Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3269 del 2025, proposto da
SS RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 33/2024, depositata il 31.01.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. BR FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con sentenza n. 33/2024, depositata il 31.01.2024, il Tribunale di Lecco ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2500,00.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Lecco, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato nei limiti dianzi esposti, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico assegnato al Commissario integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
In considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese risulta manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione a corrispondere una penalità di mora, pure richiesta dalla parte ricorrente.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Va osservato che la sentenza indicata in epigrafe è stata pronunciata in favore non solo dell’odierno ricorrente, ma anche di un altro insegnante; il titolo è stato azionato in ottemperanza in favore di tale ulteriore insegnante, rappresentato e difeso sempre dall’avv. Guido Marone, con un separato giudizio, conclusosi con la sentenza del Tar Lombardia, sez. II, n. 631/2026, che, accogliendo il ricorso, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario, liquidando l’importo di euro 1.000,00.
La scelta processuale di instaurare due distinti giudizi di ottemperanza per l’esecuzione del medesimo titolo non riflette principi di economicità e di concentrazione, sostanziandosi nella moltiplicazione in sede esecutiva di controversie già trattate unitariamente in sede di cognizione dal giudice ordinario e tale comportamento processuale giustifica la compensazione delle spese di lite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso, accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
BR FO, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BR FO | CH GO |
IL SEGRETARIO