Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 655 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Ilaria Podda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/10/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierandrea Cambarau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/06/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Serramanna l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte I, anno 2013).
2) Assegnare la casa familiare, sita in Serramanna nel Corso Repubblica n. 9, al sig. Pt_2
3) Confermare l'affido condiviso del piccolo , il quale è collocato presso la Per_1 nuova abitazione della madre sita in Serramanna nella via Garibaldi n. 33.
4) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé ogni volta che vorrà, Per_1 compatibilmente agli impegni scolastici e non dello stesso e previo accordo con la madre e, salvo diverso accordo, il sig. potrà vedere il minore per due Pt_2 pomeriggi a settimana dalle 14 alle 20,30 d'inverno e alle 22,30 d'estate e, alternativamente, dalle ore 10 del sabato alle ore 20,30 d'inverno (e 22,30 d'estate) della domenica.
Disporre, inoltre, che durante le vacanze di Natale, salvo diverso accordo, secondo il criterio dell'alternanza, trascorrerà con un genitore, il 24, il Per_1
31 dicembre e il 6 gennaio e con l'altro il 25 dicembre, il 1° e 7 gennaio;
con decorrenza dal 2025 in cui il minore trascorrerà il primo periodo con il padre.
Durante il periodo Pasquale, salvo diverso accordo, secondo il criterio dell'alternanza, trascorrerà con un genitore la domenica di Pasqua e con Per_1
l'altro il Lunedì dell'Angelo, con decorrenza dal 2025 in cui il minore trascorrerà il primo periodo con la madre.
Durante il periodo estivo, salvo diverso accordo, trascorrerà quindici Per_1 giorni, anche non consecutivi, con il padre, da comunicare almeno trenta giorni prima.
Salvo diverso accordo, per le feste comandate il minore trascorrerà ciascuna giornata con il criterio dell'alternanza.
Pag. 2 di 3 Salvo diverso accordo, trascorrerà il giorno del suo compleanno con Per_1 ciascun genitore, con il criterio dell'alternanza.
Salvo diverso accordo, trascorrerà il giorno del compleanno dei propri Per_1 genitori con ciascuno di loro indipendentemente dal diritto di visita settimanale in corso.
5) Sul contributo al mantenimento, disporre che il sig. versi a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento del minore la somma di € 300,00 entro e non oltre il
5 di ogni mese in favore della madre, da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, nonché con la propria quota di spettanza dell'assegno unico universale a cui rinuncia in favore della sig.ra Pt_1
6) Disporre che il sig. trattenga per sé anche tutti gli arredi presenti Pt_2 nell'abitazione coniugale, riconoscendo alla sig.ra la somma di € 5.000,00 Pt_1 che dovrà versare entro e non oltre il 30 gennaio 2025.
7) Disporre che il sig. dal 9 gennaio 2025, conceda in uso alla sig.ra Pt_2 Pt_1
l'autoveicolo Citroen C 4 Picasso, targata EZ 235 BE, con l'obbligo della sig.ra di farsi interamente carico di tutti gli oneri e le spese relative all'uso del Pt_1 predetto veicolo fino al passaggio di proprietà dello stesso in suo favore, da eseguirsi entro e non oltre 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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