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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. GI CI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. AN NE Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 775/2025, estensore
Dott.ssa Eleonora Palmisani promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO PESSI, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA ( e dall'avv. RAFFAELE C.F._1
FA ( ) elettivamente domiciliata in MILANO CORSO MONFORTE 15 C.F._2
presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. e C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. TOMMASO CP_4 C.F._6
CI e dell'avv. MARCO CIARALLI ( elettivamente domiciliati ai C.F._7
fini del presente giudizio presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 16 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sez.
Lav., Dott.ssa Eleonora Palmisani n. 775/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 11583/2024, pubblicata in data 14 aprile 2025 e notificata in data 15 aprile 2025, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- ci si oppone alla richiesta formulata ex adverso in primo grado di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, poiché nel rito del lavoro l'istituto del libero interrogatorio delle parti consente al Giudice adito di acquisire dalle parti ogni utile chiarimento;
ad abundantiam, si rileva inoltre chetale richiesta è comunque inammissibile poiché verte su circostanze irrilevanti, valutative e generiche;
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
PER GLI APPELLATI
Nel merito in via principale: rigettare integralmente l'appello promosso da con ricorso ex art. 433 c.p.c., in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente memoria difensiva, nonché per quelle dedotte negli atti del precedente grado di giudizio che qui devono intendersi, anche in virtù dell'effetto devolutivo del grado di Appello, integralmente ritrascritte e riportate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 775/2025 pubblicata il 14.14.2025 dal Tribunale di pagina 2 di 16 Milano, Sez. Lav. nel giudizio RG 11583/2024, G.L. Dott.ssa Eleonora Palmisani
Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori distrattari, oltre spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
In via istruttoria:
- ci si oppone alle avversarie istanze istruttorie e all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, perché inammissibili ed irrilevanti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria;
- in caso di accoglimento delle domande avversarie, si chiede anche in questa sede CTU tecnico– contabile per la quantificazione delle eventuali esatte differenze retributive dovute agli appellati;
- sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui capitoli articolati nel ricorso di primo grado tutti interamente ritrascritti in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione “vero che” e con esclusione di eventuali valutazioni, con i testimoni indicati nel ricorso di primo grado (i Sigg. ; e si chiede sin Testimone_3 Testimone_4
d'ora di essere ammessi anche a prova contraria con i predetti testimoni, tutti domiciliati presso la sede della Società appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 775/2025 pronunciata nel procedimento R.G. n. 11583/2024,pubblicata in data 14 aprile 2025 e notificata in data 15 aprile 2025, il Tribunale di Milano ha così statuito
1) accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
"AP/Sovraminimo individuale” operati dalla società resistente dal febbraio 2018 nonché dell'“Elemento Retributivo Separato (ERS)” operati a partire da luglio 2018;
2) condanna alla ricostituzione della voce "AP/Sovraminimo individuale" Parte_1 nella misura in godimento dal gennaio 2018 e della voce “ Elemento Retributivo Separato” CP_5
nella misura in godimento dal luglio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al dicembre 2023;
3) per l'effetto condanna alla corresponsione dei seguenti importi, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo:
- in favore di la somma complessiva di €4.004,91, di cui €3.700,00 a titolo di CP_1 differenze retributive ed €304,91 a titolo di TFR da accantonare;
- in favore di è creditrice la somma complessiva di €4.926,04 di cui €4.551,00 a CP_3 titolo di differenze retributive ed € 375,04 a titolo di TFR da accantonare;
- in favore di la somma complessiva di € 4.004,91 di cui € 3.700,00 a titolo Controparte_2
pagina 3 di 16 di differenze retributive ed €304,91 a titolo di TFR da accantonare;
- in favore di la somma complessiva di € 4.926,04 di cui €4.551,00 a titolo di Controparte_4 differenze retributive ed € 375,04 a titolo di TFR da accantonare;
4) Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
4.900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e contributo unificato in favore dei ricorrenti da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi stipendiali, avvenuti come segue:
CCNL del 1.10.1996;
Accordo 23/4/1998: aumenti riconosciuti dall'1.7.1998 e dall'1.7.1999;
CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.91.2002;
Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004;
CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006;
Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 1.06.208;
CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal 1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011;
CCNL 1° febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014;
- che l'assorbimento non era avvenuto neppure in conseguenza di crisi aziendali, che avevano portato a procedure di riduzione del personale, negli anni 2008, 2009, 2010, 2013 e 2015;
- che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del 23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata che CP_5 era stata anch'essa assorbita;
pagina 4 di 16 ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza delle Parte_1
deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande, ha richiamato l'orientamento di questa Corte di Appello in cause del tutto analoghe inerenti ai Parte_2
, secondo cui è configurabile nella fattispecie un uso aziendale, poiché i superminimi erano
[...]
stati costantemente erogati negli anni senza alcun assorbimento, nonostante i numerosi incrementi tabellari via via intervenuti per effetto della contrattazione collettiva.
Secondo il Tribunale i ricorrenti, con la produzione delle lettere di attribuzione del superminimo, del testo dell'accordo collettivo del 23.11.2017 nonché delle buste paga da cui risultava l'assorbimento del superminimo, avevano ritualmente assolto gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori.
Quindi l'uso aziendale, mai superato o revocato, è stato individuato nella situazione di prolungato mancato assorbimento nei numerosi aumenti contrattuali intervenuti negli anni, anche in situazioni di difficoltà economiche della società. L'uso aziendale non si inserisce nel contratto individuale ed è quindi parificabile ad un accordo collettivo, che potrebbe essere superato da un successivo accordo anche in peius per i lavoratori, ma il Tribunale non ha rinvenuto negli atti di causa alcun elemento di discontinuità, non essendo configurabile come tale, come invece sostenuto dalla società resistente,
l'accordo a livello nazionale del 23.11.2017 il quale non contiene alcuna clausola interpretabile quale revoca dell'uso in questione ad opera delle parti sociali, né alcuna volontà di parte datoriale nel senso di una revoca unilaterale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto, in assonanza con i precedenti richiamati, che sia infondata anche la tesi della società per cui la volontà di revocare l'uso aziendale si fosse concretizzata con l'introduzione dell' (Elemento Retributivo Separato) poiché tale elemento retributivo non CP_5
incide sulla base di calcolo del T.F.R. e risulta, perciò, del tutto eterogeneo rispetto al superminimo e quindi non equivalente e neppure comparabile ad esso.
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza.
Con il primo articolato motivo di gravame (“Sull'insussistenza di alcun uso aziendale - erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dei principi pagina 5 di 16 giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata,
l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, e che anzi in molti casi vi fosse stata esplicita pattuizione di assorbibilità, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e fatto proprio dal primo Giudice.
Ritiene infatti l'appellante che per escludere il meccanismo dell'assorbimento occorrerebbe un vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento e comunque una espressa volontà negoziale del datore di lavoro in tal senso;
di tali elementi gli originari ricorrenti non avevano fornito alcuna prova.
Con il secondo motivo (rubricato “Erroneità della sentenza per non aver ritenuto “superabile” l'uso aziendale asseritamente rilevato”) critica la sentenza nella parte in cui, oltre ad Parte_1
aver erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile, ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Deduce, concludendo sul punto, di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo (peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in pagina 6 di 16 attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo Giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS -nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi, essendo quindi a tutti gli effetti un istituto retributivo- ha comportato legittimamente l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente;
infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi altra voce retributiva dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non essendoci alcun divieto in materia.
L'appellante sottolinea la contraddizione per cui un comportamento unilaterale del datore di lavoro, che ha consentito di riconoscere la sussistenza dell'uso aziendale non ha- secondo il Tribunale- lo stesso valore quando si tratta di disdettare l'uso aziendale medesimo;
ribadisce, pertanto, che la disdetta può essere data anche in modo implicito, nella specie attraverso la stipula con le OO.SS. del nuovo accordo del 2017 e il ripristino dell'assorbimento, viste le mutate condizioni economiche risultanti anche dall'accordo del 2017. Co Con il terzo motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la a ricostituire il superminimo fino a gennaio 2018 nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018”) parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “Dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente, per tutte le ragioni nel I e nel II motivo di appello espressamente indicate, che qui espressamente si intendono riportate, anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di
Co primo grado e disposto la condanna della ”, avendo la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 7 di 16 Costituendosi ritualmente in giudizio in data 30.7.2025, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 2.10.2025, tenutasi mediante collegamento audiovisivo, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello della , condividendo le recenti sentenze di questa Pt_1
Corte che si è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023,
664/2023, 724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 254/2024,
411/2024, 512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024), non avendo l'appellante apportato nuove argomentazioni, tali da fare ripensare l'orientamento, peraltro (v. infra) confermato in sede di legittimità.
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti risalenti nel tempo) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018; i vari CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi;
i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati al fascicolo dei ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da , la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del Pt_1
superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il pagina 8 di 16 cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass., 17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio 2008 n.
19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il Giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass.,
2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai
pagina 9 di 16 lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale
(dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio: “Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali
pagina 10 di 16 corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del Cont 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006,
n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre)
l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da Pt_1 alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del
23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo Giudice, della natura dell' CP_5
l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva introdotta CP_5
pagina 11 di 16 dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017 - indipendentemente dal giudizio di incomparabilità tra superminimo ed formulato dal Tribunale e censurato da parte appellante. CP_5
Per tutte le ragioni esposte anche l'esaminato motivo di gravame deve essere respinto.
L'orientamento di questa Corte d'Appello è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di
Cassazione che, con l'ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Corte di Appello, così affermando: Parte_1
“5.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, consistito nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali successivi, non costituisce oggetto di valida censura, del resto preclusa dal disposto dell'art. 360, comma 4, c.p.c. in tema di << doppia conforme>>.
5.2. Invero, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in relazione al disposto dell'art.
348 ter ultimo comma c.p.c., sostanzialmente trasfuso nella previsione di cui all'art. 360, comma 4,
c.p.c., attualmente vigente, orientamento al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/
2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come nello specifico non avvenuto.
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340
pagina 12 di 16 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia
l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n.
26017/2018, Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare
pagina 13 di 16 - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo di programma del 23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta
pagina 14 di 16 unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento (illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del ”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6
c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta Pt_1 dalla Corte di appello ( v. sentenza, penultima pagina).”
Altre recentissime decisioni di legittimità sul contenzioso seriale in oggetto hanno fatto seguito a quella ora riportata, in senso del tutto conforme: Cass. 16166/2025, Cass. 12473/2025,
Cass.16178/2025, che hanno cassato le sentenze di questa Corte che avevano accolto gli appelli della
, Cass. 16171/2025 che ha confermato C. App. Milano 84/2024, Cass. 13192/2025 che ha Pt_1
cassato C. App. Roma 2880/2023.
***
Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui impugna la sentenza nella parte in cui ha Pt_1
respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente al primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. L'eccezione è infondata, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla
Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte d'Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
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Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 775/2025.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
3.200,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AN NE GI CI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. GI CI Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. AN NE Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 775/2025, estensore
Dott.ssa Eleonora Palmisani promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO PESSI, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA ( e dall'avv. RAFFAELE C.F._1
FA ( ) elettivamente domiciliata in MILANO CORSO MONFORTE 15 C.F._2
presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. e C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. TOMMASO CP_4 C.F._6
CI e dell'avv. MARCO CIARALLI ( elettivamente domiciliati ai C.F._7
fini del presente giudizio presso gli indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 16 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sez.
Lav., Dott.ssa Eleonora Palmisani n. 775/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 11583/2024, pubblicata in data 14 aprile 2025 e notificata in data 15 aprile 2025, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettando le domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- ci si oppone alla richiesta formulata ex adverso in primo grado di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, poiché nel rito del lavoro l'istituto del libero interrogatorio delle parti consente al Giudice adito di acquisire dalle parti ogni utile chiarimento;
ad abundantiam, si rileva inoltre chetale richiesta è comunque inammissibile poiché verte su circostanze irrilevanti, valutative e generiche;
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
PER GLI APPELLATI
Nel merito in via principale: rigettare integralmente l'appello promosso da con ricorso ex art. 433 c.p.c., in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente memoria difensiva, nonché per quelle dedotte negli atti del precedente grado di giudizio che qui devono intendersi, anche in virtù dell'effetto devolutivo del grado di Appello, integralmente ritrascritte e riportate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 775/2025 pubblicata il 14.14.2025 dal Tribunale di pagina 2 di 16 Milano, Sez. Lav. nel giudizio RG 11583/2024, G.L. Dott.ssa Eleonora Palmisani
Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori distrattari, oltre spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
In via istruttoria:
- ci si oppone alle avversarie istanze istruttorie e all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, perché inammissibili ed irrilevanti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria;
- in caso di accoglimento delle domande avversarie, si chiede anche in questa sede CTU tecnico– contabile per la quantificazione delle eventuali esatte differenze retributive dovute agli appellati;
- sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui capitoli articolati nel ricorso di primo grado tutti interamente ritrascritti in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione “vero che” e con esclusione di eventuali valutazioni, con i testimoni indicati nel ricorso di primo grado (i Sigg. ; e si chiede sin Testimone_3 Testimone_4
d'ora di essere ammessi anche a prova contraria con i predetti testimoni, tutti domiciliati presso la sede della Società appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 775/2025 pronunciata nel procedimento R.G. n. 11583/2024,pubblicata in data 14 aprile 2025 e notificata in data 15 aprile 2025, il Tribunale di Milano ha così statuito
1) accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
"AP/Sovraminimo individuale” operati dalla società resistente dal febbraio 2018 nonché dell'“Elemento Retributivo Separato (ERS)” operati a partire da luglio 2018;
2) condanna alla ricostituzione della voce "AP/Sovraminimo individuale" Parte_1 nella misura in godimento dal gennaio 2018 e della voce “ Elemento Retributivo Separato” CP_5
nella misura in godimento dal luglio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al dicembre 2023;
3) per l'effetto condanna alla corresponsione dei seguenti importi, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo:
- in favore di la somma complessiva di €4.004,91, di cui €3.700,00 a titolo di CP_1 differenze retributive ed €304,91 a titolo di TFR da accantonare;
- in favore di è creditrice la somma complessiva di €4.926,04 di cui €4.551,00 a CP_3 titolo di differenze retributive ed € 375,04 a titolo di TFR da accantonare;
- in favore di la somma complessiva di € 4.004,91 di cui € 3.700,00 a titolo Controparte_2
pagina 3 di 16 di differenze retributive ed €304,91 a titolo di TFR da accantonare;
- in favore di la somma complessiva di € 4.926,04 di cui €4.551,00 a titolo di Controparte_4 differenze retributive ed € 375,04 a titolo di TFR da accantonare;
4) Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
4.900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e contributo unificato in favore dei ricorrenti da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi stipendiali, avvenuti come segue:
CCNL del 1.10.1996;
Accordo 23/4/1998: aumenti riconosciuti dall'1.7.1998 e dall'1.7.1999;
CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.91.2002;
Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004;
CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006;
Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 1.06.208;
CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal 1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011;
CCNL 1° febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014;
- che l'assorbimento non era avvenuto neppure in conseguenza di crisi aziendali, che avevano portato a procedure di riduzione del personale, negli anni 2008, 2009, 2010, 2013 e 2015;
- che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del 23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata che CP_5 era stata anch'essa assorbita;
pagina 4 di 16 ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza delle Parte_1
deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande, ha richiamato l'orientamento di questa Corte di Appello in cause del tutto analoghe inerenti ai Parte_2
, secondo cui è configurabile nella fattispecie un uso aziendale, poiché i superminimi erano
[...]
stati costantemente erogati negli anni senza alcun assorbimento, nonostante i numerosi incrementi tabellari via via intervenuti per effetto della contrattazione collettiva.
Secondo il Tribunale i ricorrenti, con la produzione delle lettere di attribuzione del superminimo, del testo dell'accordo collettivo del 23.11.2017 nonché delle buste paga da cui risultava l'assorbimento del superminimo, avevano ritualmente assolto gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori.
Quindi l'uso aziendale, mai superato o revocato, è stato individuato nella situazione di prolungato mancato assorbimento nei numerosi aumenti contrattuali intervenuti negli anni, anche in situazioni di difficoltà economiche della società. L'uso aziendale non si inserisce nel contratto individuale ed è quindi parificabile ad un accordo collettivo, che potrebbe essere superato da un successivo accordo anche in peius per i lavoratori, ma il Tribunale non ha rinvenuto negli atti di causa alcun elemento di discontinuità, non essendo configurabile come tale, come invece sostenuto dalla società resistente,
l'accordo a livello nazionale del 23.11.2017 il quale non contiene alcuna clausola interpretabile quale revoca dell'uso in questione ad opera delle parti sociali, né alcuna volontà di parte datoriale nel senso di una revoca unilaterale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto, in assonanza con i precedenti richiamati, che sia infondata anche la tesi della società per cui la volontà di revocare l'uso aziendale si fosse concretizzata con l'introduzione dell' (Elemento Retributivo Separato) poiché tale elemento retributivo non CP_5
incide sulla base di calcolo del T.F.R. e risulta, perciò, del tutto eterogeneo rispetto al superminimo e quindi non equivalente e neppure comparabile ad esso.
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza.
Con il primo articolato motivo di gravame (“Sull'insussistenza di alcun uso aziendale - erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dei principi pagina 5 di 16 giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata,
l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, e che anzi in molti casi vi fosse stata esplicita pattuizione di assorbibilità, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e fatto proprio dal primo Giudice.
Ritiene infatti l'appellante che per escludere il meccanismo dell'assorbimento occorrerebbe un vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento e comunque una espressa volontà negoziale del datore di lavoro in tal senso;
di tali elementi gli originari ricorrenti non avevano fornito alcuna prova.
Con il secondo motivo (rubricato “Erroneità della sentenza per non aver ritenuto “superabile” l'uso aziendale asseritamente rilevato”) critica la sentenza nella parte in cui, oltre ad Parte_1
aver erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile, ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Deduce, concludendo sul punto, di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo (peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in pagina 6 di 16 attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo Giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS -nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi, essendo quindi a tutti gli effetti un istituto retributivo- ha comportato legittimamente l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente;
infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi altra voce retributiva dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non essendoci alcun divieto in materia.
L'appellante sottolinea la contraddizione per cui un comportamento unilaterale del datore di lavoro, che ha consentito di riconoscere la sussistenza dell'uso aziendale non ha- secondo il Tribunale- lo stesso valore quando si tratta di disdettare l'uso aziendale medesimo;
ribadisce, pertanto, che la disdetta può essere data anche in modo implicito, nella specie attraverso la stipula con le OO.SS. del nuovo accordo del 2017 e il ripristino dell'assorbimento, viste le mutate condizioni economiche risultanti anche dall'accordo del 2017. Co Con il terzo motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la a ricostituire il superminimo fino a gennaio 2018 nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018”) parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “Dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente, per tutte le ragioni nel I e nel II motivo di appello espressamente indicate, che qui espressamente si intendono riportate, anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di
Co primo grado e disposto la condanna della ”, avendo la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 7 di 16 Costituendosi ritualmente in giudizio in data 30.7.2025, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 2.10.2025, tenutasi mediante collegamento audiovisivo, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello della , condividendo le recenti sentenze di questa Pt_1
Corte che si è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023,
664/2023, 724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 254/2024,
411/2024, 512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024), non avendo l'appellante apportato nuove argomentazioni, tali da fare ripensare l'orientamento, peraltro (v. infra) confermato in sede di legittimità.
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti risalenti nel tempo) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018; i vari CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi;
i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati al fascicolo dei ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da , la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del Pt_1
superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il pagina 8 di 16 cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass., 17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio 2008 n.
19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il Giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione,
“la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass.,
2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai
pagina 9 di 16 lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale
(dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio: “Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali
pagina 10 di 16 corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del Cont 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato , non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006,
n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre)
l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da Pt_1 alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del
23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo Giudice, della natura dell' CP_5
l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva introdotta CP_5
pagina 11 di 16 dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017 - indipendentemente dal giudizio di incomparabilità tra superminimo ed formulato dal Tribunale e censurato da parte appellante. CP_5
Per tutte le ragioni esposte anche l'esaminato motivo di gravame deve essere respinto.
L'orientamento di questa Corte d'Appello è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di
Cassazione che, con l'ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Corte di Appello, così affermando: Parte_1
“5.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, consistito nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali successivi, non costituisce oggetto di valida censura, del resto preclusa dal disposto dell'art. 360, comma 4, c.p.c. in tema di << doppia conforme>>.
5.2. Invero, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in relazione al disposto dell'art.
348 ter ultimo comma c.p.c., sostanzialmente trasfuso nella previsione di cui all'art. 360, comma 4,
c.p.c., attualmente vigente, orientamento al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/
2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come nello specifico non avvenuto.
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340
pagina 12 di 16 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia
l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n.
26017/2018, Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare
pagina 13 di 16 - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo di programma del 23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta
pagina 14 di 16 unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento (illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del ”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6
c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta Pt_1 dalla Corte di appello ( v. sentenza, penultima pagina).”
Altre recentissime decisioni di legittimità sul contenzioso seriale in oggetto hanno fatto seguito a quella ora riportata, in senso del tutto conforme: Cass. 16166/2025, Cass. 12473/2025,
Cass.16178/2025, che hanno cassato le sentenze di questa Corte che avevano accolto gli appelli della
, Cass. 16171/2025 che ha confermato C. App. Milano 84/2024, Cass. 13192/2025 che ha Pt_1
cassato C. App. Roma 2880/2023.
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Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui impugna la sentenza nella parte in cui ha Pt_1
respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente al primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. L'eccezione è infondata, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla
Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte d'Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
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Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 775/2025.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
3.200,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
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