CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore DEMONTIS SERGIO, Giudice IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4540/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 CF.Difensore_1Difeso da - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229018715847000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110040522233000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120021796965000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130009325042000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160086308969000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025173344000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025173344000 TARI 2015
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ha introdotto il presente giudizio con ricorso notificato al Comune di Palermo il 21.4.2023 a seguito della notificazione al Ricorrente, in data 21.2.2023, dell'intimazione di pagamento indicata in intestazione, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo complessivo di € 23.660,48. Premesso che l'intimazione di pagamento si fondava, tra le altre, sulle cinque prodromiche cartelle di pagamento indicate in intestazione, relative, rispettivamente, a Tarsu 2010, Tarsu 2011, Tarsu 2012, Tares 2013, Tari 2014 e 2015, la parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito “la nullità dell'intimazione di pagamento opposta” in quanto – si legge nel ricorso – “non è stata preceduta dalla rituale notificazione del presupposto titolo in essa richiamato”. Con un secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha poi eccepito che, anche se le cartelle di pagamento prodromiche fossero state effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, in assenza di precedenti atti interruttivi, risulterebbe comunque maturata la prescrizione, essendo intercorsi più di cinque anni tra le predette date, da un lato, e quella della notificazione dell'intimazione di pagamento. In forza di quanto precede, quindi, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento presupposte così come elencate in ricorso. Costituitosi in data 7.11.2025, nelle proprie controdeduzioni il Comune di Palermo, innanzi tutto, premesso che l'intimazione di pagamento è un atto del Concessionario della riscossione proprio della relativa procedura, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato a contraddire sui fatti dedotti in ricorso esclusivamente l'Agente della riscossione. Ha aggiunto che, comunque, dall'intimazione di pagamento impugnata risulta che la stessa è stata preceduta dalla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, con la conseguenza che, non avendo il destinatario impugnato le cartelle ed essendosi conseguentemente consolidatasi la pretesa dalle stesse portata, il ricorso è inammissibile. Ha infine dedotto di avere provveduto alla regolare notificazione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte oggetto delle cartelle prodromiche alla “intimazione di pagamento opposta”. Ha conclusivamente richiesto, quindi, di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo. Con memoria depositata il 20.11.2025, parte ricorrente, dopo avere rilevato la tardività della costituzione in giudizio del convenuto Comune di Palermo, ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dallo stesso Comune, ribadendo la piena legittimazione a contraddire sussistente in capo allo stesso Comune non solo con riferimento al secondo motivo di ricorso, stante che detto motivo riguarda – si legge nella menzionata memoria – “direttamente l'esigibilità del credito nonché la specifica contestazione della prescrizione/decadenza del medesimo”, ma altresì con riferimento al primo motivo di ricorso, richiamando al riguardo varie pronunce della Corte di cassazione ed osservando che nel presente giudizio, essendo stato esso instaurato con ricorso notificato il 21.4.2023, non è applicabile la previsione di cui all'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. 546/1992. Ha insistito, quindi, nella domanda già formulata con il ricorso introduttivo. All'udienza pubblica del 9.12.2025, fissata per la trattazione, le parti hanno insistito in quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti, dopo di che la causa è stata posta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso presenta profili di incertezza in ordine all'oggetto del medesimo, atteso che, nella parte introduttiva viene indicato come atto impugnato la sola intimazione di pagamento indicata in intestazione mentre, nel formulare la domanda conclusiva, l'invocata declaratoria di nullità è estesa anche alle cartelle prodromiche elencate nello stesso ricorso e parimenti indicate in intestazione. Ad ogni modo, anche a volere ritenere che il ricorso abbia a oggetto sia l'intimazione di pagamento sia le prodromiche cartelle, lo stesso è inammissibile. Ciò perché l'unico soggetto convenuto in giudizio, il Comune di Palermo, come dallo stesso eccepito nelle proprie controdeduzioni, è privo di legittimazione passiva rispetto all'oggetto e alle ragioni della domanda. Infatti, non solo l'impugnazione ha a oggetto atti del solo Concessionario per la riscossione ma anche le ragioni della domanda riguardano esclusivamente l'attività riconducibile allo stesso Concessionario e alla quale è del tutto estraneo l'Ente impositore convenuto. E invero, parte ricorrente, da un lato, ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notificazione delle cartelle di pagamento, e tanto l'intimazione quanto le cartelle sono atti del Concessionario della riscossione;
dall'altro, ha eccepito la prescrizione maturata tra la notificazione delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento, invocando dunque un'inerzia tutta concentrata, anche in questo caso, esclusivamente sull'attività del Concessionario della riscossione. Ne discende che l'ente impositore convenuto, il Comune di Palermo, risulta del tutto estraneo alle doglianze formulate dalla parte ricorrente, onde lo stesso non è legittimato a contraddire ed è dunque privo, nel caso di specie, di legittimazione passiva ad litem. Né risulta pertinente la copiosa giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente già nel ricorso introduttivo e, più ampiamente, nella memoria depositata il 20.11.20225. Essa, infatti, da un lato, come nel caso di Cass. civ., Sez. un., 8 marzo 2022, n. 7514, riguarda cause del tutto avulse del contesto tributario e relative, invece, alla contestazione di cartelle di pagamento aventi a oggetto ruoli per crediti previdenziali;
dall'altro, come nel caso di Cass. civ., Sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412 ovvero dell'assai più recente Sez.. V, 26 giugno 2025, n. 17273, riguarda cause in cui il ricorso è stato proposto non già avverso un'intimazione di pagamento fondata su una o più cartelle di pagamento bensì avverso una cartella di pagamento fondata su uno o più avvisi di accertamento, atti, questi ultimi, non del Concessionario della riscossione (come l'intimazione e la cartella di pagamento) bensì dell'ente impositore. Vale, per tale ultimo caso, il principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”. Detto principio, però, non è pertinente rispetto al caso di specie, in cui, come detto, parte ricorrente eccepisce la nullità di un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la mancata notificazione di atti, alcune cartelle di pagamento prodromiche, anch'essi emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione nonché la prescrizione asseritamente maturata dopo la notificazione delle cartelle di pagamento. Così essendo stata impostata la controversia, il convenuto Comune di Palermo, risulta del tutto estraneo alla materia controversia, riguardando le doglianze della parte ricorrente, ossia, si ripete, la mancata notificazione delle cartelle di pagamento ovvero la prescrizione maturata successivamente alla loro notificazione, esclusivamente l'attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Pertanto, come già osservato, l'unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate Riscossione mentre l'unico soggetto convenuto, il Comune di Palermo, non è dotato di legittimazione passiva. Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.615,20, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento dei tributi e contributi di legge. Palermo, 9 dicembre 2025 Il Presidente est. Giuliano Castiglia
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTIGLIA GIULIANO, Presidente e Relatore DEMONTIS SERGIO, Giudice IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4540/2023 depositato il 18/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_1 CF.Difensore_1Difeso da - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229018715847000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110040522233000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120021796965000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130009325042000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160086308969000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025173344000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190025173344000 TARI 2015
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ha introdotto il presente giudizio con ricorso notificato al Comune di Palermo il 21.4.2023 a seguito della notificazione al Ricorrente, in data 21.2.2023, dell'intimazione di pagamento indicata in intestazione, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo complessivo di € 23.660,48. Premesso che l'intimazione di pagamento si fondava, tra le altre, sulle cinque prodromiche cartelle di pagamento indicate in intestazione, relative, rispettivamente, a Tarsu 2010, Tarsu 2011, Tarsu 2012, Tares 2013, Tari 2014 e 2015, la parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito “la nullità dell'intimazione di pagamento opposta” in quanto – si legge nel ricorso – “non è stata preceduta dalla rituale notificazione del presupposto titolo in essa richiamato”. Con un secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente ha poi eccepito che, anche se le cartelle di pagamento prodromiche fossero state effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, in assenza di precedenti atti interruttivi, risulterebbe comunque maturata la prescrizione, essendo intercorsi più di cinque anni tra le predette date, da un lato, e quella della notificazione dell'intimazione di pagamento. In forza di quanto precede, quindi, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento presupposte così come elencate in ricorso. Costituitosi in data 7.11.2025, nelle proprie controdeduzioni il Comune di Palermo, innanzi tutto, premesso che l'intimazione di pagamento è un atto del Concessionario della riscossione proprio della relativa procedura, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato a contraddire sui fatti dedotti in ricorso esclusivamente l'Agente della riscossione. Ha aggiunto che, comunque, dall'intimazione di pagamento impugnata risulta che la stessa è stata preceduta dalla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, con la conseguenza che, non avendo il destinatario impugnato le cartelle ed essendosi conseguentemente consolidatasi la pretesa dalle stesse portata, il ricorso è inammissibile. Ha infine dedotto di avere provveduto alla regolare notificazione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte oggetto delle cartelle prodromiche alla “intimazione di pagamento opposta”. Ha conclusivamente richiesto, quindi, di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo. Con memoria depositata il 20.11.2025, parte ricorrente, dopo avere rilevato la tardività della costituzione in giudizio del convenuto Comune di Palermo, ha contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dallo stesso Comune, ribadendo la piena legittimazione a contraddire sussistente in capo allo stesso Comune non solo con riferimento al secondo motivo di ricorso, stante che detto motivo riguarda – si legge nella menzionata memoria – “direttamente l'esigibilità del credito nonché la specifica contestazione della prescrizione/decadenza del medesimo”, ma altresì con riferimento al primo motivo di ricorso, richiamando al riguardo varie pronunce della Corte di cassazione ed osservando che nel presente giudizio, essendo stato esso instaurato con ricorso notificato il 21.4.2023, non è applicabile la previsione di cui all'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. 546/1992. Ha insistito, quindi, nella domanda già formulata con il ricorso introduttivo. All'udienza pubblica del 9.12.2025, fissata per la trattazione, le parti hanno insistito in quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti, dopo di che la causa è stata posta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso presenta profili di incertezza in ordine all'oggetto del medesimo, atteso che, nella parte introduttiva viene indicato come atto impugnato la sola intimazione di pagamento indicata in intestazione mentre, nel formulare la domanda conclusiva, l'invocata declaratoria di nullità è estesa anche alle cartelle prodromiche elencate nello stesso ricorso e parimenti indicate in intestazione. Ad ogni modo, anche a volere ritenere che il ricorso abbia a oggetto sia l'intimazione di pagamento sia le prodromiche cartelle, lo stesso è inammissibile. Ciò perché l'unico soggetto convenuto in giudizio, il Comune di Palermo, come dallo stesso eccepito nelle proprie controdeduzioni, è privo di legittimazione passiva rispetto all'oggetto e alle ragioni della domanda. Infatti, non solo l'impugnazione ha a oggetto atti del solo Concessionario per la riscossione ma anche le ragioni della domanda riguardano esclusivamente l'attività riconducibile allo stesso Concessionario e alla quale è del tutto estraneo l'Ente impositore convenuto. E invero, parte ricorrente, da un lato, ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notificazione delle cartelle di pagamento, e tanto l'intimazione quanto le cartelle sono atti del Concessionario della riscossione;
dall'altro, ha eccepito la prescrizione maturata tra la notificazione delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento, invocando dunque un'inerzia tutta concentrata, anche in questo caso, esclusivamente sull'attività del Concessionario della riscossione. Ne discende che l'ente impositore convenuto, il Comune di Palermo, risulta del tutto estraneo alle doglianze formulate dalla parte ricorrente, onde lo stesso non è legittimato a contraddire ed è dunque privo, nel caso di specie, di legittimazione passiva ad litem. Né risulta pertinente la copiosa giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente già nel ricorso introduttivo e, più ampiamente, nella memoria depositata il 20.11.20225. Essa, infatti, da un lato, come nel caso di Cass. civ., Sez. un., 8 marzo 2022, n. 7514, riguarda cause del tutto avulse del contesto tributario e relative, invece, alla contestazione di cartelle di pagamento aventi a oggetto ruoli per crediti previdenziali;
dall'altro, come nel caso di Cass. civ., Sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412 ovvero dell'assai più recente Sez.. V, 26 giugno 2025, n. 17273, riguarda cause in cui il ricorso è stato proposto non già avverso un'intimazione di pagamento fondata su una o più cartelle di pagamento bensì avverso una cartella di pagamento fondata su uno o più avvisi di accertamento, atti, questi ultimi, non del Concessionario della riscossione (come l'intimazione e la cartella di pagamento) bensì dell'ente impositore. Vale, per tale ultimo caso, il principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”. Detto principio, però, non è pertinente rispetto al caso di specie, in cui, come detto, parte ricorrente eccepisce la nullità di un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la mancata notificazione di atti, alcune cartelle di pagamento prodromiche, anch'essi emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione nonché la prescrizione asseritamente maturata dopo la notificazione delle cartelle di pagamento. Così essendo stata impostata la controversia, il convenuto Comune di Palermo, risulta del tutto estraneo alla materia controversia, riguardando le doglianze della parte ricorrente, ossia, si ripete, la mancata notificazione delle cartelle di pagamento ovvero la prescrizione maturata successivamente alla loro notificazione, esclusivamente l'attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Pertanto, come già osservato, l'unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate Riscossione mentre l'unico soggetto convenuto, il Comune di Palermo, non è dotato di legittimazione passiva. Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.615,20, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento dei tributi e contributi di legge. Palermo, 9 dicembre 2025 Il Presidente est. Giuliano Castiglia