Art. 11.
Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale di Udine, istituita con l' articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Presso l'Universita' statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facolta':
facolta' di scienze economiche e bancarie;
facolta' di medicina e chirurgia.
Il piano quadriennale previsto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , individuera', nell'ambito dell'Universita' di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' del loro incremento.
Nel piano relativo al quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Universita' di Udine avranno collocazione prioritaria.
Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale di Udine, istituita con l' articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Presso l'Universita' statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facolta':
facolta' di scienze economiche e bancarie;
facolta' di medicina e chirurgia.
Il piano quadriennale previsto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , individuera', nell'ambito dell'Universita' di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' del loro incremento.
Nel piano relativo al quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Universita' di Udine avranno collocazione prioritaria.