CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 25/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 43 /2025 RG promossa da
( ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. RIMINI VALENTINA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
( ) Controparte_1 C.F._2 appellata contumace E
CP_2 intervenuto OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 18.6.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante: chiede la riforma in punto economico della sentenza del Tribunale del Tribunale di Tempo Pausania n. 762/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024 (R.G. 987/2023), ovvero al quarto capoverso ove vengono confermate le condizioni stabilite dalla sentenza di separazione dei coniugi n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - Porre a carico del padre, a far tempo dalla domanda presentata in primo grado, l'obbligo di corrispondere a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di
€ 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50% di tutte le spese che si renderanno loro necessarie - ad eccezione delle spese per l'abbigliamento, di cui si farà integrale carico la madre - e, in particolare: le spese mediche, le spese scolastiche ed extrascolastiche e/o ludico-sportive; tutte tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle spese mediche con carattere di urgenza e delle spese scolastiche incontestabili;
i genitori provvederanno ai conteggi dare-avere con cadenza bimestrale. - Confermare nel resto quanto stabilito dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Tempo Pausania n. 762/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024 (R.G. 987/2023). Rigettare ogni avversa domanda. - Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. Svolgimento del processo Con sentenza n. 762/2024 emessa in data 18.12.2024, il Tribunale di Tempio Pausania - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Arzachena il 16.7.2011 tra e - confermava nel resto le Parte_1 Controparte_1 condizioni adottate dal medesimo tribunale nella sentenza di separazione giudiziale n. 360/22 ed, in particolare, per quel che qui rileva, l'affidamento in via condivisa dei due figli minori, e rispettivamente nati il Per_1 Per_2
3.10.2012 ed il 29.7.2014, ed il loro collocamento in via prevalente presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale, con conseguente regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, e la previsione di un contributo al mantenimento degli stessi in capo al di Pt_1 euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, il tribunale confermava quanto già disposto in sede di separazione in ordine al concorso del nel pagamento di tutti gli oneri fiscali e condominiali relativi alla Pt_1 cas le.
ha proposto appello avverso la sentenza nella parte in cui Parte_1
700,00 mensili il contributo al mantenimento dei due figli e confermava a suo carico gli oneri relativi alla casa coniugale, in forza di una errata interpretazione delle risultanze istruttorie e di una contraddittoria e insufficiente motivazione.
non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della Controparte_1 notificazione dell'atto di appello. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Il tribunale tempiese confermava la previsione di un contributo al mantenimento dei due minori, e rispettivamente nati il Per_1 Per_2
3.10.2012 ed il 29.7.2014, seco i m criteri già previsti nella sentenza di separazione emessa il 13.10.2022, sul presupposto che, “come emerso dalle produzioni documentali effettuate dalle parti e dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Olbia, il percepisce introiti pari a Pt_1 circa €. 1.900,00 mensili circa, mentre la percepisce uno stipendio CP_1 netto di €. 1.150,00 circa”, ritenendo pertanto, “opportuno confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania ed imporre al ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di €. 350,00 per ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, con la conferma di tutte le ulteriori condizioni economiche stabilite dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania”. Nella sentenza di separazione era stata, infatti, disposta, oltre alla previsione di un contributo di euro 700,00 mensili, la conferma di quanto deciso in sede presidenziale sull'obbligo del di concorrere “al pagamento della metà Pt_1 del mutuo, IMU, TARI sem 0% relativi alla casa coniugale. Spese condominiali a carico esclusivo del ”. Pt_1
Il ha contestato la decisio te qua assumendo che la stessa era Pt_1 fondata su di una errata e parziale valutazione delle risultanze istruttorie, posto che non era stata adeguatamente considerata “la innegabile disparità tra le disponibilità del padre e della madre….e non solo rispetto all'attuale quantificazione del contributo mensile paterno in denaro, ma anche e soprattutto rispetto al pagamento da parte del signor delle spese Pt_1 condominiali ordinarie relative alla grande ex-casa coniugale assegnata alla moglie da oltre sette anni e al pagamento del 50% delle imposte TARI TEFA che, per legge e consolidata giurisprudenza, sono poste a integrale carico del coniuge assegnatario”, tenuto anche conto che tali previsioni avevano trovato il loro fondamento nel fatto che ”tra i coniugi sembrava esservi una comune volontà di porre in vendita nel breve termine la casa coniugale cointestata (divenuta inevitabilmente troppo onerosa in seguito alla separazione), poi assegnata alla signora in qualità di genitore collocatario dei figli CP_1 minori”. Tanto premesso, la censura è fondata nei limiti di seguito precisati. A fronte della situazione economico reddituale emersa in corso di causa - come, seppur in modo non approfondito, rappresentata nella sentenza impugnata e non oggetto comunque sul punto di specifiche censure - e secondo cui il , osteopata libero professionista, percepisce un reddito Pt_1 mensile di circ 900,00 mentre la insegnante di ruolo, al netto CP_1 di trattenute per cessioni del quinto, un reddito mensile di circa euro 1.150,00, ritiene la Corte che la misura del contributo al mantenimento dei due figli, rispettivamente di 13 ed 11 anni, collocati in via prevalente presso la madre, possa considerarsi congrua, considerato altresì che si tratta del medesimo importo già fissato nella separazione circa tre anni orsono e che le esigenze dei figli crescono notoriamente con l'età (cfr Cass. n. 13664/22: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”). Ai sensi, infatti, dell'art. 337 bis “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” e secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2536/24) “il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”. Premesso che, per quanto detto, del tutto verosimilmente le esigenze dei due minori sono aumentate rispetto all'epoca della separazione, risalente a tre anni fa, l'importo fissato in sentenza è innanzi tutto giustificato, allo stato, dalla differente capacità reddituale come sopra rappresentata, con un reddito mensile del superiore a quello della Entrambi, poi, sono Pt_1 CP_1 comproprieta casa coniugale ed intestat mutuo, che, pertanto, continua a gravare su tutti e due, e risultano comproprietari per ¼ della nuda proprietà esclusivamente di un altro immobile in Arzachena. La casa coniugale è stata assegnata alla e tale disposizione deve essere CP_1 considerata nella determinazione dell'assegno di mantenimento, andando a compensare, quindi, l'aumento delle esigenze dei due minori verificatesi negli ultimi anni dall'epoca della separazione (cfr Cass. n. 27599/22). Il vive in comodato gratuito nell'appartamento di proprietà dei Pt_1 ge avato sopra lo studio professionale e, quindi, allo stato, non è gravato da ulteriori esborsi per reperire un alloggio. I due minori sono collocati in via prevalente presso la madre posto che il padre li può vedere e tenere con sé a fine settimana alternati oltre che per due pomeriggi la settimana. Alla luce di tali circostanze, l'entità del contributo al mantenimento dei due figli appare congrua rispetto alle reciproche condizioni economico-reddituali e va, quindi, confermata. Il gravame merita invece accoglimento laddove era confermato il provvedimento presidenziale adottato nel procedimento di separazione e secondo cui il , oltre che agli oneri del mutuo, a lui cointestato, Pt_1 avrebbe dovuto concorrere alla metà di IMU, e in via esclusiva alle spese CP_3 condominiali. Tale previsione risulta del tutto immotivata e si pone in contrasto con quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese .. sono a carico del coniuge assegnatario” (cfr Cass. n. 18476/2005). La previsione in esame va, pertanto, revocata, risultando del tutto ingiustificata. Infine, quanto alle spese straordinarie, divise in ragione del 50% a carico di ciascun genitore e rispetto alle quali il nelle sue conclusioni, senza Pt_1 alcuno specifico motivo di censura, vorrebbe escludere le spese per acquisito del vestiario, è appena il caso di rilevare che, come costantemente precisato dalla Suprema Corte (cfr per tutte Cass. n. 7169/24), “costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno”. La natura o meno di spese straordinarie andrà, quindi, valutata sulla base di tali principi di diritto di volta in volta, non potendosi in questa sede assumere decisioni in astratto sul punto. Stante l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 762/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania il 18.12.2024, revoca l'obbligo del di concorrere al pagamento degli Pt_1 oneri relativi a IMU, TARI e spese condominiali della casa coniugale assegnata alla CP_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 24/6/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
( ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. RIMINI VALENTINA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
( ) Controparte_1 C.F._2 appellata contumace E
CP_2 intervenuto OGGETTO: DIVORZIO All'udienza del 18.6.2025 sono state precisate le seguenti Conclusioni Parte appellante: chiede la riforma in punto economico della sentenza del Tribunale del Tribunale di Tempo Pausania n. 762/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024 (R.G. 987/2023), ovvero al quarto capoverso ove vengono confermate le condizioni stabilite dalla sentenza di separazione dei coniugi n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - Porre a carico del padre, a far tempo dalla domanda presentata in primo grado, l'obbligo di corrispondere a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva mensile di
€ 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50% di tutte le spese che si renderanno loro necessarie - ad eccezione delle spese per l'abbigliamento, di cui si farà integrale carico la madre - e, in particolare: le spese mediche, le spese scolastiche ed extrascolastiche e/o ludico-sportive; tutte tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle spese mediche con carattere di urgenza e delle spese scolastiche incontestabili;
i genitori provvederanno ai conteggi dare-avere con cadenza bimestrale. - Confermare nel resto quanto stabilito dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Tempo Pausania n. 762/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024 (R.G. 987/2023). Rigettare ogni avversa domanda. - Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. Svolgimento del processo Con sentenza n. 762/2024 emessa in data 18.12.2024, il Tribunale di Tempio Pausania - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Arzachena il 16.7.2011 tra e - confermava nel resto le Parte_1 Controparte_1 condizioni adottate dal medesimo tribunale nella sentenza di separazione giudiziale n. 360/22 ed, in particolare, per quel che qui rileva, l'affidamento in via condivisa dei due figli minori, e rispettivamente nati il Per_1 Per_2
3.10.2012 ed il 29.7.2014, ed il loro collocamento in via prevalente presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale, con conseguente regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, e la previsione di un contributo al mantenimento degli stessi in capo al di Pt_1 euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, il tribunale confermava quanto già disposto in sede di separazione in ordine al concorso del nel pagamento di tutti gli oneri fiscali e condominiali relativi alla Pt_1 cas le.
ha proposto appello avverso la sentenza nella parte in cui Parte_1
700,00 mensili il contributo al mantenimento dei due figli e confermava a suo carico gli oneri relativi alla casa coniugale, in forza di una errata interpretazione delle risultanze istruttorie e di una contraddittoria e insufficiente motivazione.
non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della Controparte_1 notificazione dell'atto di appello. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Il tribunale tempiese confermava la previsione di un contributo al mantenimento dei due minori, e rispettivamente nati il Per_1 Per_2
3.10.2012 ed il 29.7.2014, seco i m criteri già previsti nella sentenza di separazione emessa il 13.10.2022, sul presupposto che, “come emerso dalle produzioni documentali effettuate dalle parti e dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Olbia, il percepisce introiti pari a Pt_1 circa €. 1.900,00 mensili circa, mentre la percepisce uno stipendio CP_1 netto di €. 1.150,00 circa”, ritenendo pertanto, “opportuno confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania ed imporre al ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di €. 350,00 per ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, con la conferma di tutte le ulteriori condizioni economiche stabilite dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania”. Nella sentenza di separazione era stata, infatti, disposta, oltre alla previsione di un contributo di euro 700,00 mensili, la conferma di quanto deciso in sede presidenziale sull'obbligo del di concorrere “al pagamento della metà Pt_1 del mutuo, IMU, TARI sem 0% relativi alla casa coniugale. Spese condominiali a carico esclusivo del ”. Pt_1
Il ha contestato la decisio te qua assumendo che la stessa era Pt_1 fondata su di una errata e parziale valutazione delle risultanze istruttorie, posto che non era stata adeguatamente considerata “la innegabile disparità tra le disponibilità del padre e della madre….e non solo rispetto all'attuale quantificazione del contributo mensile paterno in denaro, ma anche e soprattutto rispetto al pagamento da parte del signor delle spese Pt_1 condominiali ordinarie relative alla grande ex-casa coniugale assegnata alla moglie da oltre sette anni e al pagamento del 50% delle imposte TARI TEFA che, per legge e consolidata giurisprudenza, sono poste a integrale carico del coniuge assegnatario”, tenuto anche conto che tali previsioni avevano trovato il loro fondamento nel fatto che ”tra i coniugi sembrava esservi una comune volontà di porre in vendita nel breve termine la casa coniugale cointestata (divenuta inevitabilmente troppo onerosa in seguito alla separazione), poi assegnata alla signora in qualità di genitore collocatario dei figli CP_1 minori”. Tanto premesso, la censura è fondata nei limiti di seguito precisati. A fronte della situazione economico reddituale emersa in corso di causa - come, seppur in modo non approfondito, rappresentata nella sentenza impugnata e non oggetto comunque sul punto di specifiche censure - e secondo cui il , osteopata libero professionista, percepisce un reddito Pt_1 mensile di circ 900,00 mentre la insegnante di ruolo, al netto CP_1 di trattenute per cessioni del quinto, un reddito mensile di circa euro 1.150,00, ritiene la Corte che la misura del contributo al mantenimento dei due figli, rispettivamente di 13 ed 11 anni, collocati in via prevalente presso la madre, possa considerarsi congrua, considerato altresì che si tratta del medesimo importo già fissato nella separazione circa tre anni orsono e che le esigenze dei figli crescono notoriamente con l'età (cfr Cass. n. 13664/22: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”). Ai sensi, infatti, dell'art. 337 bis “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” e secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2536/24) “il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”. Premesso che, per quanto detto, del tutto verosimilmente le esigenze dei due minori sono aumentate rispetto all'epoca della separazione, risalente a tre anni fa, l'importo fissato in sentenza è innanzi tutto giustificato, allo stato, dalla differente capacità reddituale come sopra rappresentata, con un reddito mensile del superiore a quello della Entrambi, poi, sono Pt_1 CP_1 comproprieta casa coniugale ed intestat mutuo, che, pertanto, continua a gravare su tutti e due, e risultano comproprietari per ¼ della nuda proprietà esclusivamente di un altro immobile in Arzachena. La casa coniugale è stata assegnata alla e tale disposizione deve essere CP_1 considerata nella determinazione dell'assegno di mantenimento, andando a compensare, quindi, l'aumento delle esigenze dei due minori verificatesi negli ultimi anni dall'epoca della separazione (cfr Cass. n. 27599/22). Il vive in comodato gratuito nell'appartamento di proprietà dei Pt_1 ge avato sopra lo studio professionale e, quindi, allo stato, non è gravato da ulteriori esborsi per reperire un alloggio. I due minori sono collocati in via prevalente presso la madre posto che il padre li può vedere e tenere con sé a fine settimana alternati oltre che per due pomeriggi la settimana. Alla luce di tali circostanze, l'entità del contributo al mantenimento dei due figli appare congrua rispetto alle reciproche condizioni economico-reddituali e va, quindi, confermata. Il gravame merita invece accoglimento laddove era confermato il provvedimento presidenziale adottato nel procedimento di separazione e secondo cui il , oltre che agli oneri del mutuo, a lui cointestato, Pt_1 avrebbe dovuto concorrere alla metà di IMU, e in via esclusiva alle spese CP_3 condominiali. Tale previsione risulta del tutto immotivata e si pone in contrasto con quanto statuito sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese .. sono a carico del coniuge assegnatario” (cfr Cass. n. 18476/2005). La previsione in esame va, pertanto, revocata, risultando del tutto ingiustificata. Infine, quanto alle spese straordinarie, divise in ragione del 50% a carico di ciascun genitore e rispetto alle quali il nelle sue conclusioni, senza Pt_1 alcuno specifico motivo di censura, vorrebbe escludere le spese per acquisito del vestiario, è appena il caso di rilevare che, come costantemente precisato dalla Suprema Corte (cfr per tutte Cass. n. 7169/24), “costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno”. La natura o meno di spese straordinarie andrà, quindi, valutata sulla base di tali principi di diritto di volta in volta, non potendosi in questa sede assumere decisioni in astratto sul punto. Stante l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 762/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania il 18.12.2024, revoca l'obbligo del di concorrere al pagamento degli Pt_1 oneri relativi a IMU, TARI e spese condominiali della casa coniugale assegnata alla CP_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 24/6/2025
Il Consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni