Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6695 del 2025, proposto da
AL TO, GE TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palma Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio - rifiuto, ad istanza ostensiva ai sensi dell’art. 25, l. 241/1990, formatosi il 6.11.2025, con cui il Comune di Palma Campania (NA) ha illegittimamente rigettato la richiesta di accesso agli atti notificata a mezzo pec il 6.10.2025 avanzata da AL TO e GE TO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palma Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che la controversia ha ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza dei ricorrenti,
attraverso il silenzio rifiuto del Comune di Palma Campania, all’acceso agli atti e in particolare alla relazione di sopralluogo del 04/09/2025 prot. 26397.
Visto che la ricorrente ha lamentato censure per violazione dell’art 24 L. 241/1990 – degli artt 22 e 24 L. n. 241/1190 e art 41 Cost
Rilevato che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, deducendo di non avere osteso il verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Palma Campania unitamente al
Comando Dei Carabinieri, trattandosi di atti posti nell’ambito di procedimenti penali, coperti dall’obbligo di segreto.
Considerato che tuttavia contestualmente il comune nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che al fine di evitare contenziosi in riesame delle proprie determinazioni, con provvedimento del responsabile del V settore, datato 25/11/2025, comunicava ai ricorrenti, in pari data
25/11/2025, la possibilità di visionare e richiedere copia della documentazione;
Visto che alla cc del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
DIRITTO
Premesso che per giurisprudenza anche del Giudice di appello la cessazione della materia del
contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
Considerato che la situazione sopravvenuta soddisfa in modo pieno il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332) , il che risulta dalla stessa dichiarazione a verbale del difensore dei ricorrenti; .
Rilevato che per effetto di quanto sopra, concesso l’accesso agli atti amministrativi come richiesto dai ricorrenti, vengono meno i presupposti per la continuazione del presente Giudizio per cessata materia del contendere, mentre l’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in quanto la comunicazione di accoglimento dell’accesso risulta spedita in data anteriore al deposito del presente ricorso ( cfr. all 3 alla memoria di costituzione del Comune) ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AP |
IL SEGRETARIO