Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell' articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.
Articolo 3 della Legge 30 giugno 2004, n. 175
Articolo 2Articolo 4
- Legge 30 giugno 2004, n. 175
Articolo 3 della Legge 30 giugno 2004, n. 175
Versione
20 luglio 2004
20 luglio 2004