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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6456/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6456/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
[...] CP_2
[...] [...]
Controparte_3
[...]
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6456/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAZZI GIULIO Parte_1 C.F._1 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO MARCO GUERRA, 9 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BONAZZI GIULIO RE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Controparte_1 C.F._2 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI AN CP_1 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Parte_2 C.F._4 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Parte_3 C.F._5 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Controparte_3 C.F._6 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI AN e dell'avv. CP_3 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI
AN
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio ha convenuto in Parte_1 giudizio CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e per sentire dichiarare responsabili per le CP_3 Controparte_1 dichiarazioni non veritiere e diffamatorie riportate e poste a fondamento della contestazione disciplinare in data 1/3/2021, cui è seguito licenziamento in tronco (poi annullato per insussistenza dei fatti addebitati, con successiva reintegra del lavoratore), con condanna dei medesimi al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La ricorrente ha pure convenuto in giudizio l'ex
Cont datore di lavoro, . per sentirla dichiara tenuta e CP_3 condannare in quanto responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
II. In via preliminare, i convenuti hanno eccepito l'intervenuta rinuncia alle pretese azionate in questo giudizio per effetto della transazione intercorsa in sede giudiziale con conseguente improcedibilità ed inammissibilità della domanda di condanna proposta dall'attrice.
È un fatto che tra la società e è CP_3 Parte_1 intervenuto in data 17 giugno 2021 una conciliazione in forza della quale la prima ha dichiarato che il licenziamento è stato “male attuato e ed era formalmente viziato”, la stessa si è obbligata a reintegrare la lavoratrice.
A sua volta, la ha dichiarato (punto 8) che, per effetto Pt_1 della conciliazione, “sono state soddisfatte le domande indicate in
pagina 3 di 8 ricorso in relazione alle quali di conseguenza dichiara di essere stata integralmente tacitata, dando atto di null'altro avere a pretendere da in ordine alla medesima”. CP_4
Si assume quindi che la transazione, dato che coprirebbe il dedotto ed il deducibile, come avviene col giudicato, avrebbe coperto e sarebbe estesa anche alle domande risarcitorie avanzate in questa sede a fronte delle dichiarazioni diffamatorie poste a base della denunzia disciplinare poi annullata.
Il rilievo trova fondamento (“l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile”: Cass. 14 gennaio
2025, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482), con riguardo alla sola posizione di che, unica, è stata parte sostanziale della CP_3 transazione/conciliazione de qua.
Consegue, pertanto, che la pretesa risarcitoria avanzata dalla verso la ex datrice di lavoro è coperta dagli effetti Pt_1 sostanziale del negozio transattivo concluso in data 17 giugno 2021, che copre ogni situazione di contrasto tra le parti.
Consegue il rigetto della domanda.
III. Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzate verso i lavoratori che, con le loro infondate denunce hanno determinato l'azienda all'illegittimo licenziamento della , se ne rileva, Pt_1 in termini generali, l'ammissibilità.
Si insegna che l'indennità prevista per la reintegra del lavoratore (art. 18, comma quarto, st. lav.) non esclude la sussistenza di danni ulteriori causati dal licenziamento, danni appunto autonomamente risarcibili: “l'indennità spettante ex art. 18,
pagina 4 di 8 comma quarto, l. n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa.
Sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione. Deve pertanto ritenersi ammessa la configurabilità di danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa e ciò all'unica condizione del rispetto dell'onere probatorio da parte del lavoratore, senza che rilevi la collocazione temporale dei medesimi danni rispetto alla pronuncia della sentenza di reintegra” (Cass. 23 ottobre 2023, n.
29.335; Cass. 5 gennaio 2021, n. 15; Cass. 15 aprile 2013, n. 9073).
IV. A questo punto, dato che la domanda è ammissibile in diritto, vanno valutate nel merito le denunce delle dipendenti che sono state poste a base della contestazione disciplinare dell'azienda in data 1 marzo 2021 (doc. 1).
Si legge: “ ci ha rappresentato che in periodo Parte_2 di lockdown lei avrebbe ostacolato l'azienda, oltre che la stessa
nello svolgimento dell'attività di trattativa Parte_4 con i fornitori, avviata su indicazione specifica della direzione allo scopo di ottenere dilazione di pagamento, vista la difficile situazione di mercato. Ad ogni e-mail con cui veniva richiesta la sua collaborazione per l'esecuzione delle attività necessarie, lei avrebbe risposto con espressioni al limite dell'offensivo con
l'obiettivo di screditarla e di ostacolare il buon esito della delicata operazione”.
Ebbene, nella denunzia di non sono Parte_2 riscontrabili gli estremi della diffamazione, posta la genericità dell'addebito.
pagina 5 di 8 Nella contestazione disciplinare la stessa si limita a riferire che la avrebbe “ostacolato l'azienda nello svolgimento delle Pt_1 trattative dei fornitori”. Se del caso, il fatto denunciato può assurgere ad incidenza sul sinallagma contrattuale.
Prosegue la contestazione disciplinare: “la signora Parte_5
ci ha rappresentato che lei stessa ed alcuni dei suoi
[...] colleghi sono stati da lei minacciati di essere “gambizzati” solo perché si sarebbero opposti ad una sua decisione”.
Anche se vera, la minaccia, oltre che non circostanziata e generica, non può ritenersi penalmente rilevante, in quanto la minaccia appare ben difficilmente realizzabile, oltre che assai poco credibile l'intento di “gambizzare” colleghi di lavoro, per motivi di lavoro, in quanto evento del tutto sproporzionata rispetto agli interessi in gioco.
E' noto che la minaccia riveste potenziale capacità di turbare la situazione di normalità psichica del soggetto passivo quando ricorrano condizioni oggettive e soggettive, accertabili caso per caso: quali, ad es., il tempo, il luogo, la qualità del soggettivo attivo e la sua capacità a delinquere, come pure la condizione del soggetto passivo, in termini di capacità di resistenza (Cass. pen. 29 maggio 1982).
Come nella specie, l'impossibilità oggettiva di arrecare il male minacciato esclude l'idoneità della condotta, come si insegna (v.
Cass. pen. 9 marzo 1965).
Cosicchè, nella specie, la minaccia attribuita alla non Pt_1 può considerarsi seria, tale da assurgere a condotta rilevante ex art. 612 c.p. e la dichiarazione della denunciante diffamatoria.
Ancora, si legge: “la signora ci ha rappresentato Parte_6 che il suo responsabile amministrativo è stato da lei insultato ed umiliato davanti a più persone”.
Anche tale denuncia si rivela generica ed acircostanziata, dato che non viene precisato la tipologia di insulto e neppure sono indicate le circostanze dell'accaduto.
pagina 6 di 8 Si legge, poi: “la signora ci ha rappresentato che Parte_6 molti dei suoi sottoposti sono stati minacciati di ritorsioni, nel caso in cui non le avessero assegnato il punteggio massimo dei questionari di autovalutazione”.
Anche questa denuncia è affetta da grave genericità e non è in grado di assurgere a minaccia penalmente rilevante.
Ancora, punto 6: “la signora soli c'è rappresentato di Pt_6 essere stata discriminata da lei in ordine all'assegnazione delle ore di lavoro effettivo rispetto alla collocazione in cassa integrazione
e ciò solo per aver avuto un precedente contrasto lavorativo con lei”.
La condotta denunciata può assurgere a rilevanza in ambito lavoristico, e non certo in campo penale.
Infine: “la sig. ci ha rappresentato che i Controparte_3 colleghi del controllo di gestione hanno incontrato più volte nel suo ufficio una sua sottoposta che lamentava il disagio subito dai modi non professionali e dispotici da lei adottati nei suoi confronti, specialmente nel caso di richieste di supporto per dubbi o dei esigenze di lavoro”.
Quest'ultima, oltre ad essere una denuncia de relato, scarsamente verificabile in quanto vengono riferite dichiarazioni rese da altri e quindi di per sé poco credibile, si rivela, comunque, assai generica e priva di alcun profilo diffamatorio.
Conclusivamente, le dichiarazioni poste a fondamento della denunzie disciplinari e del relativo addebito disciplinare da parte del datore di lavoro in data 1° marzo 2021, sono prive di carattere diffamatorio e quindi la domanda risarcitoria avanzata dalla Pt_1 su tale base va reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 10 ottobre Parte_7
2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui €
300 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6456/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
[...] CP_2
[...] [...]
Controparte_3
[...]
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6456/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAZZI GIULIO Parte_1 C.F._1 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO MARCO GUERRA, 9 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BONAZZI GIULIO RE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Controparte_1 C.F._2 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI AN CP_1 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Parte_2 C.F._4 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Parte_3 C.F._5 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI Controparte_3 C.F._6 AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI AN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASENGHI AN e dell'avv. CP_3 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO 60 MODENApresso il difensore avv. BASENGHI
AN
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio ha convenuto in Parte_1 giudizio CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e per sentire dichiarare responsabili per le CP_3 Controparte_1 dichiarazioni non veritiere e diffamatorie riportate e poste a fondamento della contestazione disciplinare in data 1/3/2021, cui è seguito licenziamento in tronco (poi annullato per insussistenza dei fatti addebitati, con successiva reintegra del lavoratore), con condanna dei medesimi al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La ricorrente ha pure convenuto in giudizio l'ex
Cont datore di lavoro, . per sentirla dichiara tenuta e CP_3 condannare in quanto responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
II. In via preliminare, i convenuti hanno eccepito l'intervenuta rinuncia alle pretese azionate in questo giudizio per effetto della transazione intercorsa in sede giudiziale con conseguente improcedibilità ed inammissibilità della domanda di condanna proposta dall'attrice.
È un fatto che tra la società e è CP_3 Parte_1 intervenuto in data 17 giugno 2021 una conciliazione in forza della quale la prima ha dichiarato che il licenziamento è stato “male attuato e ed era formalmente viziato”, la stessa si è obbligata a reintegrare la lavoratrice.
A sua volta, la ha dichiarato (punto 8) che, per effetto Pt_1 della conciliazione, “sono state soddisfatte le domande indicate in
pagina 3 di 8 ricorso in relazione alle quali di conseguenza dichiara di essere stata integralmente tacitata, dando atto di null'altro avere a pretendere da in ordine alla medesima”. CP_4
Si assume quindi che la transazione, dato che coprirebbe il dedotto ed il deducibile, come avviene col giudicato, avrebbe coperto e sarebbe estesa anche alle domande risarcitorie avanzate in questa sede a fronte delle dichiarazioni diffamatorie poste a base della denunzia disciplinare poi annullata.
Il rilievo trova fondamento (“l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile”: Cass. 14 gennaio
2025, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482), con riguardo alla sola posizione di che, unica, è stata parte sostanziale della CP_3 transazione/conciliazione de qua.
Consegue, pertanto, che la pretesa risarcitoria avanzata dalla verso la ex datrice di lavoro è coperta dagli effetti Pt_1 sostanziale del negozio transattivo concluso in data 17 giugno 2021, che copre ogni situazione di contrasto tra le parti.
Consegue il rigetto della domanda.
III. Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzate verso i lavoratori che, con le loro infondate denunce hanno determinato l'azienda all'illegittimo licenziamento della , se ne rileva, Pt_1 in termini generali, l'ammissibilità.
Si insegna che l'indennità prevista per la reintegra del lavoratore (art. 18, comma quarto, st. lav.) non esclude la sussistenza di danni ulteriori causati dal licenziamento, danni appunto autonomamente risarcibili: “l'indennità spettante ex art. 18,
pagina 4 di 8 comma quarto, l. n. 300/1970, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa.
Sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione. Deve pertanto ritenersi ammessa la configurabilità di danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa e ciò all'unica condizione del rispetto dell'onere probatorio da parte del lavoratore, senza che rilevi la collocazione temporale dei medesimi danni rispetto alla pronuncia della sentenza di reintegra” (Cass. 23 ottobre 2023, n.
29.335; Cass. 5 gennaio 2021, n. 15; Cass. 15 aprile 2013, n. 9073).
IV. A questo punto, dato che la domanda è ammissibile in diritto, vanno valutate nel merito le denunce delle dipendenti che sono state poste a base della contestazione disciplinare dell'azienda in data 1 marzo 2021 (doc. 1).
Si legge: “ ci ha rappresentato che in periodo Parte_2 di lockdown lei avrebbe ostacolato l'azienda, oltre che la stessa
nello svolgimento dell'attività di trattativa Parte_4 con i fornitori, avviata su indicazione specifica della direzione allo scopo di ottenere dilazione di pagamento, vista la difficile situazione di mercato. Ad ogni e-mail con cui veniva richiesta la sua collaborazione per l'esecuzione delle attività necessarie, lei avrebbe risposto con espressioni al limite dell'offensivo con
l'obiettivo di screditarla e di ostacolare il buon esito della delicata operazione”.
Ebbene, nella denunzia di non sono Parte_2 riscontrabili gli estremi della diffamazione, posta la genericità dell'addebito.
pagina 5 di 8 Nella contestazione disciplinare la stessa si limita a riferire che la avrebbe “ostacolato l'azienda nello svolgimento delle Pt_1 trattative dei fornitori”. Se del caso, il fatto denunciato può assurgere ad incidenza sul sinallagma contrattuale.
Prosegue la contestazione disciplinare: “la signora Parte_5
ci ha rappresentato che lei stessa ed alcuni dei suoi
[...] colleghi sono stati da lei minacciati di essere “gambizzati” solo perché si sarebbero opposti ad una sua decisione”.
Anche se vera, la minaccia, oltre che non circostanziata e generica, non può ritenersi penalmente rilevante, in quanto la minaccia appare ben difficilmente realizzabile, oltre che assai poco credibile l'intento di “gambizzare” colleghi di lavoro, per motivi di lavoro, in quanto evento del tutto sproporzionata rispetto agli interessi in gioco.
E' noto che la minaccia riveste potenziale capacità di turbare la situazione di normalità psichica del soggetto passivo quando ricorrano condizioni oggettive e soggettive, accertabili caso per caso: quali, ad es., il tempo, il luogo, la qualità del soggettivo attivo e la sua capacità a delinquere, come pure la condizione del soggetto passivo, in termini di capacità di resistenza (Cass. pen. 29 maggio 1982).
Come nella specie, l'impossibilità oggettiva di arrecare il male minacciato esclude l'idoneità della condotta, come si insegna (v.
Cass. pen. 9 marzo 1965).
Cosicchè, nella specie, la minaccia attribuita alla non Pt_1 può considerarsi seria, tale da assurgere a condotta rilevante ex art. 612 c.p. e la dichiarazione della denunciante diffamatoria.
Ancora, si legge: “la signora ci ha rappresentato Parte_6 che il suo responsabile amministrativo è stato da lei insultato ed umiliato davanti a più persone”.
Anche tale denuncia si rivela generica ed acircostanziata, dato che non viene precisato la tipologia di insulto e neppure sono indicate le circostanze dell'accaduto.
pagina 6 di 8 Si legge, poi: “la signora ci ha rappresentato che Parte_6 molti dei suoi sottoposti sono stati minacciati di ritorsioni, nel caso in cui non le avessero assegnato il punteggio massimo dei questionari di autovalutazione”.
Anche questa denuncia è affetta da grave genericità e non è in grado di assurgere a minaccia penalmente rilevante.
Ancora, punto 6: “la signora soli c'è rappresentato di Pt_6 essere stata discriminata da lei in ordine all'assegnazione delle ore di lavoro effettivo rispetto alla collocazione in cassa integrazione
e ciò solo per aver avuto un precedente contrasto lavorativo con lei”.
La condotta denunciata può assurgere a rilevanza in ambito lavoristico, e non certo in campo penale.
Infine: “la sig. ci ha rappresentato che i Controparte_3 colleghi del controllo di gestione hanno incontrato più volte nel suo ufficio una sua sottoposta che lamentava il disagio subito dai modi non professionali e dispotici da lei adottati nei suoi confronti, specialmente nel caso di richieste di supporto per dubbi o dei esigenze di lavoro”.
Quest'ultima, oltre ad essere una denuncia de relato, scarsamente verificabile in quanto vengono riferite dichiarazioni rese da altri e quindi di per sé poco credibile, si rivela, comunque, assai generica e priva di alcun profilo diffamatorio.
Conclusivamente, le dichiarazioni poste a fondamento della denunzie disciplinari e del relativo addebito disciplinare da parte del datore di lavoro in data 1° marzo 2021, sono prive di carattere diffamatorio e quindi la domanda risarcitoria avanzata dalla Pt_1 su tale base va reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 10 ottobre Parte_7
2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui €
300 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 8 di 8