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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 3817/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia n. 128/2024 pubblicata il 03.06.2024
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Napoli alla via del Grande Archivio n. 32 presso l'avv. Giovanni Paratore da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
con sede in Afragola alla via Luigi Settembrini n. 22 (C.F. Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Crispano alla via Limitone n. 31 presso l'avv. Vincenzo Franzese da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Parte_1
Napoli - Sezione Distaccata di Ischia ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2021, con cui le veniva intimato il pagamento di € 23.193,91 oltre interessi e pagina 1 di 2 spese della procedura monitoria in favore della e l'ha condannata al rimborso delle CP_1 spese di lite avversarie distratte in favore del difensore della società opposta.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_1 integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 10.02.2025, ha disposto che l'udienza del 28.02.2025 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza comunicata il 28.02.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 04.04.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 07.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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