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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/12/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott.ssa IA SANDINI presidente dott. Beniamino MARGIOTTA giudice dott.ssa Gersa GERBI giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449/2025 promossa con ricorso depositato in data
06/08/2025 da
(C.F: ), Parte_1 C.F._1
e
(CF: ) CP_1 C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Alessandra Taddei
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. degli accordi intervenuti fra le parti, Pt_1
e , sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale di
[...] CP_1 alle condizioni formulate nel ricorso, che vengono di seguito richiamate: Persona_1
“AFFIDAMENTO CONDIVISO. La figlia, , resta affidata ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le disposizioni sull'affido condiviso. La responsabilità genitoriale verrà esercitata nella consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della minore - educazione, formazione scolastica e salute - tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la stessa.
2. RESIDENZA DELLA MINORE E DEI
RICORRENTI. La minore manterrà residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita a
Tambre via Lamaraz n. 27 che resta assegnata al sig. con quanto l'arreda, CP_1 mentre la sig.ra ha chiesto al Comune di Chies d'Alpago il trasferimento, in Parte_1 fase di formalizzazione, della residenza anagrafica presso l'abitazione sita a Chies d'Alpago, via Carpinetto n. 39 dove già di fatto risiede (doc. 1 bis).
3. TEMPI DI PERMANENZA PRESSO
CIASCUN GENITORE. La bambina starà con l'uno e con l'altro genitore a settimane alterne, con la precisazione che, nelle settimane di competenza del padre, la figlia starà con la mamma dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 18.30 quando sarà riaccompagnata presso l'abitazione paterna. Vacanze di Natale: la figlia trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre ore 17.00 al 30 dicembre ore 20.00 con un genitore e, l'anno successivo, dal 30 dicembre ore 17.00 al 6 dicembre ore 20.00 con l'altro. Vacanze pasquali: ad anni alterni, la figlia trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro. Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore terrà con sé la figlia per quindici giorni consecutivi o non consecutivi, con periodo da concordare tra le parti entro il 15 maggio di ciascun anno e con comunicazione dell'indirizzo del luogo di vacanza qualora sia diverso dall'usuale domicilio. Diversi accordi:
i genitori saranno liberi di concordare diversi periodi di permanenza presso l'uno o presso l'altro ma, fin d'ora, si danno reciprocamente atto e si garantiscono l'un l'altro che, in caso di disaccordo, saranno rispettati i periodi di permanenza previsti nel presente accordo.
Ciascun genitore potrà fare vista alla figlia quando si trova presso l'altro, previo accordo e nel rispetto dell'ordinato regime di vita della minore.
4. MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA
FIGLIA. I genitori concordano di provvedere entrambi in forma diretta al mantenimento ordinario della minore durante i rispettivi periodi di competenza, senza la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico, e con la suddivisione al 50% dei costi ordinari di vestiario e di mensa scolastica. Tale scelta, liberamente e consapevolmente sottoscritta, trova il suo fondamento nel complessivo equilibrio economico delle parti, dei rispettivi redditi, dei tempi di permanenza pressoché equivalenti della figlia presso ciascuno dei genitori e del fatto che le ore pomeridiane in cui la madre terrà la figlia nelle settimane di competenza del padre sono compensate dal percepimento integrale a favore della stessa dell'assegno unico per i figli a carico, come meglio specificato al punto 8. 5. SPESE
STRAORDINARIE, VESTIARIO E MENSA SCOLASTICA A FAVORE DELLA FIGLIA Le spese straordinarie per la figlia, intendendosi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del
27.07.2021 adottato dal Tribunale di Belluno noto alle parti, unitamente alle spese per l'acquisto di vestiario e per la mensa scolastica saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali avranno cura di comunicarsi reciprocamente, alla fine di ciascun mese, le spese rispettivamente sostenute, di modo da consentirne la compensazione e, per la eventuale parte residua, la rifusione pro quota entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione. Il genitore anticipatario dovrà consegnare all'altro documentazione (ad es: fatture, ricevute intestate alla figlia) che permetta ad entrambi di detrarre fiscalmente le spese sostenute in ragione del 50% ciascuno. Eventuali contributi richiesti e/o percepiti da uno o dall'altro genitore a copertura, parziale o totale, delle spese straordinarie dovranno essere utilizzati a beneficio di entrambi con obbligo di comunicazione ed esibizione di documentazione comprovante gli importi percepiti e le relative causali. Per maggiore chiarezza, si specifica che, in base al protocollo di intesa sopra richiamato, tra le singole voci delle spese straordinarie sono comprese: SPESE PER L'ISTRUZIONE: a) Scuola dell'obbligo: - rimborsabili senza preventivo accordo: spese per la dotazione iniziale annuale (quaderni, libri, cancelleria, grembiuli, altri capi o divise richieste dalla scuola, computer o tablet parimenti richiesti dalla scuola fino al costo complessivo di 300,00 euro); il versamento di contributi /assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica o alla scuola privata qualora la scelta sia già stata stabilita e intrapresa in corso di convivenza;
il trasposto scolastico (pullmino, autobus urbano o trasporto extraurbano); le spese per la partecipazione a gite d'una giornata. - rimborsabili previo accordo: le spese per rette e iscrizioni alla scuola privata-nido, infanzia, primaria di primo e secondo grado;
le spese per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione della durata di più di un giorno;
le spese per le attività integrative proposte dalla scuola;
le spese per i corsi di recupero e lezioni private. b) Scuola non obbligatoria: - rimborsabili senza preventivo accordo: le spese per la dotazione iniziale annuale (libri, quaderni, cancelleria;
capi o divise richiesti dalla scuola. I computer o tablet, richiesti dalla scuola, saranno rimborsabili fino al costo complessivo di euro 300,00 per device per ciascun figlio); le spese per il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica, l'iscrizione a corsi universitari previamente concordati;
le spese di alloggio e relative utenze fuori sede entro un tetto di spese di euro 350,00 complessivi;
le spese di trasporto scolastico extraurbano e comunque spese di viaggio per studenti universitari fuori sede;
le spese per la partecipazione a gite di una giornata. - rimborsabili previo accordo: le spese relative a scuole superiori o a Università private, corsi di specializzazione e master, corsi di recupero e lezioni private;
le spese per la partecipazione a viaggi di istruzione della durata superiore ad un giorno;
le spese per iscrizione a scuole che richiedono la permanenza in convitto o collegio: le spese per le attività integrative proposte dalla scuola. SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE
EXTRASCOLASTICHE: rimborsabili senza preventivo accordo: le spese sostenute per lo svolgimento di una (sola) attività sportiva, comprensive dell'attrezzattura necessaria e delle relative assicurazioni per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese sostenute per lo svolgimento di un (solo) corso o attività culturale/artistica (musica, lingue, teatro o altro) comprensive dell'occorrente per lo svolgimento della singola attività, incluso lo strumento musicale anche a noleggio, per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese relative all'assicurazione, manutenzione ordinaria ed alimentazione del mezzo in dotazione al figlio ove acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. rimborsabili previo accordo: le spese per la frequentazione alla scuola guida e l'iscrizione agli esami per il conseguimento della patente A e/o B;
le spese per l'acquisto dei mezzi per il trasporto privato (moto, motorino, automobile); spese per la frequenza ad attività sportive o culturali oltre alla prima;
le spese per i soggiorni di studio o vacanze all'estero. SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE: a) Spese mediche: - rimborso senza preventivo accordo: le spese per ticket sanitari;
esami diagnostici di routine e farmaci (non da banco ma prescritti con ricetta medica); le spese per visite e cure mediche specialistiche, riabilitative (fisioterapiche, logopedistiche e consimili) ove prescritte da medico curante e non acquisibili per il tramite del S.S.N., purché la spesa non sia superiore ad euro 200,00 annuali;
spese per l'acquisto di occhiali, apparecchi acustici, altri dispositivi correttivi
(plantari e tutori) entro il tetto di spesa di euro 200,00 annuali;
spese per cure dentarie ed ortodontiche entro un tetto di spesa di euro 250,00 annuali. - rimborsabili previo accordo: le spese più consistenti che superino i valori sopra indicati;
le spese per cure psicologiche e psicoterapeutiche. SPESE PER L'ACCUDIMENTO DEI FIGLI PIU' PICCOLI: - rimborsabili senza necessità di preventivo accordo: le spese per la frequenza e il costo della frequenza alla scuola dell'infanzia privata solo ove non sia attingibile una scuola pubblica;
le spese per l'asilo nido o per la baby sitter per esigenze lavorative ove non sia possibile ricorrere all'altro genitore o, comunque, ai rispettivi nuclei familiare;
le spese per la frequenza all'silo nido, pubblico o privato, alla scuola dell'infanzia pubblica o privata, od il costo della baby-sitter qualora i figli fruiscono di tali servizi già in costanza di convenienza ed altresì allorché la necessità sorga dalla cessazione della convivenza anche al fine di consentire ad entrambi i genitori lo svolgimento di attività lavorativa, compatibilmente con le loro condizioni economiche conseguenti alla separazione. Sulla base di preventivo accordo è esigibile il rimborso nelle altre condizioni.
6. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO O
ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA'. I ricorrenti fin da ora autorizzano il rilascio del passaporto o di altro documento d'identità idoneo all'espatrio anche per la figlia minore con la precisazione che eventuali viaggi all'estero dovranno previamente essere concordati. 7.
COMPORTAMENTI DEI GENITORI A TUTELA DELLA SERENITA' DELLA FIGLIA. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. I genitori, inoltre, si promettono reciprocamente che eventuali nuove relazioni sentimentali dell'uno o dell'altro dovranno essere intraprese nel massimo rispetto della serenità della figlia ed avendo primariamente interesse a tutelare il benessere psichico ed emotivo della minore.
8. ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO L'assegno unico per figli a carico, sarà percepito interamente dalla madre. Le parti danno atto che tale assegno non altera l'equilibrio economico complessivo sopra descritto, stante la piena condivisione di tutte le altre spese e oneri nonché l'accudimento della figlia da parte della madre nei pomeriggi delle settimane di competenza del padre, come specificato al punto 3. 9.
DECORRENZA DEGLI ACCORDI. Le condizioni concordate in relazione alle modalità di affidamento e mantenimento della figlia decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 10. SPESE LEGALI. I ricorrenti provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di assistenza legale richiesta per il presente procedimento. 11.
DICHIARAZIONI CONCLUSIVE. Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte degli accordi raggiunti e delle predette condizioni di affidamento della figlia e, a parte quanto sopra, dichiarano di avere già regolato ogni rapporto patrimoniale e personale tra loro intercorso e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra a nessun altro titolo, causa e ragione che dichiarano estinti a tutti gli effetti di legge o, se del caso, vi rinunziano”.
Così deciso in Belluno, il 28/11/2025
Il Presidente
IA SA
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott.ssa IA SANDINI presidente dott. Beniamino MARGIOTTA giudice dott.ssa Gersa GERBI giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1449/2025 promossa con ricorso depositato in data
06/08/2025 da
(C.F: ), Parte_1 C.F._1
e
(CF: ) CP_1 C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Alessandra Taddei
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. degli accordi intervenuti fra le parti, Pt_1
e , sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale di
[...] CP_1 alle condizioni formulate nel ricorso, che vengono di seguito richiamate: Persona_1
“AFFIDAMENTO CONDIVISO. La figlia, , resta affidata ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le disposizioni sull'affido condiviso. La responsabilità genitoriale verrà esercitata nella consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della minore - educazione, formazione scolastica e salute - tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia. Entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la stessa.
2. RESIDENZA DELLA MINORE E DEI
RICORRENTI. La minore manterrà residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita a
Tambre via Lamaraz n. 27 che resta assegnata al sig. con quanto l'arreda, CP_1 mentre la sig.ra ha chiesto al Comune di Chies d'Alpago il trasferimento, in Parte_1 fase di formalizzazione, della residenza anagrafica presso l'abitazione sita a Chies d'Alpago, via Carpinetto n. 39 dove già di fatto risiede (doc. 1 bis).
3. TEMPI DI PERMANENZA PRESSO
CIASCUN GENITORE. La bambina starà con l'uno e con l'altro genitore a settimane alterne, con la precisazione che, nelle settimane di competenza del padre, la figlia starà con la mamma dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 18.30 quando sarà riaccompagnata presso l'abitazione paterna. Vacanze di Natale: la figlia trascorrerà le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre ore 17.00 al 30 dicembre ore 20.00 con un genitore e, l'anno successivo, dal 30 dicembre ore 17.00 al 6 dicembre ore 20.00 con l'altro. Vacanze pasquali: ad anni alterni, la figlia trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro. Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore terrà con sé la figlia per quindici giorni consecutivi o non consecutivi, con periodo da concordare tra le parti entro il 15 maggio di ciascun anno e con comunicazione dell'indirizzo del luogo di vacanza qualora sia diverso dall'usuale domicilio. Diversi accordi:
i genitori saranno liberi di concordare diversi periodi di permanenza presso l'uno o presso l'altro ma, fin d'ora, si danno reciprocamente atto e si garantiscono l'un l'altro che, in caso di disaccordo, saranno rispettati i periodi di permanenza previsti nel presente accordo.
Ciascun genitore potrà fare vista alla figlia quando si trova presso l'altro, previo accordo e nel rispetto dell'ordinato regime di vita della minore.
4. MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA
FIGLIA. I genitori concordano di provvedere entrambi in forma diretta al mantenimento ordinario della minore durante i rispettivi periodi di competenza, senza la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico, e con la suddivisione al 50% dei costi ordinari di vestiario e di mensa scolastica. Tale scelta, liberamente e consapevolmente sottoscritta, trova il suo fondamento nel complessivo equilibrio economico delle parti, dei rispettivi redditi, dei tempi di permanenza pressoché equivalenti della figlia presso ciascuno dei genitori e del fatto che le ore pomeridiane in cui la madre terrà la figlia nelle settimane di competenza del padre sono compensate dal percepimento integrale a favore della stessa dell'assegno unico per i figli a carico, come meglio specificato al punto 8. 5. SPESE
STRAORDINARIE, VESTIARIO E MENSA SCOLASTICA A FAVORE DELLA FIGLIA Le spese straordinarie per la figlia, intendendosi quelle individuate e disciplinate dal Protocollo del
27.07.2021 adottato dal Tribunale di Belluno noto alle parti, unitamente alle spese per l'acquisto di vestiario e per la mensa scolastica saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali avranno cura di comunicarsi reciprocamente, alla fine di ciascun mese, le spese rispettivamente sostenute, di modo da consentirne la compensazione e, per la eventuale parte residua, la rifusione pro quota entro i 10 giorni successivi dalla comunicazione. Il genitore anticipatario dovrà consegnare all'altro documentazione (ad es: fatture, ricevute intestate alla figlia) che permetta ad entrambi di detrarre fiscalmente le spese sostenute in ragione del 50% ciascuno. Eventuali contributi richiesti e/o percepiti da uno o dall'altro genitore a copertura, parziale o totale, delle spese straordinarie dovranno essere utilizzati a beneficio di entrambi con obbligo di comunicazione ed esibizione di documentazione comprovante gli importi percepiti e le relative causali. Per maggiore chiarezza, si specifica che, in base al protocollo di intesa sopra richiamato, tra le singole voci delle spese straordinarie sono comprese: SPESE PER L'ISTRUZIONE: a) Scuola dell'obbligo: - rimborsabili senza preventivo accordo: spese per la dotazione iniziale annuale (quaderni, libri, cancelleria, grembiuli, altri capi o divise richieste dalla scuola, computer o tablet parimenti richiesti dalla scuola fino al costo complessivo di 300,00 euro); il versamento di contributi /assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica o alla scuola privata qualora la scelta sia già stata stabilita e intrapresa in corso di convivenza;
il trasposto scolastico (pullmino, autobus urbano o trasporto extraurbano); le spese per la partecipazione a gite d'una giornata. - rimborsabili previo accordo: le spese per rette e iscrizioni alla scuola privata-nido, infanzia, primaria di primo e secondo grado;
le spese per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione della durata di più di un giorno;
le spese per le attività integrative proposte dalla scuola;
le spese per i corsi di recupero e lezioni private. b) Scuola non obbligatoria: - rimborsabili senza preventivo accordo: le spese per la dotazione iniziale annuale (libri, quaderni, cancelleria;
capi o divise richiesti dalla scuola. I computer o tablet, richiesti dalla scuola, saranno rimborsabili fino al costo complessivo di euro 300,00 per device per ciascun figlio); le spese per il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica, l'iscrizione a corsi universitari previamente concordati;
le spese di alloggio e relative utenze fuori sede entro un tetto di spese di euro 350,00 complessivi;
le spese di trasporto scolastico extraurbano e comunque spese di viaggio per studenti universitari fuori sede;
le spese per la partecipazione a gite di una giornata. - rimborsabili previo accordo: le spese relative a scuole superiori o a Università private, corsi di specializzazione e master, corsi di recupero e lezioni private;
le spese per la partecipazione a viaggi di istruzione della durata superiore ad un giorno;
le spese per iscrizione a scuole che richiedono la permanenza in convitto o collegio: le spese per le attività integrative proposte dalla scuola. SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE
EXTRASCOLASTICHE: rimborsabili senza preventivo accordo: le spese sostenute per lo svolgimento di una (sola) attività sportiva, comprensive dell'attrezzattura necessaria e delle relative assicurazioni per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese sostenute per lo svolgimento di un (solo) corso o attività culturale/artistica (musica, lingue, teatro o altro) comprensive dell'occorrente per lo svolgimento della singola attività, incluso lo strumento musicale anche a noleggio, per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di euro 80,00; le spese relative all'assicurazione, manutenzione ordinaria ed alimentazione del mezzo in dotazione al figlio ove acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. rimborsabili previo accordo: le spese per la frequentazione alla scuola guida e l'iscrizione agli esami per il conseguimento della patente A e/o B;
le spese per l'acquisto dei mezzi per il trasporto privato (moto, motorino, automobile); spese per la frequenza ad attività sportive o culturali oltre alla prima;
le spese per i soggiorni di studio o vacanze all'estero. SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE: a) Spese mediche: - rimborso senza preventivo accordo: le spese per ticket sanitari;
esami diagnostici di routine e farmaci (non da banco ma prescritti con ricetta medica); le spese per visite e cure mediche specialistiche, riabilitative (fisioterapiche, logopedistiche e consimili) ove prescritte da medico curante e non acquisibili per il tramite del S.S.N., purché la spesa non sia superiore ad euro 200,00 annuali;
spese per l'acquisto di occhiali, apparecchi acustici, altri dispositivi correttivi
(plantari e tutori) entro il tetto di spesa di euro 200,00 annuali;
spese per cure dentarie ed ortodontiche entro un tetto di spesa di euro 250,00 annuali. - rimborsabili previo accordo: le spese più consistenti che superino i valori sopra indicati;
le spese per cure psicologiche e psicoterapeutiche. SPESE PER L'ACCUDIMENTO DEI FIGLI PIU' PICCOLI: - rimborsabili senza necessità di preventivo accordo: le spese per la frequenza e il costo della frequenza alla scuola dell'infanzia privata solo ove non sia attingibile una scuola pubblica;
le spese per l'asilo nido o per la baby sitter per esigenze lavorative ove non sia possibile ricorrere all'altro genitore o, comunque, ai rispettivi nuclei familiare;
le spese per la frequenza all'silo nido, pubblico o privato, alla scuola dell'infanzia pubblica o privata, od il costo della baby-sitter qualora i figli fruiscono di tali servizi già in costanza di convenienza ed altresì allorché la necessità sorga dalla cessazione della convivenza anche al fine di consentire ad entrambi i genitori lo svolgimento di attività lavorativa, compatibilmente con le loro condizioni economiche conseguenti alla separazione. Sulla base di preventivo accordo è esigibile il rimborso nelle altre condizioni.
6. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO O
ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA'. I ricorrenti fin da ora autorizzano il rilascio del passaporto o di altro documento d'identità idoneo all'espatrio anche per la figlia minore con la precisazione che eventuali viaggi all'estero dovranno previamente essere concordati. 7.
COMPORTAMENTI DEI GENITORI A TUTELA DELLA SERENITA' DELLA FIGLIA. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. I genitori, inoltre, si promettono reciprocamente che eventuali nuove relazioni sentimentali dell'uno o dell'altro dovranno essere intraprese nel massimo rispetto della serenità della figlia ed avendo primariamente interesse a tutelare il benessere psichico ed emotivo della minore.
8. ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO L'assegno unico per figli a carico, sarà percepito interamente dalla madre. Le parti danno atto che tale assegno non altera l'equilibrio economico complessivo sopra descritto, stante la piena condivisione di tutte le altre spese e oneri nonché l'accudimento della figlia da parte della madre nei pomeriggi delle settimane di competenza del padre, come specificato al punto 3. 9.
DECORRENZA DEGLI ACCORDI. Le condizioni concordate in relazione alle modalità di affidamento e mantenimento della figlia decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 10. SPESE LEGALI. I ricorrenti provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di assistenza legale richiesta per il presente procedimento. 11.
DICHIARAZIONI CONCLUSIVE. Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte degli accordi raggiunti e delle predette condizioni di affidamento della figlia e, a parte quanto sopra, dichiarano di avere già regolato ogni rapporto patrimoniale e personale tra loro intercorso e di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra a nessun altro titolo, causa e ragione che dichiarano estinti a tutti gli effetti di legge o, se del caso, vi rinunziano”.
Così deciso in Belluno, il 28/11/2025
Il Presidente
IA SA
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi