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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/05/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2655 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
* * *
Successivamente oggi 07 maggio 2025, alle ore 09,00, innanzi al giudice Damiano
Camplani, sono comparsi: per l'avv. Elena Basso;
Parte_1 per l'avv. Fabio Parte_2
Biancardi.
L'avv. precisa le proprie conclusioni come note conclusivi 22.04.2024;
L'avv. Biancardi precisa le proprie conclusioni come note conclusivi 15.04.2024,
e fa presente di avere esperito mediazione come da documentazione in atti, che ha avuto esito negativa in ragione della mancata ingiustificata partecipazione di controparte.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Basso chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese;
insiste nell'ammissione delle prove formulate in atti.
l'avv. Biancardi insiste per la conferma del decreto opposto riportandosi alle motivazioni già espresse negli atti difensivi e opponendosi all'ammissione delle prove richieste da controparte;
con condanna alle spese.
Il Giudice dopo discussione, visto l'art. 281 sexies III co. c.p.c.
Pagina 1 di 8 si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice Damiano Camplani, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 13,24.
Il giudice onorario
Damiano Camplani
Firmato digitalmente
Pagina 2 di 8 R.G. 2655 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2655 / 2024 promossa da: impresa individuale (p.iva: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Verona, Via Pantheon n. 50, in persona dell'omonimo titolare sig.
(c.f.: ), con domicilio eletto presso l'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Elena Basso (c.f.: ), in Verona, Lung'Adige Matteotti, n. 1, CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende, come da procura alle liti 12.03.2024 allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 15.04.2024.
- ATTRICE OPPONENTE - contro società Parte_2
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2
con sede legale in Bosco UO (Vr), Via Grobbe, n. 58, Parte_2 con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Fabio Biancardi (c.f.:
[...]
) in Verona, Stradone San Fermo, n. 19, che la rappresenta e C.F._3 difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
10.06.2024.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Pagina 3 di 8 Oggetto: contratto di fornitura - pagamento credito da fattura
***
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del
4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass.
SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di
Pagina 4 di 8 un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente impresa individuale LA HE: 1) non contesta le prestazioni (sia per quantità che per qualità) portate dalla fattura azionata in via monitoria;
1) nega l'esistenza del credito affermato da controparte;
2) afferma come la contabilità di controparte sia “confusa”; 3) l'inesistenza del credito è provata dalla dichiarazione avversaria 21.09.2024 (rectius 21.09.2023) - doc. 6 opponente (rectius doc. 4) avente valore di “confessione” (cfr. pag. 3 comparsa); parte opponente così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria diversa eccezione deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e per l'effetto, accertato l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento dello stesso, revocare il decreto ingiuntivo numero 488 del 2024, pubblicato in data 8 marzo 2024 da questo ufficio con vittoria di spese”. richiamati per relationem i contenuti dell'atto di costituzione con cui l'opposta rileva come: 1) osserva come parte opponente non ha contestato quantità e qualità dei lavori svolti a favore di parte opponente e portati dalla fattura n. 68 dell'11 12.2016; 2) nega qualsiasi volere confessorio ai contenuti della mail
21.09.2023 inviata dallo stesso avv. Biancardi, osservando come con successiva mail 20.10.2023 (doc. 4 opposta) era stato chiarito l'equivoco in cui l'avv.
Biancardi era incorso;
3) rileva come a seguito di sollecito di pagamento della fattura azionata come da doc. 7 opposta (rectius doc. 5), parte opponente si è limitata a chiedere il codice Iban, e così a seguito di sollecito 28.03.2023, sempre a mezzo WhatsApp, non vi sono mai state contestazioni (circostanza non contestata da parte opponente). parte opposta così precisa le proprie conclusioni:
Pagina 5 di 8 “Respingersi l'opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 488/2024 Ing. perché priva di fondamento in fatto ed in diritto e conseguentemente confermarsi il decreto medesimo in ogni sua statuizione;
condannarsi al pagamento, il favore della Parte_1 [...]
della somma capitale di € 10.118,60 Parte_2 oltre agli interessi ex art D.L. 231/2002 dalla data della fattura saldo ed alle spese liquidate in decreto;
con vittoria delle spese, competenze del presente giudizio di opposizione, oltre al rimborso forfettario spese generali”.
All'udienza del 02.10.2024, assenti le parti, i difensori chiedevano preliminarmente un rinvio della causa al fine di consentire l'instaurazione della procedura di mediazione;
all'esito dell'udienza, sentiti i difensori, veniva fissata nuova prima udienza al fine di consentire alle parti di essere presenti personalmente e così tentare una soluzione conciliativa;
alla successiva udienza del 19.11.2024 il l.r.p.t. di parte opposta, ad esclusione del minore importo di euro 3.000,00, negava di avere ricevuto ulteriori somme relative alla fattura azionata, e precisava di avere ricevuto altre somme da parte opponente ma che erano relative ad altri rapporti;
all'esito dell'udienza, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando la causa al giorno 03.12.2024 per verificane l'esito; parte opponente rifiutava la proposta mentre parte opposta accettava;
preso atto dell'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo, con ordinanza 30.12.2024 il giudice provvedeva sulle istanze delle parti e fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 07.05.2025 con assegnazione di termine per brevi note difensive.
1) Sulla non contestazione della fattura n. 68 dell'11.12.2016 in punto quantità, qualità, prezzo e avvenuta consegna dei beni oggetto di fornitura
Assorbente, rispetto ad ogni altra valutazione in diritto, è la circostanza per cui l'impresa individuale LA HE non ha mai contestato quantità, qualità, prezzo e avvenuta consegna dei beni oggetto di fornitura, beni indicati nella
Pagina 6 di 8 fattura n. 68 dell'11.12.2016 azionata in via monitoria;
per l'effetto i predetti profili in fatto devono ritenersi dimostrati.
2) Sull'affermato valore confessorio della mail 21.09.2023 formata ed inviata dall'avv. Fabio Biacardi
Letti contenuti del doc. 4 di parte opponente (mail avv. Biancardi 21.09.2023) in cui dichiara che in relazione alla fattura (non meglio precisata) la società assistita ha già ricevuto acconti per euro 16.118,60 (13.118,60 + 3.000,00); letta altresì la successiva mail dell'avv. Biancardi 20.10.2023 (doc. 4 opposta), data antecedente alla formazione del ricorso per decreto ingiuntivo 30.01.2024) in cui indica la fattura corretta (quella azionata in via monitoria - n.d.e.) e precisa che la propria assistita ha ricevuto per tale fattura un solo acconto per euro 3.000,00; lette le dichiarazioni del sig. (l.r.p.t. dell'opposta) rese Parte_2 all'udienza del 19.11.2024 in cui conferma che in relazione alla fattura azionata in via monitoria (per complessivi euro 13.118,60) ha ricevuto il solo acconto di euro 3.000,00; ritenuto come ad avviso di questo giudice, alle dichiarazioni rese dal difensore (seppure in relazione ad un mandato difensivo) non possono essere ricondotte nell'alveo dell'istituto della confessione, essendo necessario, sul punto, debita procura speciale;
la giurisprudenza di legittimità, in caso analogo, così si è espressa: “Poiché la confessione, intesa nei termini di cui all'art. 2730 c.c., è atto di parte, sia essa spontanea oppure provocata tramite interrogatorio formale, le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. III n. 9864 del 07.05.2014).
3) Conferma ordinanza in punto mezzi di prova orali
Parte opponente insiste per l'ammissione del capitolo di prova formulato nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; si ribadisce la genericità della formulazione del capitolo laddove non è possibile comprendere il numero degli affermati pagamenti, e quindi numero e date in cui sarebbero avvenuti;
profilo
Pagina 7 di 8 assorbente rispetto all'ammissibilità della prova alla luce del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. (ed in ogni caso non accoglibile non essendo possibile valutarne l'ammissibilità in assenza di indicazione dell'ammontare dei singoli pagamenti, peraltro neppure indicati nel numero).
4) Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio di merito e in applicazione del principio della soccombenza, parte opponente impresa individuale LA HE è condannata al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta e che si liquidano ex Parte_2
D.M. n. 55/2014 in euro 919,00 per la fase studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 580,00 per la fase di mediazione, euro 1.400,00 per la fase istruttoria ed euro 1.410,00 per la fase decisionale (le ultime due ridotte per la minore attività difensiva) oltre al rimborso delle spese esenti, rimborso forfettario
15%, cpa ed iva di legge, quest'ultima se dovuta, nonché al rimborso della somma di euro 156,00, oltre iva se dovuta per le spese di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 488 dell'08.03.2024 – R.G. 966/2024, giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, e ne dichiara l'esecutorietà;
2) respinge le domande svolte da parte opponente impresa individuale
LA HE;
3) spese di lite come in motivazione.
Così deciso in Verona, il 07 maggio 2025
Il giudice Damiano Camplani
Firmato digitalmente
Pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
* * *
Successivamente oggi 07 maggio 2025, alle ore 09,00, innanzi al giudice Damiano
Camplani, sono comparsi: per l'avv. Elena Basso;
Parte_1 per l'avv. Fabio Parte_2
Biancardi.
L'avv. precisa le proprie conclusioni come note conclusivi 22.04.2024;
L'avv. Biancardi precisa le proprie conclusioni come note conclusivi 15.04.2024,
e fa presente di avere esperito mediazione come da documentazione in atti, che ha avuto esito negativa in ragione della mancata ingiustificata partecipazione di controparte.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Basso chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese;
insiste nell'ammissione delle prove formulate in atti.
l'avv. Biancardi insiste per la conferma del decreto opposto riportandosi alle motivazioni già espresse negli atti difensivi e opponendosi all'ammissione delle prove richieste da controparte;
con condanna alle spese.
Il Giudice dopo discussione, visto l'art. 281 sexies III co. c.p.c.
Pagina 1 di 8 si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice Damiano Camplani, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 13,24.
Il giudice onorario
Damiano Camplani
Firmato digitalmente
Pagina 2 di 8 R.G. 2655 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2655 / 2024 promossa da: impresa individuale (p.iva: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Verona, Via Pantheon n. 50, in persona dell'omonimo titolare sig.
(c.f.: ), con domicilio eletto presso l'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Elena Basso (c.f.: ), in Verona, Lung'Adige Matteotti, n. 1, CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende, come da procura alle liti 12.03.2024 allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 15.04.2024.
- ATTRICE OPPONENTE - contro società Parte_2
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2
con sede legale in Bosco UO (Vr), Via Grobbe, n. 58, Parte_2 con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Fabio Biancardi (c.f.:
[...]
) in Verona, Stradone San Fermo, n. 19, che la rappresenta e C.F._3 difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
10.06.2024.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Pagina 3 di 8 Oggetto: contratto di fornitura - pagamento credito da fattura
***
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del
4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass.
SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di
Pagina 4 di 8 un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente impresa individuale LA HE: 1) non contesta le prestazioni (sia per quantità che per qualità) portate dalla fattura azionata in via monitoria;
1) nega l'esistenza del credito affermato da controparte;
2) afferma come la contabilità di controparte sia “confusa”; 3) l'inesistenza del credito è provata dalla dichiarazione avversaria 21.09.2024 (rectius 21.09.2023) - doc. 6 opponente (rectius doc. 4) avente valore di “confessione” (cfr. pag. 3 comparsa); parte opponente così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria diversa eccezione deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e per l'effetto, accertato l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento dello stesso, revocare il decreto ingiuntivo numero 488 del 2024, pubblicato in data 8 marzo 2024 da questo ufficio con vittoria di spese”. richiamati per relationem i contenuti dell'atto di costituzione con cui l'opposta rileva come: 1) osserva come parte opponente non ha contestato quantità e qualità dei lavori svolti a favore di parte opponente e portati dalla fattura n. 68 dell'11 12.2016; 2) nega qualsiasi volere confessorio ai contenuti della mail
21.09.2023 inviata dallo stesso avv. Biancardi, osservando come con successiva mail 20.10.2023 (doc. 4 opposta) era stato chiarito l'equivoco in cui l'avv.
Biancardi era incorso;
3) rileva come a seguito di sollecito di pagamento della fattura azionata come da doc. 7 opposta (rectius doc. 5), parte opponente si è limitata a chiedere il codice Iban, e così a seguito di sollecito 28.03.2023, sempre a mezzo WhatsApp, non vi sono mai state contestazioni (circostanza non contestata da parte opponente). parte opposta così precisa le proprie conclusioni:
Pagina 5 di 8 “Respingersi l'opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 488/2024 Ing. perché priva di fondamento in fatto ed in diritto e conseguentemente confermarsi il decreto medesimo in ogni sua statuizione;
condannarsi al pagamento, il favore della Parte_1 [...]
della somma capitale di € 10.118,60 Parte_2 oltre agli interessi ex art D.L. 231/2002 dalla data della fattura saldo ed alle spese liquidate in decreto;
con vittoria delle spese, competenze del presente giudizio di opposizione, oltre al rimborso forfettario spese generali”.
All'udienza del 02.10.2024, assenti le parti, i difensori chiedevano preliminarmente un rinvio della causa al fine di consentire l'instaurazione della procedura di mediazione;
all'esito dell'udienza, sentiti i difensori, veniva fissata nuova prima udienza al fine di consentire alle parti di essere presenti personalmente e così tentare una soluzione conciliativa;
alla successiva udienza del 19.11.2024 il l.r.p.t. di parte opposta, ad esclusione del minore importo di euro 3.000,00, negava di avere ricevuto ulteriori somme relative alla fattura azionata, e precisava di avere ricevuto altre somme da parte opponente ma che erano relative ad altri rapporti;
all'esito dell'udienza, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando la causa al giorno 03.12.2024 per verificane l'esito; parte opponente rifiutava la proposta mentre parte opposta accettava;
preso atto dell'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo, con ordinanza 30.12.2024 il giudice provvedeva sulle istanze delle parti e fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 07.05.2025 con assegnazione di termine per brevi note difensive.
1) Sulla non contestazione della fattura n. 68 dell'11.12.2016 in punto quantità, qualità, prezzo e avvenuta consegna dei beni oggetto di fornitura
Assorbente, rispetto ad ogni altra valutazione in diritto, è la circostanza per cui l'impresa individuale LA HE non ha mai contestato quantità, qualità, prezzo e avvenuta consegna dei beni oggetto di fornitura, beni indicati nella
Pagina 6 di 8 fattura n. 68 dell'11.12.2016 azionata in via monitoria;
per l'effetto i predetti profili in fatto devono ritenersi dimostrati.
2) Sull'affermato valore confessorio della mail 21.09.2023 formata ed inviata dall'avv. Fabio Biacardi
Letti contenuti del doc. 4 di parte opponente (mail avv. Biancardi 21.09.2023) in cui dichiara che in relazione alla fattura (non meglio precisata) la società assistita ha già ricevuto acconti per euro 16.118,60 (13.118,60 + 3.000,00); letta altresì la successiva mail dell'avv. Biancardi 20.10.2023 (doc. 4 opposta), data antecedente alla formazione del ricorso per decreto ingiuntivo 30.01.2024) in cui indica la fattura corretta (quella azionata in via monitoria - n.d.e.) e precisa che la propria assistita ha ricevuto per tale fattura un solo acconto per euro 3.000,00; lette le dichiarazioni del sig. (l.r.p.t. dell'opposta) rese Parte_2 all'udienza del 19.11.2024 in cui conferma che in relazione alla fattura azionata in via monitoria (per complessivi euro 13.118,60) ha ricevuto il solo acconto di euro 3.000,00; ritenuto come ad avviso di questo giudice, alle dichiarazioni rese dal difensore (seppure in relazione ad un mandato difensivo) non possono essere ricondotte nell'alveo dell'istituto della confessione, essendo necessario, sul punto, debita procura speciale;
la giurisprudenza di legittimità, in caso analogo, così si è espressa: “Poiché la confessione, intesa nei termini di cui all'art. 2730 c.c., è atto di parte, sia essa spontanea oppure provocata tramite interrogatorio formale, le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. III n. 9864 del 07.05.2014).
3) Conferma ordinanza in punto mezzi di prova orali
Parte opponente insiste per l'ammissione del capitolo di prova formulato nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; si ribadisce la genericità della formulazione del capitolo laddove non è possibile comprendere il numero degli affermati pagamenti, e quindi numero e date in cui sarebbero avvenuti;
profilo
Pagina 7 di 8 assorbente rispetto all'ammissibilità della prova alla luce del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. (ed in ogni caso non accoglibile non essendo possibile valutarne l'ammissibilità in assenza di indicazione dell'ammontare dei singoli pagamenti, peraltro neppure indicati nel numero).
4) Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio di merito e in applicazione del principio della soccombenza, parte opponente impresa individuale LA HE è condannata al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta e che si liquidano ex Parte_2
D.M. n. 55/2014 in euro 919,00 per la fase studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 580,00 per la fase di mediazione, euro 1.400,00 per la fase istruttoria ed euro 1.410,00 per la fase decisionale (le ultime due ridotte per la minore attività difensiva) oltre al rimborso delle spese esenti, rimborso forfettario
15%, cpa ed iva di legge, quest'ultima se dovuta, nonché al rimborso della somma di euro 156,00, oltre iva se dovuta per le spese di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 488 dell'08.03.2024 – R.G. 966/2024, giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, e ne dichiara l'esecutorietà;
2) respinge le domande svolte da parte opponente impresa individuale
LA HE;
3) spese di lite come in motivazione.
Così deciso in Verona, il 07 maggio 2025
Il giudice Damiano Camplani
Firmato digitalmente
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