino nel merito
• Ha negato una responsabilità imputabile al per i motivi già indicati in comparsa. CP_1
7 La causa è stata istruita a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2025, con il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
********
Preliminarmente sull'intervento ex art. 105 c.p.c.
e e Controparte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
sono intervenuti nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio e
[...] iure ereditatis patito in conseguenza del decesso dei rispettivi congiunti, e Parte_8
pacificamente avvenuto in circostanze di tempo e luogo distinte da quelle del sig. Parte_9
congiunto degli attori. Per_1
L'intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. è ammissibile quando gli intervenuti siano portatori di un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, che nel giudizio che ci occupa è appunto la vicenda del sig. ed il credito risarcitorio conseguente alla sua malattia e Per_1 morte.
Gli intervenuti invece vantano, evidentemente, un diritto non afferente all'oggetto o al titolo dedotto in questo giudizio poiché fanno valere il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla malattia e perdita dei loro rispettivi congiunti, da un canto e Parte_8 Pt_9 dall'altro; né, è opportuno precisare al fine di escludere la identità di oggetto e di titolo con il
[...] presente giudizio, hanno mai dedotto quale causa specifica del decesso dei loro congiunti che questi fossero stati infettati nelle stesse circostanze di tempo e luogo del sig. Per_1
Il fatto che la causa lamentata del decesso dei loro congiunti sia la medesima di quella del sig. Per_1
(emotrasfusione o assunzione di emoderivati) e che la parte convenuta sia la stessa ( Controparte_1
) non giustifica il simultaneus processus, né un intervento ex art. 105 c.p.c. poiché non vale ad
[...] integrare i presupposti della identità di oggetto o della dipendenza dal titolo dedotto in giudizio. Non si può infatti intendere per oggetto del giudizio quello generico della “morte di un congiunto per emotrasfusioni”, essendo oggetto del giudizio, piuttosto, quello specifico della morte di un soggetto identificato – eventualmente a seguito di uno specifico evento infettivo- e delle conseguenze risarcitorie che ne discendono per chi a questi era legato.
Diversamente ragionando si dovrebbe ammettere un processo simultaneo per tutti gli innumerevoli casi, autonomi e distinti tra loro, in cui si deduca in giudizio una responsabilità del per CP_1 contagio da emotrasfusioni, ai danni di distinti soggetti, in circostanze disparate.
8 In conclusione la domanda risarcitoria proposta dagli intervenuti per il decesso dei loro congiunti è assolutamente autonoma e sconnessa dal titolo dedotto in giudizio dagli attori, congiunti del sig. Per_1
Sulla inammissibilità dell'intervento non si è pronunciato il precedente giudice assegnatario del fascicolo in occasione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; non di meno gli intervenuti nel prosieguo del giudizio pare non abbiano inteso coltivare la loro domanda (autonoma), non avendo depositato alcuna memoria istruttoria o altra difesa a sostegno della loro pretesa. L'intera istruttoria del resto è stata svolta nel contraddittorio tra le parti, e con il pieno assenso delle stesse, unicamente sulla vicenda sanitaria riguardate il sig. sebbene gli intervenuti non abbiano mai formalmente rinunciato alla Per_1 loro domanda.
Occorre dunque pronunciarsi sull'intervento in causa ex art. 105 c.p.c. di CP_2
, e e e dichiararlo
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 inammissibile.
Sulla natura dell'azione proposta
Gli attori hanno sostenuto la responsabilità extracontrattuale del convenuto in ordine CP_1 al contagio da HCV riportato dal loro congiunto a seguito di utilizzo di concentrati liofilizzati di fattore
VIII.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 576/08, la responsabilità del per i danni causati da infezioni contratte in seguito ad Controparte_1 emotrasfusioni o somministrazione di farmaci emoderivati non si fonda né sull'art. 2049 c.c., perché il Part
non risponde dell'operato delle e delle strutture ospedaliere, pienamente autonome CP_1 rispetto a quello;
né sull'art. 2050 c.c., perché pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, ma non il controllo e la vigilanza su tali attività; né, infine, sull'art. 1218 c.c., perché tra paziente e
non sussiste alcun vincolo contrattuale. Ne consegue che la suddetta responsabilità del CP_1
per deficit di vigilanza può trovare fondamento solo nella clausola generale di cui all'art. CP_1
2043 c.c., con conseguente onere della vittima di provare la colpa dell'amministrazione e il nesso causale tra questa e il danno.
Ne discende che al fine di provare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1 incombe sulla vittima provare ai sensi dell'art. 2697 c.c. 1) il nesso causale tra il comportamento tenuto dall'amministrazione sanitaria e l'evento lesivo e 2) la colpa dell'amministrazione, nella specie una colpa omissiva in vigilando.
9 Parte attrice ha sostenuto di essere esonerata dall'onere probatorio in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al poiché il sig. aveva già fruito di un indennizzo CP_1 Per_1 statale a causa dell'accertato contagio da epatite C. così dovendosi ritenere accertata la responsabilità del . CP_1
In effetti risultano documentalmente le seguenti circostanze:
▪ Il signor ha presentato domanda di indennizzo per il conseguimento del Persona_1 beneficio ex L. n. 210/1992 che gli veniva riconosciuto a far data dal 1° marzo 1995;
▪ nelle more è deceduto (segnatamente in data 15 settembre 2013).
▪ Con D.D. del 26 febbraio 2017 (doc. 1) il convenuto ha erogato agli eredi del signor CP_1
(odierni attori), la somma di € 17.672,79 a titolo di indennità integrativa Persona_1 speciale sino al 31 dicembre 2011.
▪ La signora ha presentato lla (con protocollo del 24 dicembre 2014, doc. Parte_1 Pt_10
2), istanza per la corresponsione dell'assegno di una tantum.
▪ La competente C.M.O. di Milano non riconosceva il nesso tra trasfusione, malattia e decesso del signor Persona_1
▪ Avverso il predetto sfavorevole parere la signora proponeva ricorso amministrativo ai Pt_1 sensi dell'art. 5 della L. n. 210/1992 che veniva respinto.
▪ Con sentenza n. 2219/18 del Tribunale di Torino – sez. lavoro il convenuto veniva CP_1 condannato alla corresponsione di una tantum in favore della signora e, con D.D. dell'8 Pt_1 giugno 2020 (doc. 3), le veniva corrisposta la somma di € 77.468,53.
Tuttavia, diversamente da quanto ritiene parte attrice, il riconoscimento della sussistenza di un duplice nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infezione HCV correlata, nonché tra l'infezione e il decesso, fatto in sede amministrativa e giudiziaria ai fini del riconoscimento dei benefici assistenziali previsti dalla L. n. 210/92, non assume un valore confessorio in merito all'elemento soggettivo della colpa in vigilando, né integra un accertamento della responsabilità del idoneo e sollevare CP_1 nella presente causa, la parte attrice dalla prova della avversaria colpa.
I presupposti necessari per accedere alla tutela assistenziale rispetto a quelli che devono sorreggere un'azione risarcitoria sono notoriamente diversi (cfr. Corte Costituzionale n. 118/1996:
“mentre la tutela contro l'illecito predisposta dalla norma menzionata ha necessariamente effetti risarcitori pieni anche del danno alla salute in quanto tale, … non altrettanto è per l'indennizzo …, il quale prescinde dalla colpa e deriva dall'inderogabile dovere di solidarietà che in questi casi incombe sull'intera collettività”).
Per tale motivo, nella sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, manca ogni accertamento
10 dell'elemento soggettivo in capo al e quindi della sua eventuale culpa in vigilando, essendosi CP_1 correttamente limitato il giudicante a verificare la sussistenza del nesso di causa tra la morte dell' ed il contagio da HCV a seguito delle cure affrontate, presupposto questo necessario e Per_1 sufficiente per ottenere la tutela assistenziale.
Persiste quindi in capo agli attori ogni onere probatorio in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo al . Controparte_1
Sulla storia clinica del sig. Per_1
Il sig. nato il [...] e deceduto in Torino il 15/09/2013, era affetto da Per_1 emofilia A;
nel corso degli anni, ha contratto infezione da HBV e HCV ed ha sviluppato una epatite cronica che è evoluta in cirrosi epatica con segni di ipertensione portale e quindi in epatocarcinoma.
È stata svolta una CTU per ricostruire nel dettaglio la storia clinica del sig. e per Per_1 spiegare come la sua malattia debba essere inquadrata nel quadro delle conoscenze scientifiche in allora disponibili.
a) L'LI
Il Collegio ha spiegato che l'emofilia A è la forma più frequente di emofilia (l'80% dei casi, con incidenza di 1 caso/5- 10.000), in cui il deficit interessa il fattore VIII della coagulazione.
Gli individui affetti da emofilia A possono presentare forme gravi, medie e lievi di malattia, definite da livelli di attività del fattore della coagulazione carente nel plasma. Nell'emofilia lieve (livelli di attività di fattore VIII a 5-40% della norma) può verificarsi un eccessivo sanguinamento dopo interventi chirurgici o estrazioni dentarie. Un'emofilia moderata (livelli di attività di fattore VIII a 1-5% della norma) in genere causa sanguinamento dopo traumi minimi. L'emofilia grave (livelli di fattore VIII <
1% del normale) causa gravi emorragie a partire dalla nascita (p. es., ematoma del cuoio capelluto dopo il parto o eccessivo sanguinamento dopo circoncisione) e anche sanguinamenti spontanei.
L'emofilia A grave, è una malattia ereditaria che dà manifestazione di sé generalmente entro il primo anno di vita, se non già alla nascita. I neonati affetti da emofilia grave possono sviluppare ecchimosi nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o sorretti e quando iniziano a camminare e a cadere e possono presentare ecchimosi importanti o emartri. Quando non esistevano ancora opzioni terapeutiche, le persone emofiliche, in numerosi casi, morivano a causa della malattia già nell'infanzia1.
L'emofilia è stata curata a partire dal 1937, con la “globulina antiemofilica” ; seguirono negli anni '40, le trasfusioni di sangue. Fino ai primi anni '60 gli emofiliaci potevano essere curati solo con sangue o plasma fresco.
I primi concentrati di fattore VIII ottenuti mediante liofilizzazione (un processo fisico che, in particolari condizioni ambientali, consente di eliminare tutta l'acqua contenuta in una sostanza senza alterarne le qualità), sono stati diffusi negli anni '70. Poiché potevano essere conservati a lungo e in semplici frigoriferi da cucina, ed erano inoltre molto più semplici da somministrare, portarono a una vera e propria rivoluzione nella terapia di sostituzione: la possibilità per l'emofilico di somministrarsi autonomamente il fattore VIII, direttamente in casa propria.
L'utilizzo da parte dei pazienti di questi farmaci avviene sotto la guida e il controllo periodico dei centri emofilia. I pazienti che eseguono l'auto-infusione hanno il dovere di registrare le infusioni praticate (data e ora di infusione, tipo di concentrato, unità infuse, numero dei lotti) e gli episodi emorragici (data, ora di insorgenza dell'emorragia e di risoluzione, giorni persi di lavoro/scuola); inoltre, devono sottoporsi a periodici check-up presso il Centro LI.
b) La malattia del sig. Per_1
Dalla lettura del verbale della C.M.O. del 1997 si evince che
• il signor dagli anni '70 è stato sottoposto a somministrazione di concentrati liofilizzati di Per_1 fattore VIII
• nel 1991, è “risultato positivo per l'HCV”.
• Nel 1997 la patologia HCV correlata veniva inquadrata dalla CMO nell'ambito di una
“positività all'HCV con lievi segni di disepatismo”.
Nel corso delle operazioni peritali e degli accertamenti è emersa una questione nuova, sotto il profilo medico/scientifico, non evidenziata prima da nessuna delle parti, e cioè che l'emofilia di tipo A di cui era affetto il sig. potesse essere di tipo grave. Per_1
La questione è rilevante perché dalla qualificazione della emofilia A di cui era affetto l' di tipo Per_1 grave, per le caratteristiche sopra descritte, il Collegio ha fatto discendere presuntivamente conseguenze sulla storia clinica del sig. ritenendo che questi non sarebbe potuto sopravvivere Per_1 se non avesse fatto sin da bambino continue e costanti trasfusioni di sangue. Ha ritenuto quindi altamente probabile che il signor avesse avuto necessità di un trattamento sostitutivo (dapprima Per_1 mediante trasfusioni di sangue e plasma fresco) già a partire dall'infanzia, fino agli anni '40/60; e poi solo dagli anni '70 avesse assunto concentrati di fattore VIII.
Parte attrice ha ritenuto che la CTU dovesse essere considerata nulla nella parte in cui aveva introdotto un elemento di novità mai dedotto da nessuna delle parti ed in particolare mai eccepito dal
, e cioè che il sig. fosse affetto da emofilia A grave e pertanto avesse dovuto CP_1 Per_1
12 necessariamente sottoporsi ad emotrasfusioni sin da bambino.
La difesa di parte attrice non può essere condivisa. La problematica sollevata in corso di CTU è di natura strettamente tecnica: il non aveva le competenze tecniche per poter distinguere tra CP_1 emofilia A ed emofilia A grave e da ciò far discendere conseguenze sotto il profilo medico e terapeutico. Per tale ragione si ritiene che la questione di natura strettamente tecnico/scientifica emersa solo in corso di accertamento peritale, necessitasse di un approfondimento, con la necessità di rimettere le parti in termini per la ricerca e la produzione di documenti da cui potesse essere accertato se in effetti l'emofilia di tipo A del sig. fosse stata qualificata come A grave, ed altresì reperire Per_1 documentazione relativa ad eventuali precedenti trasfusioni di sangue.
Parte attrice ha rinvenuto sul punto documentazione nuova che ha allegato in atti ( doc. da 63 a
66).
Il Giudice ha sollecitato il a cercare nei propri archivi documentazione Controparte_1 relativa alla storia clinica del sig. per verificare se e da che età questi si fosse sottoposto ad Per_1 emotrasfusioni. Il tuttavia non è stato in grado di rinvenire alcuna Controparte_1 documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella già versata in atti.
Alla luce delle risultanze istruttorie, l'argomento presuntivo, utilizzato dal Collegio, secondo cui necessariamente prima del 1970 il sig. doveva aver subito trasfusioni di sangue fresco o Per_1 plasma, non può essere condiviso per le ragioni che seguono.
• Si legge che il sig. era affetto da emofilia A grave nel documento 3 (relazione di Per_1 dimissione del ricovero in data 12.1.2012; nel doc. 4 (relazione di dimissione in data 3.5.2012); nel doc. 5 (visita gastroeterologica del 10.7.2012), di parte attrice;
• si legge invece che l' era affetta da emofilia A senza specificazione del grado nella Per_1 scheda dell'Ospedale San Giovanni Battista che aveva in cura l' risalente al 1971 (doc. Per_1
64 di parte attrice); nel documento sanitario relativo al dosaggio markers dell'epatite B risalente al 1989 (doc. 65 di parte attrice); nella relazione redatta dalla Responsabile del Reparto di Ematologia delle Molinette dott.ssa che aveva in cura il sig. (cfr. doc. Persona_4 Per_1
66), dove l'emofilia del sig. viene definita moderata grave con valori F VIII tra 1 e 3 Per_1
%, associata ad un fenotipo emorragico variabile e non necessariamente associato alla necessità di profilassi con fattore VIII. In particolare, nell'anamnesi del paziente sono presenti fin dalla giovane età eventi emorragici suggestivi per la malattia che però non venne diagnosticata in tali occasioni e quindi senza terapia specifica. La prima diagnosi è riportata nel 1970 mentre la presa in carico definitiva presso il nostro centro risale alla metà degli anni
80 epoca nella quale ha iniziato ad usare il concentrato di fattore VIII in occasione di
13 sanguinamenti. È allegato un certificato del 25.9.1986 per un episodio di ematurie, dove si riferisce che il paziente venne trattato solo con , senza somministrazione di Parte_11 emoderivati.
• La storia clinica del Sig. non riferisce di trasfusioni di sangue, né prima né Persona_1 dopo il 1970, - anno a partire dal quale gli furono somministrati concentrati di liofilizzati del fattore VIII-. Lo stesso Collegio rileva: “Stabilire l'epoca delle trasfusioni, sulla base della documentazione in atti non è possibile. Mancano notizie anamnestiche relative alle condizioni di salute del compianto sig. dall'infanzia all'età adulta, mancano riferimenti a disturbi e Per_1 manifestazioni correlate all'emofilia A grave da cui il signore era affetto, manca documentazione trasfusionale, anche se a partire dagli anni 70 vi era una cartella che accompagnava le trasfusioni dei pazienti emofilici
• Dalla lettura del verbale della C.M.O. del 1997 si evince che il signor dagli anni '70 Per_1 sarebbe stato sottoposto a somministrazione di concentrati liofilizzati di fattore VIII e che, nel
1991, e sarebbe “risultato positivo per l'HCV. Nulla viene detto di precedenti trasfusioni o di un cambio di terapia.
• Atteso che l'emofilia da cui era affetto il sig. venne accertata – o comunque documentata Per_1
- solo nel 1970 deve presumersi che se questi avesse avuto necessità di continue e frequenti trasfusioni per sopravvivere, la malattia sarebbe stata acclarata verosimilmente ben prima;
• Si deve escludere che interventi di trasfusione tanto asseritamente frequenti e necessari per la sopravvivenza che avrebbero dovuto essere compiuti con regolarità, non abbiano lasciato alcuna traccia documentale negli archivi del , quali visite mediche, accertamenti diagnostici, CP_1 impegnative ospedaliere, etc.. L'emofilia e la asserita conseguente necessità di emotrasfusioni continue per la sopravvivenza implicano un assetto medico/burocratico che non è verosimile sia sfuggito ad ogni forma di documentazione. Del resto come riportato nella CTU, perfino le cure domestiche con i concentrati liofilizzati di fattore VIII dovevano avvenire sotto stretto controllo medico ed essere documentati.
Considerata la contraddittorietà della documentazione in atti (dove si parla di emofilia A grave solo gli ultimi anni di vita del sig. ma mai negli anni dal 1970 in poi quando venne preso in Per_1 cura); considerata l'assenza di qualsivoglia documentazione che comprovi trasfusioni di sangue a carico del sig. che risulta invece essere stato curato sempre con concentrati di fattore VIII, non Per_1 si può ritenere che il sig. si sia dovuto necessariamente sottoporre ad emotrasfusioni ben prima Per_1 degli anni 70, già in tenera età, in conseguenza delle quali possa aver contratto l'epatite C, che gli è stata diagnosticata nel 1991.
14 Per quanto provato in causa quindi dobbiamo ritenere che solo dal 1970 il sig. inizio ad Per_1 utilizzare emoderivati: l'intervallo di tempo che ci riguarda quindi è quello che va dal 1970 al 1991 quando gli venne diagnosticata l'epatite C.
La storia clinica del sig. procede poi come segue: Per_1
• Nel 1997 la patologia HCV correlata venne inquadrata dalla C.M.O. nell'ambito di una
“positività all'HCV con lievi segni di disepatismo”, ascritta alla ottava categoria di cui tabella
A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Dai cenni anamnestici riportati nei referti delle visite prodotte in atti risulta che, nel caso in esame, era stato riscontrato un genotipo virale 1 a, che il signore era già stato sottoposto ad un trattamento antiretrovirale senza successo (non è dato sapere quando) e che nel 2007 presentava già segni di ipertensione portale (varici esofagee).
• Nel novembre del 2011, gli veniva riscontrato un nodulo di epatocarcinoma che veniva trattato con radiofrequenze in data 11/01/2012.
• Nel maggio 2012, a seguito di riscontro di recidiva di malattia, veniva sottoposto nuovamente a trattamento con radiofrequenze.
• Sono disponibili referti di accertamenti clinici e strumentali risalenti al suo ultimo periodo di vita (ovvero all'arco temporale intercorrente dal 17/11/2021 al 15/09/2013) e anche documentazione inerente ai ricoveri nosocomiali resi necessari nel medesimo periodo a seguito del riscontro, nel contesto di un quadro di cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale, di nodi di epatocarcinoma, trattati con radiofrequenze, nonché documentazione relativa all'ultimo ricovero nosocomiale avvenuto il 09/09/2013 per emorragia cerebrale subaracnoidea massiva diffusa in rottura di microaneurisma, che si è concluso con il suo decesso.
c) Sulle conoscenze mediche e scientifiche in materia di HCV.
Il Collegio ha spiegato che
▪ i primi concentrati di fattore VIII ottenuti mediante liofilizzazione (un processo fisico che, in particolari condizioni ambientali, consente di eliminare tutta l'acqua contenuta in una sostanza senza alterarne le qualità) si diffuse negli anni '70; per le loro caratteristiche potevano essere conservati a lungo e in semplici frigoriferi da cucina, ed erano inoltre molto più semplici da somministrare. È dato rilevare che queste opzioni di trattamento fecero crescere la richiesta di plasma umano, con la conseguenza che crebbe anche l'esposizione alla malattia infettive trasmissibili con il sangue. Nel 1992 si stimava che il 60% dei pazienti emofilici e l'80% di tutti coloro che erano stati trattati con fattori della coagulazione, erano infetti da HCV.
15 ▪ Nella metà degli anni '80 fu ottenuta la prima sequenza genetica per produrre il fattore VIII ricombinante (rFVIII), che non necessitava quindi di plasma per la produzione. Durante gli anni '70-'80 la principale fonte di infezione era costituita dalle trasfusioni di sangue o emoderivati (Alter, 1997) e l'HCV era responsabile di oltre l'85% dei casi di epatite post- trasfusionale.
▪ Dal 1990 i rischi di malattia trasmessa da sangue e derivati si sono virtualmente azzerati con l'utilizzo di fattore VIII non emoderivato, con la scoperta del virus HCV e dei test per rilevarlo.
Nella valutazione della responsabilità per la produzione e la diffusione in merito ai prodotti emoderivati (tra cui si annoverano il plasma, i crioprecipitati e i concentrati cellulari come le piastrine), valgono le considerazioni che seguono.
❖ In merito al rischio insito nei donatori, veicolo di infezione, la consapevolezza era già presente alla fine degli anni '60 quando, nella circolare del 28 marzo 1966, il raccomandava di CP_1 prendeva l'unico provvedimento possibile “… non si conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus epatico
…è superfluo ricordare che i derivati del sangue, sia allo stato liquido che liofilizzati (plasma, fibrinogeno, globulina antiemofilica, trombina, ecc.) …, sono stati riconosciuti come possibili veicoli del virus epatitico. D'altra parte è noto che non esistono sistemi sicuri di risanamento del sangue e dei suoi derivati infetti. Resta pertanto da prendere in considerazione l'adozione dei seguenti provvedimenti: -limitazione del numero dei donatori partecipanti ai lotti di miscela di sangue: è consigliabile che il numero dei donatori da comprendere in ciascun lotto di miscela non superi i dieci”.
❖ Le conoscenze mediche negli anni 1970, quando il sig. era in cura con liofilizzati del Per_1 fattore VIII, già avevano individuato l'esistenza di una forma di epatite virale post-trasfusionale non dovuta al virus dell'epatite B (HBV noto dal 1965, a trasmissione parenterale, sessuale e post-trasfusionale per il quale esistevano già nel 1971 test specifici). Dal 1975 e fino alla scoperta del virus dell'epatite C (HCV) avvenuta nel 1989 questa forma di epatite veniva infatti denominata epatite non-A non-B (NANB).
❖ Nel periodo che va dalla scoperta di un'entità clinica definita come epatite NANB (metà anni
'70) e la scoperta del virus HCV (1989) vi fu il tentativo di identificare metodiche in grado di ridurre il rischio trasfusionale mediante test alternativi alla ricerca degli anticorpi.
❖ Era stato documentato che
- circa il 12% dei riceventi trasfusione presentavano aumento dell'ALT: il 10% era causato
16 ancora da HBV, il restante erano casi di epatite NANB. Quindi il tasso di epatite post- trasfusionale si aggirava intorno al 10%;
- il ricevere sangue da donatore con ALT elevate aumentava il rischio di epatite post- trasfusionale e che l'eliminazione di donatori con elevati valori di ALT riduceva del 30% il rischio.
❖ L'utilizzo dell'ALT come marcatore “indiretto” di infezione da HCV era problematico per diverse ragioni:
- aveva un basso valore predittivo: il 70% di coloro che ricevevano sangue da donatore con
ALT elevate non sviluppavano epatite e nel 70% di quelli che sviluppavano epatite questo avveniva dopo aver ricevuto sangue da donatore con ALT normali: il test aveva un 70% di falsi positivi ed un 70% di falsi negativi;
almeno un terzo dei pazienti HCV-RNA positivi, ma secondo alcune casistiche anche fino al 60%, hanno transaminasi costantemente normali;
i pazienti con transaminasi normali sono tuttavia frequentemente viremici (fino al 65%) o presentare epatite cronica e fibrosi
- la bassa predittività avrebbe eliminato un grande numero di donatori il cui sangue era probabilmente sicuro con il rischio di mettere molti pazienti a rischio per mancanza di sangue;
❖ in assenza di test sierologici specifici per l'epatite C, in Italia le misure adottate erano in linea con quelle indicate dalla comunità scientifica mondiale:
• riduzione all'essenziale dell'uso della trasfusione (autotrasfusione quando possibile);
• controllo del sangue di importazione ed esclusione dei donatori “a rischio”, self-exclusion e autodenuncia (D.M. del 18.06.1971 e D.P.R. n. 12 del 24.081971);
• inserimento del marcatore “surrogato” di epatite virale rappresentato dal dosaggio dell'ALT e definizione di livelli “abnormi”;
• implementazione dei test per l'HBsAg con indicazione nel 1978 del tipo di tecnologia da utilizzare (di III generazione costituita da test più sensibili);
• ridefinizione del numero massimo di unità che entrano a far parte del pool per evitare effetti di
“diluizione” per i test dei marcatori surrogati e dell'HBsAg ;
• implementazione dei sistemi di inattivazione virale degli emocomponenti.
❖ Dopo la scoperta del virus C e lo sviluppo di strumenti idonei (cioè di test per il dosaggio degli anticorpi anti HCV) a identificarlo nel sangue e derivati, è risultata chiara l'esistenza dei cosiddetti “portatori” del virus HCV, cioè soggetti viremici, che trasmettono l'infezione, ma non hanno alterazioni degli indici di funzionalità epatica (ALT normali o al di sotto dei limiti considerati dalla normativa allora vigente come meritevoli di esclusione dalla donazione). Studi
17 molecolari successivi alla scoperta dell'HCV, hanno evidenziato che almeno due terzi dei
“portatori” del virus C con transaminasi normali sono in realtà viremici e che nell'epatite C non esiste correlazione tra danno epatico (espresso da alterazioni degli indici di funzionalità epatica
AST/ALT) che può essere minimo e virulenza ossia presenza di viremia nel sangue.
❖ Solo a metà degli anni'80, quindi ben dopo che l' aveva iniziato a far uso di emoderivati, Per_1 la propose un secondo marcatore “surrogato” di epatite NANB, Parte_12
l'anticorpo contro l'antigene del core del virus dell'epatite B (HBcAg), sulla base del fatto che i donatori con epatite NANB condividevano fattori di rischio simili a quelli affetti da epatite B
(tossicodipendenza, detenzione, prostituzione, etc.). L'aggiunta di tale marcatore avrebbe sicuramente affinato e migliorato l'identificazione dei soggetti con epatite da virus B pregressa
(cioè HBsAg negativi e anti-HBcAg positivi), consentendo di identificate soggetti con forme cosiddette “occulte” ma poco avrebbe aggiunto all'eliminazione dei donatori portatori di agente
NANB cioè del virus HCV.
❖ Dal 1989, con la scoperta del virus dell'epatite C si è potuto finalmente diagnosticare “in positivo” l'epatite C nei donatori.
Occorre quindi distinguere due periodi precisi della storia della epatite C: 1) dagli anni '60 fino al 1989, quando si capì che esisteva un virus sconosciuto chiamato per questo NANB che si cercava di arginare con metodiche empiriche, via via più evolute che riducevano il rischio senza tuttavia giungere mai ad eliminarlo del tutto, né a contenerlo in modo soddisfacente. Non era quindi possibile fare uno screening sicuro ed affidabile dei donatori;
2) dopo il 1989 tutto è cambiato: è stato scoperto il virus dell'epatite C ed è stato trovato un vaccino. A questo punto era possibile accertare se i donatori di sangue erano portatori del virus.
Ne consegue che fino al 1989 può essere imputata al una responsabilità Controparte_4 per contagio, se esso ha omesso la vigilanza sull'esercizio delle cautele minime che la comunità scientifica aveva elaborato per ridurre, ma non eliminare, il rischio di contagio.
La giurisprudenza della Corte ha ritenuto con orientamento ormai consolidato che “ sussiste la responsabilità per omissione del in relazione ai controlli sull'idoneità del sangue ad essere CP_1 oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni;
“Qualora sia accertato l'omesso controllo che il sangue per le trasfusioni fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, è integrato l'elemento della colpa, poiché si è in presenza di un'ipotesi di violazione di un obbligo specifico”( sul punto Cass. Sez. Unite n. 576 del 11/01/2008 conformi Cass. n. 2332 del 4/02/2016,
18 Cass. n. 17084 del 11/07/2017, Cass. n. 2337 del 31/01/2018, Cass. N. 1566/19 Cass. n.17685 del
29/08/2011; Cass. n. 21695/22, Tribunale di Salerno n. 2334/23).
Occorre quindi che rispetto ad uno o più specifici eventi trasfusionali o assunzione di emoderivati, cui la parte danneggiata ricolleghi la lesione, il Ministero, per il principio di vicinanza della prova, dimostri di aver ottemperato al suo dovere in vigilando.
d) Sulla infezione contratta dal sig. Per_1
Il virus dell'epatite C ha una incubazione da due a dodici settimane;
nella maggior parte dei casi
(80- 85%), non si guarisce spontaneamente ma si sviluppa un'infezione cronica, con evoluzione lenta nel corso di anni, senza sintomi;
il 20-30% dei pazienti con infezione cronica sviluppa cirrosi epatica nell'arco di 20-30 anni o più anni;
un certo numero di questi pazienti può andare incontro all'insorgenza di epatocarcinoma.
Nel caso che ci occupa, nel 1991 venne diagnosticato al sig. l'epatite C. In difetto di Per_1 allegazioni e prove diverse, secondo l'id quod prerumque accidit per la scienza medica, deve ritenersi che il virus, per il suo lento decorso, fosse stato contratto molti anni prima, in un momento imprecisato a partire da quando nel 1970 l' aveva iniziato ad assumere emoderivati;
epoca come detto, in cui Per_1 non erano disponibili metodologie e cautele efficaci per evitare la trasmissione della epatite C., se non quelle più sopra illustrate, che avevano però una limitata capacità di ridurre il rischio.
Gli stessi attori che hanno negato la circostanza che prima del 1970 il sig. avesse subito Per_1 trasfusioni, non riferiscono neanche di trasfusioni successive che possano aver causato la contrazione del virus. Si legge in citazione: il Sig. è stato infettato con virus HCV a causa di Per_1 somministrazione di plasmaderivati infetti con i quali doveva trattare la propria condizione di emofilico (…). Nelle allegazioni attoree dunque, nei documenti prodotti e nella storia clinica come è stata ricostruita anche dal Collegio - con i chiarimenti che si sono dati in merito alla prova del grado di emofilia di cui era affetto l' - emerge quale unico fattore di possibile contrazione del virus, Per_1
l'assunzione di concentrati liofilizzati di fattore VIII, a partire dal 1970.
Rispetto all'evento che si assume essere stato causa di contrazione del virus, appunto assunzione di emoderivati, gli attori non hanno allegato quali doveri di vigilanza aveva omesso il nell'àmbito delle sue prerogative, che ove adottati, avrebbero determinato la prevenzione del CP_1 contagio ai danni del sig. ovvero, gli avrebbero assicurato quantomeno una diminuzione del Per_1 rischio cui si trovò esposto. Gli attori infatti
- Non hanno indicato alcun evento specifico e riferimento temporale rispetto al quale poter accertare se lo screening sui donatori per quanto in allora disponibile, fosse stato fatto, prima di somministrare emoderivati al sig. Per_1
19 - Non hanno prodotto alcuna documentazione relativa alla marca ed ai lotti di farmaci assunti dall' rendendo impossibile ricostruire – anche al di là del difetto di contestazione Per_1 specifica - se nella produzione degli stessi fossero state utilizzate almeno le cautele in allora disponibili secondo la conoscenza scientifica, che avrebbero se non eliminato, quanto meno ridotto il rischio di contagio da assunzione di emoderivati.
In definitiva sappiamo solo che il sig. venne trattato con il fattore VIII liofilizzato da Per_1 plasma o sangue a partire dal 1970, epoca in cui il rischio di contagio non poteva in alcun modo essere evitato con certezza, ma solo limitatamente ridotto. A fronte dei provvedimenti assunti dal , CP_1 in linea con le conoscenze scientifiche in allora acquisite, parte attrice non ha allegato che il contagio sia dipeso da una colpa in vigilando del per non aver questi imposto e controllato che CP_1 venissero adottati con riguardo alle somministrazioni di farmici assunti dall' neanche gli Per_1 screening che la comunità medica in allora suggeriva.
Il difetto di specificità degli eventi cui ricollegare l'episodio di contagio, ha impedito al di assolvere al suo onere probatorio e cioè, in ragione del principio di vicinanza della prova, CP_1 di dimostrare che aveva vigilato ad esempio che i farmaci emoderivati, di una determinata marca o di un determinato lotto, fossero stati confezionati nel rispetto delle cautele in allora possibili o che le sacche specificatamente individuate, se emotrasfuse, erano state prelevate da donatori su cui era stato fatto il doveroso screening.
Ad una allegazione non specifica dei fatti costitutivi, con poteva che corrispondere una difesa altrettanto generica del convenuto, che ha negato la propria responsabilità senza poter CP_1 provare rispetto ad un evento specifico, mai dedotto, di essere esente da culpa in vigilando.
Diversamente ragionando si dovrebbe ritenere sussistente una responsabilità del ogni CP_1 qual volta sia accertato un decesso conseguente ad infezione da HCV contratto a seguito di emotrasfusione o assunzione di emoderivati anche anteriormente agli anni 1989 e seguenti, configurandosi però così non già una culpa in vigilando ma piuttosto una responsabilità oggettiva cui osta la fattispecie ex art. 2043 c.c. entro cui va inquadrata invece la vicenda che ci occupa.
Si deve concludere che gli attori non hanno assolto all'onere che su di essi incombeva di allegare che il congiunto sig. aveva contratto l'epatite C per un evento o fattore specifico Per_1 rispetto al quale, considerate le conoscenze scientifico/tecniche in allora disponibili, il Controparte_1
non aveva vigilato come avrebbe dovuto sulla adozione di prassi e metodologie che avrebbero
[...] potuto quantomeno limitare il rischio di infezioni.
La domanda di risarcimento del danno va quindi respinta.
20 Per la ragione più liquida, le motivazioni sopra riportate esimono il Giudice dal valutare ogni altra eccezione sollevata dalla parte convenuta ed ogni ulteriore domanda di parte attrice.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
Le spese relative alla sola fase di studio ed introduttiva vanno poste a carico solidale anche dei terzi intervenuti, considerato che l'intervento dei terzi ha necessitato una memoria di replica del;
CP_1 mentre nessuna difesa è stata svolta in prosieguo dagli intervenuti e di conseguenze dal;
è CP_1 previsto perciò un aumento del 50% dei compensi per l'aggravio della fase di studio ed introduttiva.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore indeterminabile alto fino ad € 520.000,00
(considerato il petitum)
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 3.544,00 + 50% = € 5.316,00 per la fase di studio
€ 2.338,00 + 50% = 3.507,00 per la fase introduttiva
Totale € 8823,00
€ 10.411,00 per la fase istruttoria
€ 6.164,00 per la fase decisionale
Totale € 16.575,00
Spese di CTU a carico di parte attrice (atteso che l'accertamento peritale è stato svolto solo sulla vicenda del sig. ) Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, e , con l'intervento di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Controparte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_7 Controparte_1 provvede:
dichiara inammissibile la domanda dei terzi intervenuti;
21 respinge la domanda degli attori;
dichiara tenuti e condanna gli attori ed i terzi intervenuti in solido tra loro all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del per la fase di studio ed introduttiva, liquidandole in € CP_1
8.823,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuti e condanna gli attori all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del per la fase di istruttoria e decisionale , liquidandole in € 16.575,00 per compensi oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 25.11.2025, a carico di parte attrice.
Torino, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Uno studio pubblicato nel 1997 sulla storia naturale senza trattamento evidenziò che su 113 soggetti la maggioranza morì in età infantile o adolescenziale anche dopo traumi molto lievi e solo 8 di essi sopravvissero oltre i quarant'anni.
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