Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1536
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    Il motivo è infondato poiché l'atto di recupero impugnato deriva da una verifica fiscale conclusasi con atto ritualmente notificato, e ai sensi dell'art. 38 bis DPR n. 600/1973 non sono previsti ulteriori adempimenti da parte dell'Agenzia.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria

    Il motivo è infondato. L'agevolazione per investimenti nel Mezzogiorno non spetta perché la comunicazione è stata presentata nel 2020 con indicazione di inizio investimento nel 2018, rendendo non ammissibili fatture antecedenti. Vi è violazione del divieto di doppio finanziamento (Regolamento UE 1303/2013) per la combinazione di finanziamento a fondo perduto e credito d'imposta per ricerca e sviluppo sullo stesso investimento. Inoltre, i beni della fattura D34441 non sono nuovi ma acquistati da terzi e ubicati altrove, e i software non documentano l'utilizzo o la localizzazione nelle aree agevolabili, mancando il requisito di novità. Infine, i beni delle fatture Società_1 sono riconducibili a utenze finali e non a un investimento agevolabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1536
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1536
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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