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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DR AP Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena TA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1510/2025 R.G., promosso da
, con l'Avv. UNTERBERGER JULIANE, giusta Parte_1
delega in atti;
ricorrente nei confronti di
, contumace; Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
parte intervenuta
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa in decisione all'udienza d.d. 30/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“1) La figlia minore viene affidata in affidamento super-esclusivo Persona_1
(alias affidamento esclusivo rafforzato), ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla madre
pagina 1 di 5 , la quale potrà quindi prendere da sola anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, alla scolarizzazione, alle questioni mediche e alla determinazione della residenza, al rilascio di carte d'identità e passaporti, nonché tutte le altre decisioni di straordinaria amministrazione che potrebbero sorgere in futuro e non sono ancora prevedibili. La signora è espressamente autorizzata Parte_1
ad apporre tutte le firme all'uopo necessarie anche in nome e per conto del signor
[...]
. CP_1
2) La figlia viene collocata prevalentemente presso la madre presso Parte_1 la quale manterrà la sua residenza anagrafica.
3) Il diritto di visita del padre è sospeso fino a quando il signor non dimostrerà di CP_1
non fare più abuso di sostanze stupefacenti. Successivamente, il padre vedrà la figlia secondo visite accompagnate organizzate in presenza del personale del competente Servizio sociale.
4) Il sig. è tenuto a versare per la figlia minore un contributo di mantenimento CP_1 mensile di 250,00 Euro. Il contributo di mantenimento è assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat per la Provincia di Bolzano con base aprile
2025 e prima rivalutazione in maggio 2026 e deve essere da lui versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto della signora Parte_1
5) Le spese straordinarie per la figlia sono a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno con richiamo al Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024.
6) I sussidi pubblici per la prole e la famiglia (compreso l'assegno unico universale) verranno incassati al 100% dalla madre . Parte_1
7) Il sig. viene condannato all'integrale rimborso dei compensi di avvocato e delle spese CP_1
del presente giudizio, se si oppone alle presenti condizioni.” del Pubblico Ministero:
"Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente."
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 16/05/2025 parte ricorrente ha chiesto determinarsi le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia comune, ai sensi dell'art. 337 bis ss.
c.c.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento come segue, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della figlia comune.
In particolare, può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'affidamento c.d. super- esclusivo della figlia, stante il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente nei confronti della figlia in ordine alla regolamentazione dei diritti e doveri genitoriali, essendo rimasto contumace nel presente giudizio in cui la madre chiede l'affidamento super-esclusivo della figlia e quindi, di fatto non opponendosi allo stesso.
Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, peraltro, con decreto d.d. 21/09/2022 emesso in un procedimento riguardante un'altra figlia del resistente, affidata ai Servizi sociali, ha ritenuto che quest'ultimo fosse privo di capacità genitoriale: “Il giovane padre ritiene di assolvere i suoi obblighi paterni tramite il versamento dell'assegno mensile e si accontenta di occasionali visite alla figlia, ma non sembra intenzionato e verosimilmente nemmeno in grado di occuparsi maggiormente della figlia e di costituire un buon esempio e guida educativa” (p. 3).
Sempre per tale motivo, va stabilito che eventuali visite tra la parte resistente e la figlia possano avvenire soltanto in ambito protetto, previa valutazione dei presupposti da parte del
Servizio sociale territorialmente competente.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia dovuto dalla parte resistente, in considerazione della sua giovane età (nato il [...]), si deve presumere la sua capacità incondizionata all'esercizio di un'attività lavorativa idonea a garantire alla stessa redditi in misura tale da poter contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettanti per la figlia.
pagina 3 di 5 Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna del resistente all'integrale rimborso delle spese di lite soltanto se quest'ultimo si oppone alle condizioni proposte, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia comune Persona_1
, ai sensi dell'art. 337 bis ss. c.c., sia regolamentato dalle seguenti
[...]
CONDIZIONI:
1. La figlia minore viene affidata in via cd. super-esclusiva alla Persona_1
madre (con estensione alle decisioni di maggior interesse per i minori, che saranno prese in via esclusiva dalla madre, e tra le quali - a titolo esemplificativo - si segnalano: rilascio documento valido per espatrio;
scolastiche; salute e istruzione);
2. la figlia viene collocata prevalentemente presso la madre Parte_1
presso la quale manterrà la sua residenza anagrafica;
3. il padre potrà vedere la figlia soltanto nell'ambito di visite protette, previa valutazione dei presupposti da parte del Servizio sociale territorialmente competente che dovrà relazionare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ogni 4 mesi;
4. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dal 16/05/2025, l'importo mensile di € 250,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con base ottobre 2025 e prima rivalutazione in novembre 2026;
5. le spese straordinarie per la figlia – individuate secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024 – dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
pagina 4 di 5 6. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici come anche le detrazioni fiscali spettanti per la figlia potranno essere usufruiti per intero dalla parte ricorrente;
03/10/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena TA DR AP
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DR AP Presidente
Morris Recla Giudice
Magdalena TA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1510/2025 R.G., promosso da
, con l'Avv. UNTERBERGER JULIANE, giusta Parte_1
delega in atti;
ricorrente nei confronti di
, contumace; Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
parte intervenuta
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa in decisione all'udienza d.d. 30/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“1) La figlia minore viene affidata in affidamento super-esclusivo Persona_1
(alias affidamento esclusivo rafforzato), ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla madre
pagina 1 di 5 , la quale potrà quindi prendere da sola anche le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, alla scolarizzazione, alle questioni mediche e alla determinazione della residenza, al rilascio di carte d'identità e passaporti, nonché tutte le altre decisioni di straordinaria amministrazione che potrebbero sorgere in futuro e non sono ancora prevedibili. La signora è espressamente autorizzata Parte_1
ad apporre tutte le firme all'uopo necessarie anche in nome e per conto del signor
[...]
. CP_1
2) La figlia viene collocata prevalentemente presso la madre presso Parte_1 la quale manterrà la sua residenza anagrafica.
3) Il diritto di visita del padre è sospeso fino a quando il signor non dimostrerà di CP_1
non fare più abuso di sostanze stupefacenti. Successivamente, il padre vedrà la figlia secondo visite accompagnate organizzate in presenza del personale del competente Servizio sociale.
4) Il sig. è tenuto a versare per la figlia minore un contributo di mantenimento CP_1 mensile di 250,00 Euro. Il contributo di mantenimento è assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat per la Provincia di Bolzano con base aprile
2025 e prima rivalutazione in maggio 2026 e deve essere da lui versato entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto della signora Parte_1
5) Le spese straordinarie per la figlia sono a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno con richiamo al Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024.
6) I sussidi pubblici per la prole e la famiglia (compreso l'assegno unico universale) verranno incassati al 100% dalla madre . Parte_1
7) Il sig. viene condannato all'integrale rimborso dei compensi di avvocato e delle spese CP_1
del presente giudizio, se si oppone alle presenti condizioni.” del Pubblico Ministero:
"Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente."
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato il 16/05/2025 parte ricorrente ha chiesto determinarsi le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia comune, ai sensi dell'art. 337 bis ss.
c.c.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento come segue, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della figlia comune.
In particolare, può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'affidamento c.d. super- esclusivo della figlia, stante il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente nei confronti della figlia in ordine alla regolamentazione dei diritti e doveri genitoriali, essendo rimasto contumace nel presente giudizio in cui la madre chiede l'affidamento super-esclusivo della figlia e quindi, di fatto non opponendosi allo stesso.
Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, peraltro, con decreto d.d. 21/09/2022 emesso in un procedimento riguardante un'altra figlia del resistente, affidata ai Servizi sociali, ha ritenuto che quest'ultimo fosse privo di capacità genitoriale: “Il giovane padre ritiene di assolvere i suoi obblighi paterni tramite il versamento dell'assegno mensile e si accontenta di occasionali visite alla figlia, ma non sembra intenzionato e verosimilmente nemmeno in grado di occuparsi maggiormente della figlia e di costituire un buon esempio e guida educativa” (p. 3).
Sempre per tale motivo, va stabilito che eventuali visite tra la parte resistente e la figlia possano avvenire soltanto in ambito protetto, previa valutazione dei presupposti da parte del
Servizio sociale territorialmente competente.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia dovuto dalla parte resistente, in considerazione della sua giovane età (nato il [...]), si deve presumere la sua capacità incondizionata all'esercizio di un'attività lavorativa idonea a garantire alla stessa redditi in misura tale da poter contribuire in misura adeguata al mantenimento della prole comune, secondo quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza.
Vanno riconosciuti per intero alla madre l'assegno unico ed universale nonché gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici e le detrazioni fiscali spettanti per la figlia.
pagina 3 di 5 Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna del resistente all'integrale rimborso delle spese di lite soltanto se quest'ultimo si oppone alle condizioni proposte, nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia comune Persona_1
, ai sensi dell'art. 337 bis ss. c.c., sia regolamentato dalle seguenti
[...]
CONDIZIONI:
1. La figlia minore viene affidata in via cd. super-esclusiva alla Persona_1
madre (con estensione alle decisioni di maggior interesse per i minori, che saranno prese in via esclusiva dalla madre, e tra le quali - a titolo esemplificativo - si segnalano: rilascio documento valido per espatrio;
scolastiche; salute e istruzione);
2. la figlia viene collocata prevalentemente presso la madre Parte_1
presso la quale manterrà la sua residenza anagrafica;
3. il padre potrà vedere la figlia soltanto nell'ambito di visite protette, previa valutazione dei presupposti da parte del Servizio sociale territorialmente competente che dovrà relazionare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ogni 4 mesi;
4. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dal 16/05/2025, l'importo mensile di € 250,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con base ottobre 2025 e prima rivalutazione in novembre 2026;
5. le spese straordinarie per la figlia – individuate secondo il Protocollo d'intesa del
Tribunale di Bolzano d.d. 26.11.2024 – dovranno essere sostenute da entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
pagina 4 di 5 6. gli assegni familiari e gli altri contributi pubblici come anche le detrazioni fiscali spettanti per la figlia potranno essere usufruiti per intero dalla parte ricorrente;
03/10/2025
La Giudice est. Il Presidente
Magdalena TA DR AP
(firma digitale) (firma digitale)
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