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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14704/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FAVUZZA NICOLO') Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
AD OV e AR MA GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, liquidate in € CP_2
3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, ponendo a carico della
Tribunale di Palermo sez. Lavoro stessa anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 14/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 nonché dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in assenza della dichiarazione relativa alla titolarità di una situazione reddituale inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002, e che vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14704/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. FAVUZZA NICOLO') Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
AD OV e AR MA GRAZIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, liquidate in € CP_2
3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, ponendo a carico della
Tribunale di Palermo sez. Lavoro stessa anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 14/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 nonché dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in assenza della dichiarazione relativa alla titolarità di una situazione reddituale inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002, e che vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente anche le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro