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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4827/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 100202400303527 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2020
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 100202400303527 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2020
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 100202400303527 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Conclude per l'accoglimento del ricorso avverso il rifiuto tacito di autotutela obbligatoria
Resistente: insiste per l'inammissibilità del ricorso non sussistendo un'ipotesi di autotutela obbligatoria ma facoltativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava il diniego tacito di annullamento in autotutela della cartella di pagamento n. 10020240030352705000, notificata il 30/08/2024, recante la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 3661,44 di cui € 2.394,00 per IRPEF 2020, € 128,00 per Addizionale Regionale all' IRPEF, € 50,00 per addizionale Comunale all' IRPEF, € 771,60 per sanzioni, € 312,00 per interessi e € 5,88 per spese notifica, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente aveva presentato a mezzo pec, il 06/11/2024, istanza di annullamento in autotutela della cartella in oggetto, ritenendo ricorrenti i presupposti di cui all'art. 10 quater, lettera b) ed e) della
L.212/2000, e aveva sollecitato la definizione del procedimento in data 02/07/2025.
A seguito di pignoramento presso terzi posto in essere dall'Agenzia della Riscossione, in data
25/08/2025 reiterava l'istanza di annullamento e chiedeva di conoscere lo stato della pratica ed il nominativo del funzionario responsabile. In data 18/09/2025, con pec indirizzata alla Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate ed e-mail inviata all'Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania, chiedeva di conoscere le determinazioni dell'Ufficio sulla domanda di autotutela.
Essendo trascorsi dal 6.11.2024 i novanta giorni oltre i quali il silenzio assume il valore di diniego, la ricorrente proponeva ricorso contro il rifiuto tacito di annullamento, eccependo:
- la violazione dell'art. 97 Cost. in combinato con gli artt. 53 e 3 Cost., per inesistenza della pretesa erariale che era stata determinata da errata certificazione presentata dal sostituto d'imposta, sottoposta a liquidazione da parte dell'Ufficio e successivamente corretta da parte dell'Ufficio stesso in sede di riliquidazione, ma con mancato sgravio delle somme iscritte al ruolo. Infatti erano state disconosciute le deduzioni per contributi previdenziali, in quanto, secondo l'Ufficio, tali oneri erano stati già esclusi dal computo del reddito imponibile da parte del datore di lavoro Asl sostituto d'imposta, che invece aveva trattenuto i contributi e li aveva versati all'ENPAM, poiché il rapporto non era a carattere subordinato ma autonomo e pertanto il datore di lavoro non poteva operare alcuna ritenuta alla fonte. Correttamente pertanto la contribuente aveva riportato tali somme nel quadro P della dichiarazione, a deduzione del reddito di lavoro autonomo percepito dall'ASL, che tra l'altro il 22.3.2024 aveva annullato la
Certificazione Unica di lavoro dipendente, presentata dall'ASL stessa Mod. n. 10154342961 – 0000692 del 17/3/2021.
La ricorrente concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento unitamente alla pretesa erariale ivi contenuta, previo annullamento del tacito rifiuto impugnato e condanna dell'Ufficio alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio, risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Salerno, che riteneva il ricorso inammissibile per violazione dell'articolo 21 D.Lgs 546/1992 in quanto la parte, in data 30/09/2024 aveva presentato tempestivo ricorso avverso l' atto originario, notificato il 30/08/2024, ma non aveva poi provveduto nei successivi trenta giorni al deposito dell' atto presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, con conseguente definitività dell'atto impugnato, per altro preceduto dalla notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art 36 ter DPR 600/1973.
Specificava che l'articolo 19 Dlgs.vo 546/92 prevede l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela prevista dall'articolo 10-quater dello Statuto del Contribuente (autotutela obbligatoria) e l'impugnabilità del solo rifiuto espresso sull'istanza di autotutela prevista dall'articolo 10- quinquies dello Statuto del Contribuente (autotutela facoltativa).
Ai sensi del successivo articolo 21 dello stesso Dlgs.vo 546/92, il ricorso avverso il rifiuto tacito – nei soli casi riconducibili all'autotutela obbligatoria – può essere presentato dopo il novantesimo giorno dalla proposizione dell'istanza di autotutela.
Nel caso in esame non poteva parlarsi di autotutela obbligatoria, non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 10 quater L. 212/2000. Concludeva per l'inammissibilità e/o in subordine per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria del 14.1.2026 parte ricorrente insisteva per l'ammissibilità del ricorso avente ad oggetto il diniego tacito per una fattispecie di autotutela obbligatoria, trattandosi di un evidente errore di calcolo, operato sulla base di una erronea documentazione da parte del sostituto di imposta, successivamente sanata nei termini di decadenza. Rappresentava che nel merito l'Agenzia nulla aveva eccepito e pertanto la domanda era fondata.
All'udienza del 28 gennaio 2026 , sulle conclusioni delle parti, la controversia veniva trattenuta in decisione e definita coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso inammissibile.
Giova ricordare preliminarmente che le fattispecie di autotutela obbligatoria scolpite dall'art. 10-quater
L.212/2000, sono tassative e rientrano nei “casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria, errore sul presupposto d'imposta, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti e mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”, mentre così come sancito dal successivo art. 10-quinquies L.212/2000, i casi di autotutela facoltativa sono residuali rispetto ai primi.
Come disposto dall'art 19 dlgs 546/92, modificato dal d.lgs. 220/23, è prevista l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater l. 212/2000 e del solo diniego espresso nei casi di cui all'art.10 quinquies della L. 212/2000. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che la pretesa erariale deriverebbe da un'erronea certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta e da una successiva riliquidazione dell'Ufficio, con mancato sgravio delle somme iscritte al ruolo. Tuttavia, la censura non integra alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 10-quater richiamato. Si tratta invece di una richiesta di riesame discrezionale dell'atto impositivo, riconducibile all'autotutela facoltativa di cui all'art. 10 quinquies L.212/2000. In tale ipotesi, il silenzio dell'amministrazione finanziaria non è autonomamente impugnabile. Ne consegue che, non ricorrendo alcuna ipotesi di autotutela obbligatoria e mancando un diniego espresso, il ricorso avverso il diniego tacito deve ritenersi inammissibile.
Va osservato infatti che l'istituto dell'autotutela obbligatoria, come modificato dall'articolo 10-quater dello
Statuto del contribuente presume un errore sul presupposto dell'imposta che non può essere sovrapponibile con l'infondatezza dell'accertamento perché, altrimenti, perderebbe di senso la disposizione dell'articolo 21 del Dlgs n. 546/1992, che prevede un termine di decadenza di 60 giorni per impugnare l'atto impositivo.
Deve quindi trattarsi di un errore di percezione su un presupposto di fatto della pretesa impositiva, come si desume anche dal confronto con gli altri omologhi casi esplicitati nell'art. 10-quater (errore di persona;
errore di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove prevista a pena di decadenza) (Cfr Cgt di primo grado di Udine, con la sentenza n. 113 del 20 giugno 2025)
Non sussistono neanche le ipotesi richiamate dal contribuente dell'errore di calcolo o della mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di legge, ove previsti, a pena di decadenza.
In entrambi i casi, infatti, si deve trattare di situazioni ugualmente immediate, desumibili a livello documentale, senza alcuna preventiva valutazione sostanziale, ( ad esempio nell'errore di calcolo la pretesa è comunque dovuta ma non viene correttamente calcolato l'importo dell'imposta o della sanzione).
Deve trattarsi, cioè, di violazioni talmente gravi che, a fronte di esse, l'Amministrazione non potrebbe fare altro che prenderne atto e procedere al ritiro dell'atto. Solo in tal caso l'oggetto del reclamo non è il provvedimento di rigetto tacito ma l'accertamento della pretesa secondo i principi del processo di accertamento del rapporto e in tal modo l'autotutela è piena e la sentenza regola ex novo la disciplina del rapporto sovrapponendosi e ponendo nel nulla il provvedimento impositivo definitivo.
Sul punto della qualificazione della autotutela obbligatoria può tutt'ora ritenersi attuale un principio sancito tempo addietro dalla SS UU della Cassazione e rivitalizzato dalla nuova formulazione dell'art 10 quater della l 212/2000 secondo cui l'autotutela in diritto tributario opera solo in presenza di eventi sopravvenuti, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa costituita dal provvedimento impositivo inopponibile, nel qual caso quindi automaticamente viene meno la pretesa derivante dal provvedimento impositivo e subentra la disciplina del rapporto così come configurato dal giudice tributario. ( Cfr Cass
Sez U 10 agosto 2005 n.16776)
L'illegittimità deve essere altresì “manifesta” cioè evidente e inconfutabile, per esempio per come risultante da una certa disciplina, a seguito di un consolidato orientamento giurisprudenziale o della dottrina.
Tutti i superiori presupposti non ricorrono nel caso di specie, ove l'accertamento era scaturito da un'erronea certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta sulla ritenuta applicata, e quindi non sussiste neanche un caso di “mancanza di documentazione successivamente sanata”, poiché la documentazione proveniente dal terzo datore di lavoro (poi rivelatasi erronea ed annullata) era stata esibita al momento dell'accertamento e posta a base dell'accertamento. Ne consegue, in definitiva per le ragioni rappresentate, che va pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La complessità e la novità delle questioni trattate in riferimento ai limiti e ai presupposti della autotutela obbligatoria, con ricostruzione degli istituti, basata su interpretazioni ancora non suffragate da alcuna pronuncia di legittimità, costituiscono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Salerno il 28 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico- Magistrato Tributario Dr Francesco Mario
Fiore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4827/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 100202400303527 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2020
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 100202400303527 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2020
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 100202400303527 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2020
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 416/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Conclude per l'accoglimento del ricorso avverso il rifiuto tacito di autotutela obbligatoria
Resistente: insiste per l'inammissibilità del ricorso non sussistendo un'ipotesi di autotutela obbligatoria ma facoltativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava il diniego tacito di annullamento in autotutela della cartella di pagamento n. 10020240030352705000, notificata il 30/08/2024, recante la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 3661,44 di cui € 2.394,00 per IRPEF 2020, € 128,00 per Addizionale Regionale all' IRPEF, € 50,00 per addizionale Comunale all' IRPEF, € 771,60 per sanzioni, € 312,00 per interessi e € 5,88 per spese notifica, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente aveva presentato a mezzo pec, il 06/11/2024, istanza di annullamento in autotutela della cartella in oggetto, ritenendo ricorrenti i presupposti di cui all'art. 10 quater, lettera b) ed e) della
L.212/2000, e aveva sollecitato la definizione del procedimento in data 02/07/2025.
A seguito di pignoramento presso terzi posto in essere dall'Agenzia della Riscossione, in data
25/08/2025 reiterava l'istanza di annullamento e chiedeva di conoscere lo stato della pratica ed il nominativo del funzionario responsabile. In data 18/09/2025, con pec indirizzata alla Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate ed e-mail inviata all'Ufficio Territoriale di Vallo della Lucania, chiedeva di conoscere le determinazioni dell'Ufficio sulla domanda di autotutela.
Essendo trascorsi dal 6.11.2024 i novanta giorni oltre i quali il silenzio assume il valore di diniego, la ricorrente proponeva ricorso contro il rifiuto tacito di annullamento, eccependo:
- la violazione dell'art. 97 Cost. in combinato con gli artt. 53 e 3 Cost., per inesistenza della pretesa erariale che era stata determinata da errata certificazione presentata dal sostituto d'imposta, sottoposta a liquidazione da parte dell'Ufficio e successivamente corretta da parte dell'Ufficio stesso in sede di riliquidazione, ma con mancato sgravio delle somme iscritte al ruolo. Infatti erano state disconosciute le deduzioni per contributi previdenziali, in quanto, secondo l'Ufficio, tali oneri erano stati già esclusi dal computo del reddito imponibile da parte del datore di lavoro Asl sostituto d'imposta, che invece aveva trattenuto i contributi e li aveva versati all'ENPAM, poiché il rapporto non era a carattere subordinato ma autonomo e pertanto il datore di lavoro non poteva operare alcuna ritenuta alla fonte. Correttamente pertanto la contribuente aveva riportato tali somme nel quadro P della dichiarazione, a deduzione del reddito di lavoro autonomo percepito dall'ASL, che tra l'altro il 22.3.2024 aveva annullato la
Certificazione Unica di lavoro dipendente, presentata dall'ASL stessa Mod. n. 10154342961 – 0000692 del 17/3/2021.
La ricorrente concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento unitamente alla pretesa erariale ivi contenuta, previo annullamento del tacito rifiuto impugnato e condanna dell'Ufficio alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio, risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Salerno, che riteneva il ricorso inammissibile per violazione dell'articolo 21 D.Lgs 546/1992 in quanto la parte, in data 30/09/2024 aveva presentato tempestivo ricorso avverso l' atto originario, notificato il 30/08/2024, ma non aveva poi provveduto nei successivi trenta giorni al deposito dell' atto presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, con conseguente definitività dell'atto impugnato, per altro preceduto dalla notifica della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art 36 ter DPR 600/1973.
Specificava che l'articolo 19 Dlgs.vo 546/92 prevede l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela prevista dall'articolo 10-quater dello Statuto del Contribuente (autotutela obbligatoria) e l'impugnabilità del solo rifiuto espresso sull'istanza di autotutela prevista dall'articolo 10- quinquies dello Statuto del Contribuente (autotutela facoltativa).
Ai sensi del successivo articolo 21 dello stesso Dlgs.vo 546/92, il ricorso avverso il rifiuto tacito – nei soli casi riconducibili all'autotutela obbligatoria – può essere presentato dopo il novantesimo giorno dalla proposizione dell'istanza di autotutela.
Nel caso in esame non poteva parlarsi di autotutela obbligatoria, non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 10 quater L. 212/2000. Concludeva per l'inammissibilità e/o in subordine per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria del 14.1.2026 parte ricorrente insisteva per l'ammissibilità del ricorso avente ad oggetto il diniego tacito per una fattispecie di autotutela obbligatoria, trattandosi di un evidente errore di calcolo, operato sulla base di una erronea documentazione da parte del sostituto di imposta, successivamente sanata nei termini di decadenza. Rappresentava che nel merito l'Agenzia nulla aveva eccepito e pertanto la domanda era fondata.
All'udienza del 28 gennaio 2026 , sulle conclusioni delle parti, la controversia veniva trattenuta in decisione e definita coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso inammissibile.
Giova ricordare preliminarmente che le fattispecie di autotutela obbligatoria scolpite dall'art. 10-quater
L.212/2000, sono tassative e rientrano nei “casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria, errore sul presupposto d'imposta, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti e mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”, mentre così come sancito dal successivo art. 10-quinquies L.212/2000, i casi di autotutela facoltativa sono residuali rispetto ai primi.
Come disposto dall'art 19 dlgs 546/92, modificato dal d.lgs. 220/23, è prevista l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater l. 212/2000 e del solo diniego espresso nei casi di cui all'art.10 quinquies della L. 212/2000. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che la pretesa erariale deriverebbe da un'erronea certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta e da una successiva riliquidazione dell'Ufficio, con mancato sgravio delle somme iscritte al ruolo. Tuttavia, la censura non integra alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 10-quater richiamato. Si tratta invece di una richiesta di riesame discrezionale dell'atto impositivo, riconducibile all'autotutela facoltativa di cui all'art. 10 quinquies L.212/2000. In tale ipotesi, il silenzio dell'amministrazione finanziaria non è autonomamente impugnabile. Ne consegue che, non ricorrendo alcuna ipotesi di autotutela obbligatoria e mancando un diniego espresso, il ricorso avverso il diniego tacito deve ritenersi inammissibile.
Va osservato infatti che l'istituto dell'autotutela obbligatoria, come modificato dall'articolo 10-quater dello
Statuto del contribuente presume un errore sul presupposto dell'imposta che non può essere sovrapponibile con l'infondatezza dell'accertamento perché, altrimenti, perderebbe di senso la disposizione dell'articolo 21 del Dlgs n. 546/1992, che prevede un termine di decadenza di 60 giorni per impugnare l'atto impositivo.
Deve quindi trattarsi di un errore di percezione su un presupposto di fatto della pretesa impositiva, come si desume anche dal confronto con gli altri omologhi casi esplicitati nell'art. 10-quater (errore di persona;
errore di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove prevista a pena di decadenza) (Cfr Cgt di primo grado di Udine, con la sentenza n. 113 del 20 giugno 2025)
Non sussistono neanche le ipotesi richiamate dal contribuente dell'errore di calcolo o della mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di legge, ove previsti, a pena di decadenza.
In entrambi i casi, infatti, si deve trattare di situazioni ugualmente immediate, desumibili a livello documentale, senza alcuna preventiva valutazione sostanziale, ( ad esempio nell'errore di calcolo la pretesa è comunque dovuta ma non viene correttamente calcolato l'importo dell'imposta o della sanzione).
Deve trattarsi, cioè, di violazioni talmente gravi che, a fronte di esse, l'Amministrazione non potrebbe fare altro che prenderne atto e procedere al ritiro dell'atto. Solo in tal caso l'oggetto del reclamo non è il provvedimento di rigetto tacito ma l'accertamento della pretesa secondo i principi del processo di accertamento del rapporto e in tal modo l'autotutela è piena e la sentenza regola ex novo la disciplina del rapporto sovrapponendosi e ponendo nel nulla il provvedimento impositivo definitivo.
Sul punto della qualificazione della autotutela obbligatoria può tutt'ora ritenersi attuale un principio sancito tempo addietro dalla SS UU della Cassazione e rivitalizzato dalla nuova formulazione dell'art 10 quater della l 212/2000 secondo cui l'autotutela in diritto tributario opera solo in presenza di eventi sopravvenuti, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa costituita dal provvedimento impositivo inopponibile, nel qual caso quindi automaticamente viene meno la pretesa derivante dal provvedimento impositivo e subentra la disciplina del rapporto così come configurato dal giudice tributario. ( Cfr Cass
Sez U 10 agosto 2005 n.16776)
L'illegittimità deve essere altresì “manifesta” cioè evidente e inconfutabile, per esempio per come risultante da una certa disciplina, a seguito di un consolidato orientamento giurisprudenziale o della dottrina.
Tutti i superiori presupposti non ricorrono nel caso di specie, ove l'accertamento era scaturito da un'erronea certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta sulla ritenuta applicata, e quindi non sussiste neanche un caso di “mancanza di documentazione successivamente sanata”, poiché la documentazione proveniente dal terzo datore di lavoro (poi rivelatasi erronea ed annullata) era stata esibita al momento dell'accertamento e posta a base dell'accertamento. Ne consegue, in definitiva per le ragioni rappresentate, che va pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La complessità e la novità delle questioni trattate in riferimento ai limiti e ai presupposti della autotutela obbligatoria, con ricostruzione degli istituti, basata su interpretazioni ancora non suffragate da alcuna pronuncia di legittimità, costituiscono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Salerno il 28 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico- Magistrato Tributario Dr Francesco Mario
Fiore