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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/11/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2431 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 16.5.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Andrea Nervi, Edoardo Paolini ed Enrico Mancini, presso il cui studio sito a
Roma Piazza Ungheria n. 6, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
- attrice opponente -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Giovanni Orciani presso il cui studio sito a Pesaro Via Castelfidardo n° 3,
ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- convenuta opposta -
pagina 1 di 8 In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi formulate, chiedendone
integrale accoglimento e il rigetto delle domande avversarie”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e
domanda disattesa e reietta, - nel merito: respingere l'opposizione e le domande
tutte con essa proposte, ivi compresa quella di risoluzione del contratto stipulato
tra le parti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 724/2020 emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 30.9.2020; - in via riconvenzionale: a) accertato e
dichiarato che ha regolarmente adempiuto e/o Controparte_1
offerto di adempiere le obbligazioni di cui al contratto intercorso tra le parti,
condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore - previa eventuale declaratoria di decadenza dal
beneficio del termine - al pagamento in favore della concludente della somma di
euro 250.000,00 oltre iva (€ 305.000,00) a titolo di corrispettivo contrattuale e/o
risarcimento del danno o di quelle diverse somme meglio ritenute, anche in via
equitativa, dal Tribunale, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria sino
all'effettivo saldo;
b) in via meramente subordinata, e nella non creduta ipotesi di
pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento di Controparte_1
accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima a trattenere le somme
[...]
pagina 2 di 8 già versate da – pari ad euro 103.700,00- a titolo di Parte_1
compenso e/o equivalente pecuniario della restitutio in integrum conseguente alla
risoluzione del contratto, ed in relazione al beneficio che la società opponente
trae dalle prestazioni eseguite in suo favore, o di quella maggiore o minore
somma meglio ritenuta dal Tribunale, anche a diverso titolo e/o in via equitativa. Il
tutto con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi a favore dei
sottoscritti avvocati, antistatari”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 10.11.2020 Parte_1
conveniva in giudizio proponendo
[...] Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.61.000,00, oltre interessi, quale corrispettivo (prima e seconda rata), per prestazione di servizi come da allegato contratto “di servizio scouting e
cessione diritto di prelazione”.
La stessa opponente eccepiva la mancata esecuzione delle prestazioni da parte di rilevando che il credito non era fondato Controparte_1
su prova scritta. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento e disposta la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la quale contestava Controparte_1
l'opposizione, assumendo d'aver adempiuto le obbligazioni nei diversi periodi della stagione calcistica, come provato dai contratti biennali stipulati da Pt_1
con calciatori segnalati da , mentre era stata
[...] Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 8 ad interrompere i pagamenti a febbraio 2020 con conseguente insoluto, Pt_1
poi definito con accordo transattivo per la stagione 2019/2020; che, tuttavia,
aveva reiterato l'inadempimento con riferimento ai primi due ratei Parte_1
della stagione 2020/2021, oggetto delle “fatture azionate in sede monitoria”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale domandava il pagamento dell'intero corrispettivo ed il risarcimento del danno nella misura di €.250.000,00 oltre iva;
in subordine,
domandava che fosse dichiarato il proprio diritto di ritenere le somme incassate pari ad €.103.700,00.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, in istruttoria avevano corso l'interrogatorio formale dell'opponente ed alcune prove testimoniali.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 16.5.2024.
2 – La domanda, avente ad oggetto il corrispettivo di prestazioni d'opera,
impone all'opposta, solo processualmente convenuta, la prova della loro esecuzione, esistendo sul punto una precisa contestazione della opponente, la quale afferma che, per la stagione calcistica 2020/2021, e segnatamente dal
2.7.2020, alcuna delle prestazioni previste nel contratto sarebbe stata eseguita,
ossia a) attività di scouting; b) organizzazione di stage, raduni selettivi e provini,
c) selezione dell'allenatore e del direttore tecnico.
Per una di queste attività, ossia quella di cui al punto b), la convenuta opposta ne ha espressamente riconosciuto la mancata esecuzione (v. comparsa pagina 4 di 8 di risposta pg. 5), giustificando l'omissione con il fatto che non ne Parte_1
avrebbe richiesto l'esecuzione, ma ciò non trova fondamento nel contratto:
questo prevede che avrebbe dovuto organizzare “stage, raduni e CP_1
provini su richiesta dell ”, ma non prescrive che detta attività Parte_1
organizzativa dovesse trovare, ogni volta, la specifica istanza della stessa committente per essere attuata, né sarebbe nella logica del contratto con cui le parti avevano affidato i servizi in questione ad perché dotata di CP_1
“una organizzazione sportivo calcistica ben radicata”. Non si spiegherebbe, del resto - così considerando il comportamento dei contraenti successivo al contratto
(art. 1362 comma 2 c .c.) - la ragione per cui l'unico evento organizzato da
[...]
, ossia l'amichevole del 10.9.2020, abbia avuto luogo nonostante il CP_1
difetto di richiesta dell' , ed anzi su istanza dell' rivolta Parte_1 CP_1
alla (v. doc. 9 opponente). CP_2
Quanto all'attività di scouting, che avrebbe dovuto svolgersi per contratto mediante “osservazione, analisi e raccolta dati di calciatori e giovani del territorio
impegnati nei vari campionati”, l'unica conferma è venuta dalla deposizione del teste , ma le sue dichiarazioni non danno prova Testimone_1
dell'adempimento, non solo e non tanto per le qualità del testimone (direttore generale della società opposta), quanto soprattutto per la genericità della testimonianza che, ripetendo in sostanza il contenuto della clausola negoziale,
non specifica le circostanze (di tempo, luogo, soggetti coinvolti) dell'asserita attività di “ricerca di calciatori”. Il ha riferito, come pure il teste Tes_2
pagina 5 di 8 , dell'avvenuto trasferimento di due atleti dall' Testimone_3 CP_1
all' ( e doc. 11), ma ciò non Parte_1 Testimone_4 Testimone_5
rappresenta l'adempimento della prestazione, non essendo stato fornito alcun elemento che provi che detti trasferimenti siano avvenuti in conseguenza dell'anzidetta attività di “scouting”, ed anzi, trattandosi di due calciatori già
tesserati con – come detto dai testimoni – è da escludere che ciò CP_1
sia avvenuto a seguito della predetta attività di ricerca.
Anche i documenti non danno prova dell'adempimento, riguardando prestazioni eseguite con riferimento alla stagione 2019 – 2020 (v. doc. 10; doc.
12: una sola variazione di tesseramento risulta avvenuta nella stagione 2020 –
2021).
Parte opposta non ha dato, dunque, prova del proprio adempimento, di talché, considerato l'inadempimento non di scarsa importanza, investendo le obbligazioni principali del contratto, in accoglimento della proposta riconvenzionale, va dichiarata la risoluzione (art. 1453 c.c.) e respinta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta, anche in via riconvenzionale, inclusa quella di risarcimento (anche per genericità e difetto di prova del danno).
Quanto alla riconvenzionale, con cui parte opposta domanda che sia dichiarato il proprio diritto alla ritenzione delle somme ricevute nell'importo di
€.103.700,00, si rileva che la domanda, cui parte opponente non ha mosso alcuna contestazione di merito e che è ammissibile nella sua proposizione in via subordinata (cfr. Cass. sez. un. 2024 n. 26727), trova fondamento pagina 6 di 8 nell'irretroattività degli effetti della risoluzione prevista dall'art. 1458 c.c. con riferimento ai contratti – come quello di specie - ad esecuzione continuata e periodica: per questi contratti, infatti, la risoluzione non tocca quella fase del rapporto che ha già avuto esecuzione, lasciando ferme le prestazioni eseguite ed il diritto alle controprestazioni. Peraltro, come risulta dalle concordi deduzioni delle parti, il pagamento della somma indicata è stato eseguito in adempimento di altro contratto, ossia quello transattivo di cui alla scrittura 13.7.2020 (v. doc. 4),
mediante la quale le parti hanno ridefinito il corrispettivo dovuto per le attività
svolte da per la stagione 2019/2020. CP_1
La stessa opposta ha, dunque, diritto a ritenere la somma anche in ragione dell'indicato titolo negoziale.
3 – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, pertanto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 724/2020 emesso da questo tribunale;
2) dichiara risolto il contratto di servizio scouting e cessione diritto di prelazione,
di cui è causa;
pagina 7 di 8 3) dichiara che Controparte_1
€.103.700,00 ricevuta da Parte_1
4) respinge le restanti domande;
5) compensa le spese processuali.
Così deciso a Pesaro il 14.11.2024.
ha diritto di trattenere la somma di
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2431 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 16.5.2024, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Andrea Nervi, Edoardo Paolini ed Enrico Mancini, presso il cui studio sito a
Roma Piazza Ungheria n. 6, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori
- attrice opponente -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Giovanni Orciani presso il cui studio sito a Pesaro Via Castelfidardo n° 3,
ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- convenuta opposta -
pagina 1 di 8 In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi formulate, chiedendone
integrale accoglimento e il rigetto delle domande avversarie”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e
domanda disattesa e reietta, - nel merito: respingere l'opposizione e le domande
tutte con essa proposte, ivi compresa quella di risoluzione del contratto stipulato
tra le parti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 724/2020 emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 30.9.2020; - in via riconvenzionale: a) accertato e
dichiarato che ha regolarmente adempiuto e/o Controparte_1
offerto di adempiere le obbligazioni di cui al contratto intercorso tra le parti,
condannare in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore - previa eventuale declaratoria di decadenza dal
beneficio del termine - al pagamento in favore della concludente della somma di
euro 250.000,00 oltre iva (€ 305.000,00) a titolo di corrispettivo contrattuale e/o
risarcimento del danno o di quelle diverse somme meglio ritenute, anche in via
equitativa, dal Tribunale, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria sino
all'effettivo saldo;
b) in via meramente subordinata, e nella non creduta ipotesi di
pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento di Controparte_1
accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima a trattenere le somme
[...]
pagina 2 di 8 già versate da – pari ad euro 103.700,00- a titolo di Parte_1
compenso e/o equivalente pecuniario della restitutio in integrum conseguente alla
risoluzione del contratto, ed in relazione al beneficio che la società opponente
trae dalle prestazioni eseguite in suo favore, o di quella maggiore o minore
somma meglio ritenuta dal Tribunale, anche a diverso titolo e/o in via equitativa. Il
tutto con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi a favore dei
sottoscritti avvocati, antistatari”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 10.11.2020 Parte_1
conveniva in giudizio proponendo
[...] Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.61.000,00, oltre interessi, quale corrispettivo (prima e seconda rata), per prestazione di servizi come da allegato contratto “di servizio scouting e
cessione diritto di prelazione”.
La stessa opponente eccepiva la mancata esecuzione delle prestazioni da parte di rilevando che il credito non era fondato Controparte_1
su prova scritta. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento e disposta la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la quale contestava Controparte_1
l'opposizione, assumendo d'aver adempiuto le obbligazioni nei diversi periodi della stagione calcistica, come provato dai contratti biennali stipulati da Pt_1
con calciatori segnalati da , mentre era stata
[...] Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 8 ad interrompere i pagamenti a febbraio 2020 con conseguente insoluto, Pt_1
poi definito con accordo transattivo per la stagione 2019/2020; che, tuttavia,
aveva reiterato l'inadempimento con riferimento ai primi due ratei Parte_1
della stagione 2020/2021, oggetto delle “fatture azionate in sede monitoria”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale domandava il pagamento dell'intero corrispettivo ed il risarcimento del danno nella misura di €.250.000,00 oltre iva;
in subordine,
domandava che fosse dichiarato il proprio diritto di ritenere le somme incassate pari ad €.103.700,00.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, in istruttoria avevano corso l'interrogatorio formale dell'opponente ed alcune prove testimoniali.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 16.5.2024.
2 – La domanda, avente ad oggetto il corrispettivo di prestazioni d'opera,
impone all'opposta, solo processualmente convenuta, la prova della loro esecuzione, esistendo sul punto una precisa contestazione della opponente, la quale afferma che, per la stagione calcistica 2020/2021, e segnatamente dal
2.7.2020, alcuna delle prestazioni previste nel contratto sarebbe stata eseguita,
ossia a) attività di scouting; b) organizzazione di stage, raduni selettivi e provini,
c) selezione dell'allenatore e del direttore tecnico.
Per una di queste attività, ossia quella di cui al punto b), la convenuta opposta ne ha espressamente riconosciuto la mancata esecuzione (v. comparsa pagina 4 di 8 di risposta pg. 5), giustificando l'omissione con il fatto che non ne Parte_1
avrebbe richiesto l'esecuzione, ma ciò non trova fondamento nel contratto:
questo prevede che avrebbe dovuto organizzare “stage, raduni e CP_1
provini su richiesta dell ”, ma non prescrive che detta attività Parte_1
organizzativa dovesse trovare, ogni volta, la specifica istanza della stessa committente per essere attuata, né sarebbe nella logica del contratto con cui le parti avevano affidato i servizi in questione ad perché dotata di CP_1
“una organizzazione sportivo calcistica ben radicata”. Non si spiegherebbe, del resto - così considerando il comportamento dei contraenti successivo al contratto
(art. 1362 comma 2 c .c.) - la ragione per cui l'unico evento organizzato da
[...]
, ossia l'amichevole del 10.9.2020, abbia avuto luogo nonostante il CP_1
difetto di richiesta dell' , ed anzi su istanza dell' rivolta Parte_1 CP_1
alla (v. doc. 9 opponente). CP_2
Quanto all'attività di scouting, che avrebbe dovuto svolgersi per contratto mediante “osservazione, analisi e raccolta dati di calciatori e giovani del territorio
impegnati nei vari campionati”, l'unica conferma è venuta dalla deposizione del teste , ma le sue dichiarazioni non danno prova Testimone_1
dell'adempimento, non solo e non tanto per le qualità del testimone (direttore generale della società opposta), quanto soprattutto per la genericità della testimonianza che, ripetendo in sostanza il contenuto della clausola negoziale,
non specifica le circostanze (di tempo, luogo, soggetti coinvolti) dell'asserita attività di “ricerca di calciatori”. Il ha riferito, come pure il teste Tes_2
pagina 5 di 8 , dell'avvenuto trasferimento di due atleti dall' Testimone_3 CP_1
all' ( e doc. 11), ma ciò non Parte_1 Testimone_4 Testimone_5
rappresenta l'adempimento della prestazione, non essendo stato fornito alcun elemento che provi che detti trasferimenti siano avvenuti in conseguenza dell'anzidetta attività di “scouting”, ed anzi, trattandosi di due calciatori già
tesserati con – come detto dai testimoni – è da escludere che ciò CP_1
sia avvenuto a seguito della predetta attività di ricerca.
Anche i documenti non danno prova dell'adempimento, riguardando prestazioni eseguite con riferimento alla stagione 2019 – 2020 (v. doc. 10; doc.
12: una sola variazione di tesseramento risulta avvenuta nella stagione 2020 –
2021).
Parte opposta non ha dato, dunque, prova del proprio adempimento, di talché, considerato l'inadempimento non di scarsa importanza, investendo le obbligazioni principali del contratto, in accoglimento della proposta riconvenzionale, va dichiarata la risoluzione (art. 1453 c.c.) e respinta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta, anche in via riconvenzionale, inclusa quella di risarcimento (anche per genericità e difetto di prova del danno).
Quanto alla riconvenzionale, con cui parte opposta domanda che sia dichiarato il proprio diritto alla ritenzione delle somme ricevute nell'importo di
€.103.700,00, si rileva che la domanda, cui parte opponente non ha mosso alcuna contestazione di merito e che è ammissibile nella sua proposizione in via subordinata (cfr. Cass. sez. un. 2024 n. 26727), trova fondamento pagina 6 di 8 nell'irretroattività degli effetti della risoluzione prevista dall'art. 1458 c.c. con riferimento ai contratti – come quello di specie - ad esecuzione continuata e periodica: per questi contratti, infatti, la risoluzione non tocca quella fase del rapporto che ha già avuto esecuzione, lasciando ferme le prestazioni eseguite ed il diritto alle controprestazioni. Peraltro, come risulta dalle concordi deduzioni delle parti, il pagamento della somma indicata è stato eseguito in adempimento di altro contratto, ossia quello transattivo di cui alla scrittura 13.7.2020 (v. doc. 4),
mediante la quale le parti hanno ridefinito il corrispettivo dovuto per le attività
svolte da per la stagione 2019/2020. CP_1
La stessa opposta ha, dunque, diritto a ritenere la somma anche in ragione dell'indicato titolo negoziale.
3 – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, pertanto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 724/2020 emesso da questo tribunale;
2) dichiara risolto il contratto di servizio scouting e cessione diritto di prelazione,
di cui è causa;
pagina 7 di 8 3) dichiara che Controparte_1
€.103.700,00 ricevuta da Parte_1
4) respinge le restanti domande;
5) compensa le spese processuali.
Così deciso a Pesaro il 14.11.2024.
ha diritto di trattenere la somma di
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 8 di 8