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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/11/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice dott.ssa Francesca BALLORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2592/2025, promossa con ricorso depositato in data 9/06/2025 da con avv. M. RIZZI, nei confronti di , con avv. F. LICATA;
Parte_1 Controparte_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Arif ha esposto di aver contratto matrimonio con la secondo il rito mussulmano a Dhaka Pt_1 CP_1
(Bangladesh) l'8.01.2020; in seguito, procedeva al ricongiungimento familiare della moglie, che giungeva in Italia nel 2021, e la coppia si trasferiva a vivere in un alloggio preso in locazione dal marito in Trieste. Dall'unione matrimoniale non nascevano figli. Nel mese di ottobre 2024, la CP_1 si allontanava da casa in seguito ad alcune liti e non faceva più rientro alla casa familiare, dopo alcuni mesi trasferendosi a Milano.
Essendo quindi venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, il ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza Pt_1 alcun contributo al mantenimento, “essendo i coniugi economicamente autonomi, autosufficienti ed avendo regolato in separata sede ogni altra pendenza economica tra loro, nulla pretendendo più l'uno dall'altro a qualsivoglia altro titolo o ragione”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, pur cointestando gli assunti avversari, ha dichiarato di Persona_1 aderire alla domanda di separazione, senza pretese economiche.
Comparendo in udienza, le parti hanno confermato le conformi conclusioni e condizioni concordate.
pagina 1 di 3 Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, può pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Non vi osta peraltro la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, in proposito condividendosi l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito che non richiede tale formalità ai fini della decisione sul vincolo. Ciò, sul duplice presupposto: - che non si tratterebbe un elemento costitutivo del vincolo “in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero,
è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione” (cfr. art. 28 L. 218/1995 e Cass. VI, 18/07/2013, n.17620, secondo cui “Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido”); - che sarebbe priva di rilievo, al fine di richiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio, la circostanza che, in assenza della stessa, la sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel nostro ordinamento, non potendo la pronuncia essere annotata nei registri dello stato civile italiano (cfr. ex plurimis, Tribunale Parma, sent. n. 2/01/17 n. 7, Cass. Civ. 569/1975 e
Cass. sez. un. n. 5292/1985; Tribunale di Pisa 24/03/20 n. 336, nonché Tribunale di Foggia, Sez. I,
8/02/23 n. 358, Corte d'Appello Genova 23/12/1999, Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011, nel senso che “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile”).
Pertanto, si ritiene in effetti irrilevante la mancata trascrizione, trattandosi comunque di matrimonio valido nel paese di celebrazione, come si desume anche dal certificato di matrimonio dimesso (cfr. all.
1 ric.).
Ciò premesso, visto quanto dichiarato da entrambe le parti, è evidente che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Inoltre, la domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, il raggiuto accordo giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 6/11/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice dott.ssa Francesca BALLORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2592/2025, promossa con ricorso depositato in data 9/06/2025 da con avv. M. RIZZI, nei confronti di , con avv. F. LICATA;
Parte_1 Controparte_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Arif ha esposto di aver contratto matrimonio con la secondo il rito mussulmano a Dhaka Pt_1 CP_1
(Bangladesh) l'8.01.2020; in seguito, procedeva al ricongiungimento familiare della moglie, che giungeva in Italia nel 2021, e la coppia si trasferiva a vivere in un alloggio preso in locazione dal marito in Trieste. Dall'unione matrimoniale non nascevano figli. Nel mese di ottobre 2024, la CP_1 si allontanava da casa in seguito ad alcune liti e non faceva più rientro alla casa familiare, dopo alcuni mesi trasferendosi a Milano.
Essendo quindi venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, il ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza Pt_1 alcun contributo al mantenimento, “essendo i coniugi economicamente autonomi, autosufficienti ed avendo regolato in separata sede ogni altra pendenza economica tra loro, nulla pretendendo più l'uno dall'altro a qualsivoglia altro titolo o ragione”.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Nel costituirsi in giudizio, pur cointestando gli assunti avversari, ha dichiarato di Persona_1 aderire alla domanda di separazione, senza pretese economiche.
Comparendo in udienza, le parti hanno confermato le conformi conclusioni e condizioni concordate.
pagina 1 di 3 Ciò premesso, rilevato altresì che sono state indicate le rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, ed inoltre risulta effettuato il deposito della documentazione prescritta, può pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Non vi osta peraltro la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, in proposito condividendosi l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito che non richiede tale formalità ai fini della decisione sul vincolo. Ciò, sul duplice presupposto: - che non si tratterebbe un elemento costitutivo del vincolo “in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero,
è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione” (cfr. art. 28 L. 218/1995 e Cass. VI, 18/07/2013, n.17620, secondo cui “Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido”); - che sarebbe priva di rilievo, al fine di richiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio, la circostanza che, in assenza della stessa, la sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel nostro ordinamento, non potendo la pronuncia essere annotata nei registri dello stato civile italiano (cfr. ex plurimis, Tribunale Parma, sent. n. 2/01/17 n. 7, Cass. Civ. 569/1975 e
Cass. sez. un. n. 5292/1985; Tribunale di Pisa 24/03/20 n. 336, nonché Tribunale di Foggia, Sez. I,
8/02/23 n. 358, Corte d'Appello Genova 23/12/1999, Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011, nel senso che “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile”).
Pertanto, si ritiene in effetti irrilevante la mancata trascrizione, trattandosi comunque di matrimonio valido nel paese di celebrazione, come si desume anche dal certificato di matrimonio dimesso (cfr. all.
1 ric.).
Ciò premesso, visto quanto dichiarato da entrambe le parti, è evidente che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Inoltre, la domanda congiunta dei coniugi può essere accolta anche perché regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, in assenza di prole, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, il raggiuto accordo giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 6/11/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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