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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1536/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9480/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TYSCRCS00046 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'atto di recupero n. TYSCRCS00046/2024 per l'anno 2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini II.DD. ed IVA per un importo complessivo di € 736.288,00.
la ricorrente eccepiva:
1) in via preliminare la mancanza del contraddittorio preventivo, precisando che, a fronte della produzione dei dossier tecnici (all. 3 e 4 e 5), l'Agenzia non avrebbe effettuato alcun contraddittorio, essendosi limitata soltanto ad affermazioni atecniche ed apodittiche;
2) nel merito l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto basata su documentazione che viene disconosciuta, precisando che, con riferimento all'inizio dell'investimento, 12.10.2018, non caduca l'agevolazione in quanto la norma istitutiva dell'agevolazione è del 2015 e quindi tutt'al più vi sarebbe stata una mera irregolarità formale nella comunicazione.
Richiamava a tal proposito la sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 13378/2016 che ha affermato il principio secondo cui : “Il contribuente… (omissis) in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria” e sosteneva il principio che imporrebbe all'Agenzia di verificare la spettanza dell'agevolazione nella sostanza, spettanza che nel caso di specie non sarebbe stata assolutamente disconosciuta dall'Agenzia.
In merito al credito derivante dalle fatture Società_1 si eccepiva l'illegittimità del recupero in quanto il finanziamento a fondo perduto concesso da INVITALIA non andrebbe decurtato dal calcolo poiché finalizzato allo sviluppo industriale, mentre il credito per ricerca e sviluppo sarebbe finalizzato a stimolare gli investimenti privati in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Si tratterebbe evidentemente di investimenti aventi diversa ratio e funzione che quindi sarebbero pacificamente cumulabili. Richiamava la Circolare n. 46/E del 2008, che prevede che “Il credito d'imposta è quindi cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni salvo che le norme disciplinanti le altre misure a favore della ricerca, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli enti eroganti, non dispongano diversamente”. Quindi, in base alle ordinarie regole, un'agevolazione sarebbe di per sé potenzialmente cumulabile, sempre che non contenga espressi divieti in tal senso, con altri incentivi che abbiano ad oggetto gli stessi costi;
e ciò, sia nel caso di incentivi costituenti anch'essi misure generali, sia nel caso di incentivi costituenti aiuti di Stato. L'agevolazione in esame non porrebbe deroghe alle regole ordinarie e, pertanto, essa dovrebbe ritenersi pienamente cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a meno che non sia la disciplina di tali altri incentivi a prevedere divieti in questo senso. Peraltro, il recupero dell'importo di euro 180.629,04 è già stato effettuato con l'atto di recupero
TYSCRCS00047/2024 per l'anno 2020 e dunque sarebbe illegittimo per duplicazione ed infondatezza.
In merito alla fattura di Società_2, eccepiva che l'Agenzia delle Entrate non sarebbe dotata di competenze tecniche idonee a valutare se i software acquistati fossero nuovi o usati mentre la collocazione geografica degli stessi sarebbe irrilevante potendo essere situati in qualsiasi parte del mondo e da ovunque raggiungibili.
Pertanto la società ricorrente concludeva per la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania contestava tutti i motivi del ricorso e concludeva per la legittimità dell'atto opposto , per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso, relativo all'eccepito omesso contraddittorio, è del tutto infondato e va rigettato, posto che l'atto di recupero impugnato trae origine dalla verifica fiscale effettuata dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate, conclusasi con atto ritualmente notificato in data 05/04/2024 e che ai sensi dell'art. 38 bis DPR n. 600/1973 non prevede alcun ulteriore adempimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, posto che dall'esame della documentazione acquisita in sede di verifica sono emerse alcune irregolarità: 1) in primis la totale inesistenza del credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno in considerazione del fatto che la società ricorrente ha presentato la comunicazione prevista per legge nel 2020, indicando quale data di inizio dell'investimento il 12.10.2018, ragion per cui le fatture inserite nell'investimento avente data antecedente all'inizio dell'investimento non possono essere ricomprese;
2) l'inizio dell'investimento è un momento rilevante ai fini dell'ottenimento del credito e ciò, peraltro, al momento dell'invio della comunicazione (2020) era certamente noto e la parte ricorrente non ha mai sostituito la comunicazione necessaria all'ottenimento del credito procedendo ad una eventuale rettifica.
Nel caso di specie parte del credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno è rappresentata da costi relativi a fatture emesse da Società_1 (per complessivi
€ 945.000,00) e su tale investimento, la società ricorrente ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di
€ 180.629,04 e fruito di un credito di imposta per ricerca e sviluppo, risultando così evidente la violazione del divieto del doppio finanziamento previsto dal Regolamento UE 1303/2013 che ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento.
In concreto, dal totale dell'investimento effettuato nel 2018, pari a € 1.840.994,00, la società avrebbe dovuto decurtare l'importo del finanziamento a fondo perduto. L'investimento avrebbe dovuto essere pari a
€ 1.660.365,00 (€ 1.804.994 importo dell'investimento - € 180.629 importo del finanziamento); conseguentemente, il credito di imposta in argomento deve ritenersi pari ad € 747.164,00 (ovvero il 45% di
€ 1.660.365,00), dal quale va sottratto il credito di imposta per ricerca e sviluppo, nella misura correttamente calcolata dall'Amministrazione Finanziaria, pari ad € 406.200,00, ragion per cui il credito di imposta effettivamente spettante per investimenti nel mezzogiorno deve ritenersi pari ad € 360.964,00 (ovvero
€ 747.164,00 - € 406.200,00).
Inoltre, va considerato che la normativa relativa al credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno richiede, quale requisito essenziale, che gli investimenti siano effettuati nel territorio delle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, e che gli stessi siano rappresentati da beni nuovi e non usati mentre, nel caso di specie, dalla documentazione esaminata dall'Amministrazione Finanziaria in sede di verifica, è emerso che i beni di cui alla fattura D34441 di € 891.792,00 oltre IVA non risultano essere beni nuovi ma, come da contratto, acquistati da Società_2 S.p.A. presso il fornitore Nominativo_1 SARL e ubicati nelle sedi BT di Torre Spaccata e Settimo Milanese, risultando così evidente che tali beni non rivestono il requisito di novità previsto per legge. Anche per gli altri beni, trattandosi di software per i quali non risulta essere stato documentato l'utilizzo, ovvero la localizzazione nelle aree previste dalla normativa di legge - non essendo stato specificato su quali hardware sono stati installati - deve ritenersi assente il requisito di novità previsto per legge. Infine, per quanto riguarda i beni di cui alle fatture ricevute da Società_1, in base alla quantità acquistata e alla descrizione, gli stessi devono ritenersi riconducibili alle varie utenze finali e, pertanto, non possono ritenersi relativi ad un investimento e dunque non agevolabili.
Per i suddetti motivi il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato atto di recupero.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania in complessivi € 12.000,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 19.2.2026.
IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9480/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TYSCRCS00046 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l'atto di recupero n. TYSCRCS00046/2024 per l'anno 2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini II.DD. ed IVA per un importo complessivo di € 736.288,00.
la ricorrente eccepiva:
1) in via preliminare la mancanza del contraddittorio preventivo, precisando che, a fronte della produzione dei dossier tecnici (all. 3 e 4 e 5), l'Agenzia non avrebbe effettuato alcun contraddittorio, essendosi limitata soltanto ad affermazioni atecniche ed apodittiche;
2) nel merito l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto basata su documentazione che viene disconosciuta, precisando che, con riferimento all'inizio dell'investimento, 12.10.2018, non caduca l'agevolazione in quanto la norma istitutiva dell'agevolazione è del 2015 e quindi tutt'al più vi sarebbe stata una mera irregolarità formale nella comunicazione.
Richiamava a tal proposito la sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 13378/2016 che ha affermato il principio secondo cui : “Il contribuente… (omissis) in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria” e sosteneva il principio che imporrebbe all'Agenzia di verificare la spettanza dell'agevolazione nella sostanza, spettanza che nel caso di specie non sarebbe stata assolutamente disconosciuta dall'Agenzia.
In merito al credito derivante dalle fatture Società_1 si eccepiva l'illegittimità del recupero in quanto il finanziamento a fondo perduto concesso da INVITALIA non andrebbe decurtato dal calcolo poiché finalizzato allo sviluppo industriale, mentre il credito per ricerca e sviluppo sarebbe finalizzato a stimolare gli investimenti privati in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Si tratterebbe evidentemente di investimenti aventi diversa ratio e funzione che quindi sarebbero pacificamente cumulabili. Richiamava la Circolare n. 46/E del 2008, che prevede che “Il credito d'imposta è quindi cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni salvo che le norme disciplinanti le altre misure a favore della ricerca, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli enti eroganti, non dispongano diversamente”. Quindi, in base alle ordinarie regole, un'agevolazione sarebbe di per sé potenzialmente cumulabile, sempre che non contenga espressi divieti in tal senso, con altri incentivi che abbiano ad oggetto gli stessi costi;
e ciò, sia nel caso di incentivi costituenti anch'essi misure generali, sia nel caso di incentivi costituenti aiuti di Stato. L'agevolazione in esame non porrebbe deroghe alle regole ordinarie e, pertanto, essa dovrebbe ritenersi pienamente cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a meno che non sia la disciplina di tali altri incentivi a prevedere divieti in questo senso. Peraltro, il recupero dell'importo di euro 180.629,04 è già stato effettuato con l'atto di recupero
TYSCRCS00047/2024 per l'anno 2020 e dunque sarebbe illegittimo per duplicazione ed infondatezza.
In merito alla fattura di Società_2, eccepiva che l'Agenzia delle Entrate non sarebbe dotata di competenze tecniche idonee a valutare se i software acquistati fossero nuovi o usati mentre la collocazione geografica degli stessi sarebbe irrilevante potendo essere situati in qualsiasi parte del mondo e da ovunque raggiungibili.
Pertanto la società ricorrente concludeva per la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania contestava tutti i motivi del ricorso e concludeva per la legittimità dell'atto opposto , per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso, relativo all'eccepito omesso contraddittorio, è del tutto infondato e va rigettato, posto che l'atto di recupero impugnato trae origine dalla verifica fiscale effettuata dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate, conclusasi con atto ritualmente notificato in data 05/04/2024 e che ai sensi dell'art. 38 bis DPR n. 600/1973 non prevede alcun ulteriore adempimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, posto che dall'esame della documentazione acquisita in sede di verifica sono emerse alcune irregolarità: 1) in primis la totale inesistenza del credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno in considerazione del fatto che la società ricorrente ha presentato la comunicazione prevista per legge nel 2020, indicando quale data di inizio dell'investimento il 12.10.2018, ragion per cui le fatture inserite nell'investimento avente data antecedente all'inizio dell'investimento non possono essere ricomprese;
2) l'inizio dell'investimento è un momento rilevante ai fini dell'ottenimento del credito e ciò, peraltro, al momento dell'invio della comunicazione (2020) era certamente noto e la parte ricorrente non ha mai sostituito la comunicazione necessaria all'ottenimento del credito procedendo ad una eventuale rettifica.
Nel caso di specie parte del credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno è rappresentata da costi relativi a fatture emesse da Società_1 (per complessivi
€ 945.000,00) e su tale investimento, la società ricorrente ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di
€ 180.629,04 e fruito di un credito di imposta per ricerca e sviluppo, risultando così evidente la violazione del divieto del doppio finanziamento previsto dal Regolamento UE 1303/2013 che ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento.
In concreto, dal totale dell'investimento effettuato nel 2018, pari a € 1.840.994,00, la società avrebbe dovuto decurtare l'importo del finanziamento a fondo perduto. L'investimento avrebbe dovuto essere pari a
€ 1.660.365,00 (€ 1.804.994 importo dell'investimento - € 180.629 importo del finanziamento); conseguentemente, il credito di imposta in argomento deve ritenersi pari ad € 747.164,00 (ovvero il 45% di
€ 1.660.365,00), dal quale va sottratto il credito di imposta per ricerca e sviluppo, nella misura correttamente calcolata dall'Amministrazione Finanziaria, pari ad € 406.200,00, ragion per cui il credito di imposta effettivamente spettante per investimenti nel mezzogiorno deve ritenersi pari ad € 360.964,00 (ovvero
€ 747.164,00 - € 406.200,00).
Inoltre, va considerato che la normativa relativa al credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno richiede, quale requisito essenziale, che gli investimenti siano effettuati nel territorio delle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, e che gli stessi siano rappresentati da beni nuovi e non usati mentre, nel caso di specie, dalla documentazione esaminata dall'Amministrazione Finanziaria in sede di verifica, è emerso che i beni di cui alla fattura D34441 di € 891.792,00 oltre IVA non risultano essere beni nuovi ma, come da contratto, acquistati da Società_2 S.p.A. presso il fornitore Nominativo_1 SARL e ubicati nelle sedi BT di Torre Spaccata e Settimo Milanese, risultando così evidente che tali beni non rivestono il requisito di novità previsto per legge. Anche per gli altri beni, trattandosi di software per i quali non risulta essere stato documentato l'utilizzo, ovvero la localizzazione nelle aree previste dalla normativa di legge - non essendo stato specificato su quali hardware sono stati installati - deve ritenersi assente il requisito di novità previsto per legge. Infine, per quanto riguarda i beni di cui alle fatture ricevute da Società_1, in base alla quantità acquistata e alla descrizione, gli stessi devono ritenersi riconducibili alle varie utenze finali e, pertanto, non possono ritenersi relativi ad un investimento e dunque non agevolabili.
Per i suddetti motivi il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima, rigetta il ricorso e conferma l'impugnato atto di recupero.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Catania in complessivi € 12.000,00.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 19.2.2026.
IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)