Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 02/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06181/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6181 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Mangiapia, Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS- di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento di attribuzione del numero di ore di sostegno per l’a.s. 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS- del 02/10/2024 ,con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione al minore -OMISSIS- di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025;
b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (26 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (26 ore settimanali).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Circolo Didattico Na 8 Don Giustino Russolillo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha impugnato, inter alia, il provvedimento di attribuzione del numero di ore di sostegno per l’a.s. 2024/2025 recante prot. n. -OMISSIS- del 02/10/2024 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione al figlio minore -OMISSIS-, di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025.
Con ordinanza n. 211 del 29.1.2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ordinando all’Amministrazione resistente di provvedere a conformare l’impugnato provvedimento del dirigente scolastico nonché il PEI per il 2024/2025 in atti, alle prescrizioni del PEI stesso attribuendo al minore 40 ore di sostegno scolastico settimanale.
Con note dì udienza del 21 luglio 2025 i procuratori costituiti per la ricorrente hanno rappresentato al Collegio che l’Amministrazione resistente ha eseguito l’ordinanza cautelare integrando il sostegno scolastico ed hanno conseguentemente chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse con condanna alle spese dell’Amministrazione per stessa per soccombenza virtuale.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Ritenuto inoltre che il ricorso, depositato il 3 dicembre 2024, abbia avuto efficacia causale sulla nuova determinazione dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione al minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero stabilito con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, va accolta la richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AZ, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AZ | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.