CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
D'RE LI, RE
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3565/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sparanise - Piazza Giovanni Xxiii N. 1 81056 Sparanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la società Ricorrente_1 SRL ha convenuto in giudizio il Comune di Sparanise al fine di contestare l'Avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 23.5.2025 per omesso versamento dell'Imposta municipale propria (IMU) relativa al 2020, in relazione al periodo 1° gennaio 2020 - 30 settembre 2020, con contestuale irrogazione delle sanzioni per tardivo versamento, per il complessivo importo di Euro 37.778,00
La società ricorrente nell' esporre e documentare la lista dei beni immobili virtualmente soggetta al pagamento dell' IMU, contesta la pretesa per i seguenti motivi:
1. Violazione del contraddittorio preventivo, ritenendo nel caso di specie doversi inviare prima di intimare il pagamento il ccd “ SCHEMA D' ATTO “ ai sensi dell' art.
6-7 bis della legge 212/2000.
2. Carenza di motivazione atteso che dalla lettura dell' intimazione notificata si legge genericamente che l' imposta è liquidata sulla base di elementi certi e noti;
Dal che consegue un'evidente motivazione apparente.
3. In ultimo, il contribuente eccepisce l' assoluta carenza di legittimazione passiva della società Ricorrente_1 atteso che quest' ultima ha acquistato gli immobili descritti nell' intimazione solo a far data dal 30.09.2020, non avendo assolutamente disposto in precedenza di nessun diritto reale sull' immobile, esplicitando altresì che la proprietà appartenenza alla Società_1 SRL, quest' ultima probabilmente società destinataria della pretesa
Il Comune di Sparanise non si è costituito malgrado la tempestiva e rituale notifica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso e della successiva iscrizione a ruolo.
Il contribuente infatti ha documentalmente provato che, a fronte della ricezione dell' avviso di accertamento avvenuta a mezzo pec in data 29.05.2025, l' opposizione è stata notificata a mezzo pec al
Comune in data 23.07.2025 e quindi entro i 60 giorni
Successivamente, il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 07.08.2025 e quindi nei 30 giorni successivi
Ciò posto, si evidenzia:
La prima eccezione del contribuente attiene all' obbligo dell' invito del preventivo schema d' atto ipotizzato dalla legge e previsto dall' art. 7bis della legge 212/2000
Sul punto si osserva che la disposizione normativa che disciplina l' obbligatorietà di un contraddittorio preventivo fa riferimento sostanzialmente all' accertamento di redditi e non già alla richiesta dell' IMU per presunta debenza da parte del contribuente.
Si conviene sulla motivazione apparente che si da all' obbligo di debenza, ritenendo quanto eccepito dall'
Ufficio mera clausola di stile che ben poco inerisce alla situazione di fatto. Assorbente, invece, ai fini dell' accoglimento del ricorso è la dimostrata e non contestata estraneità della società Ricorrente_1 ad ogni diritto reale per il periodo circoscritto al 01.01.2020 – 30.09.2020;
Per tabulas tanto lo si evince dal contratto di compravendita che peraltro non è stato né contestato né impugnato.
L' omessa costituzione in giudizio del Comune di Sparanise non consente di esaminare nemmeno altre ipotesi.
Tanto costituiva certo onere dell' Ente Creditore.
Ne consegue che il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato , condanna il Comune di Sparanise al pagamento in favore della parte ricorrente e liquida in E. 1000,00 oltre oneri accessori e
Cut
ù
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
D'RE LI, RE
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3565/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sparanise - Piazza Giovanni Xxiii N. 1 81056 Sparanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ACCERT.ESEC n. 1 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la società Ricorrente_1 SRL ha convenuto in giudizio il Comune di Sparanise al fine di contestare l'Avviso di accertamento esecutivo n. 1 del 23.5.2025 per omesso versamento dell'Imposta municipale propria (IMU) relativa al 2020, in relazione al periodo 1° gennaio 2020 - 30 settembre 2020, con contestuale irrogazione delle sanzioni per tardivo versamento, per il complessivo importo di Euro 37.778,00
La società ricorrente nell' esporre e documentare la lista dei beni immobili virtualmente soggetta al pagamento dell' IMU, contesta la pretesa per i seguenti motivi:
1. Violazione del contraddittorio preventivo, ritenendo nel caso di specie doversi inviare prima di intimare il pagamento il ccd “ SCHEMA D' ATTO “ ai sensi dell' art.
6-7 bis della legge 212/2000.
2. Carenza di motivazione atteso che dalla lettura dell' intimazione notificata si legge genericamente che l' imposta è liquidata sulla base di elementi certi e noti;
Dal che consegue un'evidente motivazione apparente.
3. In ultimo, il contribuente eccepisce l' assoluta carenza di legittimazione passiva della società Ricorrente_1 atteso che quest' ultima ha acquistato gli immobili descritti nell' intimazione solo a far data dal 30.09.2020, non avendo assolutamente disposto in precedenza di nessun diritto reale sull' immobile, esplicitando altresì che la proprietà appartenenza alla Società_1 SRL, quest' ultima probabilmente società destinataria della pretesa
Il Comune di Sparanise non si è costituito malgrado la tempestiva e rituale notifica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso e della successiva iscrizione a ruolo.
Il contribuente infatti ha documentalmente provato che, a fronte della ricezione dell' avviso di accertamento avvenuta a mezzo pec in data 29.05.2025, l' opposizione è stata notificata a mezzo pec al
Comune in data 23.07.2025 e quindi entro i 60 giorni
Successivamente, il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 07.08.2025 e quindi nei 30 giorni successivi
Ciò posto, si evidenzia:
La prima eccezione del contribuente attiene all' obbligo dell' invito del preventivo schema d' atto ipotizzato dalla legge e previsto dall' art. 7bis della legge 212/2000
Sul punto si osserva che la disposizione normativa che disciplina l' obbligatorietà di un contraddittorio preventivo fa riferimento sostanzialmente all' accertamento di redditi e non già alla richiesta dell' IMU per presunta debenza da parte del contribuente.
Si conviene sulla motivazione apparente che si da all' obbligo di debenza, ritenendo quanto eccepito dall'
Ufficio mera clausola di stile che ben poco inerisce alla situazione di fatto. Assorbente, invece, ai fini dell' accoglimento del ricorso è la dimostrata e non contestata estraneità della società Ricorrente_1 ad ogni diritto reale per il periodo circoscritto al 01.01.2020 – 30.09.2020;
Per tabulas tanto lo si evince dal contratto di compravendita che peraltro non è stato né contestato né impugnato.
L' omessa costituzione in giudizio del Comune di Sparanise non consente di esaminare nemmeno altre ipotesi.
Tanto costituiva certo onere dell' Ente Creditore.
Ne consegue che il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato , condanna il Comune di Sparanise al pagamento in favore della parte ricorrente e liquida in E. 1000,00 oltre oneri accessori e
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