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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ NT, nella causa iscritta al N. 14297 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SORGI ROBERTA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 10/11/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dalla domanda amministrativa e la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 05/10/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la
1 insussistenza del requisito sanitario (80%);
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dalla domanda amministrativa e per la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate in virtù della reciproca soccombenza
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025
La Giudice
NZ NT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ NT, nella causa iscritta al N. 14297 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SORGI ROBERTA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 10/11/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dalla domanda amministrativa e la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 05/10/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la
1 insussistenza del requisito sanitario (80%);
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità a far data dalla domanda amministrativa e per la insussistenza di quello per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate in virtù della reciproca soccombenza
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025
La Giudice
NZ NT
2