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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1052/ 2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1052/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PIANESE FRANCESCO PAOLO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CORSO CAMPANO 139 80014
GIUGLIANO IN CAMPANIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 10857 del 30.10.24 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2024 adiva il Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- e, conseguentemente, condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, condannare il al pagamento della somma di Controparte_1
€1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, con aumento del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022.”
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- di essere una dipendente del , assunta in servizio presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo IC Via U. Boccioni di Roma;
- di essere stata assunta con contratto a tempo determinato;
- di aver prestato servizio nelle annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - di non aver usufruito per tali periodi del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 comma 121, della
Legge n. 107/2015;
- che tale mancato riconoscimento da parte del aveva generato una disparità di trattamento CP_1 rispetto ai colleghi stabilmente assunti.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata Controparte_1 la contumacia.
Con sentenza n. 11505/2024 del 14 novembre 2024 il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente di cui all'art.1, comm. 121e ss., della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannava il all'accredito del predetto beneficio, oltre interessi legali, dalla data del CP_1 riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione;
compensava integralmente le spese di lite motivando in tal senso: “ritiene il decidente ricorrano gravi motivi per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate.”
Avverso tale sentenza proponeva appello , limitatamente alla statuizione che aveva Parte_1 compensato le spese di lite, per il seguente motivo:
“Inesistenza e/o erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata in punto di governo delle spese”.
L'appellante censurava la decisione del Tribunale in ordine alle spese in quanto, nel caso in esame, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, non si era venuto a determinare alcun contrasto giurisprudenziale ma, al contrario, l'autorità giudiziaria (Consiglio di Stato, Corte di
Giustizia UE, Corte di Cassazione richiamata dallo stesso giudice di primo grado) aveva costantemente accolto la domanda, cristallizzando un principio di equiparazione dei trattamenti giuridici ed economici dei docenti divenuto ormai incontrovertibile;
evidenziava, poi, l'inerzia del a fronte della diffida precedente l'instaurazione del giudizio;
infine, ribadita l'assenza dei CP_1 presupposti per derogare al principio della soccombenza, concludeva chiedendo di riformare parzialmente la sentenza e “Condannare il , in persona del Controparte_1 pro-tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere n.76, al pagamento, in favore CP_2 dell'odierna appellante, delle spese e dei compensi di lite del giudizio RG. 11275/2024, definito con
l'impugnata (in parte qua) Sentenza, con attribuzione all'Avvocato antistatario, ponendo le spese di lite totalmente a carico del resistente , nella misura di Legge indicata o in quella che sarà CP_1 ritenuta di Giustizia.
Condannare, inoltre, il resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio con attribuzione nella misura da calcolarsi sempre in base ai parametri previsti dal Ministero di Giustizia al D.M. 55/2014, con aumento del 30% per collegamenti ipertestuali, all'Avvocato antistatario.
Il valore del presente procedimento, incardinato in ragione delle sole spese processuali, è da calcolarsi in base agli indicati parametri ministeriali (DM 55/14) in relazione al valore della controversia di primo grado.
Orbene, considerando l'importo attribuito in Sentenza, in ragione delle annualità spettanti all'odierna ricorrente, è di € 1.500,00, il valore del presente procedimento è di € 1.500,00 e rientra nello scaglione dei parametri fino ad € 5.200,00.”
Il ritualmente convenuto non si costituiva ed era dichiarato contumace anche nel presente CP_1 grado
All'udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Come noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado sulla scorta della seguente motivazione: “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impedisce al CP_1 il riconoscimento del beneficio, e la mancata costituzione dello stesso che di fatto non si è opposto, si compensano le spese tra le parti”.
Rileva, tuttavia, il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data
19/03/2024) la questione relativa all'attribuzione della “Carta docente” agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
In definitiva, al momento in cui il giudizio fu incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Vi è da aggiungere che la mancata costituzione del non integra, di per sé, una ragione atta CP_1
a legittimare la compensazione delle spese di lite.
Egualmente, giova evidenziare che la serialità della controversia certamente può incidere sulla quantificazione dei compensi in favore della parte vittoriosa, ma non integra ragione di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Pertanto, nella specie, non vi erano motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata.
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della parte Pubblica e sono liquidate come in dispositivo.
È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto della tipologia della controversia (in materia di lavoro) e del valore della causa, rientrante nello scaglione fino ad € 5.200,00, nonché delle previsioni del DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie atteso che le prestazioni professionali dei procuratori di Parte_1 si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022.
Contrariamente a quanto domandato dal ricorrente non vanno liquidate le spese della fase istruttoria, non essendovi stata;
pertanto, i compensi vanno determinati tenendo unicamente conto della “fase di studio”, della “fase introduttiva del giudizio” e della “fase decisionale”.
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014,
n. 55, espressamente richiesta, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto
2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, gli atti pur presentando caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%
Il valore della causa in primo grado (1.500,00 euro), la serialità del contenzioso e la sostanziale assenza di questioni controverse giustifica la quantificazione dei compensi nella seguente misura, inferiore ai valori richiesti: € 444,00 per la fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale, (totale euro 1030,00) oltre l'aumento del 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) € 103,00, per un totale complessivo di euro 1.133,00
Le spese stesse sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass.
Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2,
Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 5.200,00 euro.
Le spese, quantificate in € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268 ,00 per la fase introduttiva, €
426 ,00 per la fase decisionale, (totale euro 962,00) oltre l'aumento del 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma
1 bis) € 96,20, per un totale complessivo di euro 1.058,20 si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria: Sez.
3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna il appellato a rifondere CP_1
a le spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.133,00 oltre rimborso forfetario Parte_1 delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario;
- condanna il appellato a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 1.058,20, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
La Presidente
IA TO ZI
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1052/ 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PIANESE FRANCESCO PAOLO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in CORSO CAMPANO 139 80014
GIUGLIANO IN CAMPANIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 10857 del 30.10.24 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2024 adiva il Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28
17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23;
- e, conseguentemente, condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, condannare il al pagamento della somma di Controparte_1
€1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, con aumento del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022.”
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- di essere una dipendente del , assunta in servizio presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo IC Via U. Boccioni di Roma;
- di essere stata assunta con contratto a tempo determinato;
- di aver prestato servizio nelle annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - di non aver usufruito per tali periodi del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 comma 121, della
Legge n. 107/2015;
- che tale mancato riconoscimento da parte del aveva generato una disparità di trattamento CP_1 rispetto ai colleghi stabilmente assunti.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata Controparte_1 la contumacia.
Con sentenza n. 11505/2024 del 14 novembre 2024 il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente di cui all'art.1, comm. 121e ss., della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannava il all'accredito del predetto beneficio, oltre interessi legali, dalla data del CP_1 riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione;
compensava integralmente le spese di lite motivando in tal senso: “ritiene il decidente ricorrano gravi motivi per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate.”
Avverso tale sentenza proponeva appello , limitatamente alla statuizione che aveva Parte_1 compensato le spese di lite, per il seguente motivo:
“Inesistenza e/o erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata in punto di governo delle spese”.
L'appellante censurava la decisione del Tribunale in ordine alle spese in quanto, nel caso in esame, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, non si era venuto a determinare alcun contrasto giurisprudenziale ma, al contrario, l'autorità giudiziaria (Consiglio di Stato, Corte di
Giustizia UE, Corte di Cassazione richiamata dallo stesso giudice di primo grado) aveva costantemente accolto la domanda, cristallizzando un principio di equiparazione dei trattamenti giuridici ed economici dei docenti divenuto ormai incontrovertibile;
evidenziava, poi, l'inerzia del a fronte della diffida precedente l'instaurazione del giudizio;
infine, ribadita l'assenza dei CP_1 presupposti per derogare al principio della soccombenza, concludeva chiedendo di riformare parzialmente la sentenza e “Condannare il , in persona del Controparte_1 pro-tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere n.76, al pagamento, in favore CP_2 dell'odierna appellante, delle spese e dei compensi di lite del giudizio RG. 11275/2024, definito con
l'impugnata (in parte qua) Sentenza, con attribuzione all'Avvocato antistatario, ponendo le spese di lite totalmente a carico del resistente , nella misura di Legge indicata o in quella che sarà CP_1 ritenuta di Giustizia.
Condannare, inoltre, il resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio con attribuzione nella misura da calcolarsi sempre in base ai parametri previsti dal Ministero di Giustizia al D.M. 55/2014, con aumento del 30% per collegamenti ipertestuali, all'Avvocato antistatario.
Il valore del presente procedimento, incardinato in ragione delle sole spese processuali, è da calcolarsi in base agli indicati parametri ministeriali (DM 55/14) in relazione al valore della controversia di primo grado.
Orbene, considerando l'importo attribuito in Sentenza, in ragione delle annualità spettanti all'odierna ricorrente, è di € 1.500,00, il valore del presente procedimento è di € 1.500,00 e rientra nello scaglione dei parametri fino ad € 5.200,00.”
Il ritualmente convenuto non si costituiva ed era dichiarato contumace anche nel presente CP_1 grado
All'udienza del 15 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Come noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado sulla scorta della seguente motivazione: “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impedisce al CP_1 il riconoscimento del beneficio, e la mancata costituzione dello stesso che di fatto non si è opposto, si compensano le spese tra le parti”.
Rileva, tuttavia, il Collegio che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data
19/03/2024) la questione relativa all'attribuzione della “Carta docente” agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
In definitiva, al momento in cui il giudizio fu incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Vi è da aggiungere che la mancata costituzione del non integra, di per sé, una ragione atta CP_1
a legittimare la compensazione delle spese di lite.
Egualmente, giova evidenziare che la serialità della controversia certamente può incidere sulla quantificazione dei compensi in favore della parte vittoriosa, ma non integra ragione di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Pertanto, nella specie, non vi erano motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata.
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della parte Pubblica e sono liquidate come in dispositivo.
È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto della tipologia della controversia (in materia di lavoro) e del valore della causa, rientrante nello scaglione fino ad € 5.200,00, nonché delle previsioni del DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie atteso che le prestazioni professionali dei procuratori di Parte_1 si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022.
Contrariamente a quanto domandato dal ricorrente non vanno liquidate le spese della fase istruttoria, non essendovi stata;
pertanto, i compensi vanno determinati tenendo unicamente conto della “fase di studio”, della “fase introduttiva del giudizio” e della “fase decisionale”.
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014,
n. 55, espressamente richiesta, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto
2022, n. 147 – tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, gli atti pur presentando caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%
Il valore della causa in primo grado (1.500,00 euro), la serialità del contenzioso e la sostanziale assenza di questioni controverse giustifica la quantificazione dei compensi nella seguente misura, inferiore ai valori richiesti: € 444,00 per la fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale, (totale euro 1030,00) oltre l'aumento del 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) € 103,00, per un totale complessivo di euro 1.133,00
Le spese stesse sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dell'appellante, antistatari.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass.
Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2,
Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 5.200,00 euro.
Le spese, quantificate in € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268 ,00 per la fase introduttiva, €
426 ,00 per la fase decisionale, (totale euro 962,00) oltre l'aumento del 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma
1 bis) € 96,20, per un totale complessivo di euro 1.058,20 si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria: Sez.
3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021) con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna il appellato a rifondere CP_1
a le spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.133,00 oltre rimborso forfetario Parte_1 delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario;
- condanna il appellato a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 1.058,20, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
La Presidente
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*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi