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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 995/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 995 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1491/2023 (R.G. 6008/2023)
TRA
, (C.F. nata il [...] a [...]- Parte_1 CodiceFiscale_1
gnano (NA) e residente in [...],
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Sicignano, (C.F. ) – C.F._2
PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Ca- Email_1
stellammare di Stabia (NA) al viale Europa n. 59;
– opponente-
E
(p. iva ), con sede legale in Milano in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona dell'Amministratore unico e legale rap-
presentante Sig (C.F. ), rappresen- Controparte_2 CodiceFiscale_3
tata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
1 ) - PEC ed ND TI (C.F. C.F._4 Email_2
– PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._5 Email_3
in Via Fontevivo n. 21/N e domicilio eletto in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 21.02.2024, l'istante spiegava opposizione avverso il D.I. n. 1491/2023 emesso da Questo Tribunale in data 23.12.2023, per il pagamento dell'importo di euro 27.086,20 in favore di oltre Controparte_1
interessi legali e spese di giudizio.
L'opponente chiedeva:
A) accertare e dichiarare l'omesso esperimento del tentativo di mediazione e per l'ef-
fetto revocare il d.i opposto n. 1491/2023 (R.G. 6008/2023);
B) accertare e dichiarare l'omesso esperimento dell'invito a concludere la negozia-
zione assistita e per l'effetto revocare il d.i. opposto n. 1491/2023;
C) revocare il d.i. opposto per effetto del terzo motivo d'opposizione relativo all'art. 58 TUB;
D) dichiarare non dovute le somme indicate nel decreto ingiuntivo stante gli eccessivi interessi;
E) la vittoria di spese di lite diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta impugnando e contestando l'opposi-
zione. Rappresentava che:
SULLA LEGITTIMAZIONE DI Controparte_1
2 in seguito al contratto di cessione intercorso tra la società cedente e CP_3
il credito vantato nei confronti della controparte era stato oggetto di
[...]
un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana e che la cessionaria subentrava nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il con-
tratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la societá erogatrice del finanzia-
mento. Pertanto, era divenuta mera titolare di un diritto di Controparte_1
credito vantato nei confronti dell'odierna debitrice, senza alcun accollo degli even-
tuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SUL PREVENTIVO ESPERIMENTO
DELLA MEDIAZIONE
la presente controversia non era soggetta alla negoziazione assistita ma solo al pre-
ventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs.
28/2010 come condizione di procedibilità, da effettuarsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione;
SUL RICONOSCIMENTO DI DEBITO
il credito ingiunto traeva origine dall'inadempimento di un prestito (per debito re-
siduo euro 19.846,46) e saldo negativo di conto corrente per euro 4.264,78, rapporti associati al numero anagrafico NDG 88756369.
La sottoscriveva riconoscimento di debito e promessa di pagamento per il Pt_1
credito derivante dal prestito e per il debito del conto corrente. La stessa pagava
3 solo alcune rate e poi interrompeva i pagamenti, tanto che in- Controparte_1
viava lettera di decadenza per ogni credito, decurtando i pagamenti eseguiti ed in-
timando il pagamento del residuo. Ciò comportava, ex art. 1988 c.c., la dispensa di colui in favore del quale era fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale,
fino a prova contraria;
SULLA RITUALITÁ DELLA CESSIONE DEL CREDITO EX ART. 58 TUB
la creditrice non era tenuta a fornire alcuna prova della titolarità del credito laddove il debitore avesse espressamente o implicitamente riconosciuto tale titolarità (Cass.
24798/2020, Cass. 4116/2016). Nel caso di specie, la prometteva ed ese- Pt_1
guiva alcuni pagamenti a dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento di debito,
nonché del riconoscimento della titolarità del credito in capo a Controparte_1
In ogni caso, evidenziava che ai fini della prova della titolarità del credito acquistato ex art. 58 TUB, la giurisprudenza in materia era granitica nel ritenere che “l'avviso
di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l'indicazione per categorie di rap-
porti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la tito-
larità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in con-
siderazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare
senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono
individuati, oltre che per titolo, in base all'origine entro una certa data ed alla
possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istru-
zioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare
che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria”.
Nel caso in esame era stata prodotta la Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione de
quo ed i crediti oggetto dell'atto di trasferimento erano stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito, alla causa del credito,
4 nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Tali elementi erano in grado di dimostrare l'inclusione del credito oggetto del procedimento monitorio e dunque provare la legittimazione attiva della società
ricorrente. In ogni caso, in sede monitoria veniva prodotto contratto di cessione e lista dei crediti ceduti e, poi, ad integrazione si produceva certificazione notarile della lista dei crediti ceduti;
SUI PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
il rilievo di eccessiva onerosità degli interessi era del tutto generico ed astratto. In
sede monitoria, era stato prodotto l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto da cui si evinceva il dettaglio degli importi oggi dovuti, ex art. 50 TUB.
Contrariamente a quanto ex adverso dedotto, il credito portato dal decreto ingiun-
tivo opposto era certo, liquido ed esigibile e la documentazione contabile versata in atti attestava insindacabilmente il definitivo ammontare del credito;
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO
nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 120 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 01.10.2016 ed ultima il 01.09.2026. Per il conto corrente, la lista movimenti attestava una movimenta-
zione fino al 2021. Seguivano poi le lettere di parte creditrice del 2021;
SULLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO
aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la CP_1 Pt_1
aveva dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta. Infatti le eccezioni formulate dalla controparte erano oltremodo gene-
riche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
5 Inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte op-
ponente in sede di atto introduttivo, era idonea a provare la sussistenza del credito azionato ex art. 115, comma 1, c.p.c. secondo cui “salvi i casi previsti dalla legge,
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte co-
stituita”. Infine, evidenziava che il creditore che agiva per il pagamento aveva l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integrava un fatto estintivo la cui prova incombeva sulla debitrice che l'eccepiva e tale onere non era stato assolto dall'opponente la quale non aveva nean-
che contestato la sottoscrizione apposta sul contratto, con l'ovvia conseguenza che l'esistenza del vincolo contrattuale doveva ritenersi pacifica, cosí da rendere super-
flua qualsivoglia ulteriore valutazione al riguardo.
In virtù di tutto quanto esposto, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I..
Il giudizio, essendo di natura documentale, veniva rimesso in decisone ex art. 189
c.c.p., in quanto maturo per la decisione.
Sulla procedibilità della domanda.
In rito, va preliminarmente vagliata la procedibilità della domanda.
La stessa è improcedibile per le ragioni che seguono.
Va evidenziato che nelle controversie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, una volta che si sia instaurato il giudizio di opposizione al de-
creto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione cede a carico della parte opposta (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020).
6 Conformemente, il Tribunale con provvedimento del 21.05.2024 onerava espressa-
mente la parte opposta a tanto.
Orbene, nonostante all'udienza del 21.02.2025 l'avvocato dell'opposta dichiarasse:
“È presente per e per delega degli avv Zurlo ed TI l'avv Controparte_1
NI EL il quale si riporta agli scritti di parte. Impugna e contesta
quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto. Evidenzia che la procedura di me-
diazione obbligatoria si è conclusa con esito negativo come da verbale depositato
telematicamente”, nessun verbale di avvenuta mediazione è stato depositato in atti.
Consegue l'inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato assolvimento di tale onere.
Le spese di giudizio, in virtù della pronuncia in rito devono essere integralmente compensati fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione per omesso Tentativo di Mediazione Obbliga-
toria, ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, da parte dell'opposta;
2) revoca il D.I. n. 1491/2023 (R.G. 6008/2023) del 23.12.2023;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 04.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 995 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1491/2023 (R.G. 6008/2023)
TRA
, (C.F. nata il [...] a [...]- Parte_1 CodiceFiscale_1
gnano (NA) e residente in [...],
rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Sicignano, (C.F. ) – C.F._2
PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Ca- Email_1
stellammare di Stabia (NA) al viale Europa n. 59;
– opponente-
E
(p. iva ), con sede legale in Milano in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona dell'Amministratore unico e legale rap-
presentante Sig (C.F. ), rappresen- Controparte_2 CodiceFiscale_3
tata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
1 ) - PEC ed ND TI (C.F. C.F._4 Email_2
– PEC con studio in La Spezia (SP) C.F._5 Email_3
in Via Fontevivo n. 21/N e domicilio eletto in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 21.02.2024, l'istante spiegava opposizione avverso il D.I. n. 1491/2023 emesso da Questo Tribunale in data 23.12.2023, per il pagamento dell'importo di euro 27.086,20 in favore di oltre Controparte_1
interessi legali e spese di giudizio.
L'opponente chiedeva:
A) accertare e dichiarare l'omesso esperimento del tentativo di mediazione e per l'ef-
fetto revocare il d.i opposto n. 1491/2023 (R.G. 6008/2023);
B) accertare e dichiarare l'omesso esperimento dell'invito a concludere la negozia-
zione assistita e per l'effetto revocare il d.i. opposto n. 1491/2023;
C) revocare il d.i. opposto per effetto del terzo motivo d'opposizione relativo all'art. 58 TUB;
D) dichiarare non dovute le somme indicate nel decreto ingiuntivo stante gli eccessivi interessi;
E) la vittoria di spese di lite diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta impugnando e contestando l'opposi-
zione. Rappresentava che:
SULLA LEGITTIMAZIONE DI Controparte_1
2 in seguito al contratto di cessione intercorso tra la società cedente e CP_3
il credito vantato nei confronti della controparte era stato oggetto di
[...]
un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana e che la cessionaria subentrava nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il con-
tratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la societá erogatrice del finanzia-
mento. Pertanto, era divenuta mera titolare di un diritto di Controparte_1
credito vantato nei confronti dell'odierna debitrice, senza alcun accollo degli even-
tuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA – SUL PREVENTIVO ESPERIMENTO
DELLA MEDIAZIONE
la presente controversia non era soggetta alla negoziazione assistita ma solo al pre-
ventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs.
28/2010 come condizione di procedibilità, da effettuarsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione;
SUL RICONOSCIMENTO DI DEBITO
il credito ingiunto traeva origine dall'inadempimento di un prestito (per debito re-
siduo euro 19.846,46) e saldo negativo di conto corrente per euro 4.264,78, rapporti associati al numero anagrafico NDG 88756369.
La sottoscriveva riconoscimento di debito e promessa di pagamento per il Pt_1
credito derivante dal prestito e per il debito del conto corrente. La stessa pagava
3 solo alcune rate e poi interrompeva i pagamenti, tanto che in- Controparte_1
viava lettera di decadenza per ogni credito, decurtando i pagamenti eseguiti ed in-
timando il pagamento del residuo. Ciò comportava, ex art. 1988 c.c., la dispensa di colui in favore del quale era fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale,
fino a prova contraria;
SULLA RITUALITÁ DELLA CESSIONE DEL CREDITO EX ART. 58 TUB
la creditrice non era tenuta a fornire alcuna prova della titolarità del credito laddove il debitore avesse espressamente o implicitamente riconosciuto tale titolarità (Cass.
24798/2020, Cass. 4116/2016). Nel caso di specie, la prometteva ed ese- Pt_1
guiva alcuni pagamenti a dimostrazione dell'avvenuto riconoscimento di debito,
nonché del riconoscimento della titolarità del credito in capo a Controparte_1
In ogni caso, evidenziava che ai fini della prova della titolarità del credito acquistato ex art. 58 TUB, la giurisprudenza in materia era granitica nel ritenere che “l'avviso
di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l'indicazione per categorie di rap-
porti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la tito-
larità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in con-
siderazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare
senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono
individuati, oltre che per titolo, in base all'origine entro una certa data ed alla
possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istru-
zioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare
che la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria”.
Nel caso in esame era stata prodotta la Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione de
quo ed i crediti oggetto dell'atto di trasferimento erano stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito, alla causa del credito,
4 nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto. Tali elementi erano in grado di dimostrare l'inclusione del credito oggetto del procedimento monitorio e dunque provare la legittimazione attiva della società
ricorrente. In ogni caso, in sede monitoria veniva prodotto contratto di cessione e lista dei crediti ceduti e, poi, ad integrazione si produceva certificazione notarile della lista dei crediti ceduti;
SUI PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
il rilievo di eccessiva onerosità degli interessi era del tutto generico ed astratto. In
sede monitoria, era stato prodotto l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto da cui si evinceva il dettaglio degli importi oggi dovuti, ex art. 50 TUB.
Contrariamente a quanto ex adverso dedotto, il credito portato dal decreto ingiun-
tivo opposto era certo, liquido ed esigibile e la documentazione contabile versata in atti attestava insindacabilmente il definitivo ammontare del credito;
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO
nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 120 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 01.10.2016 ed ultima il 01.09.2026. Per il conto corrente, la lista movimenti attestava una movimenta-
zione fino al 2021. Seguivano poi le lettere di parte creditrice del 2021;
SULLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO
aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la CP_1 Pt_1
aveva dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta. Infatti le eccezioni formulate dalla controparte erano oltremodo gene-
riche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
5 Inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte op-
ponente in sede di atto introduttivo, era idonea a provare la sussistenza del credito azionato ex art. 115, comma 1, c.p.c. secondo cui “salvi i casi previsti dalla legge,
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o
dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte co-
stituita”. Infine, evidenziava che il creditore che agiva per il pagamento aveva l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integrava un fatto estintivo la cui prova incombeva sulla debitrice che l'eccepiva e tale onere non era stato assolto dall'opponente la quale non aveva nean-
che contestato la sottoscrizione apposta sul contratto, con l'ovvia conseguenza che l'esistenza del vincolo contrattuale doveva ritenersi pacifica, cosí da rendere super-
flua qualsivoglia ulteriore valutazione al riguardo.
In virtù di tutto quanto esposto, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I..
Il giudizio, essendo di natura documentale, veniva rimesso in decisone ex art. 189
c.c.p., in quanto maturo per la decisione.
Sulla procedibilità della domanda.
In rito, va preliminarmente vagliata la procedibilità della domanda.
La stessa è improcedibile per le ragioni che seguono.
Va evidenziato che nelle controversie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, una volta che si sia instaurato il giudizio di opposizione al de-
creto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione cede a carico della parte opposta (cfr. Cass. SS. UU. 19596/2020).
6 Conformemente, il Tribunale con provvedimento del 21.05.2024 onerava espressa-
mente la parte opposta a tanto.
Orbene, nonostante all'udienza del 21.02.2025 l'avvocato dell'opposta dichiarasse:
“È presente per e per delega degli avv Zurlo ed TI l'avv Controparte_1
NI EL il quale si riporta agli scritti di parte. Impugna e contesta
quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto. Evidenzia che la procedura di me-
diazione obbligatoria si è conclusa con esito negativo come da verbale depositato
telematicamente”, nessun verbale di avvenuta mediazione è stato depositato in atti.
Consegue l'inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato assolvimento di tale onere.
Le spese di giudizio, in virtù della pronuncia in rito devono essere integralmente compensati fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione per omesso Tentativo di Mediazione Obbliga-
toria, ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, da parte dell'opposta;
2) revoca il D.I. n. 1491/2023 (R.G. 6008/2023) del 23.12.2023;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 04.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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