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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 2763/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“indennità di accompagnamento (L.118/71) nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
, nata l'[...] ad [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla via Trento, 76, rappresentata e difesa come da mandato in calce al ricorso introduttivo dall'avvocato Maria Lisa Gregorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024 la ricorrente in epigrafe, premesso che aveva promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c. , l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento , nonché dei
1 benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico , la ricorrente esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso , la ricorrente adiva il Tribunale , in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, anche alla luce del peggioramento sostanziale del proprio quadro clinico successivamente al deposito della perizia (il difensore allegava a tal proposito nuova documentazione medica a firma del dott. , e che tale pronuncia dovesse passare attraverso la nomina Persona_1 di nuovo consulente tecnico d'ufficio. Si chiedeva infine di condannare l , in CP_1
persona del Presidente p.t. al pagamento del beneficio economico correlato alla presenza dei requisiti sanitari accertati con decorrenza dalla data della domanda 21.04.2023, oltre che agli interessi legali dalla data di deposito del ricorso al soddisfo delle spese ed onorario del difensore.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto CP_2
riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice con decreto del 30 maggio 2024 fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 12 settembre 2024, nella quale, ritenuta la necessità di rinnovare le operazioni peritali, nominava c.t.u. il dott. . Persona_2
Acquisita la relazione peritale , all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni a cui è pervenuto il
CTU nella relazione di perizia suppletiva espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica medico-legale, forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
2 Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi: “La ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo e disturbi del comportamento. Artrosi polidistrettuale con difficoltà deambulatoria. Ipertensione arteriosa trattata farmacologicamente. Gozzo multinodulare in attuale eutiroidismo.
Incontinenza urinaria. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con indicazione al trattamento protesico” ed ha concluso che le affezioni riscontrate determinano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. con decorrenza dal 1 novembre 2023”.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione,
è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanti incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora.
Bisogna argomentare che attualmente le condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'invalidità totale sono variate in senso peggiorativo e si sono aggiunte nuove patologie al complesso morboso, tali da ridurre sensibilmente sia l'autonomia deambulatoria che la capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita.
Quanto al coordinamento del nuovo procedimento con l'art. 149 disp. att. c.p.c.. il preciso riferimento della norma ad entrambe le fasi , sia amministrativa che giudiziaria , consente di affermare che l'art. 149 trova integrale applicazione all'intera procedura , potendo dunque la parte allegare gli aggravamenti – ma anche i miglioramenti , atteso che secondo un orientamento ormai acquisito l'istituto giuridico trova applicazione anche in favore dell'ente previdenziale ( Cass. n. 9559/2006) – non solo in sede di TP
3 , ma anche con il ricorso introduttivo del giudizio di merito , dando luogo in tal caso ad un motivo specifico autonomo , o anche nel corso del giudizio stesso , fino al deposito della consulenza tecnica ( Cass. n. 8651/2001 ) .
Va rilevato , inoltre , che il consulente è pervenuto alle medesime conclusione anche riguardo alla sussistenza delle condizioni di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 , nel senso che ha ritenuto sussistere tali condizioni dalla medesima data del 1 novembre 2023 .
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della decorrenza fissata, successiva alle relazione peritale redatta nel procedimento per TP , è d'uopo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali, liquidate con separato decreto , vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che parte ricorrente, a partire dal 1 novembre 2023, è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
2) dichiara, altresì , che la ricorrente è portatrice di Handicap grave con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale ai sensi dell'art.3 , comma 3, della legge
104/92 dalla medesima data;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
4) pone a definitivo carico dell' le spese liquidate con separato decreto . CP_1
Salerno,4 marzo 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
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