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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 30/09/2025, all'esito della discussione orale, considerate le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 2 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1027/2022 del 6 7 2022, vertente
TRA
– Parte_1
-, in persona del Prefetto pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – P.IVA_2
-,
APPELLANTE
E
- -, Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Dario Marra - - e Irene Di C.F._2
Santo - -, C.F._3 APPELLATA nonché
- -, in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Barra - -, C.F._4
APPELLATA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva opposizione Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 07120210040248943000 emessa dall'
[...]
, in forza del verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale Controparte_2
n. SCV/0005821925, datato 1 10 2018, con cui le era stata contestata, quale obbligata in solido, la violazione delle norme di cui all'art. 142, co. 8, del C.d.S., commessa in data 1
10 2018, alle ore 1:41, nel tratto autostradale A16 Napoli - Canosa, sito nel territorio del
Comune di Mugnano del Cardinale.
Deduceva che il verbale sotteso alla cartella esattoriale non le era stato mai notificato e, quindi, la nullità, annullabilità e/o illegittimità della cartella opposta.
Si costituiva in giudizio la , sosteneva la legittimità del Parte_1 proprio operato e l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva il rigetto della domanda.
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e rilevando che ogni addebito relativo alla regolarità dell'attività di notifica del verbale di accertamento era da ascriversi all'ente impositore. Chiedeva l'estromissione dal giudizio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace, nel rilevare che “l'ente opposto non ha fornito alcuna prova delle circostanze relative al rilievo dell'infrazione lamentate dal ricorrente e la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno delle proprie ragioni induce… a ritenere probabilmente fondata l'opposizione”, accoglieva il ricorso e annullava la cartella esattoriale;
condannava, altresì, la al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 276,00, di cui euro 76,00 per spese, oltre iva, c.a.p. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Dichiarava, poi, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_2
La proponeva appello e chiedeva di accertare e dichiarare Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta in primo grado dalla ricorrente e la conseguente riforma della sentenza appellata.
Si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_1 del gravame formulato da controparte e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva chiedendo la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata nella parte in cui è stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, di accertare la legittimità del suo operato.
Con l'unico motivo di appello, la eccepisce l'omesso esame della Parte_1 documentazione depositata nel giudizio di prime cure e, comunque, la legittimità dell'accertamento. In particolare, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva erroneamente ritenuto che non aveva adempiuto all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito. Asserisce che in primo grado aveva tempestivamente depositato la documentazione posta a base della contestata infrazione, ovverosia la copia del verbale di accertamento e la relativa notifica, regolarmente effettuata, oltre che la copia del prospetto del contribuente. Rilevava, altresì, che lo stesso Giudice di Pace, in sentenza, aveva statuito che era stata prodotta in giudizio la documentazione relativa alla violazione.
Deduce che il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato e non opposto nel termine di legge e che lo stesso, quindi, è divenuto titolo idoneo all'emissione della cartella esattoriale impugnata.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione.
Le doglianze sono fondate.
La documentazione prodotta dalla in primo grado comprova la Parte_1 regolare notificazione alla del verbale di accertamento della infrazione al CP_1 codice della strada. In particolare, tale notifica è stata effettuata ex art. 140 c.p.c. ai sensi del quale, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità relativa del destinatario, il notificatore deve seguire un preciso iter procedimentale, che prevede le seguenti formalità:
- deposito della copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
- affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
- comunicazione a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito.
Risulta agli atti che il notificatore, non avendo rinvenuto la presso la CP_1 residenza anagrafica rilevata dai pubblici registri, ha dapprima provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Pozzuoli in data 8 11 2018 e successivamente ha comunicato l'avvenuto deposito mediante raccomandata.
Risulta anche che la raccomandata è stata ricevuta regolarmente dalla destinataria, la quale ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Dalla sussistenza e regolarità della notificazione del verbale d'infrazione sotteso all'impugnata cartella deriva che l'appellata era decaduta dalla possibilità di opporre il medesimo per decorso dei termini di legge e che tale facoltà non poteva recuperare al momento della notificazione della relativa cartella di pagamento.
Quanto all'esame delle altre eccezioni sollevate dalla in merito CP_1 all'illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento, c'è da dire quanto segue.
Relativamente alle maggiorazioni applicate alla cartella, va rilevato che la
Cassazione ha osservato che le stesse, essendo dovute nel caso di ritardo nel pagamento delle somme irrogate, hanno natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile quella principale (in tal senso Cass. Ord. n. 8116/2021).
Ne consegue che è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. Pertanto, la doglianza in ordine alla nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per l'applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge è da disattendere.
Anche le altre questioni relative alla regolarità della cartella sono infondate, considerato che la stessa risulta conforme al modello prescritto dalla legge ed è, quindi, legittima. Pertanto, nessuna delle garanzie di difesa è stata violata.
Tirando le fila, l'appello è da accogliere per le ragioni di cui in motivazione.
Va, dunque, condannata l'appellata alle spese del presente grado del CP_1 giudizio in ragione della sua soccombenza;
per il primo grado rileva che la si Parte_1
è difesa con proprio funzionario e non ha comprovato esborsi di sorta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione;
2) condanna a pagare alla Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in
[...] euro 64,50 per esborsi e in euro 662,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna a pagare alla Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 280,00 per
[...] compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Stefano Barra dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Avellino, 30 9 2025,
IL GIUDICE
Raffaele Califano