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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
NC TA, RE
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2022 depositato il 16/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (cessata) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir.prov.uff.contr.-Legale Barletta-Andria-Trani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Discutono il ricorso e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0432 020000366738700, con cui l'Agenzia delle entrate di Foggia aveva richiesto il pagamento di euro 6.902,57, sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di
Barletta, contestandole violazioni in materia di Ires, Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, nonchè ritenute alla fonte per l'annualità 2016, in seguito a controllo del modello Unico dei redditi per l'anno 2016.
All'uopo, esponeva:
che sussisteva il difetto della motivazione, anche con riguardo all'addebito di interessi;
l'inesistenza del debito per sopravvenuta decadenza dei crediti tributari ex art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973 (posto che il Modello Unico era stato presentato nel 2017, per cui la decadenza si era perfezionata il 31 dicembre 2020, con conseguente estinzione del credito);
la nullità del ruolo per violazione dell'art. 6, co. 5 dello Statuto del contribuente (non avendo ricevuto gli atti prodromici le iscrizioni al ruolo);
la nullità del ruolo intestato a società cessata (per cui non poteva applicarsi la norma di cui all'art. 28 del d. lgs n. 175 del 2014, trattandosi di un ruolo e non di un atto impositivo come l'avviso di accertamento;
la nullità della cartella per omesse indicazioni delle norme anti COVID-19 che avevano sospeso i termini prescrizionali della riscossione coattiva.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani, che resisteva al ricorso evidenziandone la manifesta infondatezza.
All'udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al difetto di motivazione, trattandosi di una cartella che si innesta su una dichiarazione (MOd. Unico
2017) presentata dal contribuente, l'obbligo motivazionale è assolto anche mediante il rinvio all'atto presupposto o alla sua dichiarazione, purchè il contribuente sia posto in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa (cfr. Cass. 5371/17, 11176/14 e pluribus); peraltro, il contribuente ha preso posizione sulla debenza dei crediti, affermando l'insussistenza del diritto del concessionario di procedere a riscossione, stante la decadenza dal potere di riscossione e gli altri vizi formali della cartella. Questa, poi, indica il dettaglio degli importi dovuti, la causale, il numero del ruolo, il responsabile del procedimento e gli oneri di riscossione, con i relativi calcoli.
Ne deriva che il primo motivo, afferente il difetto di motivazione, è infondato.
Con il secondo motivo, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza del debito per sopravvenuta decadenza dei crediti tributari ex art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, avendo presentato il Modello Unico 2017 per l'ano di imposta 2016, per cui la decadenza si era perfezionata il 31 dicembre 2020, con conseguente estinzione del credito.
Anche detto motivo è infondato, posto che l'ente impositore ha vistato il ruolo della cartella in oggetto il
28/01/2020, e consegnato al concessionario il 25/02/2020, nel rispetto dei termini della legislazione in materia, come riscontrabile dal dettaglio delle partite di ruolo.
Il concessionario ha poi notificato la cartella di pagamento il 05/04/2022, avendo ricevuto il ruolo in costanza dei termini di sospensione di notifica di qualsiasi atto imposti dal legislatore in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Ed invero, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) ed il 31 agosto 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Ai sensi dell'art. 68, comma 4 bis, lett. b della legge 2018, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, tutti i termini di decadenza in scadenza nel 2020 sono differiti applicando l'art. 12 co. 2 del Dlgs n. 159/2015, sicchè la scadenza per la notifica della cartella (che era del 31.12.2020) è stata validamente prorogata sino al
31.12.2022, con conseguente perfezionamento nei termini della notifica in oggetto.
Venendo adesso alla questione della nullità del ruolo intestato a società cessata e della illegittima
“riesumazione” dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014, va detto in primis che il ruolo è stato vistato e consegnato dalla Amministrazione in data anteriore (ruolo consegnato il 25/02/2020) rispetto alla data di cessazione della società (che da interrogazione alle banche dati risulta decorrente dal 24/05/2021); in secondo luogo, la eccezione che la norma di cui all'art. 28 del d.lgs n. 175 del 2014 riguarderebbe solo gli atti impositivi (come l'avviso di accertamento) e non la riscossione, è infondata, posto che l'art. 28 del D.lgs citato concerne, tra gli altri, anche la riscossione e, dunque, il ruolo.
Quanto all'obbligo di indicare nella cartella di pagamento i necessari riferimenti normativi della sopravvenuta legislazione dell'emergenza da Covid-19, reputa l'odierna Corte che il motivo sia infondato, posto che nessuna norma di legge impone di indicare nella cartella di pagamento avvisi o indicazioni specifiche sulle sospensioni Covid, che infatti agiscono sui termini, non sul contenuto della cartella che, a sua volta, deve rispettare il contenuto dell'art. 25 del DPR n. 602/73 che non è stato modificato;
relativamente al difetto di motivazione degli interessi nella cartella di pagamento, la Suprema corte è consolidata nel ritenere che, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, la cartella è congruamente motivata, quanto agli interessi, mediante il riferimento alla dichiarazione da cui deriva il debito, essendo il criterio predeterminato dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/73 e si risolve in mera operazione matematica (v. Cass.
18426/2023, S.u. 22281/2022).
In definitiva, non vi sono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida per ciascuna parte costituita nella complessiva somma di € 500,00 per ciascuna, oltre accessori se dovuti.
così deciso in Foggia, il 21.1.2026.
Il Giudice rel.
ET CA
Il Presidente Paolo Cassano
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
NC TA, RE
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2022 depositato il 16/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. (cessata) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir.prov.uff.contr.-Legale Barletta-Andria-Trani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200003667387-000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Discutono il ricorso e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0432 020000366738700, con cui l'Agenzia delle entrate di Foggia aveva richiesto il pagamento di euro 6.902,57, sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di
Barletta, contestandole violazioni in materia di Ires, Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, nonchè ritenute alla fonte per l'annualità 2016, in seguito a controllo del modello Unico dei redditi per l'anno 2016.
All'uopo, esponeva:
che sussisteva il difetto della motivazione, anche con riguardo all'addebito di interessi;
l'inesistenza del debito per sopravvenuta decadenza dei crediti tributari ex art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973 (posto che il Modello Unico era stato presentato nel 2017, per cui la decadenza si era perfezionata il 31 dicembre 2020, con conseguente estinzione del credito);
la nullità del ruolo per violazione dell'art. 6, co. 5 dello Statuto del contribuente (non avendo ricevuto gli atti prodromici le iscrizioni al ruolo);
la nullità del ruolo intestato a società cessata (per cui non poteva applicarsi la norma di cui all'art. 28 del d. lgs n. 175 del 2014, trattandosi di un ruolo e non di un atto impositivo come l'avviso di accertamento;
la nullità della cartella per omesse indicazioni delle norme anti COVID-19 che avevano sospeso i termini prescrizionali della riscossione coattiva.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani, che resisteva al ricorso evidenziandone la manifesta infondatezza.
All'udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al difetto di motivazione, trattandosi di una cartella che si innesta su una dichiarazione (MOd. Unico
2017) presentata dal contribuente, l'obbligo motivazionale è assolto anche mediante il rinvio all'atto presupposto o alla sua dichiarazione, purchè il contribuente sia posto in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa (cfr. Cass. 5371/17, 11176/14 e pluribus); peraltro, il contribuente ha preso posizione sulla debenza dei crediti, affermando l'insussistenza del diritto del concessionario di procedere a riscossione, stante la decadenza dal potere di riscossione e gli altri vizi formali della cartella. Questa, poi, indica il dettaglio degli importi dovuti, la causale, il numero del ruolo, il responsabile del procedimento e gli oneri di riscossione, con i relativi calcoli.
Ne deriva che il primo motivo, afferente il difetto di motivazione, è infondato.
Con il secondo motivo, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza del debito per sopravvenuta decadenza dei crediti tributari ex art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, avendo presentato il Modello Unico 2017 per l'ano di imposta 2016, per cui la decadenza si era perfezionata il 31 dicembre 2020, con conseguente estinzione del credito.
Anche detto motivo è infondato, posto che l'ente impositore ha vistato il ruolo della cartella in oggetto il
28/01/2020, e consegnato al concessionario il 25/02/2020, nel rispetto dei termini della legislazione in materia, come riscontrabile dal dettaglio delle partite di ruolo.
Il concessionario ha poi notificato la cartella di pagamento il 05/04/2022, avendo ricevuto il ruolo in costanza dei termini di sospensione di notifica di qualsiasi atto imposti dal legislatore in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Ed invero, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) ed il 31 agosto 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Ai sensi dell'art. 68, comma 4 bis, lett. b della legge 2018, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, tutti i termini di decadenza in scadenza nel 2020 sono differiti applicando l'art. 12 co. 2 del Dlgs n. 159/2015, sicchè la scadenza per la notifica della cartella (che era del 31.12.2020) è stata validamente prorogata sino al
31.12.2022, con conseguente perfezionamento nei termini della notifica in oggetto.
Venendo adesso alla questione della nullità del ruolo intestato a società cessata e della illegittima
“riesumazione” dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014, va detto in primis che il ruolo è stato vistato e consegnato dalla Amministrazione in data anteriore (ruolo consegnato il 25/02/2020) rispetto alla data di cessazione della società (che da interrogazione alle banche dati risulta decorrente dal 24/05/2021); in secondo luogo, la eccezione che la norma di cui all'art. 28 del d.lgs n. 175 del 2014 riguarderebbe solo gli atti impositivi (come l'avviso di accertamento) e non la riscossione, è infondata, posto che l'art. 28 del D.lgs citato concerne, tra gli altri, anche la riscossione e, dunque, il ruolo.
Quanto all'obbligo di indicare nella cartella di pagamento i necessari riferimenti normativi della sopravvenuta legislazione dell'emergenza da Covid-19, reputa l'odierna Corte che il motivo sia infondato, posto che nessuna norma di legge impone di indicare nella cartella di pagamento avvisi o indicazioni specifiche sulle sospensioni Covid, che infatti agiscono sui termini, non sul contenuto della cartella che, a sua volta, deve rispettare il contenuto dell'art. 25 del DPR n. 602/73 che non è stato modificato;
relativamente al difetto di motivazione degli interessi nella cartella di pagamento, la Suprema corte è consolidata nel ritenere che, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, la cartella è congruamente motivata, quanto agli interessi, mediante il riferimento alla dichiarazione da cui deriva il debito, essendo il criterio predeterminato dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/73 e si risolve in mera operazione matematica (v. Cass.
18426/2023, S.u. 22281/2022).
In definitiva, non vi sono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida per ciascuna parte costituita nella complessiva somma di € 500,00 per ciascuna, oltre accessori se dovuti.
così deciso in Foggia, il 21.1.2026.
Il Giudice rel.
ET CA
Il Presidente Paolo Cassano