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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/10/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1996/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1996/2019 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
L'Aquila, in via Superequum n. 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo
MP e dell'Avv. Lorenzo Sabatini, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla via G. CP_1
Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Roberto Madama e dell'Avv. Chiara
Cucchiella, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 14.04.2025, chiedeva termine per esame della risposta del perito, insisteva per la sostituzione del
C.T.U. ovvero per un approfondimento delle operazioni peritali, in subordine si pagina 1 di 14 riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del
14.04.2025, insisteva per l'accoglimento delle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni spiegate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 17.07.2019 e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni, come precisate nella nota a trattazione scritta del
14.04.2025: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare, in capo alla convenuta SI.ra , la violazione delle CP_1 norme di cui al combinato disposto degli artt. 873 c.c. e 9 ultimo comma N.T.A.
in riferimento al muro di sostegno summenzionato;
e, per Controparte_2
l'effetto, A) ordinare la riduzione in pristino, ovvero la rimozione del muro di sostegno descritto, ex art. 872 del codice civile;
B) condannare la convenuta
, ex art. 872 del codice civile, al risarcimento del danno, nella CP_1 somma prudenziale stimata dal Ctp incaricato, di € 40.000 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese tutte di cause, oltre accessori di legge”.
Con comparsa del 03.12.2019 si costituiva in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare i fatti così come dedotti in narrativa e per l'effetto:
1. In via pregiudiziale: dichiarare improcedibili le domande attoree, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2.
Nel merito: dichiarare nulle ed in ogni caso respingere le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, ridurre, ai sensi degli artt. 2043 e
1227 c.c., l'importo del risarcimento alla cifra di giustizia, individuando la quota di corresponsabilità degli attori nella causazione del danno;
4. Nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, in ogni caso, pagina 2 di 14 ridurre l'importo del risarcimento alla cifra di giustizia in quanto eccessivo e non dovuto.
5. In via riconvenzionale, ordinare al SI. e alla SI.ra Pt_1 di arretrare il muro perimetrale dagli stessi realizzato sulla proprietà Pt_2 della SI.ra ;
6. Sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento delle domande attoree, condannare contestualmente il SI. Pt_1
e la SI.ra a ripristinare l'originario livello del piano di campagna Pt_2 dagli stessi alterato per effetto della realizzazione della strada posta a confine con il fondo della SI.ra .
7. Con condanna alle spese di lite”. CP_1
Alla prima udienza del 23.12.2019 veniva concesso un rinvio al 22.06.2020 per consentire alle parti di integrare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma Ibis del D.lgs. n. 28/2010. A tale udienza, su richiesta di parte convenuta, la controversia veniva rinviata all'udienza del 30.11.2020 disponendo la comparizione personale delle parti per formulare la proposta conciliativa di cui all'art. 185bis c.p.c. Con ordinanza del 21.02.2021 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa, con termine di 40 giorni per prendere posizione per iscritto sulla medesima, che veniva accettata in data
30.03.2021 dalla convenuta, ma rifiutata dall'attrice in data 02.04.2021.
Alla successiva udienza del 12.07.2021 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del
01.08.2022, venivano rigettate le prove orali articolate da parte attrice e ammessa la prova per testi richiesta da parte convenuta, con assunzione delegata al G.O.T. dott.ssa Antonella Camilli.
Esaurita l'assunzione della prova orale, con ordinanza del 08.05.2023 veniva disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
“Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine, eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici: 1) il C.T.U., dopo aver descritto lo stato dei luoghi con relazione scritta corredata da sommario schizzo planimetrico e da documentazione fotografica, individui i parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici locali per le distanze (con particolare riferimento agli artt. 873 c.c. e 9 NTA) applicabili alle proprietà delle odierne parti in causa, tenendo conto dell'accordo del 23.08.2012 e delle eccezioni sollevate del convenuto nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.; 2) all'esito, accerti il rispetto della pagina 3 di 14 distanza minima legale del muro di sostegno realizzato da parte convenuta rispetto al fondo di parte attrice, computata dai punti di massima sporgenza ed attraverso l'utilizzo della necessaria strumentazione, sulla base degli strumenti urbanistici locali sopra richiamati;
3) individui, in caso di eventuale violazione dello strumento urbanistico, la porzione di immobile che dovrà essere oggetto di riduzione in pristino, nonché indichi le possibili soluzioni per il ripristino dei limiti legali, quantificandone i costi;
4) verifichi, inoltre, se il muro di cinta realizzato dagli attori sia ubicato sul fondo di proprietà della convenuta, nei termini prospettati nella comparsa di risposta;
5) in caso di esito positivo del punto precedente, indichi le possibili soluzioni per il ripristino della situazione di diritto, quantificandone i costi”.
Il perito nominato, Geom. prestava giuramento Persona_1 all'udienza del 27.06.2023 e depositava l'elaborato definitivo in data
06.06.2024. Tale elaborato veniva successivamente integrato dal C.T.U. in data
24.03.2025 e 10.04.2025, in risposta ai chiarimenti richiesti da parte convenuta nella nota di trattazione scritta del 21.10.2024, e dalla parte attrice all'udienza del 19.12.2024.
All'udienza del 15.04.2025, che si teneva nelle forme della “trattazione scritta” ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori rappresentano di essere proprietari di un immobile adibito ad abitazione sito in Fraz. Marruci, Via dei Frati n. 3, catastalmente CP_2 individuato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 47 particella n.
3584, confinante con la particella n. 1204 di proprietà della convenuta CP_1
su cui la stessa, a seguito del rilascio del permesso a costruire, ha
[...] realizzato un fabbricato. Al riguardo, precisano di aver rilasciato in favore della medesima un'autorizzazione con atto per Notaio del Persona_2
23.08.2012, rep. 21559, finalizzata alla riduzione delle distanze minime dal confine fra le costruzioni. Tale autorizzazione, nello specifico, consentiva di costruire ad una distanza inferiore a metri lineari cinque dal confine, a condizione che fosse rispettata la distanza minima di metri lineari dieci tra pagina 4 di 14 pareti o parti di pareti di cui almeno una finestrata e le altre distanze minime, come previsto dall'art. 873 c.c. e dall'art. 9 delle N.T.A. del Comune di CP_2
Espongono, altresì, che in prossimità della linea di confine che separa le rispettive proprietà la convenuta ha realizzato un muro di sostegno, collocato ad una distanza di metri 9 dalla parete finestrata e a meno di 5 metri sul confine.
In punto di diritto, gli attori sostengono che il muro di sostegno creato artificialmente dalla convenuta costituisca una nuova costruzione e, in quanto tale, sia soggetto al computo delle distanze legali.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, gli attori agiscono in giudizio per accertare la violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 delle norme tecniche di attuazione del in relazione al muro di sostegno realizzato Controparte_2 dalla convenuta e, per l'effetto, ordinare la riduzione in pristino ovvero CP_1 la rimozione del manufatto, con conseguente condanna al risarcimento del danno causato, derivante dall'abusiva imposizione di servitù sul proprio fondo, che quantificano in € 40.000,00.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, contesta la CP_1 ricostruzione avversaria, rilevando che: i) il terreno di sua proprietà confina, interamente per un lato, con il fondo degli attori;
ii) da un punto di vista altimetrico, i suddetti fondi risultano posti sullo stesso livello di piano per gran parte della lunghezza della linea di confine, mentre un dislivello contraddistingue la restante parte della zona di confine tra i due lotti;
iii) a demarcazione del confine di proprietà tra i due fondi le parti hanno eretto, seppur in tempi differenti, ciascuna una parte del muro di cinta che si estende per tutta la linea di confine;
iv) la sezione di muro contestata è stata edificata con il consenso degli attori e, quindi, nell'esercizio di un legittimo diritto di servitù negoziale, riconosciuto alla convenuta in forza dell'atto di deroga alle distanze tra fabbricati sottoscritto in data 23.08.2012, a rogito del Notaio
, rep. 21559, registrato in data 01.09.2012. In particolare, Persona_2 evidenzia che con il suddetto accordo gli attori hanno espressamente riconosciuto in favore della convenuta una servitù avente ad oggetto il diritto di edificare ad una distanza inferiore di cinque metri dal confine, che varrebbe non solo l'immobile dalla stessa adibito ad abitazione principale, ma anche ogni altra eventuale opera si fosse resa necessaria, in ragione della dizione letterale pagina 5 di 14 della disposizione. In ogni caso, eccepisce l'inoperatività al caso di specie dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9, ultimo comma, delle N.T.A. del CP_2
per difetto del requisito della frontalità tra costruzioni e cioè tra il muro
[...] oggetto di contestazione ed il fabbricato di proprietà degli attori. Al riguardo, precisa che il muro realizzato dalla medesima è un mero muro di cinta, edificato lungo la linea di confine, previo consenso degli attori. Contesta, infine, il preteso danno sia nell'an che nel quantum richiesto.
Conclude, dunque, per il rigetto della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione in pristino della porzione del muro di cinta edificata dagli attori, in quanto la stessa invade il fondo di proprietà della convenuta di circa 20 cm. In caso di accoglimento della domanda attorea, insiste per il ripristino dell'originario livello del piano di campagna, mutato dagli attori a seguito dei lavori di realizzazione della strada.
2. Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda principale avanzata dagli attori appare necessario prendere in considerazione l'eccezione della convenuta relativa alla supposta legittimità dell'opera realizzata dalla sulla scorta dell'accordo sottoscritto tra le parti in data CP_1
23.08.2012, a rogito del Notaio , rep. 21559, registrato in Persona_2 data 01.09.2012.
Al riguardo, non coglie nel segno parte attrice nel sostenere che la servitù in parola sia stata concessa per la sola abitazione principale della convenuta.
Infatti, la stessa si riferisce letteralmente ad “eventuali fabbricati, realizzandi sul terreno di proprietà della detta ”, con la conseguenza che Parte_3 non può considerarsi limitata alla sola abitazione della convenuta, ma a qualunque manufatto che rientri nel concetto di fabbricato, compreso il muro di sostegno oggetto di causa. Tuttavia, contrariamente a quanto prospettato dalla dall'esame dell'accordo si evince chiaramente che la possibilità di CP_1 erigere un fabbricato ad una distanza inferiore a metri 5 dal confine è condizionata al rispetto della “distanza minima di metri lineare dieci (Ml.
10,00) tra pareti o parti di pareti di cui almeno una finestrata e le altre distanze minime previste dal codice civile (art. 9 u.co. N.T.A. e art. 873 c.c.)”
(cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuta).
pagina 6 di 14 Nella specie, non è contestata la circostanza – per vero provata anche a mezzo C.T.P. - che il muro di sostegno realizzato dalla convenuta sia posto ad una distanza di metri lineari 9 da una parete finestrata dell'abitazione degli attori (cfr. C.T.P. Geom. fascicolo parte attrice). Persona_3
Pur volendo ritenere che il muro di sostegno realizzato dalla non CP_1 rientri nel perimetro dei fabbricati indicati nella convenzione sottoscritta tra le parti nel 2012, lo stesso sarebbe comunque tenuto a rispettare la distanza minima di 10 metri, nei termini indicati dalla parte attrice.
Sul punto, è opportuno individuare la normativa di riferimento in materia di distanze legali. Per quanto concerne la norma codicistica prevista a livello generale dal Legislatore, essa è rappresentata dall'art. 873 c.c., il quale prescrive che – in tema di distanze tra edifici – le costruzioni su fondi confinanti, laddove non siano aderenti o unite, devono essere distanti almeno tre metri. Il secondo periodo del medesimo articolo, tuttavia, chiarisce che i regolamenti locali possono prevedere una distanza maggiore. Nel caso di specie, dunque, al fine di individuare l'effettiva distanza legale si deve tener conto dell'art. 9, comma III delle norme tecniche di attuazione al Piano
Regolatore Generale del Comune di secondo cui la distanza tra le CP_2 costruzioni deve essere non inferiore a 10 metri.
Ai fini dell'applicazione della relativa disciplina di cui all'art. 873 c.c. è necessario comprendere se il manufatto edificato dalla convenuta rientri o meno nel concetto di “costruzione”. Sul punto, la giurisprudenza afferma che - ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873
e ss. c.c. e dalle norme dei regolamenti locali - la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, bensì si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, a prescindere dalla tecnica costruttiva adoperata (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02.10.2018, n. 23856; Cass. civ., Sez. II, 29.12.2014, n. 27399;
Cass. civ., Sez. II, 20.07.2011, n. 15972). È stato inoltre recentemente precisato che i regolamenti comunali – stante la loro natura di norme secondarie - non pagina 7 di 14 possono modificare tale nozione codicistica, anche al solo fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è contenuto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.04.2022, n. 12203).
Infine, si è affermato che qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato - così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva - il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo. Di conseguenza, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse nonché alle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.07.2024, n. 20323; Cass. civ., Sez. II, 03.05.2018, n. 10512;
Cass. civ., Sez. II, 17.10.2017, n. 24473). Diversamente, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, che adempie alla sola funzione di sostegno, non è considerato costruzione ai fini dell'art. 873 c.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 16.09.2024, n. 24842).
Orbene, applicando tali coordinate al caso di specie, non può essere condivisa la conclusione cui è giunto il C.T.U., sulla scorta della motivazione precisata nei chiarimenti del 10.04.2025, secondo cui “Il muro di sostegno realizzato non comporta la realizzazione di un terrapieno artificiale essendo un'opera realizzata al sotto la linea originaria del terreno, pertanto non ha generato modifiche sull'andamento naturale del terreno limitrofo” (cfr. pag. 2 integrazione perizia Geom. del 10.04.2025, in atti). Persona_1
In primo luogo, non è contestata la circostanza – rilevata peraltro dallo stesso perito – che il muro di sostegno non risulta completamente interrato ma emerge per 0,47m sopra il livello stradale (cfr. pag. 3 e 4 perizia Geom. Per_1 del 06.06.2024, in atti). In secondo luogo, la parte attrice ha fornito la
[...] prova documentale, ed in particolare fotografica, del fatto che l'andamento altimetrico dei due fondi limitrofi – per il tratto di interesse - sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, a seguito della costruzione dell'abitazione della parte convenuta che,
pagina 8 di 14 di contro, non ha fornito la prova contraria di tale circostanza (cfr. fotografie allegate alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Per l'effetto, il terrapieno edificato da deve essere CP_1 ricondotto all'interno del concetto codicistico di costruzione, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina in materia di distanze legali.
La convenuta, inoltre, ha dedotto che l'opera realizzata sul confine con gli attori sarebbe stata espressamente autorizzata verbalmente da , Parte_1 nella sua qualità di confinante, insieme ad altro confinante, . Persona_4
Tale circostanza, tuttavia, non ha trovato una conferma inequivocabile nel corso dell'istruttoria espletata. Infatti, l'unico teste che ha confermato la circostanza, è il padre della convenuta, dunque non pienamente Testimone_1 attendibile (cfr. testimonianza verbale udienza del 10.10.2022, Testimone_1 in atti). Di contro, , completamente terzo rispetto alle parti in Persona_4 causa, ha confermato di aver espresso il proprio consenso alla realizzazione del muro sulla parte di confine con la propria proprietà, ma ha dichiarato di non sapere se avesse prestato a sua volta il consenso, precisando che Parte_1 nell'incontro menzionato dalla parte convenuta il “non disse nulla al Pt_1 riguardo” (cfr. testimonianza , verbale udienza del 10.10.2022, Persona_4 in atti).
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che il abbia prestato il Pt_1 consenso alla costruzione del muro di sostegno nella posizione oggi contestata, occorre evidenziare che l'art. 9, ultimo comma delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di consente una deroga pattizia alle distanze minime “purché CP_2 venga sempre rispettata la distanza minima di ml. 10 tra pareti o parti di pareti di cui almeno una finestrata”, con la conseguenza che le parti non avrebbero potuto comunque derogare alla distanza minima in parola. D'altronde, il limite dei 10 metri è espressamente previsto dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, da considerarsi norma cogente ed inderogabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,
12.02.2013, n. 844).
Sotto altro e diverso profilo, non coglie nel segno la convenuta nell'eccepire l'inoperatività al caso di specie dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9, ultimo comma, delle N.T.A. del per difetto del requisito Controparte_2
pagina 9 di 14 della frontalità tra costruzioni, ovvero tra il muro oggetto di contestazione ed il fabbricato di proprietà degli attori.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applica anche quando solo una delle due pareti è finestrata, essendo peraltro irrilevante che la parete finestrata sia quella del nuovo edificio o di quello preesistente. La distanza, dunque, deve essere rispettata anche se solo una parte della parete si trova a distanza inferiore a 10 metri e l'obbligo sussiste anche per i tratti di parete privi di finestre, se fronteggiano una parete finestrata (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.06.2019, n. 15178).
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, in accoglimento della domanda attorea dovrà essere ordinato alla parte convenuta l'arretramento del terrapieno con muro di sostegno per la porzione che fronteggia la parete finestrata dell'abitazione di proprietà di e in Parte_1 Parte_2 modo tale da determinare una distanza minima di metri lineari 10 tra la stessa e il terrapieno.
3. Gli attori, inoltre, chiedono la condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato dalla violazione delle distanze legali.
Sul tema, giova rammentare che in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria. In tale ipotesi, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, ed il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. In particolare, mentre nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, nel caso in cui sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione pagina 10 di 14 temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno (cfr. Trib. Roma, Sez. V, 06.11.2023, n. 15912).
Orbene, nel caso di specie, difetta la prova di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello determinato dalla violazione della distanza legale. Gli attori, sul punto, nulla hanno dedotto e allegato, limitandosi a quantificare il danno nell'importo di € 40.000,00, senza fornire ulteriori coordinate. Pur volendo valutare esclusivamente quanto riferito dal C.T.P. Geom. nel Persona_3 suo elaborato, è agevole constatare che l'importo indicato consiste nella quantificazione dell'impossibilità di ampliare il fabbricato degli attori in ipotesi di mancato arretramento del muro (cfr. C.T.P. Geom. fascicolo Persona_3 parte attrice). Considerato che gli attori potranno beneficiare della tutela in forma specifica richiesta, non residua margine per risarcire ulteriori danni non prospettati, con la conseguenza che la domanda dovrà essere rigettata.
4.1 La convenuta, piuttosto, ha chiesto in via riconvenzionale di ordinare agli attori di arretrare il muro perimetrale dagli stessi realizzato sulla proprietà della e, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare CP_1 contestualmente e a ripristinare l'originario Parte_1 Parte_2 livello del piano di campagna dagli stessi alterato per effetto della realizzazione della strada posta a confine con il fondo della convenuta.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa delle parti in relazione alla C.T.U. depositata dal Geom. Al netto Persona_1 del mancato rispetto dei termini assegnati per l'invio della bozza alle parti ovvero per il deposito della perizia definitiva, circostanze che possono al più influire sul compenso riconoscibile al perito, è necessario osservare che alle parti è stato assegnato, già con ordinanza del 16.04.2024, un nuovo termine per presentare osservazioni alla bozza tardivamente inviata dal perito.
A seguito della richiesta di chiarimenti della parte convenuta, inoltre, con ordinanza del 21.10.2024 veniva assegnato al C.T.U. nuovo termine per chiarimenti scritti. Infine, con ordinanza del 18.12.2024 veniva autorizzata non solo la proroga al perito per rendere i chiarimenti richiesti dalla convenuta, ma anche l'estensione alle osservazioni formulate dalla parte attrice all'udienza del pagina 11 di 14 16.12.2024, sebbene non tempestivamente formulate in occasione della precedente udienza del 21.10.2024. Nondimeno, nonostante il perito abbia depositato l'ultimo chiarimento in data 10.04.2025, gli attori hanno avuto un termine ragionevole, in vista dell'udienza del 15.04.2025, per far valere eventuali contestazioni, anche in considerazione della natura dei chiarimenti resi dal perito. Considerato tuttavia che – anche in relazione al profilo di interesse relativo alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta – gli attori hanno avuto la possibilità di effettuare le opportune contestazioni anche negli scritti conclusionali, ne consegue che, in relazione alla C.T.U. del Geom.
il contraddittorio con le parti deve ritenersi pienamente rispettato. Per_1
4.2 Tanto premesso, nell'integrazione del 10.04.2025 il C.T.U. ha chiarito che “Si precisa, a correzione di quanto indicato nella relazione CTU definitiva per un errore di identificazione di chi avesse realizzato il muro di cinta in oggetto, che il muro di cinta realizzato dalla parte attrice risulta anche esso posto nella proprietà della convenuta. Nello specifico il muro di cinta realizzato dalla parte attrice mantiene l'allineamento originale della linea di confine pertanto, come indicato per il muro di sostegno realizzato dalla parte della convenuta, risulta essere realizzato nella proprietà della convenuta” (cfr. pag. 3 integrazione perizia Geom. del 10.04.2025, in atti). Le Persona_1 contestazioni mosse dagli attori nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica al perito non possono essere condivise. Come si evince chiaramente dallo “stralcio Sezione A-B” allegato alla prima versione della perizia del
06.06.2024, infatti, il muro di contenimento realizzato dalla è situato per CP_1 intero nella sua proprietà, entro la linea rossa tratteggiata del confine, né gli attori hanno mai contestato la circostanza (cfr. pag. 4 perizia Geom. Per_1 del 06.06.2024, in atti). Considerato che il muro realizzato da
[...] [...]
e è pacificamente posto in continuazione con la Pt_1 Parte_2 porzione eretta dalla convenuta, come d'altronde emerge dalla documentazione fotografica prodotta, ne consegue che lo stesso è necessariamente posizionato sulla proprietà come accertato dal perito (cfr. pag. 5 perizia Geom. CP_1 del 06.06.2024, in atti). Nemmeno emerge la paventata Persona_1 mancata verifica dell'effettivo posizionamento del muro realizzato dagli attori, giacché il C.T.U. precisa che la conclusione di cui al punto n. 4 è suffragata pagina 12 di 14 dalle misurazioni topografiche eseguite in situ, né la circostanza risulta essere mai stata contestata tempestivamente dalla parte attrice (cfr. pag. 7 perizia
Geom. del 06.06.2024, in atti). Infine, nessuna valutazione Persona_1 ultra petita può essere attribuita al perito per aver proposto la demolizione del muro sino al piano strada, con quantificazione dei costi, atteso che l'indicazione di possibili soluzioni era stata espressamente richiesta al punto n. 5 del quesito.
Per l'effetto, dovrà essere ordinato alla parte attrice di demolire, a sua cura e spese, il muro realizzato sino al piano strada, nei termini indicati dal C.T.U.
4.3 Non potrà essere accolta, invece, la domanda della convenuta finalizzata alla condanna degli attori al ripristino dell'originario livello del piano di campagna, non avendo la medesima fornito la prova della sua alterazione a seguito dei lavori di realizzazione della strada.
5.1 In ragione dell'accoglimento parziale delle domande formulate da entrambe le parti, sussiste la soccombenza reciproca prevista dall'art. 92, comma II c.p.c. che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le medesime.
5.2 Per le stesse motivazioni si ritiene equo porre definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1996/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, ordina a di arretrare il terrapieno con muro CP_1 di sostegno per la porzione che fronteggia la parete finestrata dell'abitazione di proprietà degli attori, in modo tale da determinare una distanza minima di metri lineari 10 tra la stessa e il terrapieno;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori nei confronti della convenuta;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, ordina a e di demolire, a Parte_1 Parte_2 loro cura e spese, il muro realizzato sino al piano strada, nei termini indicati dal C.T.U.; pagina 13 di 14 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) pone definitivamente le spese della C.T.U. in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro.
L'Aquila, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1996/2019 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
L'Aquila, in via Superequum n. 10, presso lo studio dell'Avv. Massimo
MP e dell'Avv. Lorenzo Sabatini, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla via G. CP_1
Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Roberto Madama e dell'Avv. Chiara
Cucchiella, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 14.04.2025, chiedeva termine per esame della risposta del perito, insisteva per la sostituzione del
C.T.U. ovvero per un approfondimento delle operazioni peritali, in subordine si pagina 1 di 14 riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del
14.04.2025, insisteva per l'accoglimento delle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni spiegate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 17.07.2019 e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni, come precisate nella nota a trattazione scritta del
14.04.2025: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare, in capo alla convenuta SI.ra , la violazione delle CP_1 norme di cui al combinato disposto degli artt. 873 c.c. e 9 ultimo comma N.T.A.
in riferimento al muro di sostegno summenzionato;
e, per Controparte_2
l'effetto, A) ordinare la riduzione in pristino, ovvero la rimozione del muro di sostegno descritto, ex art. 872 del codice civile;
B) condannare la convenuta
, ex art. 872 del codice civile, al risarcimento del danno, nella CP_1 somma prudenziale stimata dal Ctp incaricato, di € 40.000 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese tutte di cause, oltre accessori di legge”.
Con comparsa del 03.12.2019 si costituiva in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare i fatti così come dedotti in narrativa e per l'effetto:
1. In via pregiudiziale: dichiarare improcedibili le domande attoree, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2.
Nel merito: dichiarare nulle ed in ogni caso respingere le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, ridurre, ai sensi degli artt. 2043 e
1227 c.c., l'importo del risarcimento alla cifra di giustizia, individuando la quota di corresponsabilità degli attori nella causazione del danno;
4. Nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, in ogni caso, pagina 2 di 14 ridurre l'importo del risarcimento alla cifra di giustizia in quanto eccessivo e non dovuto.
5. In via riconvenzionale, ordinare al SI. e alla SI.ra Pt_1 di arretrare il muro perimetrale dagli stessi realizzato sulla proprietà Pt_2 della SI.ra ;
6. Sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento delle domande attoree, condannare contestualmente il SI. Pt_1
e la SI.ra a ripristinare l'originario livello del piano di campagna Pt_2 dagli stessi alterato per effetto della realizzazione della strada posta a confine con il fondo della SI.ra .
7. Con condanna alle spese di lite”. CP_1
Alla prima udienza del 23.12.2019 veniva concesso un rinvio al 22.06.2020 per consentire alle parti di integrare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma Ibis del D.lgs. n. 28/2010. A tale udienza, su richiesta di parte convenuta, la controversia veniva rinviata all'udienza del 30.11.2020 disponendo la comparizione personale delle parti per formulare la proposta conciliativa di cui all'art. 185bis c.p.c. Con ordinanza del 21.02.2021 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa, con termine di 40 giorni per prendere posizione per iscritto sulla medesima, che veniva accettata in data
30.03.2021 dalla convenuta, ma rifiutata dall'attrice in data 02.04.2021.
Alla successiva udienza del 12.07.2021 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del
01.08.2022, venivano rigettate le prove orali articolate da parte attrice e ammessa la prova per testi richiesta da parte convenuta, con assunzione delegata al G.O.T. dott.ssa Antonella Camilli.
Esaurita l'assunzione della prova orale, con ordinanza del 08.05.2023 veniva disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
“Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine, eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici: 1) il C.T.U., dopo aver descritto lo stato dei luoghi con relazione scritta corredata da sommario schizzo planimetrico e da documentazione fotografica, individui i parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici locali per le distanze (con particolare riferimento agli artt. 873 c.c. e 9 NTA) applicabili alle proprietà delle odierne parti in causa, tenendo conto dell'accordo del 23.08.2012 e delle eccezioni sollevate del convenuto nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.; 2) all'esito, accerti il rispetto della pagina 3 di 14 distanza minima legale del muro di sostegno realizzato da parte convenuta rispetto al fondo di parte attrice, computata dai punti di massima sporgenza ed attraverso l'utilizzo della necessaria strumentazione, sulla base degli strumenti urbanistici locali sopra richiamati;
3) individui, in caso di eventuale violazione dello strumento urbanistico, la porzione di immobile che dovrà essere oggetto di riduzione in pristino, nonché indichi le possibili soluzioni per il ripristino dei limiti legali, quantificandone i costi;
4) verifichi, inoltre, se il muro di cinta realizzato dagli attori sia ubicato sul fondo di proprietà della convenuta, nei termini prospettati nella comparsa di risposta;
5) in caso di esito positivo del punto precedente, indichi le possibili soluzioni per il ripristino della situazione di diritto, quantificandone i costi”.
Il perito nominato, Geom. prestava giuramento Persona_1 all'udienza del 27.06.2023 e depositava l'elaborato definitivo in data
06.06.2024. Tale elaborato veniva successivamente integrato dal C.T.U. in data
24.03.2025 e 10.04.2025, in risposta ai chiarimenti richiesti da parte convenuta nella nota di trattazione scritta del 21.10.2024, e dalla parte attrice all'udienza del 19.12.2024.
All'udienza del 15.04.2025, che si teneva nelle forme della “trattazione scritta” ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione sopra riportate e la controversia veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori rappresentano di essere proprietari di un immobile adibito ad abitazione sito in Fraz. Marruci, Via dei Frati n. 3, catastalmente CP_2 individuato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio n. 47 particella n.
3584, confinante con la particella n. 1204 di proprietà della convenuta CP_1
su cui la stessa, a seguito del rilascio del permesso a costruire, ha
[...] realizzato un fabbricato. Al riguardo, precisano di aver rilasciato in favore della medesima un'autorizzazione con atto per Notaio del Persona_2
23.08.2012, rep. 21559, finalizzata alla riduzione delle distanze minime dal confine fra le costruzioni. Tale autorizzazione, nello specifico, consentiva di costruire ad una distanza inferiore a metri lineari cinque dal confine, a condizione che fosse rispettata la distanza minima di metri lineari dieci tra pagina 4 di 14 pareti o parti di pareti di cui almeno una finestrata e le altre distanze minime, come previsto dall'art. 873 c.c. e dall'art. 9 delle N.T.A. del Comune di CP_2
Espongono, altresì, che in prossimità della linea di confine che separa le rispettive proprietà la convenuta ha realizzato un muro di sostegno, collocato ad una distanza di metri 9 dalla parete finestrata e a meno di 5 metri sul confine.
In punto di diritto, gli attori sostengono che il muro di sostegno creato artificialmente dalla convenuta costituisca una nuova costruzione e, in quanto tale, sia soggetto al computo delle distanze legali.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, gli attori agiscono in giudizio per accertare la violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 delle norme tecniche di attuazione del in relazione al muro di sostegno realizzato Controparte_2 dalla convenuta e, per l'effetto, ordinare la riduzione in pristino ovvero CP_1 la rimozione del manufatto, con conseguente condanna al risarcimento del danno causato, derivante dall'abusiva imposizione di servitù sul proprio fondo, che quantificano in € 40.000,00.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, contesta la CP_1 ricostruzione avversaria, rilevando che: i) il terreno di sua proprietà confina, interamente per un lato, con il fondo degli attori;
ii) da un punto di vista altimetrico, i suddetti fondi risultano posti sullo stesso livello di piano per gran parte della lunghezza della linea di confine, mentre un dislivello contraddistingue la restante parte della zona di confine tra i due lotti;
iii) a demarcazione del confine di proprietà tra i due fondi le parti hanno eretto, seppur in tempi differenti, ciascuna una parte del muro di cinta che si estende per tutta la linea di confine;
iv) la sezione di muro contestata è stata edificata con il consenso degli attori e, quindi, nell'esercizio di un legittimo diritto di servitù negoziale, riconosciuto alla convenuta in forza dell'atto di deroga alle distanze tra fabbricati sottoscritto in data 23.08.2012, a rogito del Notaio
, rep. 21559, registrato in data 01.09.2012. In particolare, Persona_2 evidenzia che con il suddetto accordo gli attori hanno espressamente riconosciuto in favore della convenuta una servitù avente ad oggetto il diritto di edificare ad una distanza inferiore di cinque metri dal confine, che varrebbe non solo l'immobile dalla stessa adibito ad abitazione principale, ma anche ogni altra eventuale opera si fosse resa necessaria, in ragione della dizione letterale pagina 5 di 14 della disposizione. In ogni caso, eccepisce l'inoperatività al caso di specie dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9, ultimo comma, delle N.T.A. del CP_2
per difetto del requisito della frontalità tra costruzioni e cioè tra il muro
[...] oggetto di contestazione ed il fabbricato di proprietà degli attori. Al riguardo, precisa che il muro realizzato dalla medesima è un mero muro di cinta, edificato lungo la linea di confine, previo consenso degli attori. Contesta, infine, il preteso danno sia nell'an che nel quantum richiesto.
Conclude, dunque, per il rigetto della domanda chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione in pristino della porzione del muro di cinta edificata dagli attori, in quanto la stessa invade il fondo di proprietà della convenuta di circa 20 cm. In caso di accoglimento della domanda attorea, insiste per il ripristino dell'originario livello del piano di campagna, mutato dagli attori a seguito dei lavori di realizzazione della strada.
2. Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza della domanda principale avanzata dagli attori appare necessario prendere in considerazione l'eccezione della convenuta relativa alla supposta legittimità dell'opera realizzata dalla sulla scorta dell'accordo sottoscritto tra le parti in data CP_1
23.08.2012, a rogito del Notaio , rep. 21559, registrato in Persona_2 data 01.09.2012.
Al riguardo, non coglie nel segno parte attrice nel sostenere che la servitù in parola sia stata concessa per la sola abitazione principale della convenuta.
Infatti, la stessa si riferisce letteralmente ad “eventuali fabbricati, realizzandi sul terreno di proprietà della detta ”, con la conseguenza che Parte_3 non può considerarsi limitata alla sola abitazione della convenuta, ma a qualunque manufatto che rientri nel concetto di fabbricato, compreso il muro di sostegno oggetto di causa. Tuttavia, contrariamente a quanto prospettato dalla dall'esame dell'accordo si evince chiaramente che la possibilità di CP_1 erigere un fabbricato ad una distanza inferiore a metri 5 dal confine è condizionata al rispetto della “distanza minima di metri lineare dieci (Ml.
10,00) tra pareti o parti di pareti di cui almeno una finestrata e le altre distanze minime previste dal codice civile (art. 9 u.co. N.T.A. e art. 873 c.c.)”
(cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuta).
pagina 6 di 14 Nella specie, non è contestata la circostanza – per vero provata anche a mezzo C.T.P. - che il muro di sostegno realizzato dalla convenuta sia posto ad una distanza di metri lineari 9 da una parete finestrata dell'abitazione degli attori (cfr. C.T.P. Geom. fascicolo parte attrice). Persona_3
Pur volendo ritenere che il muro di sostegno realizzato dalla non CP_1 rientri nel perimetro dei fabbricati indicati nella convenzione sottoscritta tra le parti nel 2012, lo stesso sarebbe comunque tenuto a rispettare la distanza minima di 10 metri, nei termini indicati dalla parte attrice.
Sul punto, è opportuno individuare la normativa di riferimento in materia di distanze legali. Per quanto concerne la norma codicistica prevista a livello generale dal Legislatore, essa è rappresentata dall'art. 873 c.c., il quale prescrive che – in tema di distanze tra edifici – le costruzioni su fondi confinanti, laddove non siano aderenti o unite, devono essere distanti almeno tre metri. Il secondo periodo del medesimo articolo, tuttavia, chiarisce che i regolamenti locali possono prevedere una distanza maggiore. Nel caso di specie, dunque, al fine di individuare l'effettiva distanza legale si deve tener conto dell'art. 9, comma III delle norme tecniche di attuazione al Piano
Regolatore Generale del Comune di secondo cui la distanza tra le CP_2 costruzioni deve essere non inferiore a 10 metri.
Ai fini dell'applicazione della relativa disciplina di cui all'art. 873 c.c. è necessario comprendere se il manufatto edificato dalla convenuta rientri o meno nel concetto di “costruzione”. Sul punto, la giurisprudenza afferma che - ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873
e ss. c.c. e dalle norme dei regolamenti locali - la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, bensì si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, a prescindere dalla tecnica costruttiva adoperata (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02.10.2018, n. 23856; Cass. civ., Sez. II, 29.12.2014, n. 27399;
Cass. civ., Sez. II, 20.07.2011, n. 15972). È stato inoltre recentemente precisato che i regolamenti comunali – stante la loro natura di norme secondarie - non pagina 7 di 14 possono modificare tale nozione codicistica, anche al solo fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è contenuto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14.04.2022, n. 12203).
Infine, si è affermato che qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato - così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva - il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo. Di conseguenza, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse nonché alle norme dei regolamenti locali integrative della disciplina codicistica (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.07.2024, n. 20323; Cass. civ., Sez. II, 03.05.2018, n. 10512;
Cass. civ., Sez. II, 17.10.2017, n. 24473). Diversamente, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, che adempie alla sola funzione di sostegno, non è considerato costruzione ai fini dell'art. 873 c.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 16.09.2024, n. 24842).
Orbene, applicando tali coordinate al caso di specie, non può essere condivisa la conclusione cui è giunto il C.T.U., sulla scorta della motivazione precisata nei chiarimenti del 10.04.2025, secondo cui “Il muro di sostegno realizzato non comporta la realizzazione di un terrapieno artificiale essendo un'opera realizzata al sotto la linea originaria del terreno, pertanto non ha generato modifiche sull'andamento naturale del terreno limitrofo” (cfr. pag. 2 integrazione perizia Geom. del 10.04.2025, in atti). Persona_1
In primo luogo, non è contestata la circostanza – rilevata peraltro dallo stesso perito – che il muro di sostegno non risulta completamente interrato ma emerge per 0,47m sopra il livello stradale (cfr. pag. 3 e 4 perizia Geom. Per_1 del 06.06.2024, in atti). In secondo luogo, la parte attrice ha fornito la
[...] prova documentale, ed in particolare fotografica, del fatto che l'andamento altimetrico dei due fondi limitrofi – per il tratto di interesse - sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, a seguito della costruzione dell'abitazione della parte convenuta che,
pagina 8 di 14 di contro, non ha fornito la prova contraria di tale circostanza (cfr. fotografie allegate alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Per l'effetto, il terrapieno edificato da deve essere CP_1 ricondotto all'interno del concetto codicistico di costruzione, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina in materia di distanze legali.
La convenuta, inoltre, ha dedotto che l'opera realizzata sul confine con gli attori sarebbe stata espressamente autorizzata verbalmente da , Parte_1 nella sua qualità di confinante, insieme ad altro confinante, . Persona_4
Tale circostanza, tuttavia, non ha trovato una conferma inequivocabile nel corso dell'istruttoria espletata. Infatti, l'unico teste che ha confermato la circostanza, è il padre della convenuta, dunque non pienamente Testimone_1 attendibile (cfr. testimonianza verbale udienza del 10.10.2022, Testimone_1 in atti). Di contro, , completamente terzo rispetto alle parti in Persona_4 causa, ha confermato di aver espresso il proprio consenso alla realizzazione del muro sulla parte di confine con la propria proprietà, ma ha dichiarato di non sapere se avesse prestato a sua volta il consenso, precisando che Parte_1 nell'incontro menzionato dalla parte convenuta il “non disse nulla al Pt_1 riguardo” (cfr. testimonianza , verbale udienza del 10.10.2022, Persona_4 in atti).
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che il abbia prestato il Pt_1 consenso alla costruzione del muro di sostegno nella posizione oggi contestata, occorre evidenziare che l'art. 9, ultimo comma delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di consente una deroga pattizia alle distanze minime “purché CP_2 venga sempre rispettata la distanza minima di ml. 10 tra pareti o parti di pareti di cui almeno una finestrata”, con la conseguenza che le parti non avrebbero potuto comunque derogare alla distanza minima in parola. D'altronde, il limite dei 10 metri è espressamente previsto dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, da considerarsi norma cogente ed inderogabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,
12.02.2013, n. 844).
Sotto altro e diverso profilo, non coglie nel segno la convenuta nell'eccepire l'inoperatività al caso di specie dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9, ultimo comma, delle N.T.A. del per difetto del requisito Controparte_2
pagina 9 di 14 della frontalità tra costruzioni, ovvero tra il muro oggetto di contestazione ed il fabbricato di proprietà degli attori.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applica anche quando solo una delle due pareti è finestrata, essendo peraltro irrilevante che la parete finestrata sia quella del nuovo edificio o di quello preesistente. La distanza, dunque, deve essere rispettata anche se solo una parte della parete si trova a distanza inferiore a 10 metri e l'obbligo sussiste anche per i tratti di parete privi di finestre, se fronteggiano una parete finestrata (cfr. Cass. civ., Sez. II, 04.06.2019, n. 15178).
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, in accoglimento della domanda attorea dovrà essere ordinato alla parte convenuta l'arretramento del terrapieno con muro di sostegno per la porzione che fronteggia la parete finestrata dell'abitazione di proprietà di e in Parte_1 Parte_2 modo tale da determinare una distanza minima di metri lineari 10 tra la stessa e il terrapieno.
3. Gli attori, inoltre, chiedono la condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato dalla violazione delle distanze legali.
Sul tema, giova rammentare che in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria. In tale ipotesi, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, ed il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. In particolare, mentre nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, nel caso in cui sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione pagina 10 di 14 temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno (cfr. Trib. Roma, Sez. V, 06.11.2023, n. 15912).
Orbene, nel caso di specie, difetta la prova di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello determinato dalla violazione della distanza legale. Gli attori, sul punto, nulla hanno dedotto e allegato, limitandosi a quantificare il danno nell'importo di € 40.000,00, senza fornire ulteriori coordinate. Pur volendo valutare esclusivamente quanto riferito dal C.T.P. Geom. nel Persona_3 suo elaborato, è agevole constatare che l'importo indicato consiste nella quantificazione dell'impossibilità di ampliare il fabbricato degli attori in ipotesi di mancato arretramento del muro (cfr. C.T.P. Geom. fascicolo Persona_3 parte attrice). Considerato che gli attori potranno beneficiare della tutela in forma specifica richiesta, non residua margine per risarcire ulteriori danni non prospettati, con la conseguenza che la domanda dovrà essere rigettata.
4.1 La convenuta, piuttosto, ha chiesto in via riconvenzionale di ordinare agli attori di arretrare il muro perimetrale dagli stessi realizzato sulla proprietà della e, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare CP_1 contestualmente e a ripristinare l'originario Parte_1 Parte_2 livello del piano di campagna dagli stessi alterato per effetto della realizzazione della strada posta a confine con il fondo della convenuta.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa delle parti in relazione alla C.T.U. depositata dal Geom. Al netto Persona_1 del mancato rispetto dei termini assegnati per l'invio della bozza alle parti ovvero per il deposito della perizia definitiva, circostanze che possono al più influire sul compenso riconoscibile al perito, è necessario osservare che alle parti è stato assegnato, già con ordinanza del 16.04.2024, un nuovo termine per presentare osservazioni alla bozza tardivamente inviata dal perito.
A seguito della richiesta di chiarimenti della parte convenuta, inoltre, con ordinanza del 21.10.2024 veniva assegnato al C.T.U. nuovo termine per chiarimenti scritti. Infine, con ordinanza del 18.12.2024 veniva autorizzata non solo la proroga al perito per rendere i chiarimenti richiesti dalla convenuta, ma anche l'estensione alle osservazioni formulate dalla parte attrice all'udienza del pagina 11 di 14 16.12.2024, sebbene non tempestivamente formulate in occasione della precedente udienza del 21.10.2024. Nondimeno, nonostante il perito abbia depositato l'ultimo chiarimento in data 10.04.2025, gli attori hanno avuto un termine ragionevole, in vista dell'udienza del 15.04.2025, per far valere eventuali contestazioni, anche in considerazione della natura dei chiarimenti resi dal perito. Considerato tuttavia che – anche in relazione al profilo di interesse relativo alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta – gli attori hanno avuto la possibilità di effettuare le opportune contestazioni anche negli scritti conclusionali, ne consegue che, in relazione alla C.T.U. del Geom.
il contraddittorio con le parti deve ritenersi pienamente rispettato. Per_1
4.2 Tanto premesso, nell'integrazione del 10.04.2025 il C.T.U. ha chiarito che “Si precisa, a correzione di quanto indicato nella relazione CTU definitiva per un errore di identificazione di chi avesse realizzato il muro di cinta in oggetto, che il muro di cinta realizzato dalla parte attrice risulta anche esso posto nella proprietà della convenuta. Nello specifico il muro di cinta realizzato dalla parte attrice mantiene l'allineamento originale della linea di confine pertanto, come indicato per il muro di sostegno realizzato dalla parte della convenuta, risulta essere realizzato nella proprietà della convenuta” (cfr. pag. 3 integrazione perizia Geom. del 10.04.2025, in atti). Le Persona_1 contestazioni mosse dagli attori nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica al perito non possono essere condivise. Come si evince chiaramente dallo “stralcio Sezione A-B” allegato alla prima versione della perizia del
06.06.2024, infatti, il muro di contenimento realizzato dalla è situato per CP_1 intero nella sua proprietà, entro la linea rossa tratteggiata del confine, né gli attori hanno mai contestato la circostanza (cfr. pag. 4 perizia Geom. Per_1 del 06.06.2024, in atti). Considerato che il muro realizzato da
[...] [...]
e è pacificamente posto in continuazione con la Pt_1 Parte_2 porzione eretta dalla convenuta, come d'altronde emerge dalla documentazione fotografica prodotta, ne consegue che lo stesso è necessariamente posizionato sulla proprietà come accertato dal perito (cfr. pag. 5 perizia Geom. CP_1 del 06.06.2024, in atti). Nemmeno emerge la paventata Persona_1 mancata verifica dell'effettivo posizionamento del muro realizzato dagli attori, giacché il C.T.U. precisa che la conclusione di cui al punto n. 4 è suffragata pagina 12 di 14 dalle misurazioni topografiche eseguite in situ, né la circostanza risulta essere mai stata contestata tempestivamente dalla parte attrice (cfr. pag. 7 perizia
Geom. del 06.06.2024, in atti). Infine, nessuna valutazione Persona_1 ultra petita può essere attribuita al perito per aver proposto la demolizione del muro sino al piano strada, con quantificazione dei costi, atteso che l'indicazione di possibili soluzioni era stata espressamente richiesta al punto n. 5 del quesito.
Per l'effetto, dovrà essere ordinato alla parte attrice di demolire, a sua cura e spese, il muro realizzato sino al piano strada, nei termini indicati dal C.T.U.
4.3 Non potrà essere accolta, invece, la domanda della convenuta finalizzata alla condanna degli attori al ripristino dell'originario livello del piano di campagna, non avendo la medesima fornito la prova della sua alterazione a seguito dei lavori di realizzazione della strada.
5.1 In ragione dell'accoglimento parziale delle domande formulate da entrambe le parti, sussiste la soccombenza reciproca prevista dall'art. 92, comma II c.p.c. che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le medesime.
5.2 Per le stesse motivazioni si ritiene equo porre definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1996/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, ordina a di arretrare il terrapieno con muro CP_1 di sostegno per la porzione che fronteggia la parete finestrata dell'abitazione di proprietà degli attori, in modo tale da determinare una distanza minima di metri lineari 10 tra la stessa e il terrapieno;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori nei confronti della convenuta;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, ordina a e di demolire, a Parte_1 Parte_2 loro cura e spese, il muro realizzato sino al piano strada, nei termini indicati dal C.T.U.; pagina 13 di 14 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) pone definitivamente le spese della C.T.U. in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro.
L'Aquila, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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